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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 875 RG. 2023 ;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Mauro Petrusa, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, avvocato abilitato a difendersi personalmente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
Parte opposta, CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/02 nonché ex art. 15 D.Lgs 150/11 a decreto di liquidazione del compenso per P.S.S.
all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente.
SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto del 4.4.2023, col quale è stata rigettata la richiesta di liquidazione del PSS avanzata dall'odierna ricorrente.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE CP La odierna ricorrente afferma in ricorso di aver difeso, nel proc. n. 1316/2019, la parte attrice, “in qualità di genitore esercente la responsabilità CP_3 genitoriale sulla figlia minore ”. Persona_1
Detto procedimento aveva ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità del convenuto ) sulla predetta minore. Persona_2
Secondo quanto narrato in ricorso, il COA avrebbe emesso un “provvedimento di ammissione … nominalmente intestato alla minore”, ma sostanzialmente riferibile alla genitrice della medesima. Da tale situazione di apparente aporia è scaturito il rigetto di liquidazione del PSS del 4.4.2023, motivato dal fatto che “non vi è alcun provvedimento che attesti
1 l'ammissione al patrocinio a spese dello stato di , essendo ammessa CP_3 unicamente ”. Persona_3
Osserva lo scrivente che sussistono evidenti perplessità circa l'ammissibilità del ricorso e la sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente. Infatti, il Collegio, nel provvedimento del 4.4.2023, non ha revocato l'ammissione al beneficio del PSS, ma si è limitato a rigettare l'istanza di liquidazione (così come depositata) in quanto la medesima non promanava dal soggetto ammesso al beneficio ), bensì da altro soggetto ). Persona_3 CP_3
In altre parole, sarebbe stato probabilmente sufficiente presentare una nuova istanza, questa volta a nome di per superare l'impasse. Persona_3
Venendo al merito: l'art. 81 cpc afferma che “nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, se non nelle ipotesi si c.d. “sostituzione processuale” espressamente indicate dalla legge (ad esempio, nel caso di azione surrogatoria ex art. 2900 cc., o nel caso di esercizio da parte dei creditori cessionari delle azioni di carattere patrimoniale inerenti ai beni ceduti dal debitore, ex art. 1979 cc.). In tutti questi casi, assolutamente eccezionali, “parte” in senso tecnico- del giudizio è il sostituto, nonostante il diritto fatto valere faccia capo al sostituito. Questo significa che la sfera giuridica modificata dal provvedimento decisorio è quella del sostituto che ha agito (giova infatti ricordare che la sentenza produce effetti nei confronti della
“parte” in senso tecnico, a norma dell'art. 2909 cc.).
Ipotesi di versa da quella appena delineata è quella della mera rappresentanza processuale, che si ha più comunemente laddove un soggetto non possa personalmente costituirsi in giudizio per ragioni fisiche (si pensi ad esempio a una società, a un'associazione o a un altro Ente) o giuridiche (come nel caso in cui il soggetto che si deve costituire in giudizio sia un incapace), ovvero, nei casi in cui il soggetto onerato della costituzione in giudizio avrebbe la possibilità fisica e giuridica di provvedervi personalmente, ma preferisca comunque nominare un procuratore che provveda a tale incombente (rappresentanza volontaria, ad esempio, nel caso dell'art. 77 cpc.). In tutti questi casi, la “parte” -in senso tecnico- rimane il rappresentato, in quanto il provvedimento decisorio modificherà la sfera giuridica di costui, non quella del rappresentante (che si è limitato a compiere solo gli atti del processo, come ad es. la sottoscrizione della procura al difensore, la rinuncia a una domanda, la proposizione di una domanda riconvenzionale, il disconoscimento di una sottoscrizione etc.). Nel caso di soggetto minorenne, quindi, parte del processo in senso tecnico sarà proprio il minore, non il genitore, il quale è un mero rappresentante processuale. La sfera giuridica che viene modificata dal pronunciamento del giudice (posto che, come detto, la sentenza ha effetto nei confronti delle “parti” in senso tecnico) è infatti quella del minore, non quella del genitore, il quale ha solo l'usufrutto del patrimonio del figlio, e non ne è titolare.
2 Pertanto, nel procedimento n. 1316/2019, parte attrice era , in quanto Persona_3 era la sfera di quest'ultima a venire potenzialmente modificata dalla sentenza (con la potenziale individuazione del padre naturale nella persona di ), non Persona_2 quella della s.ra Monaco.
Da tale premessa deriva che:
1) l'atto introduttivo del giudizio (che lo scrivente non conosce, perché non depositato in atti) avrebbe dovuto indicare come parte attrice , Parte_2 sia pure con la menzione del rappresentante processuale della medesima, nella persona della madre.
2) La richiesta di ammissione al PSS avrebbe dovuto essere presentata a nome della minore e i redditi da prendere in considerazione ai fini dell'ammissione al beneficio avrebbero dovuti essere quelli della stessa e dei suoi conviventi.
3) Il provvedimento di ammissione al PSS del COA avrebbe dovuto essere intestato alla minore (cosa che, effettivamente è avventa, non “nominalmente”, come affermato dalla odierna ricorrente, ma perché così andava fatto!).
4) La decisione del Collegio avrebbe dovuto essere emessa nei confronti di Per_3
[...]
5) La richiesta di liquidazione del PSS avrebbe dovuto indicare, come parte destinataria delle prestazioni professionali del difensore, Persona_3
(anche se la procura era stata sottoscritta dalla s.ra dovendosi CP_3 ravvisare che pure nella sottoscrizione della procura quest'ultima abbia agito come rappresentante della figlia, ciò ex art. 320 cc).
Quasi nulla di tutto ciò è avvenuto. Non si ha contezza di come fosse stata indicata la parte ricorrente nell'atto introduttivo del processo, in quanto detto documento non è stato depositato nel presente giudizio. La richiesta di ammissione al PSS, da quanto affermato in ricorso, sembra sia stata (erroneamente) presentata con l'indicazione del beneficiario nella persona della
[...]
(sebbene, nel provvedimento del COA del 21.3.2019 si affermi che, invece, Pt_3 correttamente la richiesta venne presentata dalla s.ra ). Persona_3
Il provvedimento di ammissione provvisoria del COA ha fatto (giustamente) riferimento alla minorenne. La decisione del Collegio ha indicato (erroneamente) come parte attrice, la s.ra (sia pure con la precisazione, contenuta solo nella motivazione, della veste di CP_3 rappresentante della figlia). La richiesta di liquidazione è stata presentata dalla odierna ricorrente indicando (erroneamente) come parte beneficiaria della prestazione la s.ra Monaco.
E' evidente che, con queste premesse, il collegio ha giustamente rigettato l'istanza di liquidazione, posto che la parte del processo, ammessa al beneficio del PSS e beneficiaria della prestazione dell'avv. nonostante le numerose sviste Pt_1 appena riassunte, è stata la minore , non la s.ra Per_3 CP_3
3 Per tutte queste ragioni, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia del resistente. CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Trapani, 21/01/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Mauro Petrusa, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte opponente, avvocato abilitato a difendersi personalmente e
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
Parte opposta, CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex artt. 84 e 170 DPR 115/02 nonché ex art. 15 D.Lgs 150/11 a decreto di liquidazione del compenso per P.S.S.
all'udienza tenuta in data odierna ha pronunciato la seguente.
SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto del 4.4.2023, col quale è stata rigettata la richiesta di liquidazione del PSS avanzata dall'odierna ricorrente.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE CP La odierna ricorrente afferma in ricorso di aver difeso, nel proc. n. 1316/2019, la parte attrice, “in qualità di genitore esercente la responsabilità CP_3 genitoriale sulla figlia minore ”. Persona_1
Detto procedimento aveva ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità del convenuto ) sulla predetta minore. Persona_2
Secondo quanto narrato in ricorso, il COA avrebbe emesso un “provvedimento di ammissione … nominalmente intestato alla minore”, ma sostanzialmente riferibile alla genitrice della medesima. Da tale situazione di apparente aporia è scaturito il rigetto di liquidazione del PSS del 4.4.2023, motivato dal fatto che “non vi è alcun provvedimento che attesti
1 l'ammissione al patrocinio a spese dello stato di , essendo ammessa CP_3 unicamente ”. Persona_3
Osserva lo scrivente che sussistono evidenti perplessità circa l'ammissibilità del ricorso e la sussistenza dell'interesse ad agire della ricorrente. Infatti, il Collegio, nel provvedimento del 4.4.2023, non ha revocato l'ammissione al beneficio del PSS, ma si è limitato a rigettare l'istanza di liquidazione (così come depositata) in quanto la medesima non promanava dal soggetto ammesso al beneficio ), bensì da altro soggetto ). Persona_3 CP_3
In altre parole, sarebbe stato probabilmente sufficiente presentare una nuova istanza, questa volta a nome di per superare l'impasse. Persona_3
Venendo al merito: l'art. 81 cpc afferma che “nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, se non nelle ipotesi si c.d. “sostituzione processuale” espressamente indicate dalla legge (ad esempio, nel caso di azione surrogatoria ex art. 2900 cc., o nel caso di esercizio da parte dei creditori cessionari delle azioni di carattere patrimoniale inerenti ai beni ceduti dal debitore, ex art. 1979 cc.). In tutti questi casi, assolutamente eccezionali, “parte” in senso tecnico- del giudizio è il sostituto, nonostante il diritto fatto valere faccia capo al sostituito. Questo significa che la sfera giuridica modificata dal provvedimento decisorio è quella del sostituto che ha agito (giova infatti ricordare che la sentenza produce effetti nei confronti della
“parte” in senso tecnico, a norma dell'art. 2909 cc.).
Ipotesi di versa da quella appena delineata è quella della mera rappresentanza processuale, che si ha più comunemente laddove un soggetto non possa personalmente costituirsi in giudizio per ragioni fisiche (si pensi ad esempio a una società, a un'associazione o a un altro Ente) o giuridiche (come nel caso in cui il soggetto che si deve costituire in giudizio sia un incapace), ovvero, nei casi in cui il soggetto onerato della costituzione in giudizio avrebbe la possibilità fisica e giuridica di provvedervi personalmente, ma preferisca comunque nominare un procuratore che provveda a tale incombente (rappresentanza volontaria, ad esempio, nel caso dell'art. 77 cpc.). In tutti questi casi, la “parte” -in senso tecnico- rimane il rappresentato, in quanto il provvedimento decisorio modificherà la sfera giuridica di costui, non quella del rappresentante (che si è limitato a compiere solo gli atti del processo, come ad es. la sottoscrizione della procura al difensore, la rinuncia a una domanda, la proposizione di una domanda riconvenzionale, il disconoscimento di una sottoscrizione etc.). Nel caso di soggetto minorenne, quindi, parte del processo in senso tecnico sarà proprio il minore, non il genitore, il quale è un mero rappresentante processuale. La sfera giuridica che viene modificata dal pronunciamento del giudice (posto che, come detto, la sentenza ha effetto nei confronti delle “parti” in senso tecnico) è infatti quella del minore, non quella del genitore, il quale ha solo l'usufrutto del patrimonio del figlio, e non ne è titolare.
2 Pertanto, nel procedimento n. 1316/2019, parte attrice era , in quanto Persona_3 era la sfera di quest'ultima a venire potenzialmente modificata dalla sentenza (con la potenziale individuazione del padre naturale nella persona di ), non Persona_2 quella della s.ra Monaco.
Da tale premessa deriva che:
1) l'atto introduttivo del giudizio (che lo scrivente non conosce, perché non depositato in atti) avrebbe dovuto indicare come parte attrice , Parte_2 sia pure con la menzione del rappresentante processuale della medesima, nella persona della madre.
2) La richiesta di ammissione al PSS avrebbe dovuto essere presentata a nome della minore e i redditi da prendere in considerazione ai fini dell'ammissione al beneficio avrebbero dovuti essere quelli della stessa e dei suoi conviventi.
3) Il provvedimento di ammissione al PSS del COA avrebbe dovuto essere intestato alla minore (cosa che, effettivamente è avventa, non “nominalmente”, come affermato dalla odierna ricorrente, ma perché così andava fatto!).
4) La decisione del Collegio avrebbe dovuto essere emessa nei confronti di Per_3
[...]
5) La richiesta di liquidazione del PSS avrebbe dovuto indicare, come parte destinataria delle prestazioni professionali del difensore, Persona_3
(anche se la procura era stata sottoscritta dalla s.ra dovendosi CP_3 ravvisare che pure nella sottoscrizione della procura quest'ultima abbia agito come rappresentante della figlia, ciò ex art. 320 cc).
Quasi nulla di tutto ciò è avvenuto. Non si ha contezza di come fosse stata indicata la parte ricorrente nell'atto introduttivo del processo, in quanto detto documento non è stato depositato nel presente giudizio. La richiesta di ammissione al PSS, da quanto affermato in ricorso, sembra sia stata (erroneamente) presentata con l'indicazione del beneficiario nella persona della
[...]
(sebbene, nel provvedimento del COA del 21.3.2019 si affermi che, invece, Pt_3 correttamente la richiesta venne presentata dalla s.ra ). Persona_3
Il provvedimento di ammissione provvisoria del COA ha fatto (giustamente) riferimento alla minorenne. La decisione del Collegio ha indicato (erroneamente) come parte attrice, la s.ra (sia pure con la precisazione, contenuta solo nella motivazione, della veste di CP_3 rappresentante della figlia). La richiesta di liquidazione è stata presentata dalla odierna ricorrente indicando (erroneamente) come parte beneficiaria della prestazione la s.ra Monaco.
E' evidente che, con queste premesse, il collegio ha giustamente rigettato l'istanza di liquidazione, posto che la parte del processo, ammessa al beneficio del PSS e beneficiaria della prestazione dell'avv. nonostante le numerose sviste Pt_1 appena riassunte, è stata la minore , non la s.ra Per_3 CP_3
3 Per tutte queste ragioni, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese, attesa la contumacia del resistente. CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite.
Trapani, 21/01/2025 Il giudice
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