Sentenza 17 luglio 1999
Massime • 1
Ai fini della corretta individuazione del tribunale territorialmente competente a conoscere della domanda di fallimento di società commerciali, ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare, la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell'Ente opera, nel caso di trasferimento, con riferimento alla sede precedente e non a quella successiva, quando il trasferimento stesso sia temporalmente vicino a detta domanda e quindi compreso in epoca in cui debba considerarsi già manifestata o quanto meno imminente la crisi economica dell'impresa, atteso che in tale evenienza il mutamento del centro direttivo della stessa, in carenza dei presupposti naturali connessi all'evoluzione delle sue esigenze si presenta sospetto (se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza territoriale) quando difettino gli elementi dimostrativi della sua effettività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/1999, n. 7601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7601 |
| Data del deposito : | 17 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo VITRONE - Presidente -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
ECOEDIL Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 4, presso l'avvocato MARCO BELLABARBA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELA CONTATORE, ROBERTO DE MIRO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ECOEDIL Srl, MUSETTI VALERIO, ISNARDI GIOVANNI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 48/97 del Tribunale di SAVONA, depositata il 03/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/05/99 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro DE NUNZIO con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Savona a trattare il fallimento de quo.
La Corte,
rilevato che con sentenza del 3 novembre 1997 il Tribunale di Savona ha dichiarato il fallimento della s.r.l. ECOEDIL, con sede in Cosseria loc. Ponteprino 143/b;
che la stessa società propone ricorso per regolamento di competenza, deducendo la competenza del Tribunale di Roma: per aver trasferito ivi la sede con deliberazione di assemblea straordinaria del 16 luglio 1992, in coerenza con il trasferimento delle quote in favore di persone residenti in [...](tra le quali NI VI, nominato amministratore unico); perché lo stabilimento di Cosseria fu chiuso ed abbandonato fino a tutt'oggi. La società fa, altresì, rilevare che ne' l'istanza di fallimento, ne' la sentenza le furono validamente notificate e comunicate;
osserva che il ricorso va considerato tempestivamente proposto, siccome la mancata comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento - agli atti risulta che la notificazione tentata con raccomandata del 7 novembre 1997 fallì, presso la sede di Cosseria, perché "destinatario partito senza lasciare indirizzo da parecchi anni" - ha determinato la mancata decorrenza del termine perentorio per la proposizione del ricorso;
che costituisce consolidato orientamento di questa Corte regolatrice il principio secondo cui, al fine della corretta individuazione dell'autorità giudiziaria territorialmente competente a conoscere della domanda di fallimento di società commerciali, giusto disposto dell'art. 9 legge fall., la presunzione di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell'ente opera, in caso di trasferimento. con riferimento alla sede precedente, e non a quella successiva, quando il trasferimento stesso sia temporalmente vicino a detta domanda, e, quindi, compreso in epoca in cui debba considerarsi già manifestata, o quantomeno imminente, la crisi economica dell'impresa, atteso che, in tale evenienza, il mutamento del centro direttivo della stessa, in carenza dei presupposti naturali connessi all'evoluzione delle sue esigenze, si presenta sospetto (se non fittiziamente preordinato ad incidere proprio sulla competenza territoriale), quando difettino elementi dimostrativi della sua effettività (tra le varie, cfr Cass. 9 settembre 1997, n. 8773);
che, nella specie, l'istanza di fallimento risale all'11 febbraio 1992, che NA GI (dipendente della società debitrice dal 2 aprile 1991 al 31 luglio 1992) richiese il decreto ingiuntivo per il trattamento di fine rapporto in data 8 gennaio 1993; che il Tribunale di Roma, con sentenza resa il 21 giugno 1995, respinse precedenti istanze di fallimento dell'Ecoedil per incompiuta individuazione della debitrice, siccome "l'unica Ecoedil s.r.l. iscritta al registro delle società è certamente società diversa dalla pretesa debitrice"; che il certificato della CCIAA dà atto che l'attività della debitrice è cessata nel 1992; che alla deliberazione della sede legale in Roma non seguirono ne' l'iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA di Roma, ne' in quello delle società presso il Tribunale di Roma;
che la società aveva cessato l'attività nel 1992, presumibilmente in concomitanza con l'interruzione del rapporto di lavoro dell'NA;
che tutte le menzionate circostanze consentono di ritenere che alla data dell'istanza di fallimento la sede legale era stata trasferita solo formalmente in Roma e, peraltro, in un periodo nel quale s'era già delineato un quadro di grave difficoltà economica, con il sospetto intento di intralciare e ritardare l'accertamento dell'insolvenza a danno dei creditori;
sicché l'unica sede realmente operativa resta individuata in Cosseria (Sv), con conseguente competenza del locale Tribunale,
Per questi motivi
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Savona a conoscere della procedura del fallimento della s.r.l. ECOEDIL. Così deciso in Roma, il 20 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 1999