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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 482 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 17/02/2025 da
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Borgagne, alla via Matteotti n.20/A, presso lo studio degli
Avv.ti Rosa Vanzanelli e Claudia Coluccia, che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di mandato in calce al ricorso;
con i seguenti figli: nato a [...], il [...]; Persona_1
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere una pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore, nato da relazione sentimentale non matrimoniale, alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 22.02.2025.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa gli accordi in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia il 19/03/2025.
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott. Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott. Maria Elena de Tura Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata e con l'intervento del Pubblico Ministero, promossa con ricorso depositato in data 17/02/2025 da
, Parte_1
e
, Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Borgagne, alla via Matteotti n.20/A, presso lo studio degli
Avv.ti Rosa Vanzanelli e Claudia Coluccia, che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in virtù di mandato in calce al ricorso;
con i seguenti figli: nato a [...], il [...]; Persona_1
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/02/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere una pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale del figlio minore, nato da relazione sentimentale non matrimoniale, alle condizioni di cui all'atto introduttivo. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha reso parere favorevole il 22.02.2025.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Si ritiene di non dover disporre nulla in ordine alle spese, stante la provenienza congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa gli accordi in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia il 19/03/2025.
IL GIUDICE RELATORE
DOTT.SSA MARIA ELENA DE TURA
IL PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO BUCCARO