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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 332/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCILLITANI ROBERTO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 651/2023 depositato il 09/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011002366 2022 DIVERSE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento TVK011002366/2022 per l'anno d'imposta 2016 notificato il 15.12.2022. irpef IVA anno 2016, attività di agronomo.
Motivi di ricorso: Difetto di legittimazione, l'Agenzia delle Entrate non ha mai instaurato un contraddittorio con il contribuente, notificando l'avviso prima di 90 giorni.
Agenzia delle entrate si oppone e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccepito difetto di motivazione per difetto di contraddittorio si rileva che con Questionario n.
Q00651/2022 notificato in data 12/10/2022, ai sensi dell'art. 51 del DPR 633/1972 e dell'art. 32 del DPR n.
600/1973, la esibizione delle fatture ed ogni altro documento fiscale atto a comprovare e giustificare l'effettivo sostenimento dei costi rientranti, come detto, nella categoria delle “altre spese documentate”. Richiesta inevasa. Con atto n. TVKI11000946/2022 notificato a mezzo PEC il 23/11/2022 , la parte ricorrente veniva invitata a presentarsi nella sede AE il giorno 06/12/2022 per attivare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 ter del D.lgs. n. 218/1997. Con mail del 06-12-2022 controparte presentava istanza di differimento della consegna della documentazione e trattazione del contraddittorio. L'Ufficio accoglieva la richiesta e differiva la data dell'incontro al 13-12- 2022 senza ulteriori rinvii. IL 14/12/2022
l'Ufficio preso atto della mancata presentazione del contribuente al contraddittorio o di una eventuale richiesta di proroga redigeva pvc di contraddittorio negativo per mancata presentazione . In data 09/01/2023, l'Ufficio con l'invito TVKI11000946/2022 notificato a mezzo PEC il 23/11/2022, attivava il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 ter del D.lgs. n. 218/1997. In data 07/02/2023 la parte ricorrente inviava all'AE istanza di autotutela con la quale chiedeva il riesame dell'avviso di accertamento. In esito alla suddetta, l'Ufficio in data 08/02/2023 comunicava a mezzo Pec parere negativo. Dunque il contraddittorio risulta instaurato, l'accertamento è regolarmente notificato nei termini di legge e quindi si rigetta il motivo.
Nel merito. la documentazione presentata dalla parte ricorrente, per provare la veridicità dei costi contestati, consiste in n. 3 fatture emesse da una Soc. Cooperativa, dalle quali non è possibile verificare l'effettivo pagamento delle somme fatturate. Dette fatture sono documenti che non assolvono all'onere della prova e non convincono sufficientemente questa Corte della veridicità dei costi in esse riportati.
Per tutto quanto detto la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1500,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1500,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026
Il Presidente Roberto Scillitani
Il Giudice estensore Pasquale Volino
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SCILLITANI ROBERTO, Presidente
VOLINO PASQUALE, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 651/2023 depositato il 09/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011002366 2022 DIVERSE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si impugna l'avviso di accertamento TVK011002366/2022 per l'anno d'imposta 2016 notificato il 15.12.2022. irpef IVA anno 2016, attività di agronomo.
Motivi di ricorso: Difetto di legittimazione, l'Agenzia delle Entrate non ha mai instaurato un contraddittorio con il contribuente, notificando l'avviso prima di 90 giorni.
Agenzia delle entrate si oppone e chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccepito difetto di motivazione per difetto di contraddittorio si rileva che con Questionario n.
Q00651/2022 notificato in data 12/10/2022, ai sensi dell'art. 51 del DPR 633/1972 e dell'art. 32 del DPR n.
600/1973, la esibizione delle fatture ed ogni altro documento fiscale atto a comprovare e giustificare l'effettivo sostenimento dei costi rientranti, come detto, nella categoria delle “altre spese documentate”. Richiesta inevasa. Con atto n. TVKI11000946/2022 notificato a mezzo PEC il 23/11/2022 , la parte ricorrente veniva invitata a presentarsi nella sede AE il giorno 06/12/2022 per attivare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 ter del D.lgs. n. 218/1997. Con mail del 06-12-2022 controparte presentava istanza di differimento della consegna della documentazione e trattazione del contraddittorio. L'Ufficio accoglieva la richiesta e differiva la data dell'incontro al 13-12- 2022 senza ulteriori rinvii. IL 14/12/2022
l'Ufficio preso atto della mancata presentazione del contribuente al contraddittorio o di una eventuale richiesta di proroga redigeva pvc di contraddittorio negativo per mancata presentazione . In data 09/01/2023, l'Ufficio con l'invito TVKI11000946/2022 notificato a mezzo PEC il 23/11/2022, attivava il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 ter del D.lgs. n. 218/1997. In data 07/02/2023 la parte ricorrente inviava all'AE istanza di autotutela con la quale chiedeva il riesame dell'avviso di accertamento. In esito alla suddetta, l'Ufficio in data 08/02/2023 comunicava a mezzo Pec parere negativo. Dunque il contraddittorio risulta instaurato, l'accertamento è regolarmente notificato nei termini di legge e quindi si rigetta il motivo.
Nel merito. la documentazione presentata dalla parte ricorrente, per provare la veridicità dei costi contestati, consiste in n. 3 fatture emesse da una Soc. Cooperativa, dalle quali non è possibile verificare l'effettivo pagamento delle somme fatturate. Dette fatture sono documenti che non assolvono all'onere della prova e non convincono sufficientemente questa Corte della veridicità dei costi in esse riportati.
Per tutto quanto detto la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1500,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna la parte ricorrente al pagamento di euro 1500,00, oltre oneri se dovuti, per le spese di giudizio.
Così deciso in Foggia il 20 gennaio 2026
Il Presidente Roberto Scillitani
Il Giudice estensore Pasquale Volino