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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4518 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliata in San Lupo, via Posillipo, 9, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Carmela Di Paola, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 4/11/2024 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 5243/2023) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo della CTU, di: “Accertare e dichiarare il totale e permanente status di inabilità lavorativa al 100% con diritto alla pensione di inabilità sussistendone il requisito reddituale già dalla domanda e/o in subordine il riconoscimento dello stato di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 74% con diritto all'assegno mensile di assistenza dalla domanda o dalla data che sarà ritenuta di Giustizia;
- Ordinare il convenuto competente – al riconoscimento dello status di inabilità lavorativa al 100% con diritto alla pensione di inabilità /o in subordine il riconoscimento dello stato di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al
74% con diritto all'assegno mensile di assistenza così come sarà accertato in corso di giudizio”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
1 L'art. 13 della stessa legge prevede invece che l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha concluso ritenendo la ricorrente affetta da “Esiti di mastectomia sinistra riprotesizzata in attuale follow up oncologico negativo per ripresa di malattia (cod. 9323, val. 70%)”, priva dunque dei requisiti sanitari per beneficiare sia della pensione di inabilità che dell'assegno mensile.
Le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da una congrua ed esauriente motivazione, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica agli atti;
esse meritano, pertanto, condivisione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Le contestazioni sollevate dalla ricorrente, sulla base della medesima documentazione già tutta sottoposta all'attenzione del primo consulente, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico- valutativo, e non possono, quindi, trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
Per quanto riguarda, in particolare, la patologia neoplastica, il CTU ha esplicitato, con riferimento ai documenti versati in atti, le ragioni per cui ha ritenuto che la stessa fosse da inquadrare nel codice 9323 delle tabelle (neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale).
A fronte di ciò, la richiesta di inquadramento nel codice 9325 (neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica) avanzata dalla ricorrente, non supportata da richiami documentali se non a una RM mammaria del 26/06/2024, già valutata dal
CTU, da cui non emerge che vi sia ripresa di malattia o prognosi infausta, si risolve in una mera divergenza di opinione.
2 Quanto all'osteoporosi documentata da una MOC del 2023, le considerazioni svolte in ricorso riproducono integralmente le osservazioni presentate al CTU e da questi disattese.
Al riguardo, il CTU ha argomentato – con motivazione chiara e coerente, oltre che corretta sul piano medico-legale – che si tratta di un'osteoporosi asintomatica ad eziologia iatrogena, localizzata alla colonna vertebrale e al collo del femore, insorta in soggetto giovane, che potrebbe comportare nel tempo un rischio di frattura femorale o un crollo vertebrale, con conseguenti possibili deficit osteoarticolari, ma che allo stato è priva di sintomi o complicanze, per cui non assume rilievo medico-legale.
Per le ragioni esposte, stante l'acclarata insussistenza del requisito sanitario e in assenza di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.; quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4518 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, elettivamente domiciliata in San Lupo, via Posillipo, 9, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Carmela Di Paola, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini, 28, presso l'avvocatura della sede provinciale dell' , rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. CP_1
Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 4/11/2024 l'istante indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 5243/2023) e chiedendo al Tribunale, previo rinnovo della CTU, di: “Accertare e dichiarare il totale e permanente status di inabilità lavorativa al 100% con diritto alla pensione di inabilità sussistendone il requisito reddituale già dalla domanda e/o in subordine il riconoscimento dello stato di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 74% con diritto all'assegno mensile di assistenza dalla domanda o dalla data che sarà ritenuta di Giustizia;
- Ordinare il convenuto competente – al riconoscimento dello status di inabilità lavorativa al 100% con diritto alla pensione di inabilità /o in subordine il riconoscimento dello stato di invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al
74% con diritto all'assegno mensile di assistenza così come sarà accertato in corso di giudizio”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione.
Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 12 della l. 118/1971, la pensione di inabilità è riconosciuta in favore dei mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa.
1 L'art. 13 della stessa legge prevede invece che l'assegno mensile spetta agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 74 per cento.
Il consulente tecnico nominato nella prima fase, espletate le necessarie indagini, ha concluso ritenendo la ricorrente affetta da “Esiti di mastectomia sinistra riprotesizzata in attuale follow up oncologico negativo per ripresa di malattia (cod. 9323, val. 70%)”, priva dunque dei requisiti sanitari per beneficiare sia della pensione di inabilità che dell'assegno mensile.
Le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da una congrua ed esauriente motivazione, fondata sull'esame obiettivo e sulla documentazione medica agli atti;
esse meritano, pertanto, condivisione.
Giova a questo punto rammentare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità,
e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6,
Ordinanza n. 22707 del 08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Le contestazioni sollevate dalla ricorrente, sulla base della medesima documentazione già tutta sottoposta all'attenzione del primo consulente, si sostanziano in un mero dissenso diagnostico- valutativo, e non possono, quindi, trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale.
Per quanto riguarda, in particolare, la patologia neoplastica, il CTU ha esplicitato, con riferimento ai documenti versati in atti, le ragioni per cui ha ritenuto che la stessa fosse da inquadrare nel codice 9323 delle tabelle (neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale).
A fronte di ciò, la richiesta di inquadramento nel codice 9325 (neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica) avanzata dalla ricorrente, non supportata da richiami documentali se non a una RM mammaria del 26/06/2024, già valutata dal
CTU, da cui non emerge che vi sia ripresa di malattia o prognosi infausta, si risolve in una mera divergenza di opinione.
2 Quanto all'osteoporosi documentata da una MOC del 2023, le considerazioni svolte in ricorso riproducono integralmente le osservazioni presentate al CTU e da questi disattese.
Al riguardo, il CTU ha argomentato – con motivazione chiara e coerente, oltre che corretta sul piano medico-legale – che si tratta di un'osteoporosi asintomatica ad eziologia iatrogena, localizzata alla colonna vertebrale e al collo del femore, insorta in soggetto giovane, che potrebbe comportare nel tempo un rischio di frattura femorale o un crollo vertebrale, con conseguenti possibili deficit osteoarticolari, ma che allo stato è priva di sintomi o complicanze, per cui non assume rilievo medico-legale.
Per le ragioni esposte, stante l'acclarata insussistenza del requisito sanitario e in assenza di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali, il ricorso va respinto.
Le spese si compensano, in presenza di una valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.; quelle di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 26 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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