TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/11/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott. Fabio Luongo Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7327/2025 promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato il 30.6.2025
DA
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. , entrambi assistiti e
[...] C.F._2
difesi l'avv. dom. Francesca TUTINO, come da procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
Voglia il Tribunale di UDINE, disciplinare i rapporti tra le parti ed i figli minorenni nelle modalità che di seguito verranno indicate che devono pagina 1 di 9 intendersi quali conclusioni congiunte:
1. i figli e verranno affidati ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori in regime di affido condiviso con collocazione prevalente in
TA con e presso la madre, nell'abitazione di sua proprietà sita in via Po n. 14;
2. il Sig. , residente in [...]2 a Parte_2
RI si trasferirà presso l'abitazione di sua proprietà ed in caso di cambiamento della sopra indicata residenza si impegnerà a comunicare un tanto alla Sig.ra Il signor di comune accordo Pt_1 Parte_2
con la madre dei figli lascerà definitivamente l'abitazione sita in
TA alla via Po entro e non oltre il mese di luglio 2025;
3. i figli minori, come detto sopra, vivranno con la madre presso l'abitazione familiare a lei intestata e le frequentazioni con il padre saranno libere e lo stesso potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ricreative degli stessi, nonché lavorative del padre. Comunque, il padre potrà vedere e tenere con sé
i figli a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì post scuola
(luogo dove verranno prelevati dal padre) alla domenica sera quando verranno riaccompagnati dal Sig. presso l'abitazione Parte_2
familiare entro le ore 21:00, oltre ad un giorno alla settimana che viene fissato nel mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola, fino alle ore 21:00 momento in cui i minori verranno riaccompagnati a casa della madre sempre dal padre. Nella settimana in cui i minori saranno con la madre per l'intero week-end, gli stessi staranno con il padre nella giornata del mercoledì ed un altro giorno libero che di volta in volta verrà concordato tra le parti sempre dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 (qualora le due giornate siano consecutive se richiesto e concordato anche con pagina 2 di 9 pernotto). Per le vacanze estive i genitori avranno diritto a tenere con sé i figli per 3 settimane anche consecutive;
4. durante il Periodo Natalizio, le visite con i genitori saranno alternate, (la
Vigilia di Natale da un genitore, il giorno di Natale dall'altro genitore,
Capodanno dall'altro e viceversa l'anno successivo) analogamente anche durante le Vacanze Pasquali (il giorno di Pasqua ed il giorno del
Lunedì dell'Angelo) le visite saranno alternate sempre tenendo in considerazione il calendario scolastico;
5. vista la tenera età dei minori e nel primario interesse del loro bene, i genitori si impegnano a rispettare -ove possibile e sempre con preventivo accordo- i desideri e le esigenze dei figli collaborando, se necessario, per favorire qualsivoglia modifica dello schema indicato al punto 3 - 4 e qualora si rendessero necessari cambiamenti utili a favorire sempre il benessere dei minori e/o la gestione quotidiana delle esigenze degli stessi;
6. qualora, per qualsivoglia esigenza, uno dei genitori sia impossibilitato a rispettare gli impegni sopra presi, cioè con impossibilità a pernottare con i figli nei giorni di propria spettanza, ciascuno si impegna a comunicarlo con anticipo all'altro genitore;
7. il Sig. corrisponderà, alla signora entro il giorno Parte_2 Pt_1
10 di ogni mese, in forma tracciabile tramite bonifico bancario all'IBAN già conosciuto al ricorrente, l'importo complessivo di euro di € 600,00
(euro 300,00 per ogni figlio) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, ed un tanto a partire dal mese di luglio 2025. La somma dovuta, a titolo di solo contributo per il mantenimento dei figli
(totali euro 600,00 al mese) sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
8. I genitori sosterranno le spese straordinarie nell'interesse dei figli nella pagina 3 di 9 misura del 50% ciascuno. Ogni genitore, se necessario, e previa richiesta, rimborserà all'altro l'importo speso nell'interesse dei minori.
Le spese straordinarie, fatta eccezione per quelle mediche urgenti, sostenute nell'interesse di e andranno Per_1 Per_2
preventivamente concordate (in forma scritta) tra i genitori. Nella determinazione di quali siano le spese da considerarsi straordinarie, i genitori fanno riferimento al Protocollo di Intesa, oggi stilato tra
Magistrati e Avvocati del Foro di Udine;
9. l'assegno unico e qualsivoglia altro beneficio fiscale e/o a titolo di contributi economici, se previsti, spetteranno interamente alla sig.ra
, che autonomamente ne farà richiesta in veste di Parte_1
genitore collocatario;
10. le parti danno atto di essere comproprietarie di un autocaravan marca
MCLOUIS n. A025731UD23 targato DM954XB, carta di circolazione n. BD008248 e la signora si impegna, in questa sede, Parte_1
a trasferire il suo 50% di proprietà del bene mobile al Sig. Parte_2
ed un tanto entro il termine di giorni 60 dalla data del provvedimento del Giudice al fine ottenere i benefici previsti dalla Legge per l'esenzione del pagamento dell'IPT e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L.
73/1987 e di ogni altra spesa prevista (DOC. 7);
11. i genitori si impegnano a mantenere un rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Gli stessi, inoltre, si impegnano a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimente giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le parti si accordano, inoltre, a non far frequentare i minori con nuove persone legate sentimentalmente ai genitori ed un tanto almeno per 12 mesi successivamente al deposito in pagina 4 di 9 Cancelleria del seguente atto;
12. le parti ricorrenti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni e rese edotte delle norme processuali che disciplinano la partecipazione all'udienza, dichiarano sin d'ora, di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di confermare la volontà espressa nel presente atto, di non volersi riconciliare e di confermare espressamente tutte le condizioni di cui al ricorso, nonché le conclusioni ivi contenute;
13. le spese legali sono integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, e Parte_1 Parte_2
, premettendo di aver intrattenuto tra loro una relazione
[...]
sentimentale dalla quale sono nati i figli Persona_3
(30.10.2015) e (15.3.2018), regolarmente Persona_2
riconosciuti da entrambi i genitori e ad oggi minorenni, hanno adito il
Tribunale in intestazione al fine di veder recepire le sopra riportate conclusioni congiunte per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, sul presupposto che la relazione sentimentale in parola era di fatto cessata.
Ferme queste premesse, disposta la trattazione scritta della causa, il ricorso merita di essere accolto, non ravvisandosi, nelle condizioni definite dalle parti, elementi contrari all'interesse di minori, in difetto, oltretutto, di rilievi da parte dello stesso P.M. Le spese di lite trovano integrale compensazione tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo nella causa in oggetto, così provvede:
pagina 5 di 9 ▪ PRENDE ATTO che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni di e di Parte_1
sono regolate dalle seguenti condizioni;
Parte_2
1. i figli e verranno affidati ad entrambi Per_1 Persona_2
i genitori in regime di affido condiviso con collocazione prevalente in
TA con e presso la madre, nell'abitazione di sua proprietà sita in via Po n. 14;
2. il Sig. , residente in [...]2 a Parte_2
RI si trasferirà presso l'abitazione di sua proprietà ed in caso di cambiamento della sopra indicata residenza si impegnerà a comunicare un tanto alla Sig.ra Il signor di Pt_1 Parte_2
comune accordo con la madre dei figli lascerà definitivamente l'abitazione sita in TA alla via Po entro e non oltre il mese di luglio 2025;
3. i figli minori, come detto sopra, vivranno con la madre presso l'abitazione familiare a lei intestata e le frequentazioni con il padre saranno libere e lo stesso potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ricreative degli stessi, nonché lavorative del padre. Comunque, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì post scuola (luogo dove verranno prelevati dal padre) alla domenica sera quando verranno riaccompagnati dal Sig. presso Parte_2
l'abitazione familiare entro le ore 21:00, oltre ad un giorno alla settimana che viene fissato nel mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola, fino alle ore 21:00 momento in cui i minori verranno riaccompagnati a casa della madre sempre dal padre. Nella settimana in cui i minori saranno con la madre per l'intero week-end, gli stessi pagina 6 di 9 staranno con il padre nella giornata del mercoledì ed un altro giorno libero che di volta in volta verrà concordato tra le parti sempre dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 (qualora le due giornate siano consecutive se richiesto e concordato anche con pernotto). Per le vacanze estive i genitori avranno diritto a tenere con sé i figli per 3 settimane anche consecutive;
4. durante il Periodo Natalizio, le visite con i genitori saranno alternate,
(la Vigilia di Natale da un genitore, il giorno di Natale dall'altro genitore, Capodanno dall'altro e viceversa l'anno successivo) analogamente anche durante le Vacanze Pasquali (il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo) le visite saranno alternate sempre tenendo in considerazione il calendario scolastico;
5. vista la tenera età dei minori e nel primario interesse del loro bene, i genitori si impegnano a rispettare -ove possibile e sempre con preventivo accordo- i desideri e le esigenze dei figli collaborando, se necessario, per favorire qualsivoglia modifica dello schema indicato al punto 3 - 4 e qualora si rendessero necessari cambiamenti utili a favorire sempre il benessere dei minori e/o la gestione quotidiana delle esigenze degli stessi;
6. qualora, per qualsivoglia esigenza, uno dei genitori sia impossibilitato a rispettare gli impegni sopra presi, cioè con impossibilità a pernottare con i figli nei giorni di propria spettanza, ciascuno si impegna a comunicarlo con anticipo all'altro genitore;
7. il Sig. corrisponderà, alla signora entro il Parte_2 Pt_1
giorno 10 di ogni mese, in forma tracciabile tramite bonifico bancario all'IBAN già conosciuto al ricorrente, l'importo complessivo di euro di
€ 600,00 (euro 300,00 per ogni figlio) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, ed un tanto a partire dal mese di pagina 7 di 9 luglio 2025. La somma dovuta, a titolo di solo contributo per il mantenimento dei figli (totali euro 600,00 al mese) sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
8. I genitori sosterranno le spese straordinarie nell'interesse dei figli nella misura del 50% ciascuno. Ogni genitore, se necessario, e previa richiesta, rimborserà all'altro l'importo speso nell'interesse dei minori. Le spese straordinarie, fatta eccezione per quelle mediche urgenti, sostenute nell'interesse di e andranno Per_1 Per_2
preventivamente concordate (in forma scritta) tra i genitori. Nella determinazione di quali siano le spese da considerarsi straordinarie,
i genitori fanno riferimento al Protocollo di Intesa, oggi stilato tra
Magistrati e Avvocati del Foro di Udine;
9. l'assegno unico e qualsivoglia altro beneficio fiscale e/o a titolo di contributi economici, se previsti, spetteranno interamente alla sig.ra
, che autonomamente ne farà richiesta in veste di Parte_1
genitore collocatario;
10. le parti danno atto di essere comproprietarie di un autocaravan marca
MCLOUIS n. A025731UD23 targato DM954XB, carta di circolazione n. BD008248 e la signora si impegna, in questa Parte_1
sede, a trasferire il suo 50% di proprietà del bene mobile al Sig.
[...]
ed un tanto entro il termine di giorni 60 dalla data del Pt_2
provvedimento del Giudice al fine ottenere i benefici previsti dalla
Legge per l'esenzione del pagamento dell'IPT e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L. 73/1987 e di ogni altra spesa prevista (DOC.
7);
11. i genitori si impegnano a mantenere un rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Gli stessi, inoltre, si pagina 8 di 9 impegnano a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimente giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le parti si accordano, inoltre, a non far frequentare i minori con nuove persone legate sentimentalmente ai genitori ed un tanto almeno per 12 mesi successivamente al deposito in Cancelleria del seguente atto;
12. le parti ricorrenti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni e rese edotte delle norme processuali che disciplinano la partecipazione all'udienza, dichiarano sin d'ora, di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di confermare la volontà espressa nel presente atto, di non volersi riconciliare e di confermare espressamente tutte le condizioni di cui al ricorso, nonché le conclusioni ivi contenute;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 10.11.2025
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
▪ dott. Fabio Luongo Presidente rel.
▪ dott.ssa Marta DIAMANTE Giudice
▪ dott.ssa Elisabetta SARTOR Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 7327/2025 promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato il 30.6.2025
DA
(Cod. Fisc. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(Cod. Fisc. , entrambi assistiti e
[...] C.F._2
difesi l'avv. dom. Francesca TUTINO, come da procura alle liti allegata al ricorso;
- ricorrenti -
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
Voglia il Tribunale di UDINE, disciplinare i rapporti tra le parti ed i figli minorenni nelle modalità che di seguito verranno indicate che devono pagina 1 di 9 intendersi quali conclusioni congiunte:
1. i figli e verranno affidati ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori in regime di affido condiviso con collocazione prevalente in
TA con e presso la madre, nell'abitazione di sua proprietà sita in via Po n. 14;
2. il Sig. , residente in [...]2 a Parte_2
RI si trasferirà presso l'abitazione di sua proprietà ed in caso di cambiamento della sopra indicata residenza si impegnerà a comunicare un tanto alla Sig.ra Il signor di comune accordo Pt_1 Parte_2
con la madre dei figli lascerà definitivamente l'abitazione sita in
TA alla via Po entro e non oltre il mese di luglio 2025;
3. i figli minori, come detto sopra, vivranno con la madre presso l'abitazione familiare a lei intestata e le frequentazioni con il padre saranno libere e lo stesso potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ricreative degli stessi, nonché lavorative del padre. Comunque, il padre potrà vedere e tenere con sé
i figli a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì post scuola
(luogo dove verranno prelevati dal padre) alla domenica sera quando verranno riaccompagnati dal Sig. presso l'abitazione Parte_2
familiare entro le ore 21:00, oltre ad un giorno alla settimana che viene fissato nel mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola, fino alle ore 21:00 momento in cui i minori verranno riaccompagnati a casa della madre sempre dal padre. Nella settimana in cui i minori saranno con la madre per l'intero week-end, gli stessi staranno con il padre nella giornata del mercoledì ed un altro giorno libero che di volta in volta verrà concordato tra le parti sempre dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 (qualora le due giornate siano consecutive se richiesto e concordato anche con pagina 2 di 9 pernotto). Per le vacanze estive i genitori avranno diritto a tenere con sé i figli per 3 settimane anche consecutive;
4. durante il Periodo Natalizio, le visite con i genitori saranno alternate, (la
Vigilia di Natale da un genitore, il giorno di Natale dall'altro genitore,
Capodanno dall'altro e viceversa l'anno successivo) analogamente anche durante le Vacanze Pasquali (il giorno di Pasqua ed il giorno del
Lunedì dell'Angelo) le visite saranno alternate sempre tenendo in considerazione il calendario scolastico;
5. vista la tenera età dei minori e nel primario interesse del loro bene, i genitori si impegnano a rispettare -ove possibile e sempre con preventivo accordo- i desideri e le esigenze dei figli collaborando, se necessario, per favorire qualsivoglia modifica dello schema indicato al punto 3 - 4 e qualora si rendessero necessari cambiamenti utili a favorire sempre il benessere dei minori e/o la gestione quotidiana delle esigenze degli stessi;
6. qualora, per qualsivoglia esigenza, uno dei genitori sia impossibilitato a rispettare gli impegni sopra presi, cioè con impossibilità a pernottare con i figli nei giorni di propria spettanza, ciascuno si impegna a comunicarlo con anticipo all'altro genitore;
7. il Sig. corrisponderà, alla signora entro il giorno Parte_2 Pt_1
10 di ogni mese, in forma tracciabile tramite bonifico bancario all'IBAN già conosciuto al ricorrente, l'importo complessivo di euro di € 600,00
(euro 300,00 per ogni figlio) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, ed un tanto a partire dal mese di luglio 2025. La somma dovuta, a titolo di solo contributo per il mantenimento dei figli
(totali euro 600,00 al mese) sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
8. I genitori sosterranno le spese straordinarie nell'interesse dei figli nella pagina 3 di 9 misura del 50% ciascuno. Ogni genitore, se necessario, e previa richiesta, rimborserà all'altro l'importo speso nell'interesse dei minori.
Le spese straordinarie, fatta eccezione per quelle mediche urgenti, sostenute nell'interesse di e andranno Per_1 Per_2
preventivamente concordate (in forma scritta) tra i genitori. Nella determinazione di quali siano le spese da considerarsi straordinarie, i genitori fanno riferimento al Protocollo di Intesa, oggi stilato tra
Magistrati e Avvocati del Foro di Udine;
9. l'assegno unico e qualsivoglia altro beneficio fiscale e/o a titolo di contributi economici, se previsti, spetteranno interamente alla sig.ra
, che autonomamente ne farà richiesta in veste di Parte_1
genitore collocatario;
10. le parti danno atto di essere comproprietarie di un autocaravan marca
MCLOUIS n. A025731UD23 targato DM954XB, carta di circolazione n. BD008248 e la signora si impegna, in questa sede, Parte_1
a trasferire il suo 50% di proprietà del bene mobile al Sig. Parte_2
ed un tanto entro il termine di giorni 60 dalla data del provvedimento del Giudice al fine ottenere i benefici previsti dalla Legge per l'esenzione del pagamento dell'IPT e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L.
73/1987 e di ogni altra spesa prevista (DOC. 7);
11. i genitori si impegnano a mantenere un rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Gli stessi, inoltre, si impegnano a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimente giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le parti si accordano, inoltre, a non far frequentare i minori con nuove persone legate sentimentalmente ai genitori ed un tanto almeno per 12 mesi successivamente al deposito in pagina 4 di 9 Cancelleria del seguente atto;
12. le parti ricorrenti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni e rese edotte delle norme processuali che disciplinano la partecipazione all'udienza, dichiarano sin d'ora, di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di confermare la volontà espressa nel presente atto, di non volersi riconciliare e di confermare espressamente tutte le condizioni di cui al ricorso, nonché le conclusioni ivi contenute;
13. le spese legali sono integralmente compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A mezzo del ricorso in epigrafe, e Parte_1 Parte_2
, premettendo di aver intrattenuto tra loro una relazione
[...]
sentimentale dalla quale sono nati i figli Persona_3
(30.10.2015) e (15.3.2018), regolarmente Persona_2
riconosciuti da entrambi i genitori e ad oggi minorenni, hanno adito il
Tribunale in intestazione al fine di veder recepire le sopra riportate conclusioni congiunte per la regolamentazione della responsabilità genitoriale, sul presupposto che la relazione sentimentale in parola era di fatto cessata.
Ferme queste premesse, disposta la trattazione scritta della causa, il ricorso merita di essere accolto, non ravvisandosi, nelle condizioni definite dalle parti, elementi contrari all'interesse di minori, in difetto, oltretutto, di rilievi da parte dello stesso P.M. Le spese di lite trovano integrale compensazione tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, 1^ Sezione civile, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo nella causa in oggetto, così provvede:
pagina 5 di 9 ▪ PRENDE ATTO che le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minorenni di e di Parte_1
sono regolate dalle seguenti condizioni;
Parte_2
1. i figli e verranno affidati ad entrambi Per_1 Persona_2
i genitori in regime di affido condiviso con collocazione prevalente in
TA con e presso la madre, nell'abitazione di sua proprietà sita in via Po n. 14;
2. il Sig. , residente in [...]2 a Parte_2
RI si trasferirà presso l'abitazione di sua proprietà ed in caso di cambiamento della sopra indicata residenza si impegnerà a comunicare un tanto alla Sig.ra Il signor di Pt_1 Parte_2
comune accordo con la madre dei figli lascerà definitivamente l'abitazione sita in TA alla via Po entro e non oltre il mese di luglio 2025;
3. i figli minori, come detto sopra, vivranno con la madre presso l'abitazione familiare a lei intestata e le frequentazioni con il padre saranno libere e lo stesso potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive e ricreative degli stessi, nonché lavorative del padre. Comunque, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati con la madre, dal venerdì post scuola (luogo dove verranno prelevati dal padre) alla domenica sera quando verranno riaccompagnati dal Sig. presso Parte_2
l'abitazione familiare entro le ore 21:00, oltre ad un giorno alla settimana che viene fissato nel mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola, fino alle ore 21:00 momento in cui i minori verranno riaccompagnati a casa della madre sempre dal padre. Nella settimana in cui i minori saranno con la madre per l'intero week-end, gli stessi pagina 6 di 9 staranno con il padre nella giornata del mercoledì ed un altro giorno libero che di volta in volta verrà concordato tra le parti sempre dall'uscita da scuola fino alle ore 21:00 (qualora le due giornate siano consecutive se richiesto e concordato anche con pernotto). Per le vacanze estive i genitori avranno diritto a tenere con sé i figli per 3 settimane anche consecutive;
4. durante il Periodo Natalizio, le visite con i genitori saranno alternate,
(la Vigilia di Natale da un genitore, il giorno di Natale dall'altro genitore, Capodanno dall'altro e viceversa l'anno successivo) analogamente anche durante le Vacanze Pasquali (il giorno di Pasqua ed il giorno del Lunedì dell'Angelo) le visite saranno alternate sempre tenendo in considerazione il calendario scolastico;
5. vista la tenera età dei minori e nel primario interesse del loro bene, i genitori si impegnano a rispettare -ove possibile e sempre con preventivo accordo- i desideri e le esigenze dei figli collaborando, se necessario, per favorire qualsivoglia modifica dello schema indicato al punto 3 - 4 e qualora si rendessero necessari cambiamenti utili a favorire sempre il benessere dei minori e/o la gestione quotidiana delle esigenze degli stessi;
6. qualora, per qualsivoglia esigenza, uno dei genitori sia impossibilitato a rispettare gli impegni sopra presi, cioè con impossibilità a pernottare con i figli nei giorni di propria spettanza, ciascuno si impegna a comunicarlo con anticipo all'altro genitore;
7. il Sig. corrisponderà, alla signora entro il Parte_2 Pt_1
giorno 10 di ogni mese, in forma tracciabile tramite bonifico bancario all'IBAN già conosciuto al ricorrente, l'importo complessivo di euro di
€ 600,00 (euro 300,00 per ogni figlio) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario dei figli, ed un tanto a partire dal mese di pagina 7 di 9 luglio 2025. La somma dovuta, a titolo di solo contributo per il mantenimento dei figli (totali euro 600,00 al mese) sarà soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
8. I genitori sosterranno le spese straordinarie nell'interesse dei figli nella misura del 50% ciascuno. Ogni genitore, se necessario, e previa richiesta, rimborserà all'altro l'importo speso nell'interesse dei minori. Le spese straordinarie, fatta eccezione per quelle mediche urgenti, sostenute nell'interesse di e andranno Per_1 Per_2
preventivamente concordate (in forma scritta) tra i genitori. Nella determinazione di quali siano le spese da considerarsi straordinarie,
i genitori fanno riferimento al Protocollo di Intesa, oggi stilato tra
Magistrati e Avvocati del Foro di Udine;
9. l'assegno unico e qualsivoglia altro beneficio fiscale e/o a titolo di contributi economici, se previsti, spetteranno interamente alla sig.ra
, che autonomamente ne farà richiesta in veste di Parte_1
genitore collocatario;
10. le parti danno atto di essere comproprietarie di un autocaravan marca
MCLOUIS n. A025731UD23 targato DM954XB, carta di circolazione n. BD008248 e la signora si impegna, in questa Parte_1
sede, a trasferire il suo 50% di proprietà del bene mobile al Sig.
[...]
ed un tanto entro il termine di giorni 60 dalla data del Pt_2
provvedimento del Giudice al fine ottenere i benefici previsti dalla
Legge per l'esenzione del pagamento dell'IPT e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L. 73/1987 e di ogni altra spesa prevista (DOC.
7);
11. i genitori si impegnano a mantenere un rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi. Gli stessi, inoltre, si pagina 8 di 9 impegnano a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimente giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli. Le parti si accordano, inoltre, a non far frequentare i minori con nuove persone legate sentimentalmente ai genitori ed un tanto almeno per 12 mesi successivamente al deposito in Cancelleria del seguente atto;
12. le parti ricorrenti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni e rese edotte delle norme processuali che disciplinano la partecipazione all'udienza, dichiarano sin d'ora, di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, di confermare la volontà espressa nel presente atto, di non volersi riconciliare e di confermare espressamente tutte le condizioni di cui al ricorso, nonché le conclusioni ivi contenute;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 10.11.2025
IL PRESIDENTE
dott. Fabio LUONGO
pagina 9 di 9