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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/11/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 188/2025 R.G. e avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato Parte_1 in atti, dall'avv. Pasquale Mirizzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Altamura, al Largo Nitti n.39; appellante E (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonio Vinci, elettivamente domiciliata in Bari alla via De Rossi n.203; appellata NONCHE'
e ; Controparte_3 Controparte_4 appellati contumaci All'udienza collegiale del 19/11/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 352/1 c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note conclusionali del 18/9/2025): <…precisa le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e pregressi verbali di udienza che quivi si diano per integralmente riportati e trascritti, rassegnando le seguenti conclusioni: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: A) ACCERTARE E DICHIARARE la fondatezza dei motivi da I a i impugnazione e per l'effetto accogliere l'appello annullando e riformando la sentenza n. 5063/2024 emessa dal Tribunale Civile di Bari dott. Tarantino il 17.12.2024 nel giudizio avente n.rg.6844/2015, resa pubblica con deposito in cancelleria e notificata tutto in pari data, pervenendo alla pronuncia che il sinistro è avvenuto per esclusiva o concorrente responsabilità del sig. , conducente dell'autovettura OD Felicia Controparte_3 tg. AP159SV, di proprietà del sig. , assicurata Controparte_4 per la R.C.A. con la società denominata Controparte_2 già B) ACCERTARE E
[...] Controparte_5
RITENERE fondato il III motivo di impugnazione e per l'effetto accogliere l'appello ed annullare e riformare la sentenza n. 5063/2024 emessa dal Tribunale Civile di Bari dott. Tarantino il 17.12.2024 nel giudizio avente n. rg.6844/2015, resa pubblica con deposito in cancelleria e notificata tutto in pari data, sostituendo la parte della sentenza che <attribuisce la esclusiva responsabilità del sinistro al sig. conducente ciclomotore poiché pt_1 non risultano violazioni commesse da> con una Controparte_3 pronuncia che accerti tale condotta e affermi “Da quanto emerso nel corso dell'istruttoria documentale e dagli altri elementi probatori acquisiti, non può dirsi superata la prova di presunzione di responsabilità del sig. con condanna degli Controparte_3 appellati, in solido tra loro, alle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”; C) ACCERTARE E DICHIARARE la fondatezza del VII motivo di impugnazione e per l'effetto accogliere l'appello annullando e riformando la sentenza n. 5063/2024 emessa dal Tribunale Civile di Bari dott. Tarantino il 17.12.2024 nel giudizio avente n. rg.6844/2015, resa pubblica con deposito in cancelleria e notificata tutto in pari data, pervenendo alla pronuncia di “Condanna degli appellati, ciascuno per quanto di spettanza e competenza, al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. e 642 primo comma c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e di giustizia per non aver aderito all'invito sulla negoziazione assistita”; D) ACCERTARE E DICHIARARE la fondatezza dei motivi di impugnazione sopra riportati e per l'effetto accogliere l'appello annullando e riformando la sentenza n. 5063/2024 emessa dal Tribunale Civile di Bari dott. Tarantino il 17.12.2024 nel giudizio avente n. rg.6844/2015, resa pubblica con deposito in cancelleria e notificata tutto in pari data, pervenendo alla pronuncia di “Condanna degli appellati, ciascuno per quanto di spettanza e competenza, come sopra in solido tra loro, al risarcimento dei danni fisici sofferti pari ad € 260.000,00 come descritti in atti;
E) Condannare gli appellati come sopra, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di C.T.U. anticipate dal sig. ; F) Condannare gli appellati come sopra, in solido tra Pt_1 loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio>. Il procuratore dell'appellata ha così concluso (note di precisazione delle conclusioni del 17/9/2025): Appello di Bari così provvedere: 1) In via preliminare, ai sensi dell'art. 348 bis cpc, dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'appello interposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 5063/2024 del Tribunale di Bari;
2) Nel merito rigettare, siccome totalmente infondato, l'appello così come proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
5063/2024 del Tribunale di Bari;
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 5063/2024, pubblicata il 17 dicembre 2024, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_3 CP_4
e della compagnia assicurativa
[...] Controparte_1
finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa
[...] del sinistro stradale avvenuto in data 6/5/2010, alle ore 21:00 circa, sulla S.P. 1 Grumo Appula-Toritto, in agro di Grumo Appula, allorché si verificava l'impatto fra la (tg. AP159SV), Parte_3 condotta da e di proprietà di Controparte_3 [...]
, la quale si trovava ferma in corrispondenza della linea CP_4 di mezzeria ed in procinto di entrare nella vicina area di servizio Q8, e il motociclo Piaggio cc 50 (tg. 902DP), condotto da impatto a seguito del quale il Parte_1 Pt_1 cadeva al suolo1 e riportava danni. Il Giudice di prime cure, facendo riferimento, in particolare, alla C.T.U. dinamico-ricostruttiva disposta in primo grado2 e agli accertamenti eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Modugno, intervenuti nell'immediatezza dell'evento, ha disatteso la richiesta risarcitoria, perchè, escludendo che la presenza della costituisse ostacolo imprevedibile ed anomalo, ha Parte_3 ritenuto che l'accaduto fosse riconducibile unicamente alla condotta di guida del il quale, tamponando il predetto Pt_1 autoveicolo, aveva violato l'art. 149, co.1, c.d.s., così ingenerando una “presunzione de facto”3 di responsabilità, in grado di superare, in assenza di prova liberatoria a carico dell'attore, la presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054, co.2, c.c. Quindi, il Giudice di primo grado, rigettando la domanda attorea, ha condannato l'attore alla refusione in favore della convenuta
“ delle spese di lite, che si Controparte_6 liquidano in complessivi € 7.051, 50, oltre ogni accessorio di legge, per compenso professionale> e ha posto definitivamente a carico di parte attrice le spese di entrambe le CTU, per come liquidate in via di anticipazione in corso di causa>. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'esperimento di C.T.U. dinamico-ricostruttiva e C.T.U.4 medico-legale e la prova per testi5. Avverso la sentenza ha proposto appello il Parte_1 quale, con il primo motivo di gravame, ha lamentato “Errore di diritto. Censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado ex art. 342, comma 1 n. 2 c.p.c. Erronea ricostruzione dei fatti ed erroneo successivo convincimento nel ritenere infondata la domanda. Nullità della sentenza ex art.161 c.p.c. per errata valutazione delle risultanze processuali ed errata ricostruzione dei fatti che ha determinato un error in iudicando. Motivazione carente, illogica, incongruente e contraddittoria.”6. Secondo l'appellante, il Tribunale, nel rigettare la domanda attorea, non avrebbe tenuto conto del comportamento assunto dallo
, conducente della , il quale avrebbe CP_3 Parte_3 arrestato la sua marcia, con l'intenzione di immettersi nell'area di servizio Q8 vicina, in primo luogo, procedendo in un senso di marcia vietato7 e, in secondo luogo, senza accertarsi della possibilità di effettuare tale manovra senza creare pericolo ed intralcio agli altri utenti della strada, così, di conseguenza, integrando una palese violazione dell'art. 154 c.d.s.8, in danno del motociclo condotto dal danneggiato, che stava sopraggiungendo sul retro. In particolare, viene richiamato l'elaborato della C.T.U. dinamico- ricostruttiva, che evidenzia come la “in presenza di Pt_3 segnaletica di senso vietato (art.116 n.1 lett. b fig.II.47 Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S.) in considerazione delle tracce di frenata e della traiettoria dell'autovettura (vedasi elaborato C.T.U.) si trovava in prossimità del centro della corsia e non a margine della mezzeria”9. Quindi, stante la manovra vietata eseguita dallo , CP_3
l'appellante sostiene che la responsabilità del sinistro sarebbe attribuibile unicamente a quest'ultimo. Infatti, lo non CP_3 si sarebbe avveduto colposamente del motociclo che sopravveniva, in violazione delle norme sulla circolazione stradale, le quali impongono non solo di azionare gli indicatori di direzione (per segnalare la propria manovra), ma di procedere con la massima prudenza, anche controllando gli specchietti retrovisori. Ciò emergerebbe – a dire della difesa del – dalle Pt_1 dichiarazioni rese dallo stesso , il quale aveva CP_3 affermato, alle Autorità di polizia, intervenute in occasione del sinistro, “di aver dato la precedenza ai veicoli che provenivano di fronte, nulla riferendo sulla corretta esecuzione della manovra”10. A riprova del comportamento imprudente e colposo tenuto dallo
, l'appellante richiama la deposizione del teste CP_3 [...]
secondo cui “il sig. , che si trovava Per_2 Controparte_3 fermo in procinto di entrare nell'area di servizio Q 8, e senza alcuna segnalazione ripartiva effettuando una manovra di svolta a sinistra nel momento in cui sopraggiungeva il sig. ”11. Pt_1
Inoltre, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure si sarebbe contraddetto laddove, in un primo tempo, aveva fatto affidamento,
più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza”. 9 Pag. 7 dell'atto di appello. 10 Pag. 10 dell'atto di appello. 11 Pag. 11 dell'atto di appello. nella ricostruzione della dinamica del sinistro, sull'elaborato del C.T.U., salvo, poi, smentirne immotivatamente le conclusioni (l'Ausiliare aveva, invero, evidenziato il compimento, da parte dello , di una manovra non consentita, in presenza del CP_3 divieto di accesso all'area di servizio), opinando nel senso che il avrebbe dovuto tenere una condotta di guida più Pt_1 prudente, senza, tuttavia, spiegarne le ragioni. Infatti, dalle risultanze della richiamata C.T.U. – ad avviso dell'appellante - emergerebbe che il circolava a velocità Pt_1 inferiore al limite consentito lungo la strada provinciale12. Di contro – continua l'appellante – il comportamento repentino ed imprevedibile di , nell'approcciarsi alla manovra di CP_3 svolta a sinistra, avrebbe reso concretamente impossibile qualsivoglia manovra di emergenza per il il quale, non Pt_1 avendo avuto alcuna possibilità di evitare l'evento, non avrebbe potuto esserne ritenuto responsabile. A tal proposito, l'appellante nega di aver giammai affermato, nel corso del giudizio, che il veicolo OD si trovasse in posizione di quiete, avendo unicamente fatto riferimento ad una precedente fase statica, relativa ad un frangente temporale antecedente l'impatto13. Quindi, l'errore di fatto e di diritto commesso dal Tribunale – conclude l'appellante – sarebbe consistito nell'aver valutato, ai fini decisori, unicamente la condotta del senza dare alcun Pt_1 peso a quella dello . CP_3
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la
“Nullità della sentenza ex art.161 c.p.c. per errata valutazione delle risultanze processuali ed errata ricostruzione dei fatti che ha determinato un error in iudicando. Motivazione carente, illogica, incongruente e contraddittoria”14, ribadendo che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare adeguatamente la condotta dello , consistita nell'effettuare, CP_3 repentinamente e senza alcuna segnalazione, la descritta manovra di svolta a sinistra, per immettersi in senso vietato nell'area di servizio. D'altro canto – sostiene l'appellante – i rilievi dei Carabinieri, intervenuti sul luogo dell'incidente, sarebbero imprecisi dal punto di vista tecnico, come sottolineato dallo stesso Ausiliare del Giudice15, perché, pur non avendo assistito alla reale dinamica del sinistro, l'avrebbero ricostruita, semplicisticamente ed erroneamente, nel senso che avrebbe tamponato lo Pt_1
, contestando al primo la relativa infrazione al c.d.s., a CP_3 distanza di pochi giorni dall'accaduto. La difesa del lamenta quindi l'abuso di potere, Pt_1 ascrivibile ai verbalizzanti, per avere desunto la dinamica del sinistro solo da rilievi postumi e atecnici, servendosi di estrema discrezionalità a loro preclusa, sicché non avrebbe potuto attribuirsi valenza probatoria agli atti redatti dall'Arma. A tal proposito, l'appellante richiama l'arresto del Supremo Collegio, secondo cui “con riferimento al verbale di accertamento di una violazione al C.d.S., l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi, ex art.2700 c.c., in forza della sua natura di atto pubblico (…..…) non sussiste né con riferimento ai giudizi valutativi che esprime il Pubblico Ufficiale, né con riferimento alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione della loro modalità di accadimento, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e, pertanto, abbiano potuto dar luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento”16. Dunque, il valore probatorio dell'atto pubblico non si estenderebbe ai giudizi valutativi del pubblico ufficiale, che non godrebbero di efficacia ex art. 2700 c.c. e, pertanto, il loro
Per_ 15 l'appellante cita un passaggio, a pagg. 15-16 dell'elaborato a firma dell'ing. 16 Pag. 17 dell'atto di appello. valore giuridico sarebbe soggetto al prudente apprezzamento del Giudice. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta “Omesso accertamento in ordine alla efficacia eziologica della condotta del sig. in merito alla causazione del sinistro. Violazione CP_3 dell'art.2054 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c.”17, precisando che, in caso di concorso potenziale di due condotte di guida nella causazione di un evento dannoso, al fine di stabilire se ciascuna di esse sia (ed in che misura) fattore eziologico, sarebbe necessario fare ricorso al giudizio ipotetico controfattuale. Il Giudice di primo grado – ad avviso dell'appellante – avrebbe tenuto conto solo della condotta di senza considerare Pt_1 quella di , e tale lacuna sarebbe rilevante alla luce della CP_3 censurabile manovra di guida di quest'ultimo, effettuata in spregio della segnaletica verticale di divieto di accesso presente in loco e senza segnalazione (come confermato dal teste . Per_2
Pertanto, non avrebbe potuto escludersi la responsabilità dello nella causazione del sinistro, quanto meno a titolo di CP_3 concorso. Il Giudicante – continua – avrebbe erroneamente Pt_1 ritenuto, senza alcun valido elemento probatorio, giuridico e fattuale, che, presumibilmente, all'epoca dei fatti il segnale di divieto non fosse presente, non considerando che lo stesso aveva ammesso di aver dato precedenza solamente ai CP_3 veicoli che venivano dalla corsia opposta alla sua, ignorando quelli che lo seguivano. Inoltre, “la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art.149 C.d.S. non concerne il caso del tamponamento del veicolo che per una situazione anomala costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale”18, come, secondo l'appellante, è avvenuto nel caso di specie, posto che il Pt_1 era stato rispettoso delle norme sulla circolazione stradale. Inoltre – prosegue l'appellante – quandanche fosse stato ravvisabile un comportamento colposo in capo al danneggiato, questo non sarebbe stato sufficiente per superare la presunzione di cui all'art. 2054, co.
2. c.c., non venendo meno il dovere del Giudice di indagare sull'eventuale responsabilità concorrente dell'altro protagonista del sinistro. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante contesta “Violazione e falsa applicazione di legge con particolare riferimento alla erronea, insufficiente, contraddittoria ed illogica valutazione del materiale probatorio versato in atti e conseguente erronea, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza in ordine alla responsabilità concorsuale dei conducenti”19, ritenendo che il Giudice di prime cure non abbia correttamente apprezzato il quadro probatorio disponibile, soprattutto con riferimento alle esperite C.T.U., utilizzando erroneamente la presunzione dell'assenza del segnale di divieto di accesso e, così, optato per l'esclusiva responsabilità di Pt_1 nella causazione dell'incidente. Con il quinto motivo di gravame, si lamenta la “violazione e falsa applicazione dell'art.116 c.p.c.”20, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, ai fini decisori, più rilevanti le dichiarazioni rilasciate dal ai Carabinieri, intervenuti in Per_2 occasione del sinistro, e non la deposizione dello stesso, resa in qualità di teste nel corso del processo. Al momento dell'incidente– rileva l'appellante – il Per_2 avrebbe viaggiato parallelamente al più vicino al Pt_1 margine destro della carreggiata, ed era riuscito, solo per questa fortunosa circostanza, ad evitare l'urto con l'autovettura condotta dallo . Peraltro – continua l'appellante– trovandosi in CP_3 probabile stato di shock e confusione, non avrebbe certo potuto rispondere integralmente e con assoluta lucidità alle domande dei verbalizzanti, sicché avrebbe dovuto ritenersi più credibile quanto affermato dal in sede testimoniale, con particolare Per_2 riferimento alla natura repentina ed irregolare della manovra di svolta a sinistra, posta in essere dallo . CP_3
L'appellante, poi,21 ritenute provate la dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità ascrivibile al comportamento dello
, sotto il profilo del quantum debeatur, si riporta CP_3 integralmente alla C.T.U. medico-legale espletata in primo grado. Infine, l'appellante contesta l'“omessa e/o errata pronuncia in ordine alla mancata adesione all'invito sulla negoziazione assistita”22, osservando, a tal proposito, che la società assicuratrice convenuta non avrebbe aderito all'invito alla negoziazione assistita, promosso da e ciononostante il Giudice di Pt_1 primo grado avrebbe ritenuto erroneamente inapplicabile al caso di specie la condanna ex art. 96 c.p.c., invocata dall'attore, ora appellante, che, pertanto, insiste nella relativa richiesta anche in sede di gravame. Si è costituita in giudizio la quale, Controparte_1 preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello, ex artt. 342, co.1, nn. 1-2-3, e 348bis c.p.c. Secondo l'appellata, in primo luogo, l'impugnazione risulterebbe priva della formulazione dei motivi di doglianza e delle censure alla ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice di primo grado, senza indicazione delle violazioni di legge lamentate;
in secondo luogo, l'impugnazione sarebbe ictu oculi infondata, con riguardo alla carenza di prova (a carico dell'attore) del nesso di causalità fra sinistro e danno, alla stregua delle risultanze probatorie23. A tal proposito, l'appellata compagnia assicuratrice deduce la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal Giudice di primo grado, posto che nessuna responsabilità, nella causazione del sinistro, sarebbe stata imputabile allo , nemmeno sotto CP_3 il profilo della turbativa della circolazione stradale, in quanto, in occasione dell'incidente, il predetto conducente dell'autovettura si trovava in posizione di quiete e allineato sull'asse di mezzeria della carreggiata, in procinto di eseguire la corretta manovra di svolta a sinistra. Al contrario, il non sarebbe stato in grado di Pt_1 governare il ciclomotore, urtando e così cadendo, come desumibile dai punti di impatto fra i mezzi di trasporto, evidenziati dal C.T.U. nel suo elaborato peritale, finalizzato alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Inoltre – continua la – Controparte_1 non risponderebbe al vero la circostanza per cui non si CP_3 sarebbe avveduto del sopraggiungere del perché i CC Pt_1 intervenuti avevano rilevato, nel verbale in atti, che era stato il secondo conducente a tamponare il primo, alla luce dell'osservazione dei veicoli coinvolti e delle dichiarazioni dei presenti, incluso il teste Per_2
L'appellata, pertanto, ricorda che il verbale redatto dai militari dell'Arma, essendo atto pubblico, avrebbe efficacia di piena prova per i fatti attestati dall'estensore, fino a querela di falso. D'altronde – continua l'appellata – il sentito come teste, Per_2 soltanto ben sette anni dopo l'evento, avrebbe rivelato nuove circostanze dinanzi al Giudice istruttore, affermando che non avrebbe segnalato in alcun modo la propria CP_3 manovra di svolta a sinistra, eseguita repentinamente. Quindi, il primo Giudice avrebbe correttamente apprezzato la contraddizione tra la predetta deposizione testimoniale e le dichiarazioni rese in precedenza, dal medesimo nell'immediatezza del Per_2 sinistro, dichiarazioni nel corso delle quali non vi era stata alcuna menzione dell'omessa utilizzazione dell'indicatore di direzione della autovettura. L'appellata ribadisce che il comportamento di guida del Pt_1 non sarebbe stato conforme all'art. 141, co. 2, c.d.s.24, non avendo rispettato la distanza di sicurezza (con riferimento all'art. 149, co.1, c.d.s.25) e avendo tenuto una velocità imprudente nell'approssimarsi ad un veicolo fermo, al centro della strada. Quindi, il tamponamento renderebbe superabile la presunzione di corresponsabilità, ex art. 2054, co.2, c.c., spostando sull'attore l'onere della prova liberatoria, tanto più che l'avvistamento della vettura OD sarebbe stato agevole e il avrebbe ben Pt_1 potuto evitare l'impatto, come aveva fatto il anche Per_2 considerando la mancanza di avverse condizioni ambientali. Quanto al secondo motivo d'appello – osserva la difesa di CP_1
- alla luce della C.T.U. dinamico-ricostruttiva e della descrizione del luogo del sinistro e dei danni riportati dai veicoli, l'autovettura OD, condotta da , si sarebbe trovata ferma Controparte_4 ed allineata all'asse centrale della strada, mentre il ciclomotore del avrebbe viaggiato ad una velocità eccessiva (tra 52.3 Pt_1 km/h e 61.1 km/h) perchè, pur contenuta nei limiti previsti per la S.P., essa non era compatibile con le caratteristiche tecniche del ciclomotore de quo. Invero, il mezzo non sarebbe stato “attrezzato dal punto di vista dell'impianto frenante, della stabilità ecc. a sopportare velocità superiori ai 45 kmh, con conseguente ingovernabilità del mezzo. Tale ingovernabilità va addebitata anche al conducente (maggiorenne) ex art. 2054, IV co., c.c.”26. Con riferimento al terzo motivo di gravame, l'appellata rivendica la correttezza della sentenza impugnata laddove il primo Giudice ha ritenuto indimostrata la presenza del segnale di divieto di accesso all'area di servizio, nel punto ove lo stava per CP_3 effettuare la manovra di svolta a sinistra. Infatti – continua la difesa dell'appellata compagnia assicuratrice – a differenza di quanto affermato dal D'Erasmo, che avrebbe per la prima volta sollevato questa eccezione soltanto nel 2018 (e cioè otto anni dopo il sinistro), il C.T.U. non avrebbe optato definitivamente per la presenza di segnaletica verticale di divieto, come dato certo, tant'è che “riferisce che la vettura garantita si trovava in corrispondenza del primo varco della stazione Q8, ove esiste segnale di divieto di accesso”27. D'altro canto – prosegue l'appellata - anche dal rapporto dei Carabinieri intervenuti non emergerebbe la presenza di tale segnaletica verticale, all'imbocco della stazione di servizio, non risultando dallo schizzo planimetrico in atti. Invece, le fotografie della richiamate dall'appellante allorché fa riferimento alla CP_1 sua C.T.P.28, non costituirebbero una prova in tal senso, in quanto si tratterebbe di foto risalenti ad ottobre 2011, mentre il sinistro era avvenuto a maggio 2010. Sicchè, per la configurazione dei luoghi in quella data, avrebbe potuto far fede unicamente il rapporto dei militari dell'Arma, elaborato in occasione e nell'immediatezza del sinistro. In ogni caso – chiosa l'appellata – l'impatto sarebbe avvenuto al di fuori dell'area di servizio, per cui non assumerebbe rilevanza alcuna il punto preciso in cui si era fermata l'auto OD, posto che, pur spostando idealmente la posizione del sinistro di qualche metro più avanti, nulla sarebbe cambiato. Sul quarto motivo di appello, relativo alla corresponsabilità di e nella causazione del sinistro, la censura – Pt_1 CP_3
a dire della compagnia assicuratrice – sarebbe inammissibile ex art. 345 c.p.c., costituendo domanda nuova e secondaria, diversa da quelle oggetto del giudizio di primo grado, poiché aggiungerebbe nuove argomentazioni, idonee ad ampliare il thema decidendum, alterando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia. In ogni caso, l'appellata sostiene l'assenza dei presupposti per ravvisare l'invocata corresponsabilità, perchè, una volta accertato lo scontro fra i veicoli e l'ascrivibilità dello stesso, in via esclusiva, a carico di uno di essi, non opererebbe più la presunzione posta dall'art. 2054 c.c. Sul motivo di impugnazione relativo al quantum della controversia, l'appellata ripropone le eccezioni già mosse in primo grado e, in particolare, il fatto che il danno biologico, lamentato dal non avrebbe potuto comportare alcuna ripercussione Pt_1 sulla sua capacità lavorativa specifica di idraulico/bracciante agricolo, dal momento che le lesioni sarebbero state soggette ad una rapida guarigione e che, comunque, per ottenere tale species risarcitoria, sarebbe stata necessaria “la prova della flessione reddituale in conseguenza delle lesioni”29. Ad ogni modo – evidenzia la compagnia assicuratrice – nell'atto di citazione del primo grado di giudizio, l'appellante non avrebbe chiesto nulla in ordine al danno relativo alla capacità lavorativa specifica, per cui anche questa richiesta risulterebbe inammissibile ex art 345 c.p.c. Infine, con riguardo alla censura sulla negata condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per non avere questa aderito alla procedura di negoziazione assistita avanzata dal la Pt_1 compagnia appellata ribadisce la legittimità del proprio rifiuto, posto che la sua decisione non sarebbe stata “accompagnata da mala fede o colpa grave nel resistere in giudizio, condizioni necessarie per la condanna ex art. 96 c.p.c.”30. Gli appellati e , sebbene Controparte_3 Controparte_4 ritualmente evocati nel giudizio di gravame, non si sono costituiti, rimanendo contumaci. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 19/11/2025, la causa è stata riservata in decisione, ex art. 352/1 c.p.c., sulle conclusioni delle parti, come sopra enunciate. Motivi della decisione In via preliminare, vanno disattesi i profili di inammissibilità eccepiti dalla compagnia appellata. Quanto al richiamo all'art. 348bis c.p.c., il rilievo è superato dalla fase processuale decisionale cui è ormai giunta la causa. Pure infondata è l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità dei motivi (art. 342 c.p.c.), posto che gli argomenti critici addotti dall'appellante sono chiari e precisi e consentono alla controparte di prendere posizione e articolare adeguata e altrettanto puntuale difesa, come, peraltro, può evincersi palesemente dal tenore dagli atti difesivi depositati dall'appellata compagnia assicuratrice. Nel merito, l'appello non è meritevole di accoglimento. Il punto focale delle doglianze, formulate con l'impugnazione del verte sull'asserita omessa adeguata valutazione, da Pt_1 parte del primo Giudice, della condotta di guida tenuta da in occasione del sinistro stradale oggetto di Controparte_4 causa. In realtà, ad avviso della Corte, sono pienamente condivisibili l'iter argomentativo e le conclusioni tratte dal Giudice di prime cure, laddove, sulla scorta degli elementi fattuali emersi attraverso la C.T.U. dinamico-ricostruttiva, i rilievi sul luogo del sinistro effettuati dai Carabinieri, intervenuti nell'immediatezza dell'incidente, e le deposizioni del teste si è Persona_2 ritenuta superata la corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ex art. 2054, co.2, c.c., stante in concreto l'accertata violazione dell'art. 149, co. 1, c.d.s.31, ascrivibile al D'Erasmo. Contrariamente a quanto lamentato da quest'ultimo, dal tenore della stessa sentenza impugnata emerge il precipuo approfondimento, dal punto di vista fattuale e giuridico, del comportamento di guida tenuto dallo , conducente CP_3 dell'autoveicolo OD, alla luce del quadro probatorio acquisito agli atti processuali. Dall'elaborato peritale a firma del C.T.U. ing. emerge che Per_1
“il veicolo era intento ad accedere all'area di Parte_3 servizio Q8 con direttrice di marcia da Toritto verso Grumo Appula. Se si considerano le condizioni ambientali e la gravità dei danni riportati dalla vettura nella regione posteriore, è ragionevole considerare che la stessa al momento dell'urto subito dal ciclomotore, fosse in posizione statica, praticamente ferma”32. Anche alla luce della ricostruzione dei fatti, operata dalle parti in causa, può affermarsi che, al momento dell'impatto, l'autovettura si trovasse ferma, in corrispondenza della linea di mezzeria della carreggiata, in procinto di ripartire dalla sua posizione di quiete, al fine di immettersi nella vicina area di servizio Q8. Di contro, “il ciclomotore al momento del sinistro [procedeva ad (n.d.r.)] una velocità compresa in un range tra 52.3 km/h e 61.1 km/h, compatibile con l'entità delle deformazioni accertate”. Tanto afferma l'Ausiliare del Giudice nell'accertamento dinamico- ricostruttivo33. Inoltre, se è pur vero – come afferma la difesa dell'appellante – che la ricostruzione della dinamica dell'accaduto, formulata dai militari dell'Arma intervenuti in loco, nell'immediatezza dell'incidente, non assuma fede privilegiata, ex art. 2700 c.c.34, poiché trattasi non di fatti avvenuti in loro presenza ma dagli stessi dedotti presuntivamente a posteriori in base ai dati acquisiti in loco35, è anche vero che la predetta fede privilegiata va riconosciuta ai dati acquisiti dai verbalizzanti attraverso i rilevamenti sul luogo del sinistro, le deposizioni rese nell'immediatezza da CP_3
e , la descrizione delle condizioni del teatro
[...] Persona_2 del sinistro, elementi di fatto, in realtà, apprezzati e valutati dal Giudice di prime cure ai fini della decisione. Peraltro, il primo Giudice, nell'iter motivazionale seguito, ha confrontato gli atti dei verbalizzanti e la ricostruzione tecnica del sinistro, effettuata dal C.T.U., al fine di sottolineare l'assenza di significativo contrasto fra gli stessi36. Orbene, condivisibilmente il Giudice di primo grado ha ritenuto indimostrato il fatto che lo , nell'atto di eseguire la CP_3 manovra di svolta a sinistra, avrebbe omesso di azionare l'indicatore di direzione, sottolineando la contraddizione fra quanto riferito in corso di causa da in sede di esame Persona_2 testimoniale (e cioè che la vettura OD non azionava alcuna segnalazione luminosa per preannunciare la propria manovra i svolta a sinistra) e quanto, invece, dal medesimo dichiarato ai Carabinieri, immediatamente dopo il sinistro (circostanza nella quale il aveva omesso di fornire qualsiasi indicazione Per_2 sulla mancata attivazione del segnale luminoso)37. La maggiore attendibilità della deposizione resa ai Carabinieri, rispetto a quella testimoniale, trova ampia giustificazione considerando il momento in cui veniva resa la prima e cioè nell'immediatezza dell'incidente, contrariamente alla seconda, avvenuta a distanza di numerosi anni dall'evento infortunistico. È di tutta evidenza la maggiore spontaneità e genuinità della prima dichiarazione, resa in un momento in cui, per un verso, era certamente più lucida la memoria dei fatti (lo stato emotivo del particolarmente alterato, invocato dall'appellante, è del Per_2 tutto indimostrato e comunque non si appalesa idoneo a rendere inattendibile l'informatore soltanto sulla circostanza relativa alla segnalazione luminosa della manovra); per altro verso, non era neanche lontanamente ipotizzabile il rischio di “contaminazioni” riconducibili alla tesi difensiva sostenuta dall'attore nel corso del giudizio. Del pari, non risulta provata l'asserita violazione, in capo allo
, dell'art. 154, c.d.s.38, invocata da parte appellante, alla CP_3 luce della stessa ricostruzione dell'incidente operata dall'attore fin dal primo atto introduttivo del giudizio. Invero, sebbene lo abbia riferito ai Carabinieri di aver CP_3 prestato attenzione ad eventuali veicoli provenienti in senso inverso di marcia, senza dire nulla su quelli provenienti a tergo39, è anche vero che – come allegato dallo stesso attore in primo grado - l'autoveicolo condotto dallo , all'arrivo del CP_3 ciclomotore, era già fermo e non risulta in alcun modo che la posizione di quiete, funzionale alla manovra di immissione nella area di servizio, fosse stata assunta in maniera improvvisa e repentina sulla linea di mezzeria della carreggiata (non sono emersi sul punto dati di rilievo, come ad esempio tracce di frenata), così da creare intralcio improvviso alla circolazione. D'altronde, lo stesso attore ha affermato, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che “il sig. , che con il Controparte_3 predetto veicolo si trovava fermo in procinto di entrare nell'area di servizio Q8, repentinamente e senza alcuna segnalazione ripartiva ed eseguiva in maniera imprudente e pericolosa una manovra di svolta a sinistra, proprio nel momento in cui sopraggiungeva e transitava l'istante”40. È evidente, quindi, che l'addebito mosso dal allo , fin dal primo atto difensivo, era di ben Pt_1 CP_3 altra natura e riguardava la modalità di esecuzione della manovra di svolta a sinistra, verso l'area di servizio, perché non adeguatamente segnalata, addebito smentito sia dalla mancato riscontro oggettivo della omissione di segnalazione della manovra, per le ragioni sopra evidenziate, sia dal punto d'impatto tra i veicoli, avvenuto a tergo (nella parte centrale e non a sinistra) dell'auto condotta dallo e non sulla sua fiancata di CP_3 sinistra. Quindi, non emerge alcuna condotta imprudente attribuibile allo
, sotto il profilo relativo al rispetto dell'art. 154 c.d.s. CP_3
A tal proposito, va anche disatteso l'ulteriore addebito mosso dall'appellante secondo cui lo stava Pt_1 CP_3 effettuando la manovra di svolta a sinistra, per immettersi nell'area di servizio, infrangendo il divieto di accesso, reso visibile da segnaletica verticale. In realtà – osserva questa Corte – trattasi di circostanza emersa unicamente in sede di C.T.U. dinamico-ricostruttiva espletata in primo grado41, in epoca successiva all'incidente, e soltanto dopo fatta propria dalla difesa di parte attrice, ora appellante. Infatti, non è dato rinvenire alcun riferimento alla richiamata violazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. Trattasi, quindi, di allegazione da ritenersi inammissibile in questa sede, poiché in ispregio del divieto di ius novorum in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. 42. Come affermato dal Supremo Collegio43, “sussiste un mutamento della causa petendi in un caso in cui, con la citazione, l'attore proponga domanda di risarcimento danni da incidente stradale, deducendo che il sinistro si sarebbe verificato secondo determinate circostanze, e, con l'appello, sostenga che l'incidente si sarebbe verificato secondo una differente dinamica”. Nel caso di specie, l'aggiunta di un elemento ulteriore alla ricostruzione dell'evento de quo, come la presenza di un cartello verticale di accesso vietato, costituisce circostanza idonea a mutare la dinamica del sinistro così come inizialmente prospettata e lamentata dall'attore (odierno appellante), anche alla luce dell'assenza di profili di carattere tecnico ad essa afferenti, trattandosi di un qualcosa di immediatamente percepibile anche dal quisque de populo e che avrebbe potuto essere dedotto fin dal primo atto di causa. Quindi, l'ingresso tardivo nel giudizio del predetto elemento incontra una preclusione processuale, in ragione della sua natura di fatto primario, ossia di fatto costitutivo, estintivo, impeditivo o modificativo del diritto, idoneo ad integrare la fattispecie dedotta in giudizio. Si richiama, a tal proposito, il principio recentemente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali”44. Aggiungasi che della presenza, al momento dell'incidente, del segnale verticale di divieto d'accesso, rinvenuto in sede di consulenza dinamico-ricostruttiva, non v'è prova, non essendo emersa né in sede di rilievi da parte dei militari dell'Arma, né in sede di deposizione del né, come già sottolineato, nella Per_2 stessa originaria allegazione dei fatti dell'attore in primo grado. Sicchè, il quadro probatorio in atti, depurato degli elementi di fatto non provati e/o non utilizzabili, nei sensi sopra precisati, depone nel senso della correttezza della manovra di arresto posta in essere dal conducente dell'autoveicolo. Al contrario, assume rilievo la violazione dell'art. 149 c.d.s., ascrivibile al D'Erasmo, per non aver rispettato la distanza di sicurezza, dal veicolo che lo precedeva, idonea a garantire in qualsiasi momento l'arresto tempestivo del proprio motociclo, condotta per altro aggravata dalla velocità del ciclomotore, come già sottolineato, inadeguata alle caratteristiche proprie del mezzo guidato dal che gli impediva una pronta e tempestiva Pt_1 frenata per evitare l'impatto. Per quanto sopra considerato, questa Corte condivide le conclusioni tratte dal Giudice di primo grado in ordine alla responsabilità esclusiva, a carico del del sinistro de quo. Pt_1
L'appellante, infatti, - non è superfluo ribadirlo - non ha tenuto una velocità di marcia adeguata al caso di specie, poiché, pur in presenza di condizioni normali dei luoghi45, la prudenza nella guida, dovuta da ogni utente della strada (ex art. 140 c.d.s., che costituisce principio di carattere generale46), avrebbe dovuto indurre il a contenere la velocità (in realtà compresa, Pt_1 come evidenziato dal C.T.U., in un range tra 52.3 e 61.1 km/h), vista la prossimità di un veicolo fermo a centro strada, in procinto di effettuare una manovra di svolta a sinistra. A causa, invece, del proprio comportamento imprudente, come sopra descritto, il non fu in grado di garantire in ogni caso l'arresto Pt_1 tempestivo del proprio mezzo e ciò ha costituito il fattore determinante del tamponamento con il veicolo , in Parte_3 violazione dell'art. 149 c.d.s. Tanto più in considerazione delle caratteristiche tecniche del motociclo (cilindrata, peso, impianto frenante) condotto dal (Piaggio cc.50 tg. 902DP)47, inidoneo a sostenere in Pt_1 sicurezza l'accertata velocità, corrispondente ad un range compreso tra i 52,3 e i 61.1 km/h. Sicché anche, sotto quest'ultimo profilo, la condotta di guida del danneggiato risulta censurabile, in quanto non improntata a canoni di prudenza. Aggiungasi che, come emerso dalla deposizione del e Per_2 dalle allegazioni della stessa parte appellante, i due ciclomotori (condotti dal l'uno, e dal l'altro), Per_2 Pt_1 procedevano affiancati e l'attore, ora appellante, non teneva strettamente il margine destro della carreggiata, come invece avrebbe dovuto, tant'è che non era riuscito ad evitare l'impatto a tergo dell'autoveicolo, fermo a centro strada, contrariamente al che lo aveva invece sorpassato indenne sul lato destro. Per_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, in coerenza con le conclusioni tratte dal primo Giudice, deve ritenersi, per un verso, ampiamente superata la presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054, co. 2, c.c. e, per altro verso, inequivocabilmente accertata l'esclusiva responsabilità del sinistro de quo in capo al in assenza di prova liberatoria in ordine Pt_1 all'imprevedibilità e/o inevitabilità dell'ostacolo, rappresentato dalla presenza, ferma al centro strada, dell'auto OD condotta dallo . CP_3
Infatti, “per il disposto dell'art. 149, comma 1, del vigente codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”48. Stante la conferma dell'esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro, in capo all'appellante, ogni altro motivo di gravame resta assorbito. L'appello, in definitiva, merita pieno rigetto, con conseguente regolamentazione delle spese processuali del presente grado secondo soccombenza, in favore della compagnia assicuratrice costituita, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. (compensi minimi, causa dal valore da € 52.001 a € 260.000), con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, assente in sede di gravame. Nulla va disposto, quanto alla regolamentazione delle spese, nei confronti degli appellati rimasti contumaci. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., nonché di CP_3
e (entrambi contumaci), avverso la
[...] Controparte_4 sentenza n. 5063/2024, pubblicata il 17 dicembre 2024, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata delle spese processuali del presente Controparte_1 grado di giudizio, liquidate in € 7.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
3) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13, commi 1bis e 1quater, d.P.R. n. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 26/11/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Venendo prontamente soccorso dall'intervento del personale del 118 e trasportato al Policlinico di Bari, in cui rimaneva ricoverato in stato comatoso. 2 A firma dott. Ing. Persona_1 3 Pag. 7 del provvedimento impugnato. 4 A firma dott. Controparte_7 5 In particolare, . Persona_2 6 Pag. 4 dell'atto di appello. Per_ 7 Pag.
6-7 dell'atto di appello, in cui si fa riferimento a quanto affermato anche dal C.T.U., ing. nella sua relazione, come si darà conto più avanti. 8 Co.3, lett. b), secondo cui “per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il 12 Pag. 11 dell'atto di appello, in cui si sostiene che “il in occasione dei fatti di causa, viaggiava ad una velocità consentita Pt_1 (vedasi elaborato C.T.U. Ing. pagina 22 range compreso tra 52.3 km/h e 61.1 km/h) quindi al di sotto del limite imposto di 70 Per_1 km /h”. 13 Pagg. 13 e 14, in cui l'appellante tiene a riportare integralmente il proprio precedente scritto “Quest'ultimo, con il predetto veicolo, dapprima si trovava fermo in procinto di entrare nell'area di servizio Q8 allorquando repentinamente e senza alcuna segnalazione, ripartiva ed eseguiva in maniera imprudente e pericolosa una vietata manovra di svolta a sinistra, proprio nel momento in cui sopraggiungeva e transitava l'attore a bordo del motociclo”. 14 Pag. 14 dell'atto di appello. 17 Pag. 18 dell'atto di appello. 18 Pag. 23 dell'atto di appello. 19 Pag. 26 dell'atto di appello 20 Pag. 28 dell'atto di appello. 21 L'appellante qualifica l'argomentazione in oggetto come sesto motivo di impugnazione, “Fondatezza della domanda. Onere della prova raggiunto”, pag. 30 dell'atto di appello. 22 Pag. 32 dell'atto di appello. 23 Pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione in appello. 24 Che recita, “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. 25 Che dispone, “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”. 26 Pag. 12 della comparsa di costituzione in appello. 27 Pag. 13 dell di costituzione in appello. Person 28 A firma ing. . 29 Pag. 18 della comparsa di costituzione in appello. 30 Pag. 20 della comparsa di costituzione in appello. 31 Secondo cui, “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”. 32 Pag. 21 dell'elaborato peritale. 33 Pag. 22 dell'elaborato peritale. 34 Che recita, “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. 35 I militari hanno evidenziato che l'evento infortunistico, per il quale erano stati chiamati, era inquadrabile nel genus dei tamponamenti fra veicoli a motore, senza che questa considerazione, di per sé generica, potesse assurgere automaticamente ad un'imputazione di responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nel sinistro. 36 Pag. 5 del provvedimento impugnato “La ricostruzione del sinistro operata dal consulente è coerente con gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti e con le dichiarazioni rese dal teste e può, pertanto, essere Persona_2 posta a fondamento della presente decisione in quanto non si rinviene nel compendio probatorio formatosi nell'ambito del presente giudizio alcun elemento idoneo a confutare siffatta ricostruzione”. 37 La deposizione del innanzi ai Carabinieri è del seguente tenore: “[…] giunto nei pressi del distributore Q8, notavo al Per_2 centro strada l'autovettura OD tg. AP159DV che svoltava verso sx per entrare nell'area di servizio”, senza, quindi, null'altro aggiungere con riguardo alla segnalazione luminosa. 38 Cfr. nota n.8. 39 In cui ha riferito che “arrivato in prossimità di effettuare la svolta a sx per entrare nell'area di servizio distributore Q8, ho atteso il transito dei veicoli provenienti dal senso opposto”. 40 Cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in primo grado. 41 Nella parte in cui questa aggiunge, a pag. 24, che “Il conducente del veicolo OD si apprestava ad eseguire una manovra di svolta a sinistra attraverso il primo varco della stazione di servizio Q8 nella direzione di marcia da Toritto verso Grumo Appula, manovra non consentita dalla presenza del segnale verticale di divieto di accesso”. 42 Infatti, il co.1 dell'art. 345 dispone che “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa”. 43 Sez. 3, Ordinanza n. 7540 del 27/03/2009 (Rv. 607528 - 01), ove si richiama anche Cass. 25 giugno 2003, n. 10128. 44 Sez. 3 -, Ordinanza n. 21332 del 30/07/2024 (Rv. 671834 - 01). 45 Gli agenti verbalizzanti hanno riferito di condizioni di traffico normali, condizioni del tempo serene, di una strada rettilinea, asfaltata, senza anomalie, asciutta e di una buona illuminazione. 46 Precisando, al co.1, che “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”. 47 D'altronde, è lo stesso ausiliare del Giudice ad evidenziare questa circostanza, laddove, a pag. 21 del suo elaborato, ha scritto che
“il ciclomotore avrebbe dovuto possedere una velocità elevatissima e non compatibile con il propulsore di cui è dotato, per provocare i danni riscontrati alla regione posteriore dell'autovettura OD”. 48 Sez. 3, Sentenza n. 19493 del 21/09/2007 (Rv. 599415 - 01).
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 188/2025 R.G. e avente ad oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale TRA
, rappresentato e difeso, giusta mandato Parte_1 in atti, dall'avv. Pasquale Mirizzi, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Altamura, al Largo Nitti n.39; appellante E (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Antonio Vinci, elettivamente domiciliata in Bari alla via De Rossi n.203; appellata NONCHE'
e ; Controparte_3 Controparte_4 appellati contumaci All'udienza collegiale del 19/11/2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 352/1 c.p.c. Il procuratore dell'appellante ha così concluso (note conclusionali del 18/9/2025): <…precisa le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e pregressi verbali di udienza che quivi si diano per integralmente riportati e trascritti, rassegnando le seguenti conclusioni: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bari, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: A) ACCERTARE E DICHIARARE la fondatezza dei motivi da I a i impugnazione e per l'effetto accogliere l'appello annullando e riformando la sentenza n. 5063/2024 emessa dal Tribunale Civile di Bari dott. Tarantino il 17.12.2024 nel giudizio avente n.rg.6844/2015, resa pubblica con deposito in cancelleria e notificata tutto in pari data, pervenendo alla pronuncia che il sinistro è avvenuto per esclusiva o concorrente responsabilità del sig. , conducente dell'autovettura OD Felicia Controparte_3 tg. AP159SV, di proprietà del sig. , assicurata Controparte_4 per la R.C.A. con la società denominata Controparte_2 già B) ACCERTARE E
[...] Controparte_5
RITENERE fondato il III motivo di impugnazione e per l'effetto accogliere l'appello ed annullare e riformare la sentenza n. 5063/2024 emessa dal Tribunale Civile di Bari dott. Tarantino il 17.12.2024 nel giudizio avente n. rg.6844/2015, resa pubblica con deposito in cancelleria e notificata tutto in pari data, sostituendo la parte della sentenza che <attribuisce la esclusiva responsabilità del sinistro al sig. conducente ciclomotore poiché pt_1 non risultano violazioni commesse da> con una Controparte_3 pronuncia che accerti tale condotta e affermi “Da quanto emerso nel corso dell'istruttoria documentale e dagli altri elementi probatori acquisiti, non può dirsi superata la prova di presunzione di responsabilità del sig. con condanna degli Controparte_3 appellati, in solido tra loro, alle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”; C) ACCERTARE E DICHIARARE la fondatezza del VII motivo di impugnazione e per l'effetto accogliere l'appello annullando e riformando la sentenza n. 5063/2024 emessa dal Tribunale Civile di Bari dott. Tarantino il 17.12.2024 nel giudizio avente n. rg.6844/2015, resa pubblica con deposito in cancelleria e notificata tutto in pari data, pervenendo alla pronuncia di “Condanna degli appellati, ciascuno per quanto di spettanza e competenza, al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. e 642 primo comma c.p.c., nella misura che l'Ill.mo Giudice adito riterrà equa e di giustizia per non aver aderito all'invito sulla negoziazione assistita”; D) ACCERTARE E DICHIARARE la fondatezza dei motivi di impugnazione sopra riportati e per l'effetto accogliere l'appello annullando e riformando la sentenza n. 5063/2024 emessa dal Tribunale Civile di Bari dott. Tarantino il 17.12.2024 nel giudizio avente n. rg.6844/2015, resa pubblica con deposito in cancelleria e notificata tutto in pari data, pervenendo alla pronuncia di “Condanna degli appellati, ciascuno per quanto di spettanza e competenza, come sopra in solido tra loro, al risarcimento dei danni fisici sofferti pari ad € 260.000,00 come descritti in atti;
E) Condannare gli appellati come sopra, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di C.T.U. anticipate dal sig. ; F) Condannare gli appellati come sopra, in solido tra Pt_1 loro, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio>. Il procuratore dell'appellata ha così concluso (note di precisazione delle conclusioni del 17/9/2025): Appello di Bari così provvedere: 1) In via preliminare, ai sensi dell'art. 348 bis cpc, dichiarare inammissibile e manifestamente infondato l'appello interposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 5063/2024 del Tribunale di Bari;
2) Nel merito rigettare, siccome totalmente infondato, l'appello così come proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
5063/2024 del Tribunale di Bari;
3) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente grado di giudizio>. Svolgimento del processo Con sentenza n. 5063/2024, pubblicata il 17 dicembre 2024, il Tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ,
[...] Controparte_3 CP_4
e della compagnia assicurativa
[...] Controparte_1
finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa
[...] del sinistro stradale avvenuto in data 6/5/2010, alle ore 21:00 circa, sulla S.P. 1 Grumo Appula-Toritto, in agro di Grumo Appula, allorché si verificava l'impatto fra la (tg. AP159SV), Parte_3 condotta da e di proprietà di Controparte_3 [...]
, la quale si trovava ferma in corrispondenza della linea CP_4 di mezzeria ed in procinto di entrare nella vicina area di servizio Q8, e il motociclo Piaggio cc 50 (tg. 902DP), condotto da impatto a seguito del quale il Parte_1 Pt_1 cadeva al suolo1 e riportava danni. Il Giudice di prime cure, facendo riferimento, in particolare, alla C.T.U. dinamico-ricostruttiva disposta in primo grado2 e agli accertamenti eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Modugno, intervenuti nell'immediatezza dell'evento, ha disatteso la richiesta risarcitoria, perchè, escludendo che la presenza della costituisse ostacolo imprevedibile ed anomalo, ha Parte_3 ritenuto che l'accaduto fosse riconducibile unicamente alla condotta di guida del il quale, tamponando il predetto Pt_1 autoveicolo, aveva violato l'art. 149, co.1, c.d.s., così ingenerando una “presunzione de facto”3 di responsabilità, in grado di superare, in assenza di prova liberatoria a carico dell'attore, la presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054, co.2, c.c. Quindi, il Giudice di primo grado, rigettando la domanda attorea, ha condannato l'attore alla refusione in favore della convenuta
“ delle spese di lite, che si Controparte_6 liquidano in complessivi € 7.051, 50, oltre ogni accessorio di legge, per compenso professionale> e ha posto definitivamente a carico di parte attrice le spese di entrambe le CTU, per come liquidate in via di anticipazione in corso di causa>. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, l'esperimento di C.T.U. dinamico-ricostruttiva e C.T.U.4 medico-legale e la prova per testi5. Avverso la sentenza ha proposto appello il Parte_1 quale, con il primo motivo di gravame, ha lamentato “Errore di diritto. Censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado ex art. 342, comma 1 n. 2 c.p.c. Erronea ricostruzione dei fatti ed erroneo successivo convincimento nel ritenere infondata la domanda. Nullità della sentenza ex art.161 c.p.c. per errata valutazione delle risultanze processuali ed errata ricostruzione dei fatti che ha determinato un error in iudicando. Motivazione carente, illogica, incongruente e contraddittoria.”6. Secondo l'appellante, il Tribunale, nel rigettare la domanda attorea, non avrebbe tenuto conto del comportamento assunto dallo
, conducente della , il quale avrebbe CP_3 Parte_3 arrestato la sua marcia, con l'intenzione di immettersi nell'area di servizio Q8 vicina, in primo luogo, procedendo in un senso di marcia vietato7 e, in secondo luogo, senza accertarsi della possibilità di effettuare tale manovra senza creare pericolo ed intralcio agli altri utenti della strada, così, di conseguenza, integrando una palese violazione dell'art. 154 c.d.s.8, in danno del motociclo condotto dal danneggiato, che stava sopraggiungendo sul retro. In particolare, viene richiamato l'elaborato della C.T.U. dinamico- ricostruttiva, che evidenzia come la “in presenza di Pt_3 segnaletica di senso vietato (art.116 n.1 lett. b fig.II.47 Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S.) in considerazione delle tracce di frenata e della traiettoria dell'autovettura (vedasi elaborato C.T.U.) si trovava in prossimità del centro della corsia e non a margine della mezzeria”9. Quindi, stante la manovra vietata eseguita dallo , CP_3
l'appellante sostiene che la responsabilità del sinistro sarebbe attribuibile unicamente a quest'ultimo. Infatti, lo non CP_3 si sarebbe avveduto colposamente del motociclo che sopravveniva, in violazione delle norme sulla circolazione stradale, le quali impongono non solo di azionare gli indicatori di direzione (per segnalare la propria manovra), ma di procedere con la massima prudenza, anche controllando gli specchietti retrovisori. Ciò emergerebbe – a dire della difesa del – dalle Pt_1 dichiarazioni rese dallo stesso , il quale aveva CP_3 affermato, alle Autorità di polizia, intervenute in occasione del sinistro, “di aver dato la precedenza ai veicoli che provenivano di fronte, nulla riferendo sulla corretta esecuzione della manovra”10. A riprova del comportamento imprudente e colposo tenuto dallo
, l'appellante richiama la deposizione del teste CP_3 [...]
secondo cui “il sig. , che si trovava Per_2 Controparte_3 fermo in procinto di entrare nell'area di servizio Q 8, e senza alcuna segnalazione ripartiva effettuando una manovra di svolta a sinistra nel momento in cui sopraggiungeva il sig. ”11. Pt_1
Inoltre, l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure si sarebbe contraddetto laddove, in un primo tempo, aveva fatto affidamento,
più possibile sul margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l'altra strada contromano e devono usare la massima prudenza”. 9 Pag. 7 dell'atto di appello. 10 Pag. 10 dell'atto di appello. 11 Pag. 11 dell'atto di appello. nella ricostruzione della dinamica del sinistro, sull'elaborato del C.T.U., salvo, poi, smentirne immotivatamente le conclusioni (l'Ausiliare aveva, invero, evidenziato il compimento, da parte dello , di una manovra non consentita, in presenza del CP_3 divieto di accesso all'area di servizio), opinando nel senso che il avrebbe dovuto tenere una condotta di guida più Pt_1 prudente, senza, tuttavia, spiegarne le ragioni. Infatti, dalle risultanze della richiamata C.T.U. – ad avviso dell'appellante - emergerebbe che il circolava a velocità Pt_1 inferiore al limite consentito lungo la strada provinciale12. Di contro – continua l'appellante – il comportamento repentino ed imprevedibile di , nell'approcciarsi alla manovra di CP_3 svolta a sinistra, avrebbe reso concretamente impossibile qualsivoglia manovra di emergenza per il il quale, non Pt_1 avendo avuto alcuna possibilità di evitare l'evento, non avrebbe potuto esserne ritenuto responsabile. A tal proposito, l'appellante nega di aver giammai affermato, nel corso del giudizio, che il veicolo OD si trovasse in posizione di quiete, avendo unicamente fatto riferimento ad una precedente fase statica, relativa ad un frangente temporale antecedente l'impatto13. Quindi, l'errore di fatto e di diritto commesso dal Tribunale – conclude l'appellante – sarebbe consistito nell'aver valutato, ai fini decisori, unicamente la condotta del senza dare alcun Pt_1 peso a quella dello . CP_3
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la
“Nullità della sentenza ex art.161 c.p.c. per errata valutazione delle risultanze processuali ed errata ricostruzione dei fatti che ha determinato un error in iudicando. Motivazione carente, illogica, incongruente e contraddittoria”14, ribadendo che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare adeguatamente la condotta dello , consistita nell'effettuare, CP_3 repentinamente e senza alcuna segnalazione, la descritta manovra di svolta a sinistra, per immettersi in senso vietato nell'area di servizio. D'altro canto – sostiene l'appellante – i rilievi dei Carabinieri, intervenuti sul luogo dell'incidente, sarebbero imprecisi dal punto di vista tecnico, come sottolineato dallo stesso Ausiliare del Giudice15, perché, pur non avendo assistito alla reale dinamica del sinistro, l'avrebbero ricostruita, semplicisticamente ed erroneamente, nel senso che avrebbe tamponato lo Pt_1
, contestando al primo la relativa infrazione al c.d.s., a CP_3 distanza di pochi giorni dall'accaduto. La difesa del lamenta quindi l'abuso di potere, Pt_1 ascrivibile ai verbalizzanti, per avere desunto la dinamica del sinistro solo da rilievi postumi e atecnici, servendosi di estrema discrezionalità a loro preclusa, sicché non avrebbe potuto attribuirsi valenza probatoria agli atti redatti dall'Arma. A tal proposito, l'appellante richiama l'arresto del Supremo Collegio, secondo cui “con riferimento al verbale di accertamento di una violazione al C.d.S., l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi, ex art.2700 c.c., in forza della sua natura di atto pubblico (…..…) non sussiste né con riferimento ai giudizi valutativi che esprime il Pubblico Ufficiale, né con riferimento alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione della loro modalità di accadimento, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e, pertanto, abbiano potuto dar luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento”16. Dunque, il valore probatorio dell'atto pubblico non si estenderebbe ai giudizi valutativi del pubblico ufficiale, che non godrebbero di efficacia ex art. 2700 c.c. e, pertanto, il loro
Per_ 15 l'appellante cita un passaggio, a pagg. 15-16 dell'elaborato a firma dell'ing. 16 Pag. 17 dell'atto di appello. valore giuridico sarebbe soggetto al prudente apprezzamento del Giudice. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta “Omesso accertamento in ordine alla efficacia eziologica della condotta del sig. in merito alla causazione del sinistro. Violazione CP_3 dell'art.2054 c.c. Violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c.”17, precisando che, in caso di concorso potenziale di due condotte di guida nella causazione di un evento dannoso, al fine di stabilire se ciascuna di esse sia (ed in che misura) fattore eziologico, sarebbe necessario fare ricorso al giudizio ipotetico controfattuale. Il Giudice di primo grado – ad avviso dell'appellante – avrebbe tenuto conto solo della condotta di senza considerare Pt_1 quella di , e tale lacuna sarebbe rilevante alla luce della CP_3 censurabile manovra di guida di quest'ultimo, effettuata in spregio della segnaletica verticale di divieto di accesso presente in loco e senza segnalazione (come confermato dal teste . Per_2
Pertanto, non avrebbe potuto escludersi la responsabilità dello nella causazione del sinistro, quanto meno a titolo di CP_3 concorso. Il Giudicante – continua – avrebbe erroneamente Pt_1 ritenuto, senza alcun valido elemento probatorio, giuridico e fattuale, che, presumibilmente, all'epoca dei fatti il segnale di divieto non fosse presente, non considerando che lo stesso aveva ammesso di aver dato precedenza solamente ai CP_3 veicoli che venivano dalla corsia opposta alla sua, ignorando quelli che lo seguivano. Inoltre, “la presunzione "de facto" di mancato rispetto della distanza di sicurezza posta dall'art.149 C.d.S. non concerne il caso del tamponamento del veicolo che per una situazione anomala costituisca un ostacolo fisso ed imprevedibile rispetto al normale andamento della circolazione stradale”18, come, secondo l'appellante, è avvenuto nel caso di specie, posto che il Pt_1 era stato rispettoso delle norme sulla circolazione stradale. Inoltre – prosegue l'appellante – quandanche fosse stato ravvisabile un comportamento colposo in capo al danneggiato, questo non sarebbe stato sufficiente per superare la presunzione di cui all'art. 2054, co.
2. c.c., non venendo meno il dovere del Giudice di indagare sull'eventuale responsabilità concorrente dell'altro protagonista del sinistro. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante contesta “Violazione e falsa applicazione di legge con particolare riferimento alla erronea, insufficiente, contraddittoria ed illogica valutazione del materiale probatorio versato in atti e conseguente erronea, insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione della sentenza in ordine alla responsabilità concorsuale dei conducenti”19, ritenendo che il Giudice di prime cure non abbia correttamente apprezzato il quadro probatorio disponibile, soprattutto con riferimento alle esperite C.T.U., utilizzando erroneamente la presunzione dell'assenza del segnale di divieto di accesso e, così, optato per l'esclusiva responsabilità di Pt_1 nella causazione dell'incidente. Con il quinto motivo di gravame, si lamenta la “violazione e falsa applicazione dell'art.116 c.p.c.”20, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, ai fini decisori, più rilevanti le dichiarazioni rilasciate dal ai Carabinieri, intervenuti in Per_2 occasione del sinistro, e non la deposizione dello stesso, resa in qualità di teste nel corso del processo. Al momento dell'incidente– rileva l'appellante – il Per_2 avrebbe viaggiato parallelamente al più vicino al Pt_1 margine destro della carreggiata, ed era riuscito, solo per questa fortunosa circostanza, ad evitare l'urto con l'autovettura condotta dallo . Peraltro – continua l'appellante– trovandosi in CP_3 probabile stato di shock e confusione, non avrebbe certo potuto rispondere integralmente e con assoluta lucidità alle domande dei verbalizzanti, sicché avrebbe dovuto ritenersi più credibile quanto affermato dal in sede testimoniale, con particolare Per_2 riferimento alla natura repentina ed irregolare della manovra di svolta a sinistra, posta in essere dallo . CP_3
L'appellante, poi,21 ritenute provate la dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità ascrivibile al comportamento dello
, sotto il profilo del quantum debeatur, si riporta CP_3 integralmente alla C.T.U. medico-legale espletata in primo grado. Infine, l'appellante contesta l'“omessa e/o errata pronuncia in ordine alla mancata adesione all'invito sulla negoziazione assistita”22, osservando, a tal proposito, che la società assicuratrice convenuta non avrebbe aderito all'invito alla negoziazione assistita, promosso da e ciononostante il Giudice di Pt_1 primo grado avrebbe ritenuto erroneamente inapplicabile al caso di specie la condanna ex art. 96 c.p.c., invocata dall'attore, ora appellante, che, pertanto, insiste nella relativa richiesta anche in sede di gravame. Si è costituita in giudizio la quale, Controparte_1 preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello, ex artt. 342, co.1, nn. 1-2-3, e 348bis c.p.c. Secondo l'appellata, in primo luogo, l'impugnazione risulterebbe priva della formulazione dei motivi di doglianza e delle censure alla ricostruzione dei fatti effettuata dal Giudice di primo grado, senza indicazione delle violazioni di legge lamentate;
in secondo luogo, l'impugnazione sarebbe ictu oculi infondata, con riguardo alla carenza di prova (a carico dell'attore) del nesso di causalità fra sinistro e danno, alla stregua delle risultanze probatorie23. A tal proposito, l'appellata compagnia assicuratrice deduce la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal Giudice di primo grado, posto che nessuna responsabilità, nella causazione del sinistro, sarebbe stata imputabile allo , nemmeno sotto CP_3 il profilo della turbativa della circolazione stradale, in quanto, in occasione dell'incidente, il predetto conducente dell'autovettura si trovava in posizione di quiete e allineato sull'asse di mezzeria della carreggiata, in procinto di eseguire la corretta manovra di svolta a sinistra. Al contrario, il non sarebbe stato in grado di Pt_1 governare il ciclomotore, urtando e così cadendo, come desumibile dai punti di impatto fra i mezzi di trasporto, evidenziati dal C.T.U. nel suo elaborato peritale, finalizzato alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Inoltre – continua la – Controparte_1 non risponderebbe al vero la circostanza per cui non si CP_3 sarebbe avveduto del sopraggiungere del perché i CC Pt_1 intervenuti avevano rilevato, nel verbale in atti, che era stato il secondo conducente a tamponare il primo, alla luce dell'osservazione dei veicoli coinvolti e delle dichiarazioni dei presenti, incluso il teste Per_2
L'appellata, pertanto, ricorda che il verbale redatto dai militari dell'Arma, essendo atto pubblico, avrebbe efficacia di piena prova per i fatti attestati dall'estensore, fino a querela di falso. D'altronde – continua l'appellata – il sentito come teste, Per_2 soltanto ben sette anni dopo l'evento, avrebbe rivelato nuove circostanze dinanzi al Giudice istruttore, affermando che non avrebbe segnalato in alcun modo la propria CP_3 manovra di svolta a sinistra, eseguita repentinamente. Quindi, il primo Giudice avrebbe correttamente apprezzato la contraddizione tra la predetta deposizione testimoniale e le dichiarazioni rese in precedenza, dal medesimo nell'immediatezza del Per_2 sinistro, dichiarazioni nel corso delle quali non vi era stata alcuna menzione dell'omessa utilizzazione dell'indicatore di direzione della autovettura. L'appellata ribadisce che il comportamento di guida del Pt_1 non sarebbe stato conforme all'art. 141, co. 2, c.d.s.24, non avendo rispettato la distanza di sicurezza (con riferimento all'art. 149, co.1, c.d.s.25) e avendo tenuto una velocità imprudente nell'approssimarsi ad un veicolo fermo, al centro della strada. Quindi, il tamponamento renderebbe superabile la presunzione di corresponsabilità, ex art. 2054, co.2, c.c., spostando sull'attore l'onere della prova liberatoria, tanto più che l'avvistamento della vettura OD sarebbe stato agevole e il avrebbe ben Pt_1 potuto evitare l'impatto, come aveva fatto il anche Per_2 considerando la mancanza di avverse condizioni ambientali. Quanto al secondo motivo d'appello – osserva la difesa di CP_1
- alla luce della C.T.U. dinamico-ricostruttiva e della descrizione del luogo del sinistro e dei danni riportati dai veicoli, l'autovettura OD, condotta da , si sarebbe trovata ferma Controparte_4 ed allineata all'asse centrale della strada, mentre il ciclomotore del avrebbe viaggiato ad una velocità eccessiva (tra 52.3 Pt_1 km/h e 61.1 km/h) perchè, pur contenuta nei limiti previsti per la S.P., essa non era compatibile con le caratteristiche tecniche del ciclomotore de quo. Invero, il mezzo non sarebbe stato “attrezzato dal punto di vista dell'impianto frenante, della stabilità ecc. a sopportare velocità superiori ai 45 kmh, con conseguente ingovernabilità del mezzo. Tale ingovernabilità va addebitata anche al conducente (maggiorenne) ex art. 2054, IV co., c.c.”26. Con riferimento al terzo motivo di gravame, l'appellata rivendica la correttezza della sentenza impugnata laddove il primo Giudice ha ritenuto indimostrata la presenza del segnale di divieto di accesso all'area di servizio, nel punto ove lo stava per CP_3 effettuare la manovra di svolta a sinistra. Infatti – continua la difesa dell'appellata compagnia assicuratrice – a differenza di quanto affermato dal D'Erasmo, che avrebbe per la prima volta sollevato questa eccezione soltanto nel 2018 (e cioè otto anni dopo il sinistro), il C.T.U. non avrebbe optato definitivamente per la presenza di segnaletica verticale di divieto, come dato certo, tant'è che “riferisce che la vettura garantita si trovava in corrispondenza del primo varco della stazione Q8, ove esiste segnale di divieto di accesso”27. D'altro canto – prosegue l'appellata - anche dal rapporto dei Carabinieri intervenuti non emergerebbe la presenza di tale segnaletica verticale, all'imbocco della stazione di servizio, non risultando dallo schizzo planimetrico in atti. Invece, le fotografie della richiamate dall'appellante allorché fa riferimento alla CP_1 sua C.T.P.28, non costituirebbero una prova in tal senso, in quanto si tratterebbe di foto risalenti ad ottobre 2011, mentre il sinistro era avvenuto a maggio 2010. Sicchè, per la configurazione dei luoghi in quella data, avrebbe potuto far fede unicamente il rapporto dei militari dell'Arma, elaborato in occasione e nell'immediatezza del sinistro. In ogni caso – chiosa l'appellata – l'impatto sarebbe avvenuto al di fuori dell'area di servizio, per cui non assumerebbe rilevanza alcuna il punto preciso in cui si era fermata l'auto OD, posto che, pur spostando idealmente la posizione del sinistro di qualche metro più avanti, nulla sarebbe cambiato. Sul quarto motivo di appello, relativo alla corresponsabilità di e nella causazione del sinistro, la censura – Pt_1 CP_3
a dire della compagnia assicuratrice – sarebbe inammissibile ex art. 345 c.p.c., costituendo domanda nuova e secondaria, diversa da quelle oggetto del giudizio di primo grado, poiché aggiungerebbe nuove argomentazioni, idonee ad ampliare il thema decidendum, alterando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia. In ogni caso, l'appellata sostiene l'assenza dei presupposti per ravvisare l'invocata corresponsabilità, perchè, una volta accertato lo scontro fra i veicoli e l'ascrivibilità dello stesso, in via esclusiva, a carico di uno di essi, non opererebbe più la presunzione posta dall'art. 2054 c.c. Sul motivo di impugnazione relativo al quantum della controversia, l'appellata ripropone le eccezioni già mosse in primo grado e, in particolare, il fatto che il danno biologico, lamentato dal non avrebbe potuto comportare alcuna ripercussione Pt_1 sulla sua capacità lavorativa specifica di idraulico/bracciante agricolo, dal momento che le lesioni sarebbero state soggette ad una rapida guarigione e che, comunque, per ottenere tale species risarcitoria, sarebbe stata necessaria “la prova della flessione reddituale in conseguenza delle lesioni”29. Ad ogni modo – evidenzia la compagnia assicuratrice – nell'atto di citazione del primo grado di giudizio, l'appellante non avrebbe chiesto nulla in ordine al danno relativo alla capacità lavorativa specifica, per cui anche questa richiesta risulterebbe inammissibile ex art 345 c.p.c. Infine, con riguardo alla censura sulla negata condanna della convenuta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per non avere questa aderito alla procedura di negoziazione assistita avanzata dal la Pt_1 compagnia appellata ribadisce la legittimità del proprio rifiuto, posto che la sua decisione non sarebbe stata “accompagnata da mala fede o colpa grave nel resistere in giudizio, condizioni necessarie per la condanna ex art. 96 c.p.c.”30. Gli appellati e , sebbene Controparte_3 Controparte_4 ritualmente evocati nel giudizio di gravame, non si sono costituiti, rimanendo contumaci. Quindi, all'udienza a trattazione scritta del 19/11/2025, la causa è stata riservata in decisione, ex art. 352/1 c.p.c., sulle conclusioni delle parti, come sopra enunciate. Motivi della decisione In via preliminare, vanno disattesi i profili di inammissibilità eccepiti dalla compagnia appellata. Quanto al richiamo all'art. 348bis c.p.c., il rilievo è superato dalla fase processuale decisionale cui è ormai giunta la causa. Pure infondata è l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità dei motivi (art. 342 c.p.c.), posto che gli argomenti critici addotti dall'appellante sono chiari e precisi e consentono alla controparte di prendere posizione e articolare adeguata e altrettanto puntuale difesa, come, peraltro, può evincersi palesemente dal tenore dagli atti difesivi depositati dall'appellata compagnia assicuratrice. Nel merito, l'appello non è meritevole di accoglimento. Il punto focale delle doglianze, formulate con l'impugnazione del verte sull'asserita omessa adeguata valutazione, da Pt_1 parte del primo Giudice, della condotta di guida tenuta da in occasione del sinistro stradale oggetto di Controparte_4 causa. In realtà, ad avviso della Corte, sono pienamente condivisibili l'iter argomentativo e le conclusioni tratte dal Giudice di prime cure, laddove, sulla scorta degli elementi fattuali emersi attraverso la C.T.U. dinamico-ricostruttiva, i rilievi sul luogo del sinistro effettuati dai Carabinieri, intervenuti nell'immediatezza dell'incidente, e le deposizioni del teste si è Persona_2 ritenuta superata la corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, ex art. 2054, co.2, c.c., stante in concreto l'accertata violazione dell'art. 149, co. 1, c.d.s.31, ascrivibile al D'Erasmo. Contrariamente a quanto lamentato da quest'ultimo, dal tenore della stessa sentenza impugnata emerge il precipuo approfondimento, dal punto di vista fattuale e giuridico, del comportamento di guida tenuto dallo , conducente CP_3 dell'autoveicolo OD, alla luce del quadro probatorio acquisito agli atti processuali. Dall'elaborato peritale a firma del C.T.U. ing. emerge che Per_1
“il veicolo era intento ad accedere all'area di Parte_3 servizio Q8 con direttrice di marcia da Toritto verso Grumo Appula. Se si considerano le condizioni ambientali e la gravità dei danni riportati dalla vettura nella regione posteriore, è ragionevole considerare che la stessa al momento dell'urto subito dal ciclomotore, fosse in posizione statica, praticamente ferma”32. Anche alla luce della ricostruzione dei fatti, operata dalle parti in causa, può affermarsi che, al momento dell'impatto, l'autovettura si trovasse ferma, in corrispondenza della linea di mezzeria della carreggiata, in procinto di ripartire dalla sua posizione di quiete, al fine di immettersi nella vicina area di servizio Q8. Di contro, “il ciclomotore al momento del sinistro [procedeva ad (n.d.r.)] una velocità compresa in un range tra 52.3 km/h e 61.1 km/h, compatibile con l'entità delle deformazioni accertate”. Tanto afferma l'Ausiliare del Giudice nell'accertamento dinamico- ricostruttivo33. Inoltre, se è pur vero – come afferma la difesa dell'appellante – che la ricostruzione della dinamica dell'accaduto, formulata dai militari dell'Arma intervenuti in loco, nell'immediatezza dell'incidente, non assuma fede privilegiata, ex art. 2700 c.c.34, poiché trattasi non di fatti avvenuti in loro presenza ma dagli stessi dedotti presuntivamente a posteriori in base ai dati acquisiti in loco35, è anche vero che la predetta fede privilegiata va riconosciuta ai dati acquisiti dai verbalizzanti attraverso i rilevamenti sul luogo del sinistro, le deposizioni rese nell'immediatezza da CP_3
e , la descrizione delle condizioni del teatro
[...] Persona_2 del sinistro, elementi di fatto, in realtà, apprezzati e valutati dal Giudice di prime cure ai fini della decisione. Peraltro, il primo Giudice, nell'iter motivazionale seguito, ha confrontato gli atti dei verbalizzanti e la ricostruzione tecnica del sinistro, effettuata dal C.T.U., al fine di sottolineare l'assenza di significativo contrasto fra gli stessi36. Orbene, condivisibilmente il Giudice di primo grado ha ritenuto indimostrato il fatto che lo , nell'atto di eseguire la CP_3 manovra di svolta a sinistra, avrebbe omesso di azionare l'indicatore di direzione, sottolineando la contraddizione fra quanto riferito in corso di causa da in sede di esame Persona_2 testimoniale (e cioè che la vettura OD non azionava alcuna segnalazione luminosa per preannunciare la propria manovra i svolta a sinistra) e quanto, invece, dal medesimo dichiarato ai Carabinieri, immediatamente dopo il sinistro (circostanza nella quale il aveva omesso di fornire qualsiasi indicazione Per_2 sulla mancata attivazione del segnale luminoso)37. La maggiore attendibilità della deposizione resa ai Carabinieri, rispetto a quella testimoniale, trova ampia giustificazione considerando il momento in cui veniva resa la prima e cioè nell'immediatezza dell'incidente, contrariamente alla seconda, avvenuta a distanza di numerosi anni dall'evento infortunistico. È di tutta evidenza la maggiore spontaneità e genuinità della prima dichiarazione, resa in un momento in cui, per un verso, era certamente più lucida la memoria dei fatti (lo stato emotivo del particolarmente alterato, invocato dall'appellante, è del Per_2 tutto indimostrato e comunque non si appalesa idoneo a rendere inattendibile l'informatore soltanto sulla circostanza relativa alla segnalazione luminosa della manovra); per altro verso, non era neanche lontanamente ipotizzabile il rischio di “contaminazioni” riconducibili alla tesi difensiva sostenuta dall'attore nel corso del giudizio. Del pari, non risulta provata l'asserita violazione, in capo allo
, dell'art. 154, c.d.s.38, invocata da parte appellante, alla CP_3 luce della stessa ricostruzione dell'incidente operata dall'attore fin dal primo atto introduttivo del giudizio. Invero, sebbene lo abbia riferito ai Carabinieri di aver CP_3 prestato attenzione ad eventuali veicoli provenienti in senso inverso di marcia, senza dire nulla su quelli provenienti a tergo39, è anche vero che – come allegato dallo stesso attore in primo grado - l'autoveicolo condotto dallo , all'arrivo del CP_3 ciclomotore, era già fermo e non risulta in alcun modo che la posizione di quiete, funzionale alla manovra di immissione nella area di servizio, fosse stata assunta in maniera improvvisa e repentina sulla linea di mezzeria della carreggiata (non sono emersi sul punto dati di rilievo, come ad esempio tracce di frenata), così da creare intralcio improvviso alla circolazione. D'altronde, lo stesso attore ha affermato, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, che “il sig. , che con il Controparte_3 predetto veicolo si trovava fermo in procinto di entrare nell'area di servizio Q8, repentinamente e senza alcuna segnalazione ripartiva ed eseguiva in maniera imprudente e pericolosa una manovra di svolta a sinistra, proprio nel momento in cui sopraggiungeva e transitava l'istante”40. È evidente, quindi, che l'addebito mosso dal allo , fin dal primo atto difensivo, era di ben Pt_1 CP_3 altra natura e riguardava la modalità di esecuzione della manovra di svolta a sinistra, verso l'area di servizio, perché non adeguatamente segnalata, addebito smentito sia dalla mancato riscontro oggettivo della omissione di segnalazione della manovra, per le ragioni sopra evidenziate, sia dal punto d'impatto tra i veicoli, avvenuto a tergo (nella parte centrale e non a sinistra) dell'auto condotta dallo e non sulla sua fiancata di CP_3 sinistra. Quindi, non emerge alcuna condotta imprudente attribuibile allo
, sotto il profilo relativo al rispetto dell'art. 154 c.d.s. CP_3
A tal proposito, va anche disatteso l'ulteriore addebito mosso dall'appellante secondo cui lo stava Pt_1 CP_3 effettuando la manovra di svolta a sinistra, per immettersi nell'area di servizio, infrangendo il divieto di accesso, reso visibile da segnaletica verticale. In realtà – osserva questa Corte – trattasi di circostanza emersa unicamente in sede di C.T.U. dinamico-ricostruttiva espletata in primo grado41, in epoca successiva all'incidente, e soltanto dopo fatta propria dalla difesa di parte attrice, ora appellante. Infatti, non è dato rinvenire alcun riferimento alla richiamata violazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. Trattasi, quindi, di allegazione da ritenersi inammissibile in questa sede, poiché in ispregio del divieto di ius novorum in appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. 42. Come affermato dal Supremo Collegio43, “sussiste un mutamento della causa petendi in un caso in cui, con la citazione, l'attore proponga domanda di risarcimento danni da incidente stradale, deducendo che il sinistro si sarebbe verificato secondo determinate circostanze, e, con l'appello, sostenga che l'incidente si sarebbe verificato secondo una differente dinamica”. Nel caso di specie, l'aggiunta di un elemento ulteriore alla ricostruzione dell'evento de quo, come la presenza di un cartello verticale di accesso vietato, costituisce circostanza idonea a mutare la dinamica del sinistro così come inizialmente prospettata e lamentata dall'attore (odierno appellante), anche alla luce dell'assenza di profili di carattere tecnico ad essa afferenti, trattandosi di un qualcosa di immediatamente percepibile anche dal quisque de populo e che avrebbe potuto essere dedotto fin dal primo atto di causa. Quindi, l'ingresso tardivo nel giudizio del predetto elemento incontra una preclusione processuale, in ragione della sua natura di fatto primario, ossia di fatto costitutivo, estintivo, impeditivo o modificativo del diritto, idoneo ad integrare la fattispecie dedotta in giudizio. Si richiama, a tal proposito, il principio recentemente affermato dal Supremo Collegio, secondo cui “In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali”44. Aggiungasi che della presenza, al momento dell'incidente, del segnale verticale di divieto d'accesso, rinvenuto in sede di consulenza dinamico-ricostruttiva, non v'è prova, non essendo emersa né in sede di rilievi da parte dei militari dell'Arma, né in sede di deposizione del né, come già sottolineato, nella Per_2 stessa originaria allegazione dei fatti dell'attore in primo grado. Sicchè, il quadro probatorio in atti, depurato degli elementi di fatto non provati e/o non utilizzabili, nei sensi sopra precisati, depone nel senso della correttezza della manovra di arresto posta in essere dal conducente dell'autoveicolo. Al contrario, assume rilievo la violazione dell'art. 149 c.d.s., ascrivibile al D'Erasmo, per non aver rispettato la distanza di sicurezza, dal veicolo che lo precedeva, idonea a garantire in qualsiasi momento l'arresto tempestivo del proprio motociclo, condotta per altro aggravata dalla velocità del ciclomotore, come già sottolineato, inadeguata alle caratteristiche proprie del mezzo guidato dal che gli impediva una pronta e tempestiva Pt_1 frenata per evitare l'impatto. Per quanto sopra considerato, questa Corte condivide le conclusioni tratte dal Giudice di primo grado in ordine alla responsabilità esclusiva, a carico del del sinistro de quo. Pt_1
L'appellante, infatti, - non è superfluo ribadirlo - non ha tenuto una velocità di marcia adeguata al caso di specie, poiché, pur in presenza di condizioni normali dei luoghi45, la prudenza nella guida, dovuta da ogni utente della strada (ex art. 140 c.d.s., che costituisce principio di carattere generale46), avrebbe dovuto indurre il a contenere la velocità (in realtà compresa, Pt_1 come evidenziato dal C.T.U., in un range tra 52.3 e 61.1 km/h), vista la prossimità di un veicolo fermo a centro strada, in procinto di effettuare una manovra di svolta a sinistra. A causa, invece, del proprio comportamento imprudente, come sopra descritto, il non fu in grado di garantire in ogni caso l'arresto Pt_1 tempestivo del proprio mezzo e ciò ha costituito il fattore determinante del tamponamento con il veicolo , in Parte_3 violazione dell'art. 149 c.d.s. Tanto più in considerazione delle caratteristiche tecniche del motociclo (cilindrata, peso, impianto frenante) condotto dal (Piaggio cc.50 tg. 902DP)47, inidoneo a sostenere in Pt_1 sicurezza l'accertata velocità, corrispondente ad un range compreso tra i 52,3 e i 61.1 km/h. Sicché anche, sotto quest'ultimo profilo, la condotta di guida del danneggiato risulta censurabile, in quanto non improntata a canoni di prudenza. Aggiungasi che, come emerso dalla deposizione del e Per_2 dalle allegazioni della stessa parte appellante, i due ciclomotori (condotti dal l'uno, e dal l'altro), Per_2 Pt_1 procedevano affiancati e l'attore, ora appellante, non teneva strettamente il margine destro della carreggiata, come invece avrebbe dovuto, tant'è che non era riuscito ad evitare l'impatto a tergo dell'autoveicolo, fermo a centro strada, contrariamente al che lo aveva invece sorpassato indenne sul lato destro. Per_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, in coerenza con le conclusioni tratte dal primo Giudice, deve ritenersi, per un verso, ampiamente superata la presunzione di corresponsabilità posta dall'art. 2054, co. 2, c.c. e, per altro verso, inequivocabilmente accertata l'esclusiva responsabilità del sinistro de quo in capo al in assenza di prova liberatoria in ordine Pt_1 all'imprevedibilità e/o inevitabilità dell'ostacolo, rappresentato dalla presenza, ferma al centro strada, dell'auto OD condotta dallo . CP_3
Infatti, “per il disposto dell'art. 149, comma 1, del vigente codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma secondo, c.c., egli resta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”48. Stante la conferma dell'esclusiva responsabilità, nella causazione del sinistro, in capo all'appellante, ogni altro motivo di gravame resta assorbito. L'appello, in definitiva, merita pieno rigetto, con conseguente regolamentazione delle spese processuali del presente grado secondo soccombenza, in favore della compagnia assicuratrice costituita, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. (compensi minimi, causa dal valore da € 52.001 a € 260.000), con esclusione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, assente in sede di gravame. Nulla va disposto, quanto alla regolamentazione delle spese, nei confronti degli appellati rimasti contumaci. Al mancato accoglimento dell'appello consegue l'onere, a carico di parte appellante, del versamento del doppio contributo, di cui all'art. 13 commi 1 – bis e 1- quater d.P.R. 11/2002. P.T.M. La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., nonché di CP_3
e (entrambi contumaci), avverso la
[...] Controparte_4 sentenza n. 5063/2024, pubblicata il 17 dicembre 2024, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata delle spese processuali del presente Controparte_1 grado di giudizio, liquidate in € 7.000,00, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
3) pone a carico di parte appellante il doppio contributo, di cui all'art. 13, commi 1bis e 1quater, d.P.R. n. 11/2002. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 26/11/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Venendo prontamente soccorso dall'intervento del personale del 118 e trasportato al Policlinico di Bari, in cui rimaneva ricoverato in stato comatoso. 2 A firma dott. Ing. Persona_1 3 Pag. 7 del provvedimento impugnato. 4 A firma dott. Controparte_7 5 In particolare, . Persona_2 6 Pag. 4 dell'atto di appello. Per_ 7 Pag.
6-7 dell'atto di appello, in cui si fa riferimento a quanto affermato anche dal C.T.U., ing. nella sua relazione, come si darà conto più avanti. 8 Co.3, lett. b), secondo cui “per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il 12 Pag. 11 dell'atto di appello, in cui si sostiene che “il in occasione dei fatti di causa, viaggiava ad una velocità consentita Pt_1 (vedasi elaborato C.T.U. Ing. pagina 22 range compreso tra 52.3 km/h e 61.1 km/h) quindi al di sotto del limite imposto di 70 Per_1 km /h”. 13 Pagg. 13 e 14, in cui l'appellante tiene a riportare integralmente il proprio precedente scritto “Quest'ultimo, con il predetto veicolo, dapprima si trovava fermo in procinto di entrare nell'area di servizio Q8 allorquando repentinamente e senza alcuna segnalazione, ripartiva ed eseguiva in maniera imprudente e pericolosa una vietata manovra di svolta a sinistra, proprio nel momento in cui sopraggiungeva e transitava l'attore a bordo del motociclo”. 14 Pag. 14 dell'atto di appello. 17 Pag. 18 dell'atto di appello. 18 Pag. 23 dell'atto di appello. 19 Pag. 26 dell'atto di appello 20 Pag. 28 dell'atto di appello. 21 L'appellante qualifica l'argomentazione in oggetto come sesto motivo di impugnazione, “Fondatezza della domanda. Onere della prova raggiunto”, pag. 30 dell'atto di appello. 22 Pag. 32 dell'atto di appello. 23 Pagg. 2 e 3 della comparsa di costituzione in appello. 24 Che recita, “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. 25 Che dispone, “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”. 26 Pag. 12 della comparsa di costituzione in appello. 27 Pag. 13 dell di costituzione in appello. Person 28 A firma ing. . 29 Pag. 18 della comparsa di costituzione in appello. 30 Pag. 20 della comparsa di costituzione in appello. 31 Secondo cui, “Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”. 32 Pag. 21 dell'elaborato peritale. 33 Pag. 22 dell'elaborato peritale. 34 Che recita, “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”. 35 I militari hanno evidenziato che l'evento infortunistico, per il quale erano stati chiamati, era inquadrabile nel genus dei tamponamenti fra veicoli a motore, senza che questa considerazione, di per sé generica, potesse assurgere automaticamente ad un'imputazione di responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nel sinistro. 36 Pag. 5 del provvedimento impugnato “La ricostruzione del sinistro operata dal consulente è coerente con gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti e con le dichiarazioni rese dal teste e può, pertanto, essere Persona_2 posta a fondamento della presente decisione in quanto non si rinviene nel compendio probatorio formatosi nell'ambito del presente giudizio alcun elemento idoneo a confutare siffatta ricostruzione”. 37 La deposizione del innanzi ai Carabinieri è del seguente tenore: “[…] giunto nei pressi del distributore Q8, notavo al Per_2 centro strada l'autovettura OD tg. AP159DV che svoltava verso sx per entrare nell'area di servizio”, senza, quindi, null'altro aggiungere con riguardo alla segnalazione luminosa. 38 Cfr. nota n.8. 39 In cui ha riferito che “arrivato in prossimità di effettuare la svolta a sx per entrare nell'area di servizio distributore Q8, ho atteso il transito dei veicoli provenienti dal senso opposto”. 40 Cfr. pag. 2 dell'atto di citazione in primo grado. 41 Nella parte in cui questa aggiunge, a pag. 24, che “Il conducente del veicolo OD si apprestava ad eseguire una manovra di svolta a sinistra attraverso il primo varco della stazione di servizio Q8 nella direzione di marcia da Toritto verso Grumo Appula, manovra non consentita dalla presenza del segnale verticale di divieto di accesso”. 42 Infatti, il co.1 dell'art. 345 dispone che “Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa”. 43 Sez. 3, Ordinanza n. 7540 del 27/03/2009 (Rv. 607528 - 01), ove si richiama anche Cass. 25 giugno 2003, n. 10128. 44 Sez. 3 -, Ordinanza n. 21332 del 30/07/2024 (Rv. 671834 - 01). 45 Gli agenti verbalizzanti hanno riferito di condizioni di traffico normali, condizioni del tempo serene, di una strada rettilinea, asfaltata, senza anomalie, asciutta e di una buona illuminazione. 46 Precisando, al co.1, che “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”. 47 D'altronde, è lo stesso ausiliare del Giudice ad evidenziare questa circostanza, laddove, a pag. 21 del suo elaborato, ha scritto che
“il ciclomotore avrebbe dovuto possedere una velocità elevatissima e non compatibile con il propulsore di cui è dotato, per provocare i danni riscontrati alla regione posteriore dell'autovettura OD”. 48 Sez. 3, Sentenza n. 19493 del 21/09/2007 (Rv. 599415 - 01).