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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/07/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1446 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2019 vertente tra
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/10/1948 e (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
1'8/04/1941, nella qualità di fideiussori della società dichiarata Parte_3
fallita con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 49/2018 datata 17/12/2018, entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Angelo Scarcello del foro di Cosenza
(C.F. ), in virtù della speciale procura in calce all'atto di C.F._3
appello ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via Carlo V n. 156, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Sigillò ). CodiceFiscale_4
- appellanti
e
(numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano- Controparte_1
Monza-Brianza-Lodi e partita IVA , con sede legale e direzione P.IVA_1
generale in Milano, piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A - iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale per atto pubblico
Notaio di Bologna del 29.10.2010 dal Prof. Avv. Gianfranco Per_1
Graziadei (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._5
studio dell'Avv. Valerio Zimatore in Catanzaro, Via Buccarelli n. 49.
- appellata
e
(Partita IVA n. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, alla via Siusi n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fedele (C.F. ), C.F._6 che dichiara di eleggere domicilio presso lo studio dell'Avv. Alessandro Canino
(C.F.: ) sito in Catanzaro, alla via Domenico Milelli n. 32, C.F._7
rinunciante al mandato.
- appellata (intervenuta in primo grado
in qualità di cessionaria del credito)
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per e “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1 Parte_2
Catanzaro, in via preliminare, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione ammettere la Consulenza suppletiva diretta a ricalcolare i rapporti dare-avere del rapporto bancario n°400566376 (ex 2203910) a far tempo dall'accensione degli stessi e fino alla data del 31/03/2013 al tasso legale di sostituzione ex art. 117 co 6 TUB e senza capitalizzazione alcuna.
Nel merito.
pag. 2/11 A)"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accogliere il presente gravame per i motivi dedotti in narrativa ed in totale riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di
Cosenza (RGAC n° 5119/13) n° 890/13, notificata a mezzo pec in data
07/06/2019, accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito
n° 400566376 (ex 2203910) in quanto sia il negozio che la misura del tasso ultralegale, la periodicità della capitalizzazione degli interessi, la CMS ed ogni altro costo afferente al servizio bancario non veniva redatto e pattuito nella forma scritta in violazione dell'art. 117 TUB e che per tali effetti gli interessi andavano calcolati al tasso legale di sostituzione ex art. 11 7 co 6 TUB e senza alcuna capitalizzazione, con la condanna dell'appellata sia a modificare il saldo dei rapporti anzidetti alla data del 31/03/2013 che al riaccredito delle somme illegittimamente addebitate le quali si determinano in via prudenziale in €
5.100,00 e/o a quella maggiore o minore che verrà determinata in sede di disponendo CTU.
In istruttoria.
Si chiede l'ammissione di CTU suppletiva diritta a ricalcolare i rapporti dare- avere del rapporto bancario n° 400566376 (ex 2203910) a far tempo dall'accensione dello stesso e fino alla data del 31/03/2013 al tasso legale di sostituzione ex art. 117 co 6 TUB, senza capitalizzazione alcuna e con
l'esclusione dell'addebito della CMS.
Con condanna alle spese e competenze di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: in via Controparte_1
principale, rigettare integralmente l'appello promosso dai sig.ri e Parte_1
in ragione della sua infondatezza, tanto in fatto quanto in diritto, e per Pt_2
pag. 3/11 l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 890 del 02.05.2019; in ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, iva
e cpa come per legge”.
Per “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_2
contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli odierni appellanti e, di conseguenza, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e/o 348 bis
c.p.c.
Nel merito, nella remota e non creduta ipotesi in cui il presente gravame superi il filtro previsto dalle richiamate disposizioni e/o comunque non venga riscontrata l'eccepita carenza di legittimazione, voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dai signori e Parte_2 Parte_1
poiché manifestamente infondato in fatto e diritto, per i motivi sopra
[...]
esposti.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
pag. 4/11 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA 1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di Parte_3
debitore, e in qualità di fideiussori, Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza, Controparte_3
al fine di accertare la nullità del rapporto di conto corrente per mancanza di forma scritta;
deducevano poi l'usurarietà dei tassi praticati e l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, con conseguente richiesta di determinare il saldo nei rapporti dare/avere.
In particolare, debitrice e fideiussori sostenevano che il contratto di apertura di credito era sprovvisto della forma scritta;
a sostegno della pretesa, parte attrice depositava gli estratti conto riferiti al rapporto in contestazione (a partire del 31.3.2008) e formulava richiesta ex art. 210 c.p.c. del contratto, oltre all'ammissione di CTU contabile.
Si costituiva in giudizio che eccepiva, preliminarmente, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la carenza di legittimazione attiva in capo ai fideiussori;
nel merito, il rigetto della domanda, infondata in fatto e in diritto.
Nelle more del giudizio, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del
19.2.2018, si costituiva quale cessionaria del credito Controparte_4
del rapporto in contestazione;
il 17 dicembre 2018, oltre la data di udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 26 ottobre 2018, veniva allegata la dichiarazione di fallimento della società Parte_3
Il primo giudice, respinta la preliminare richiesta di interruzione del giudizio per il fallimento della ritenuto ammissibile l'intervento in Parte_3
corso di causa della cessionaria del credito, disposta c.t.u. contabile, rigettava la domanda attorea.
A sostegno della decisione, il tribunale poneva l'esistenza di una profonda contraddizione difensiva;
gli attori avevano sostenuto, sin dall'introduzione del pag. 5/11 giudizio, che il contratto scritto era inesistente, salvo poi pretendere, attraverso richiesta di ordine di esibizione, la sua produzione in giudizio da parte della banca convenuta.
Gli attori, che in corso di causa avevano abbandonato la richiesta di cui all'articolo 210 c.p.c., non avevano indicato la diversa forma contrattuale utilizzata, con impossibilità di pronunciare sulla nullità delle relative clausole;
in ogni caso l'analisi degli estratti conto parziali, effettuata dal c.t.u., non rilevava pratiche bancarie illegittime.
2.
Avverso la decisione hanno proposto appello e Parte_1
per due ragioni. Parte_2
Il primo motivo di gravame è afferente al riparto dell'onere della prova;
secondo gli appellanti spetterebbe alla banca convenuta dimostrare di aver rispettato il requisito della forma scritta e la pattuizione preventiva, sempre per iscritto, del tasso di interesse e di ogni altro servizio bancario.
Il primo giudice avrebbe, quindi, commesso l'errore di invertire le parti in tema di onere della prova, sanzionando la società debitrice e i fideiussori anziché la banca convenuta.
Il secondo motivo di gravame è afferente alla rinnovazione della c.t.u. contabile. Con la domanda introduttiva del giudizio, gli attori avevano chiesto il ricalcolo degli interessi al tasso legale di sostituzione ex art. 117 comma 6 TUB, senza capitalizzazione per difetto di previsione negoziale;
rinnovare l'accertamento tecnico sarebbe necessario al fine di provare il difetto di forma scritta del contratto e delle relative condizioni economiche.
pag. 6/11 3.
Si sono costituite in giudizio originaria contraente, e Controparte_1
in qualità di cessionaria del credito;
entrambe hanno Controparte_2
contestato il gravame, infondato in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, rigettata la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, non ravvisando gli estremi per disporre nuovi accertamenti contabili, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.3.2025, rilevato che le parti, nel termine assegnato, depositavano note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
Preliminarmente va chiarito che, dopo la precisazione delle conclusioni avvenuta l'8 maggio 2024 in occasione dell'udienza del 14 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, il difensore di ha depositato in data 3 marzo 2025 rinuncia al Controparte_2
mandato professionale, comunicata alla parte il 6 novembre 2024.
La cessionaria del credito, tuttavia, non ha provveduto alla nomina di un nuovo difensore e il giudizio è proseguito con la fase decisionale, previo deposito di scritti difensivi finali.
In tale ipotesi, occorre osservare il principio di diritto, ricavabile dal combinato disposto degli articoli 85 e 301 c.p.c., secondo cui pag. 7/11 la rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura - non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
Di conseguenza, il difensore che abbia rinunciato al mandato, pur non essendo più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che la rinuncia ha pieno effetto tra il cliente ed il difensore e determina il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il contratto di patrocinio, conserva, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, compresa la sentenza che definisce il giudizio.
E infatti, secondo la Suprema Corte, “ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica della sentenza è correttamente eseguita, in siffatta situazione, presso il difensore non ancora sostituito” (Cassazione civile numero 2677/2019).
5.1.
Ciò posto, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
In tema di domanda del cliente di ripetizione delle somme indebitamente versate in forza di clausole asseritamente nulle, va osservato il principio secondo cui il correntista "che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle" ha l'onere"… di provare
l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione" (cfr. Cassazione civile n. 8923/2025; n.
6480/2021; n. 33009/2019).
pag. 8/11 Nel caso in esame, i fideiussori appellanti e l'originaria società debitrice, poi fallita, hanno omesso di produrre il contratto, e non hanno specificamente allegato l'avvenuta conclusione dello stesso in forma verbale.
Né l'onere probatorio a carico della società e dei fideiussori può ritenersi assolto attraverso la produzione dei soli estratti conto, attesa la necessità, in relazione alla domanda, dell'esame delle condizioni contrattuali indispensabili per accertare l'eccepita nullità delle clausole.
La Suprema Corte ha infatti ha espressamente affermato che "con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della annotazione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, il correntista
è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire
l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratti conto
- o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni - atteso che solo attraverso tali documenti è possibile accertare il carattere indebito dell'annotazione" (cfr. Cassazione civile ordinanza n. 36585 del 14.12.2022).
Non può, quindi, condividersi l'assunto degli appellanti secondo cui l'onere di produrre il contratto ricade sulla banca convenuta.
Del resto, anche in materia di prescrizione, secondo l'orientamento della
Corte di Cassazione, la banca assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria attraverso la prova della esistenza di un contratto di affidamento
("in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate
pag. 9/11 entro i limiti dell'affidamento” - cfr. Cassazione civile n. 27704/2018, n.
2660/2019, n. 31927/2019, n. 26897/2024).
Da non trascurare, comunque, che l'analisi degli estratti conto parziali effettuata dal consulente tecnico di ufficio in primo grado, non ha evidenziato pratiche bancarie illegittime, confermando ulteriormente l'infondatezza della pretesa attorea.
E infatti, premesso che entrambi i contratti non risultano agli atti, né sono prodotti gli estratti conto e le staffe dell'intero anno 2007 e relativamente all'anno 2011 non sono presenti i riassunti scalari, il c.t.u. ha potuto operare una ricostruzione dei movimenti finanziari solo al 31.3.2008 e assumendo come
“dato” il saldo iniziale al 31.12.2007.
Si legge che “in assenza di contratti, il sottoscritto ha potuto verificare solo che, negli estratti conto, viene rispettata la stessa periodicità nel conteggio sia sui saldi attivi che su quelli passivi. Atteso quanto sopra, questo CTU ha proceduto con la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia” e dopo aver delineato i criteri di calcolo utilizzati, il c.t.u. ha concluso che “come evidente nella tabella allegata sotto la lettera “A”, non è emerso il superamento del tasso soglia” (vedi c.t.u. di primo grado pagine 3, 4 e 5).
Per tali complessive considerazioni, non resta, pertanto, che confermare il giudizio di esclusione di responsabilità della banca convenuta.
6.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico degli appellanti e in favore sia di che Controparte_1
di ('interventore adesivo diventa parte del giudizio, Controparte_2
con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio: Cass., n. 20659/2024) in euro
1.458,00 per compensi ciascuno, oltre accessori di legge: tabelle vigenti,
pag. 10/11 competenza della Corte di appello, scaglione fino ad euro 5.200 per il valore della causa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018,
Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 890/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data
2.5.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese processuali sostenute da e da Controparte_1 Controparte_2
nel presente grado di giudizio, liquidati i compensi in complessivi euro 1.458,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater
D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico degli appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale, così composta:
Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore
Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1446 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2019 vertente tra
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12/10/1948 e (C.F. ) nato a [...] Parte_2 C.F._2
1'8/04/1941, nella qualità di fideiussori della società dichiarata Parte_3
fallita con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 49/2018 datata 17/12/2018, entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Angelo Scarcello del foro di Cosenza
(C.F. ), in virtù della speciale procura in calce all'atto di C.F._3
appello ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via Carlo V n. 156, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Sigillò ). CodiceFiscale_4
- appellanti
e
(numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano- Controparte_1
Monza-Brianza-Lodi e partita IVA , con sede legale e direzione P.IVA_1
generale in Milano, piazza Gae Aulenti n. 3 Tower A - iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia - in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale per atto pubblico
Notaio di Bologna del 29.10.2010 dal Prof. Avv. Gianfranco Per_1
Graziadei (C.F. ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._5
studio dell'Avv. Valerio Zimatore in Catanzaro, Via Buccarelli n. 49.
- appellata
e
(Partita IVA n. ) in persona del suo Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Milano, alla via Siusi n. 7, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Fedele (C.F. ), C.F._6 che dichiara di eleggere domicilio presso lo studio dell'Avv. Alessandro Canino
(C.F.: ) sito in Catanzaro, alla via Domenico Milelli n. 32, C.F._7
rinunciante al mandato.
- appellata (intervenuta in primo grado
in qualità di cessionaria del credito)
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per e “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1 Parte_2
Catanzaro, in via preliminare, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione ammettere la Consulenza suppletiva diretta a ricalcolare i rapporti dare-avere del rapporto bancario n°400566376 (ex 2203910) a far tempo dall'accensione degli stessi e fino alla data del 31/03/2013 al tasso legale di sostituzione ex art. 117 co 6 TUB e senza capitalizzazione alcuna.
Nel merito.
pag. 2/11 A)"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accogliere il presente gravame per i motivi dedotti in narrativa ed in totale riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di
Cosenza (RGAC n° 5119/13) n° 890/13, notificata a mezzo pec in data
07/06/2019, accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito
n° 400566376 (ex 2203910) in quanto sia il negozio che la misura del tasso ultralegale, la periodicità della capitalizzazione degli interessi, la CMS ed ogni altro costo afferente al servizio bancario non veniva redatto e pattuito nella forma scritta in violazione dell'art. 117 TUB e che per tali effetti gli interessi andavano calcolati al tasso legale di sostituzione ex art. 11 7 co 6 TUB e senza alcuna capitalizzazione, con la condanna dell'appellata sia a modificare il saldo dei rapporti anzidetti alla data del 31/03/2013 che al riaccredito delle somme illegittimamente addebitate le quali si determinano in via prudenziale in €
5.100,00 e/o a quella maggiore o minore che verrà determinata in sede di disponendo CTU.
In istruttoria.
Si chiede l'ammissione di CTU suppletiva diritta a ricalcolare i rapporti dare- avere del rapporto bancario n° 400566376 (ex 2203910) a far tempo dall'accensione dello stesso e fino alla data del 31/03/2013 al tasso legale di sostituzione ex art. 117 co 6 TUB, senza capitalizzazione alcuna e con
l'esclusione dell'addebito della CMS.
Con condanna alle spese e competenze di entrambi i giudizi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: in via Controparte_1
principale, rigettare integralmente l'appello promosso dai sig.ri e Parte_1
in ragione della sua infondatezza, tanto in fatto quanto in diritto, e per Pt_2
pag. 3/11 l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 890 del 02.05.2019; in ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, iva
e cpa come per legge”.
Per “Voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_2
contrariis reiectis, in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva degli odierni appellanti e, di conseguenza, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e/o 348 bis
c.p.c.
Nel merito, nella remota e non creduta ipotesi in cui il presente gravame superi il filtro previsto dalle richiamate disposizioni e/o comunque non venga riscontrata l'eccepita carenza di legittimazione, voglia l'ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dai signori e Parte_2 Parte_1
poiché manifestamente infondato in fatto e diritto, per i motivi sopra
[...]
esposti.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”.
pag. 4/11 PRINCIPALI FATTI DI CAUSA 1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di Parte_3
debitore, e in qualità di fideiussori, Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza, Controparte_3
al fine di accertare la nullità del rapporto di conto corrente per mancanza di forma scritta;
deducevano poi l'usurarietà dei tassi praticati e l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, con conseguente richiesta di determinare il saldo nei rapporti dare/avere.
In particolare, debitrice e fideiussori sostenevano che il contratto di apertura di credito era sprovvisto della forma scritta;
a sostegno della pretesa, parte attrice depositava gli estratti conto riferiti al rapporto in contestazione (a partire del 31.3.2008) e formulava richiesta ex art. 210 c.p.c. del contratto, oltre all'ammissione di CTU contabile.
Si costituiva in giudizio che eccepiva, preliminarmente, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria e la carenza di legittimazione attiva in capo ai fideiussori;
nel merito, il rigetto della domanda, infondata in fatto e in diritto.
Nelle more del giudizio, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del
19.2.2018, si costituiva quale cessionaria del credito Controparte_4
del rapporto in contestazione;
il 17 dicembre 2018, oltre la data di udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 26 ottobre 2018, veniva allegata la dichiarazione di fallimento della società Parte_3
Il primo giudice, respinta la preliminare richiesta di interruzione del giudizio per il fallimento della ritenuto ammissibile l'intervento in Parte_3
corso di causa della cessionaria del credito, disposta c.t.u. contabile, rigettava la domanda attorea.
A sostegno della decisione, il tribunale poneva l'esistenza di una profonda contraddizione difensiva;
gli attori avevano sostenuto, sin dall'introduzione del pag. 5/11 giudizio, che il contratto scritto era inesistente, salvo poi pretendere, attraverso richiesta di ordine di esibizione, la sua produzione in giudizio da parte della banca convenuta.
Gli attori, che in corso di causa avevano abbandonato la richiesta di cui all'articolo 210 c.p.c., non avevano indicato la diversa forma contrattuale utilizzata, con impossibilità di pronunciare sulla nullità delle relative clausole;
in ogni caso l'analisi degli estratti conto parziali, effettuata dal c.t.u., non rilevava pratiche bancarie illegittime.
2.
Avverso la decisione hanno proposto appello e Parte_1
per due ragioni. Parte_2
Il primo motivo di gravame è afferente al riparto dell'onere della prova;
secondo gli appellanti spetterebbe alla banca convenuta dimostrare di aver rispettato il requisito della forma scritta e la pattuizione preventiva, sempre per iscritto, del tasso di interesse e di ogni altro servizio bancario.
Il primo giudice avrebbe, quindi, commesso l'errore di invertire le parti in tema di onere della prova, sanzionando la società debitrice e i fideiussori anziché la banca convenuta.
Il secondo motivo di gravame è afferente alla rinnovazione della c.t.u. contabile. Con la domanda introduttiva del giudizio, gli attori avevano chiesto il ricalcolo degli interessi al tasso legale di sostituzione ex art. 117 comma 6 TUB, senza capitalizzazione per difetto di previsione negoziale;
rinnovare l'accertamento tecnico sarebbe necessario al fine di provare il difetto di forma scritta del contratto e delle relative condizioni economiche.
pag. 6/11 3.
Si sono costituite in giudizio originaria contraente, e Controparte_1
in qualità di cessionaria del credito;
entrambe hanno Controparte_2
contestato il gravame, infondato in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
4.
Dopo la prima udienza di comparizione delle parti, rigettata la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, non ravvisando gli estremi per disporre nuovi accertamenti contabili, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza dell'11.3.2025, rilevato che le parti, nel termine assegnato, depositavano note di conclusioni, la causa è stata assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5.
Preliminarmente va chiarito che, dopo la precisazione delle conclusioni avvenuta l'8 maggio 2024 in occasione dell'udienza del 14 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, il difensore di ha depositato in data 3 marzo 2025 rinuncia al Controparte_2
mandato professionale, comunicata alla parte il 6 novembre 2024.
La cessionaria del credito, tuttavia, non ha provveduto alla nomina di un nuovo difensore e il giudizio è proseguito con la fase decisionale, previo deposito di scritti difensivi finali.
In tale ipotesi, occorre osservare il principio di diritto, ricavabile dal combinato disposto degli articoli 85 e 301 c.p.c., secondo cui pag. 7/11 la rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura - non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.
Di conseguenza, il difensore che abbia rinunciato al mandato, pur non essendo più legittimato a compiere atti nell'interesse del mandante, atteso che la rinuncia ha pieno effetto tra il cliente ed il difensore e determina il venir meno del rapporto di prestazione d'opera intellettuale instauratosi con il contratto di patrocinio, conserva, fino alla sua sostituzione, la legittimazione a ricevere gli atti indirizzati dalla controparte al suo assistito, compresa la sentenza che definisce il giudizio.
E infatti, secondo la Suprema Corte, “ai sensi dell'art. 85 c.p.c., la revoca della procura e la rinuncia al mandato non hanno effetto nei confronti dell'altra parte fino alla sostituzione del difensore, sicché la notifica della sentenza è correttamente eseguita, in siffatta situazione, presso il difensore non ancora sostituito” (Cassazione civile numero 2677/2019).
5.1.
Ciò posto, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
In tema di domanda del cliente di ripetizione delle somme indebitamente versate in forza di clausole asseritamente nulle, va osservato il principio secondo cui il correntista "che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle" ha l'onere"… di provare
l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione" (cfr. Cassazione civile n. 8923/2025; n.
6480/2021; n. 33009/2019).
pag. 8/11 Nel caso in esame, i fideiussori appellanti e l'originaria società debitrice, poi fallita, hanno omesso di produrre il contratto, e non hanno specificamente allegato l'avvenuta conclusione dello stesso in forma verbale.
Né l'onere probatorio a carico della società e dei fideiussori può ritenersi assolto attraverso la produzione dei soli estratti conto, attesa la necessità, in relazione alla domanda, dell'esame delle condizioni contrattuali indispensabili per accertare l'eccepita nullità delle clausole.
La Suprema Corte ha infatti ha espressamente affermato che "con particolare riferimento alla situazione in cui l'illiceità della annotazione è fatta discendere dall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, il correntista
è tenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentire
l'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratti conto
- o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni - atteso che solo attraverso tali documenti è possibile accertare il carattere indebito dell'annotazione" (cfr. Cassazione civile ordinanza n. 36585 del 14.12.2022).
Non può, quindi, condividersi l'assunto degli appellanti secondo cui l'onere di produrre il contratto ricade sulla banca convenuta.
Del resto, anche in materia di prescrizione, secondo l'orientamento della
Corte di Cassazione, la banca assolve al proprio onere di allegazione con l'affermazione della natura solutoria delle rimesse contestate (anche senza indicare specificamente quali siano), dell'inerzia del correntista e della volontà di approfittarne agli effetti dell'estinzione del diritto vantato, gravando invece sul correntista l'onere di provare che le rimesse contestate hanno natura meramente ripristinatoria attraverso la prova della esistenza di un contratto di affidamento
("in presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell'indebito, allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate
pag. 9/11 entro i limiti dell'affidamento” - cfr. Cassazione civile n. 27704/2018, n.
2660/2019, n. 31927/2019, n. 26897/2024).
Da non trascurare, comunque, che l'analisi degli estratti conto parziali effettuata dal consulente tecnico di ufficio in primo grado, non ha evidenziato pratiche bancarie illegittime, confermando ulteriormente l'infondatezza della pretesa attorea.
E infatti, premesso che entrambi i contratti non risultano agli atti, né sono prodotti gli estratti conto e le staffe dell'intero anno 2007 e relativamente all'anno 2011 non sono presenti i riassunti scalari, il c.t.u. ha potuto operare una ricostruzione dei movimenti finanziari solo al 31.3.2008 e assumendo come
“dato” il saldo iniziale al 31.12.2007.
Si legge che “in assenza di contratti, il sottoscritto ha potuto verificare solo che, negli estratti conto, viene rispettata la stessa periodicità nel conteggio sia sui saldi attivi che su quelli passivi. Atteso quanto sopra, questo CTU ha proceduto con la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia” e dopo aver delineato i criteri di calcolo utilizzati, il c.t.u. ha concluso che “come evidente nella tabella allegata sotto la lettera “A”, non è emerso il superamento del tasso soglia” (vedi c.t.u. di primo grado pagine 3, 4 e 5).
Per tali complessive considerazioni, non resta, pertanto, che confermare il giudizio di esclusione di responsabilità della banca convenuta.
6.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico degli appellanti e in favore sia di che Controparte_1
di ('interventore adesivo diventa parte del giudizio, Controparte_2
con la conseguenza che l'attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese del giudizio: Cass., n. 20659/2024) in euro
1.458,00 per compensi ciascuno, oltre accessori di legge: tabelle vigenti,
pag. 10/11 competenza della Corte di appello, scaglione fino ad euro 5.200 per il valore della causa, fase di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, parametri minimi per la non particolare difficoltà delle questioni trattate.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo degli appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018,
Cass. 13055/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 890/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data
2.5.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese processuali sostenute da e da Controparte_1 Controparte_2
nel presente grado di giudizio, liquidati i compensi in complessivi euro 1.458,00 ciascuno, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater
D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico degli appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.7.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Cosentino Dott. Alberto Nicola Filardo
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