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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 20.2.2025
Causa n. 2149/2023
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Testi
e per la parte convenuta l'avv. Azzini
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 20.2.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2149 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 27/12/2023 avente ad oggetto: recesso per mancato superamento del periodo di prova /comparto sanità/illegittimità/reintegra da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
CANTONE OSVALDO, CETRANO LISA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1 Email_2
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZINI Controparte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO e dell'avv. BOLOGNESI BARBARA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico Email_3 Email_4
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 27.12.2023 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito in via principale: 1) Previo accertamento del positivo superamento della prova da parte del sig. e del fatto che il recesso è Parte_1
stato determinato da un motivo estraneo alla funzione del patto di prova, in quanto discriminatorio o comunque determinato da un motivo illecito per le ragioni meglio indicate nell'esposizione che precede, dichiarare la nullità e/o annullare l'impugnato licenziamento improduttivo di qualsiasi effetto giuridico e condannare l'IE , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro con sede legale in 37122 Verona (VR), via Valverde 42, CP_2 previo accertamento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di la-voro a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.12.2022, all'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e/o alla riammissione al lavoro ed al pagamento di un risarcimento del danno
1 patito commisurato alle retribuzione perse dal momento del licenziamento (15.06.2023) al momento della ripresa del lavoro commisurata alla retribuzione globale di fatto mensile ammontante ad euro € 1.939,16 o alla diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto all'esborso effettivo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il predetto periodo. In via subordinata: 2) Previo accertamento dell'assenza dei requisiti motivazionali richiesti dalla disciplina specifica di cui al CCNL applicabile dal rapporto per l'ipotesi di recesso datoriale per mancato superamento del periodo di prova, dichiarare il licenziamento nullo e/o inefficacie e/o illegittimo e per l'effetto condannare l'IE , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in 37122 Verona (VR), via Valverde 42, all'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e/o alla riammissione in servizio ed l'accertamento dell'avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.12.2022 ed al pagamento di un risarcimento del danno patito commisurato alle retribuzione perse dal momento del licenziamento (15.06.2023) al momento della ripresa del lavoro commisurata alla retribuzione globale di fatto mensile ammontante ad euro € 1.939,16 o alla diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto all'esborso effettivo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il predetto periodo. In via ulteriormente subordinata: 1) Previo accertamento che la durata effettiva della prova è stata inadeguata rispetto alla funzione stessa della prova per l'eccessiva brevità, anche in considerazione delle modalità frammentarie con cui si è svolto il periodo di prova presso due differenti strutture, dichiarare il licenziamento illegittimo e/o inefficacie e/o nullo e per l'effetto condannare l'IE , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
37122 Verona (VR), via Valverde 42, all'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, onde permettergli di svolgere un periodo di prova di durata adeguata e condannare la società con-venuta al pagamento del risarcimento dei danni, secondo la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il predetto periodo. In ogni caso: 1) con vittoria di spese ed onorari. 2) con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”.
Ha dedotto di essere stato assunto, all'esito di concorso, a tempo indeterminato come OSS, cat.
BS, CCNL Comparto Sanità, con periodo di prova di due mesi dall'IE resistente, come da determinazione dirigenziale del 28.7.2022, comunicata il 9.8.2022; che accertata l'idoneità alla
2 mansione specifica dal medico competente in data 12.9.2022, con esclusione dei turni notturni,
l'IE comunicava con nota del 14.9.2022 la volontà di non dare corso all'assunzione stante la limitazione imposta;
che lo a seguito di ricorso in data 3.11.2022 aveva modificato il CP_3
giudizio esprimendo piena ed incondizionata idoneità alla mansione specifica;
che in data
23.11.2022 veniva sottoscritto il contratto di assunzione;
che in data 1.12.2022 prendeva servizio presso il reparto di riabilitazione dell' di Marzana;
che sin dal primo giorno di Pt_2
lavoro gli veniva consegnata la richiesta di fornire una dettagliata relazione informativa sull'attività svolta entro la fine dell'effettivo periodo di prova;
che dal 22.12.2022 era assente per malattia fino al 21.1.2023; che al rientro gli venivano assegnati solo i turni diurni, rispetto a quanto inizialmente comunicato;
che in data 23.1.2023 la coordinatrice dott.ssa lo Per_1
convocava in uno spogliatoio e compilava la scheda di inserimento con giudizi “negativi, denigratori e non veritieri” senza concedere alcuna possibilità di replica, senza consegnargliene copia e riferendogli che non gli erano stati affidati turni notturni perché la stessa “non si fidava”; che in data 26.1.2023 la stessa coordinatrice con il direttore UOC nel medesimo spogliatoio dava lettura della relazione che elencava le supposte inosservanze che venivano dallo stesso contestate e che lo stesso era costretto a sottoscrivere, sotto minaccia di dover lasciare il luogo di lavoro;
che successivamente lo stesso rimaneva assente dal lavoro sino al 20.3.2023 per un infortunio in itinere (27.1.2023); che il padre il 30.1.2023 aveva contattato Persona_2
telefonicamente il sindacalista il quale, mai informato della situazione di Controparte_4
salute del ricorrente da parte dei suoi familiari, riferiva di aver parlato con un dirigente dell'IE il quale avrebbe fatto riferimento a supposti problemi di salute del ricorrente e alla decisione irremovibile, già assunta, di licenziare il ricorrente;
di essere stato costretto a richiedere copia delle relazioni aventi ad oggetto le proprie inosservanze tramite il proprio legale;
di avere ripreso il periodo di prova, su propria richiesta, in altra UOC, dal 3.3.2023 presso l'Area Omogenea Medicina dell'Ospedale di San Bonifacio, con nuovo coordinatore e tutor dott. ; di essersi di nuovo assentato per malattia e di avere ripreso la propria attività Per_3
dal 22.3.2023; di aver preso visione della nuova scheda di inserimento nella medesima data di cui non gli veniva rilasciata copia;
che sin dal primo giorno, veniva compilato dal coordinatore un diario di apprendimento giornaliero, non previsto dalle istruzioni di inserimento e valutazione del personale;
che in data 6.4.2023 gli veniva letta la relazione ad integrazione della scheda di inserimento, di cui non gli veniva rilasciata copia;
di avere in tale occasione avuto un colloquio che definisce di natura intimidatoria, in cui gli venivano elencate le mancanze mostrate durante il servizio reso;
che dal 3.4.2023 al 4.6.2023 doveva nuovamente assentarsi dal servizio per
3 motivi di salute derivanti dall'acuirsi delle postumi dell'infortunio (con esclusione di due soli giorni); che terminato il periodo di prova, in data 14.6.2023 gli veniva comunicata la delibera di risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, con cessazione dello stesso dal 15.6.2023. Richiamato quindi l'art. 40 CCNL Comparto Sanità del 21.5.2018 e la giurisprudenza ritenuta rilevante ha chiesto l'accertamento della nullità del recesso per mancato superamento del periodo di prova in quanto motivato esclusivamente da motivi afferenti a presunte problematiche di salute, estranee alla verifica delle capacità lavorative, valorizzando in tale prospettiva, quali elementi indiziari l'inidoneità al lavoro notturno accertata inizialmente dal medico competente, l'esclusione dal lavoro notturno nonostante il giudizio medico definitivo, l'asserita conferma da parte del sindacalista dei pregiudizi del datore di lavoro sulle condizioni di salute, il breve periodo di prova (9 giorni) seguito al trasferimento presso la UOC di San Bonifacio, le incongruenze tra le valutazioni espresse all'esito della prova a Marzana e a San Bonifacio e la sostanziale positività delle prime, l'irritualità del trattamento di valutazione riservato al ricorrente a San Bonifacio, l'unicità del caso del ricorrente rispetto a tutti gli altri vincitori del concorso;
l'incompletezza della scheda valutativa di cui alla risposta del 28.2.2023, la mancanza di motivazione del recesso così come imposto dalla contrattazione collettiva, l'inadeguatezza per brevità e frammentarietà del periodo di prova. Ha chiesto quindi che accertato il positivo superamento del periodo di prova e l'illegittimità del recesso per motivi illeciti e discriminatori, venisse disposta la reintegrazione nel posto di lavoro, con conseguente risarcimento del danno per le retribuzioni perse e solo in via subordinata, la riammissione in servizio al fine di svolgere un adeguato periodo di prova con risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni dalla risoluzione del rapporto alla ripresa del servizio.
2. Si è costituita tempestivamente l'IE sanitaria, contestando integralmente le ragioni di cui al ricorso e, in sintesi, sostenendo la compiuta motivazione del recesso per mancato periodo di prova con riferimento alle risultanze delle schede di valutazione e alle relazioni integrative, nonché la congrua durata dello stesso, in base a quanto previsto dal CCNL Comparto Sanità.
Quanto agli indici da cui dovrebbe presumersi il carattere discriminatorio del recesso, ha affermato che non sono mai state rese note all'IE le ragioni per cui il medico competente, non dipendente dell'IE con cui lavora in forza di convenzione (come precisato in sede di discussione), aveva accertato l'idoneità con esclusione al lavoro notturno così come quelle per cui lo , organo inserito nella struttura dell'IE, ha poi rivisto il giudizio escludendo CP_3
tale limitazione. Ha precisato che il ricorrente è stato inizialmente inserito nei turni notturni, sia a dicembre 2022 sia a gennaio 2023 e che la successiva esclusione è dipesa esclusivamente
4 dall'incapacità dimostrata di svolgere attività in autonomia e di rimanere sveglio durante gli stessi, sin dal primo mese di lavoro. Ha contestato il rilievo della telefonata registrata del padre del ricorrente con il sindacalista, vaga sul nominativo del dirigente dell'IE sanitaria a conoscenza delle condizioni di salute del figlio e comunque palesemente volta a far dichiarare al sindacalista la sussistenza di un sospetto che aveva lo stesso interlocutore. Ha sottolineato altresì che l'uso del “diario di apprendimento” è finalizzato al migliore inserimento dei professionisti sanitari. Ha chiarito che la diversità strutturale delle schede di valutazione del 1.12.2022 e del
22.3.2023, lungi dal costituire indice di un trattamento discriminatorio, si giustificava poiché nelle more era stata approvata dall'IE sanitaria la nuova versione, rilevando peraltro che stante la diversità dei reparti, la medesima capacità lavorativa può essere valutata diversamente a seconda della rilevanza che la stessa abbia nei diversi settori. Ha dedotto altresì che la relazione informativa rientra nelle relazioni standard inviate ai direttori di UOC dall'ufficio risorse umane e che l'espressione “dettagliata relazione informativa” si riferisce alla scheda di inserimento e valutazione del personale e che le note integrative altro non sono che le relazioni dei colloqui intermedi e di quello finale che non possono essere inseriti nello spazio previsto in via ordinaria nelle schede. Ha contesta la rilevanza del fatto di essere stato l'unico a non aver superato il periodo di prova. Ha contestato, nel merito, che sulla base della relazione intermedia
(riferita all'esperienza presso l'Ospedale di Marzana, in cui risultano nella scheda a crocette 25 valutazioni positive su 37 e una sola negativa), possa considerarsi superato il periodo di prova, non essendo attendibile quella successiva all'esito della prova presso l'Ospedale di San
Bonifacio: ha osservato sul punto che anche una sola valutazione negativa potrebbe determinare l'esito negativo, ove riferita ad aspetti essenziali della mansione da svolgere e che comunque deve farsi riferimento alla valutazione finale complessiva. Ha quindi analiticamente evidenziato le carenze emerse sin dalla prima parte del periodo di prova con riferimento all'accoglienza e all'orientamento organizzativo, alle competenze tecnico specialistiche, alle competenze relazionali, alle responsabilità, alle competenze etico deontologiche e disciplinari e rivelatesi
(coerentemente con quanto emerse all'esito del primo) ancor più gravi all'esito del secondo. Ha infine evidenziato che l'art. 40 co 1 CCNL Comparto Sanità, prevede un periodo massimo della prova di due mesi e che all'esito del primo ciascuna parte può recedere dal contratto senza preavviso. Ha chiesto pertanto l'integrale rigetto del ricorso.
3. Il giudice, illustrata l'alea del giudizio in ragione delle domande formulate in ricorso (nonché delle mai chiarite dalla giurisprudenza conseguenze sul piano sanzionatorio dell'eventuale illeceità del recesso dal patto di prova, richiamando sul punto Cass., 31159/2018), ha invitato le
5 parti a valutare la possibilità di una conciliazione alla prima udienza del 14.3.2024. Alla successiva udienza del 18.4.2024, il giudice prendeva atto del rifiuto della parte ricorrente di accettare, a titolo transattivo, la somma offerta dall'IE, in base alle indicazioni dell'ufficio, pari alle due mensilità corrispondenti all'intero periodo di prova. Alla medesima udienza quindi si è proceduto all'interrogatorio delle parti e con ordinanza del 19.4.2024 (in cui veniva ribadita la proposta conciliativa già formulata dalla resistente, fatta propria anche dall'Ufficio) sono state ammesse le prove testimoniali, assunte alle udienze del 13.11.2024 e del 18.12.2024, nel corso della quale è stata acquisita come prova documentale lo screenshot del telefono del testimone da cui risulterebbe l'ora e il giorno della telefonata di cui al capitolo 29 del ricorso (udienze tenutesi al termine dell'applicazione dello Scrivente magistrato presso la Corte d'Appello di
Venezia). Terminata l'istruttoria, il giudice ha rinviato per discussione, concedendo termine per note. All'odierna udienza, sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Va innanzitutto ricordato che in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di recesso dal patto di prova nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, quale quello di cui è causa: “L'obbligo di motivare il recesso, imposto dalle parti collettive alle amministrazioni, non esclude né attenua la discrezionalità dell'ente nella valutazione dell'esperimento, non incide sulla ripartizione degli oneri probatori, né porta ad omologare il recesso per mancato superamento della prova al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, essendo finalizzato solo a consentire la «verificabilità giudiziale della coerenza delle ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità della prova e, dall'altro, all'effettivo andamento della prova stessa», fermo restando che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione dell'esperimento medesimo ( Cass. n. 21586/2008 e Cass. n.
19558/2006)” (così espressamente Cass., 22396/2018).
La motivazione, infatti, ha la funzione di dimostrare sinteticamente che il recesso è stato determinato effettivamente da ragioni specifiche inerenti all'esito dell'esperimento in prova (che costituisce la causa del patto) e che non è dovuto a ragioni illecite, o comunque estranee al rapporto (Cass., 15638/2018) ed in particolare a forme di discriminazione;
inoltre, ove il prestatore non assunto in via definitiva contesti quella motivazione, il datore deve integrarla opportunamente fornendo le indicazioni specifiche e complete delle ragioni della decisione assunta (Cass. 23061/2007).
6 5. Nel caso di specie il recesso comunicato il 14.6.2023 risulta così motivato: “Con la presente si comunica che in data 14/06/2023 è stata adottata la deliberazione del Direttore Generale n.
590 con la quale, ai sensi dell'art. 40 comma 5 del CCNL 02/11/2022 per il personale del CP_ Comparto, è stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con la con contratto individuale prot. n. 230569/2022, senza obbligo di preavviso, né di indennità sostitutiva del preavviso, in conseguenza dell'esito negativo del periodo di prova. La risoluzione di cui sopra opera dal giorno successivo alla notifica alla S.V. della presente comunicazione. Si allega copia del richiamato provvedimento n. 590/2023” (doc. 40 ricorso); la delibera (doc. 41 ricorso) è così motivata “Richiamato il contratto individuale di lavoro prot. n. 230569 del
23/11/2022 con il quale si costituiva con questa Azienda un rapporto di lavoro a tempo indeterminato avente decorrenza dal 01/12/2022; Preso atto che il contratto di cui sopra prevedeva l'assoggettamento del dipendente al periodo di prova della durata di due mesi, non rinnovabili, così come previsto dall'art. 40 del CCNL del Comparto Sanità, sottoscritto in data
02/11/2022; Ricordato che al fine del compimento del suddetto periodo di prova si deve tener conto del solo servizio effettivamente prestato, con esclusione di assenze per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL;
Dato atto che, come risulta dalla documentazione prodotta, per la valutazione del periodo di prova è stata utilizzata da parte della Direzione Professioni Sanitarie la procedura IEle “Inserimento e valutazione del personale del comparto di nuova acquisizione”; Preso atto che data 26/01/2023, al termine del primo mese di prova, è stata redatta la scheda di valutazione intermedia, che risultava negativa;
Vista la relazione conclusiva trasmessa con nota prot. n. 108246 del 05/06/2023 da parte del Direttore dell'UOC di afferenza, dalla quale risulta un giudizio negativo in merito al periodo di prova del dipendente e che tale relazione è stata altresì consegnata al dipendente interessato in data
13/06/2023; Richiamato l'art. 40 del CCNL 02/11/2022, ed in particolare il comma 5 che espressamente prevede che “decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell' o Ente deve essere motivato.”; Ritenuto pertanto di prendere atto CP_1 dell'esito negativo del periodo di prova relativo al dipendente con il quale è stato sottoscritto il contratto prot. n. 230569 del 23/11/2022 e procedere di conseguenza e con la risoluzione del contratto di che trattasi a decorrere dalla data di notifica all'interessato del presente
7 provvedimento;
Tutto ciò premesso, Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione IEli;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;
DELIBERA 1. Di disporre, per tutto quanto esposto in premessa, ai sensi dell'art. 40 comma 5 del CCNL
02/11/2022 per il personale del Comparto, la risoluzione del rapporto di lavoro instaurato con contratto individuale registrato al prot. n. 230569 del 23/11/2022, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, in conseguenza dell'esito negativo del periodo di prova cui il dipendente è stato sottoposto a decorrere dalla data di notifica all'interessato del presente provvedimento;
2. Di incaricare l'UOC Gestione Risorse Umane di provvedere alla notifica all'interessato e al Responsabile del servizio di afferenza di quanto disposto con il presente atto, nonché dell'adozione del provvedimento di presa d'atto della decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro di cui al punto 1);
3. Di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del bilancio IEle;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge, vista l'urgenza di provvedere”.
Lo stesso ricorrente afferma e documenta l'avvenuta ricezione delle relazioni richiamate in data
28.2.2023 (doc. 25-31 ricorso) e 13.6.2023 (doc. 39 ricorso).
L'onere motivazionale risulta quindi assolto per relationem alle schede di valutazione e alle relazioni integrative delle stesse già in possesso del lavoratore, in coerenza con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia (ex plurimis, Cass. n. 5115 del 2010, n.
10662 del 2014, n. 15638 del 2018), per cui il relativo motivo di contestazione del recesso è infondato.
6. Quanto alla effettiva durata del periodo di prova, con riferimento alla disposizione contrattual-collettiva richiamata, i motivi di ricorso sono infondati in quanto la stessa prevede la possibilità di recedere dopo il primo mese effettivo di prova: sulla base delle stesse deduzioni di cui al ricorso risultano n. 33 giorni (24 presso l'Ospedale di Marzana e 9 presso l'Ospedale di
San Bonifacio), esclusi i giorni di riposo e le numerose assenze per malattia e per l'infortunio in itinere.
7. Nel merito tutte le testimonianze assunte nel corso del processo hanno dato riscontro all'accertata incapacità tecnico-professionale del ricorrente ad attendere le proprie mansioni e rivelato l'infondatezza dell'assunto difensivo per cui non sarebbero state fornite al lavoratore le
8 indicazioni e informazioni utili al superamento della prova, escludendo quindi la prova del positivo superamento del periodo di prova.
7.1 Sono stati sentiti i due coordinatori di reparto ( e ), un'infermiera Per_1 Per_3
professionale ( ), una collega OSS ( , della cui attendibilità questo giudice Per_4 Per_5
non ha motivo di dubitare, stante la concordanza e la coerenza intrinseca delle stesse.
7.1.1. Quanto al primo periodo della prova, la teste ex dipendente della al Per_1 CP_1
momento della deposizione in pensione, ha dichiarato (verbale 13.11.2024): “ADR: erano tre operatori che lo hanno affiancato inizialmente, non ricordo i nomi, per un paio di settimane come previsto. La sig.ra , infermiera, che ha fatto la notte con il sig. mi Per_4 Parte_1
aveva fatto la segnalazione. Mi aveva segnalato che non ricordava alcuni protocolli sui controlli (materiale stoccato, farmaci eccetera) non ricordava l'utilizzo di strumenti operativi relativi ai controlli mensili, durante il turno di notte veniva ripristinato il materiale del carrello medicazioni che non sapeva come farlo perché non gli era stato detto come farlo, venivano aggiornate quando scadeva il catetere vescicale e lui non sapeva occuparsene perché diceva che non gli era stato detto durante il periodo dell'affiancamento.[…] ADR: era stato affrontato il discorso di un episodio relativo alla mobilitazione di un paziente (era stato mobilizzato prima di staccare l'enterale), non era stata stoppata la pappa, il collega che era con lui era intervenuto a stopparla, di questo ricordo che avevamo parlato. Lui diceva che non era vero.
ADR della difesa di parte resistente: viene data lettura del capitolo 14 della memoria a prova diretta e il giudice chiede di illustrare i motivi dei giudizi espressi nella valutazione: dal nuovo personale ci si aspetta maggiore spirito di iniziativa. Il ricorrente non ha dato dimostrazione di questo. Faceva le cose seguendo il collega a ruota. L'aspetto dell'alimentazione è importante
(abbiamo molti pazienti disfagici): ha dimostrato di non riuscire ad operare in autonoma anche quando si prenota il pasto: dal menu ci sono vari piatti che vanno scelti a seconda del paziente.
Anche il fatto del chiacchierare molto non gli ha dato l'opportunità di sfruttare al meglio la situazione in cui operava. C'erano pochi pazienti quando ha iniziato e non ha approfittato di questa situazione per imparare. Chiacchierando si distraeva e quindi per mancanza di attenzione si perdeva le indicazioni che venivano date dai colleghi. Ricordo anche altro episodio: una collega stava somministrando la terapia e lui l'ha distratta parlandole,
l'infermiera è stata ripetutamente interrotta sia per motivi inerenti il lavoro che non, ma il punto è che mentre si somministrano le terapie l'infermiere non deve essere disturbato essendo a rischio di errore. ADR: diceva che era stanco, non ricordo le motivazioni. Su questo i colleghi gli dicevano che quella situazione con pochi pazienti era un contesto facilitante e che
9 normalmente c'era molto più da fare. ADR: sulla comunicazione della malattia: c'era stato un episodio in cui aveva comunicato l'assenza per malattia del primo giorno, ma quello successivo ho dovuto chiamare io per sapere se la malattia proseguiva o meno, senza che lui lo comunicasse, creando così problemi nell'organizzazione dei turni, peraltro nel mese di dicembre con le festività”.
7.1.2 L'infermiera , sentita alla medesima udienza, ancora dipendente ha Per_4 CP_1
dichiarato: “Non ho fatto affiancamento del ricorrente, ma ci ho lavorato nel UO di
Riabilitazione di Marzana una notte in cui lo stesso aveva finito l'affiancamento. Era prima di
Natale 2022. Durante l'attività, non è stato in grado di fare l'attività che doveva fare, non aveva raggiunto l'autonomia, chiedeva sempre cosa fare. Ci sono varie attività che sono sempre quelle: all'inizio turno le consegne, poi cambio pazienti. Non era in grado di farlo in autonomia. Se c'è da cambiare un paziente si mettono i guanti, prendere pannolone andare in stanza e ci sono cose da fare per evitare le infezioni, ma i guanti si mettono prima di toccare il pannolone, era successo che lui invece entrasse senza aver preso il pannolone, indossasse i guanti e poi uscisse con gli stessi a prendere il pannolone, cosa che non si deve per il rischio di infezioni. Questa cosa era successa anche altre volte, me lo avevano detto anche altri colleghi che lo avevano affiancato. Il carrello medicazioni da ripristinare e non lo ha fatto, mancavano delle cose che dovevano essere fatte. Si pulisce il carrello si toglie tutto dal pianale e si controllano le scadenze delle medicazioni presenti (l'OSS si occupa di queste, dei farmaci si occupano gli infermieri). Alla mattina mi sono accorta che il cestino non era stato svuotato.
Poi c'è il carrello della biancheria dove c'è biancheria pulita, guanti puliti. Ho dovuto dirgli io cosa doveva fare, mentre lo doveva già sapere. Lo stava lasciando così come era, durante la notte gli ho dovuto dire io cosa doveva fare. L'aggiornamento delle termografiche: si tratta di fogli di carta su cui è scritta la temperatura, è una scheda cartacea che va ripristinata, va cambiato il foglio, vanno aggiunte le date, va messa l'etichetta del paziente per non commettere errori e anche questa attività gli ho dovuto dire io di farla, perché non la faceva da solo. Poi
l'ho fatta io, perché lui mi aveva detto che non gli avevano insegnato a farla. ADR: io sono capitata quel turno di notte, quando operava da solo. Quindi di quello posso riferire. Prima sarà capitato che eravamo in turno insieme ma lui era ancora affiancato perché era all'inizio.
ADR: non è che si è lamentato che non riusciva a rimanere sveglio, si è appoggiato al tavolo e si è messo a sonnecchiare. Durante il turno di notte, a volte capita di sedersi, ma ad esempio io mi metto a lavorare al pc. E' vero che di notte non si passano tutte le ore a fare qualcosa, ma essendo nel periodo di prova poteva in quei momenti chiedere su quanto c'era da fare. ADR:
10 poi mi pare sia rimasto a casa, non ricordo di averlo visto altre volte. ADR: dopo la notte io ho riferito di mia iniziativa alla dott.ssa che non era ancora in grado di lavorare da solo Per_1
e che aveva necessità di ulteriore affiancamento. ADR: quando lui mi ha detto che non gli erano state spiegate alcune cose, sono andata a verificare se era vero. Ho chiesto ai colleghi che mi hanno detto che le cose gliele avevano già spiegate”. Testi 7.1.3. La teste sentita all'udienza del 18.12.2024, ha riferito: “E' stato Per_5 affiancato a me un paio di giorni per l'inserimento, a Marzana, è stato da noi circa un mese o qualcosa di più non so dire bene perché è stato assente per malattia. Dovevo spiegargli i procedimenti e le prassi del reparto. Lui era già stato affiancato da altri colleghi. Ciò è avvenuto a dicembre 2022. ADR: in questi due giorni, abbiamo fatto in base al turno, igiene al paziente, aiutarlo nella vestizione, accompagnarlo in base alla tipologia del paziente, sappiamo come comportarci. Io l'ho visto in difficoltà, perché non parlo solo di me, anche confrontandomi coi colleghi, venivano spiegate le cose ma è come se lui non immagazzinasse le informazioni ricevute dal personale. Ad esempio, il nostro lavoro è di base semplice, si sa che serve una brocca del sapone delle manopole delle salviette, il pannolone e il telino, questa è la prassi per gli ospiti che necessitano del pannolone. C'è uno standard che ti permette di prendere prima il materiale per evitare di entrare e uscire a prendere ogni volta qualcosa, perché è una perdita di tempo e poi bisognerebbe ogni volta cambiare i guanti. Ho visto che entrava in stanza e si metteva ai piedi del letto, senza materiale. Si metteva lì a parlare col paziente, ma senza fare quello che doveva. Il fatto che entri, dopo che ti era stato detto di entrare col materiale e di svolgere le mansioni. ADR: altri esempi. Io ho avuto il confronto anche con altri colleghi. In quel periodo il reparto era metà, c'era possibilità di seguirlo e di insegnarli. Se il reparto era dimezzato, invece di avere 5 o magari 6 ore, sono più tranquilla o più tempo. Avevamo anche una paziente col sondino nasogastrico per alimentazione enterale.
Gli avevo spiegato che era importante spegnere il macchinino o fermarlo, altrimenti il mangiare continua a scendere, rischiando di andare a finire nei polmoni, prima di iniziare l'igiene. Sia con me che con una collega, aveva iniziato l'igiene senza stoppare il macchinino, bastava premere un pulsante. E'importante che la persona capisca questa cosa. Un'altra volta, avevamo procedure da seguire nel reparto, eravamo nella stanzina del cambio, dove ci CP_1
sono i carrelli del ripristino, si è tolto i guanti si è lavato le mani. Lui ha cominciato a toccare le immondizie. Noi in reparto avevamo sempre un doppio paio di guanti, uno rimaneva e il secondo si metteva sopra per andare dal paziente. ADR: eravamo in due o tre che seguivamo il ricorrente, abbiamo riferito alla caposala. Mi ha fatto strano che ha fatto la notte con
11 operatrice, molto brava e preparata. Il suo compito era spiegare il carrello medicazioni, come pulirlo, sistemarlo. Parlando coi colleghi lui diceva che non gli era stato spiegato come fare, da un'operatrice che era l'eccellenza, a me è parso molto strano. Non so se non ricorda o se ha difficoltà nel percepire le informazioni. Poi lui era più attento a informazioni di tipo infermieristico e meno a quello di OSS”.
7.2.1 Quanto al secondo periodo della prova, il dott. , ha riferito: “ADR: Erano presenti Per_3
difficoltà principalmente dal punto di vista tecnico: la mobilizzazione del paziente non veniva fatta correttamente, nello specifico non prendeva la presa giusta o sul fianco o sul ginocchio (se c'è una protesi può uscire); dopo l'igiene coi guanti sporchi abbassava la tapparella;
spostava un bidone degli infetti a mani nude, è uscito da una stanza di infetti senza svestirsi;
è capitato anche che è entrato nel mio studio con il camice dell'igiene e i guanti, per prendere una mascherina, poi l'ho ripreso ed è uscito subito. Sul capitolo 41: abbiamo un sistema di consegne scritto e verbale dato in presenza dell'ifermiere: è capitato che ha confuso un paziente Per_ con cognome con un paziente , direi poca attenzione alle consegne. Sul capitolo Per_6
42: il discorso della biancheria: la guida l'ha visto che gettava i teli nei rifiuti. Tutta la biancheria ha dei chip che li identificano. Quindi non erano da buttare. Lui richiamato diceva che a Marzana si faceva così. Mentre sollevava un paziente col sollevare, i piedi sono rimasti incastrati. La guida gli ha detto di fermarsi e lui non sapeva come fare pur avendo in mano il pulsante per bloccare il sollevatore. Richiamato ha riposto che non funzionava il meccanismo.
Bastava togliere la pressione dal pulsante. Sui capitoli 43 e 44: c'è stata una valutazione poi una successiva integrazione, resasi necessaria stante l'ulteriore tempo per valutare il ricorrente. Eravamo a Bussolengo con la dirigente dell'ufficio personale se non ricordo male.
Pronti per leggere. mi ha detto che non c'era bisogno di leggere e ha firmato. L'ultima Pt_1 volta l'ho visto in quella occasione. ADR: si trattava di una valutazione negativa, insufficiente.
I miglioramenti erano stati registrati solo in relazione al risparmio del materiale. Le carenze erano sul resto. Sul capitolo 39 res.: preciso che non mi risultano fatti che giustifichino il giudizio di stanchezza. Sulle manovre di igiene, ricordo che partiva a pulire dalla parte più sporca e non il contrario come si doveva fare. Ecco perché all'inizio c'era maggior spreco di materiale. Mi aspettavo che chiedesse di sua iniziativa come fare le cose: come sulle prese che sbagliava. Quanto ai rapporti coi pazienti non posso dire molto, anche perché è rimasto poco.
Una volta disse che una paziente si era segnata il nome del ricorrente (probabilmente per qualcosa che era successo) ma poi la guida è andata a chiedere alla paziente che ha riferito che era tutto a posto. Poi il ricorrente ha detto che si trattava di qualcosa successo tempo prima.
12 Anche con riferimento all'alimentazione, ricordo che ha scambiato un vassoio con dieta per nefropatici con una comune, stava dando un vassoio che era per altro paziente che non aveva le limitazioni. Quanto alle priorità: una volta disse che c'erano tablet scarichi (con cui gli OSS prenotano i pasti), nel frattempo erano arrivati i carrelli. La guida mi ha detto che il ricorrente insisteva per prendere gli ordini, quando in realtà bisognava procedere con i pasti caldi ai pazienti”.
7.2.2. Si tratta a ben vedere di errori particolarmente gravi e ingiustificabili, attenendo alle basilari abilità che un neo assunto deve possedere e che, laddove commessi, possono comportare rischi, anche rilevanti, per la salute, in primis, dei pazienti: la non corretta movimentazione del paziente può comportare lesioni fisiche a quest'ultimo (da lesioni della cute, fino a lussazioni), oltre che al lavoratore, così come gli errori nell'utilizzo del sollevatore;
il mancato rispetto delle norme igieniche aumenta, ovviamente, il rischio della diffusione di infezioni nosocomiali;
i pasti sono diversificati sia in funzione delle condizioni di salute, sia in funzione delle capacità di deglutizione del paziente: somministrare una dieta non adatta ad un paziente disfagico, aumenta il rischio di soffocamento. Tali circostanze giustificano, del tutto ragionevolmente, la minor durata del periodo di prova svolta presso l'Ospedale di San Bonifacio, in quanto di per sé idonea a rivelare l'inidoneità del dipendente in prova.
7.3 Le testimonianze hanno quindi riportato gravi carenze nelle capacità del ricorrente di adempiere alle proprie mansioni, nonostante le informazioni ricevute (cfr. teste pag. 1, Per_1
ultimo paragrafo verbale udienza del 13 novembre 2024; ibidem, pag. 3, terzo ADR. Cfr teste
, penultimo ADR;
teste , risposte ai capitoli 34-35 memoria resistente) Per_4 Per_3
l'affiancamento da parte del personale più esperto ( , l'assegnazione ad altro reparto Per_5
come richiesto dal lavoratore, l'adozione del diario di apprendimento, che come ben spiegato dal dott. , aveva il preciso scopo di superare le difficoltà già evidenziate e consolidare i Per_3 punti di forza (“Sul capitolo 36 res.: ho proposto io l'utilizzo del diario di apprendimento. Si tratta di un diario in cui al termine della giornata viene riportato il lavoro fatto, indicati i punti di forza e le difficoltà, andava rivisto da me o da chi mi sostituiva con il lavoratore in prova, per verificare insieme le strategie per superare eventuali difficoltà o consolidare i punti di forza. Lo compilavo io o la mia sostituita in presenza di . ADR: veniva compilato Pt_1
durante i turni di mattina o di pomeriggio, poi anche in base alle attività svolte ed alle eventuali difficoltà incontrate. Sul capitolo 38: il ricorrente ha accettato la proposta. Di fatto è stato compilato il diario”).
13 7.4 Tutti i testimoni hanno descritto il ricorrente come persona priva di capacità di svolgere in autonomia il proprio lavoro (cfr. dichiarazioni e , con gravissime carenze Per_4 Per_5
nel rispetto delle norme igieniche (cfr. ancora , ma anche e soprattutto Per_4 Per_5
), incapace di mettere in pratica gli insegnamenti che venivano impartiti (testi Per_3 Per_1
e ), incline a fornire giustificazioni inverosimili, quando veniva Testimone_2 Per_3
ripreso a seguito di errori. I testi e per esempio, hanno riferito che il Per_4 Per_5 quando ripreso, si rifugiava in risposte del tipo “non me l'hanno detto”, anche se Parte_1
palesemente non vere;
il teste invece, ha riferito che a fronte delle circostanziate Per_1
carenze riferitele dai colleghi del e in base alle quali aveva discusso con lui Parte_1
l'andamento, fino a quel momento, della prova, il ricorrente si era limitato a dire che le circostanze riferite non erano vere;
ed ancora, il teste ha riferito che quando lo aveva Per_3
ripreso per aver buttato le lenzuola sporche tra i rifiuti, invece che nel cesto della lavanderia, il ricorrente aveva incredibilmente risposto che “a Marzana si faceva così” (contrariamente al vero, perché, come dedotto e non contestato, le lenzuola non erano monouso); oppure ancora, quando venne ripreso perché non aveva immediatamente fermato il sollevatore, nonostante il piede del paziente fosse rimasto incastrato, la risposta del fu che “non funzionava il Parte_1 meccanismo”, quando, invece, era sufficiente che smettesse di tenere premuto un pulsante.
Le testimonianze sono tutte concordi nel descrivere il ricorrente come persona priva di propria iniziativa e incline a perdere tempo in chiacchere (testi e . Per_1 Per_5
7.5 In base a quanto emerso dall'istruttoria ed in assenza anche di un solo testimone che abbia potuto riferire delle abilità dimostrate nel corso della prova, appare pienamente giustificato il recesso per ragioni strettamente inerenti alla verifica delle capacità tecnico professionali che il ricorrente non aveva dimostrato di possedere già dopo la prima metà del periodo di prova complessivamente concordato. Tali considerazioni sono sufficienti a ritenere tutte le domande infondate.
8. Per completezza appare opportuno dare conto comunque della irrilevanza, quale indizio della illeceità del recesso (già esclusa per la sussistenza di motivi leciti), della conversazione avvenuta tra il padre del ricorrente, (sentito all'udienza del 18.12.2024) e il Persona_2
sindacalista (sentito all'udienza del 13.11.2024), rispetto alla quale le parti hanno CP_4
ampiamente discusso.
Da un lato infatti il semplice ascolto della complessiva conversazione telefonica registrata dal padre del ricorrente, come trascritta dalla difesa (doc. 22 e 23 ricorso), consente di affermare che l'interlocutore non afferma mai di avere avuto notizia che l'IE sanitaria abbia CP_4
14 voluto liberarsi dal proprio dipendente in quanto a conoscenza di problemi di salute dello stesso. infatti riferisce che per quanto a sua conoscenza l'IE intendeva procedere con CP_4
la risoluzione del rapporto per mancato superamento del periodo di prova “avendo le carte che le danno ragione”. E' poi che sposta la conversazione su un piano del tutto Persona_2
diverso, affermando: “ho capito, ma secondo te come mai sta storia che ho sempre sentito dire, che il periodo di prova è una formalità, tranquilli eccetera? Che cacchio è successo? Cioè la causa vera da quello che hai potuto capire ovviamente”. Tale premessa, ad inizio conversazione, presuppone la convinzione che quanto sentito non sia vero e che ci fosse un'altra spiegazione. A tale domanda, basata evidentemente su un pre-giudizio, seguono le parole riportate anche in ricorso di rispetto alle quali non emerge in alcun modo la CP_4
circostanza dedotta dal ricorrente: “ ti dicono subito, negli ultimi periodi, negli ultimi 5/6 anni praticamente il 5/6% per me delle persone non supera il periodo di prova, il passaggio periodo di prova, era proprio una formalità. Adesso, col discorso della carenza di personale e tutto loro praticamente stanno facendo una selezione a monte. Ok? penso che, dicono noi non siamo certi su una persona nel dubbio lo scartiamo perché dopo siccome non abbiamo possibilità di assumere altre persone, abbiamo bisogno di persone di un certo…”.
Di nuovo non contento, ripropone una domanda suggestiva: “ah ho capito diciamo Parte_1
una procedura che però a monte, voglio dire, ci sarà anche una motivazione, deve esserci una motivazione valida”.
Ancora una volta la risposta non appare supportare la tesi del ricorrente, in quanto CP_4
afferma: “certo, certo, loro ritengono che praticamente, c'è un problema, diciamo, anche con i colleghi di lavoro che non c'è un certo feeling. C'è anche un discorso che lo vedono confuso e tutto” per poi proseguire “…Ecco però loro mi dicono “ha bisogno di aiuto, il ragazzo, oramai
è un uomo, ha bisogno di aiuto bisognerebbe capire un pochettino se è seguito da qualcuno e eventualmente per chiedere consigli ai professionisti”, insomma, ecco..”.
Solo a questo punto vedendo confermato quanto pensava sin dall'inizio della Parte_1
conversazione: “eh allora è palese qual è il motivo, , perché è seguito dal CP_4 Pt_1
servizio di psichiatrico di San Bonifacio, ok?”.
Lo stesso poi prosegue formulando un'ipotesi: “c'è un problema, c'è un problema, CP_4
c'è un problema se io vengo a sapere che si sono parlati il servizio psichiatrico eh mi sembra strano perché possono essere denunciati penalmente”, affermazione questa che esclude che il sindacalista avesse qualche elemento per poterlo sostenere, effettuando una considerazione su quanto riferito dal Parte_1
15 E' poi lo stesso sentito quale testimone sul punto, che inequivocabilmente CP_4
chiarisce: “Io conosco il perché padre e figlio, vennero in CGIL per dirmi che c'era Parte_1 un problema nei confronti del figlio, in merito all'assunzione appena avvenuta. Io ascoltai quello che prevalentemente mi disse il padre, il quale mi illustrò pregiudizi nei confronti del figlio per problemi che aveva avuto in precedenza. Ascoltando la versione dei fatti pensai che ci fossero dei pregiudizi. Mandai un dirigente sindacale, che aveva in precedenza lavorato per l'Azienda Sanitaria, per capire come erano i fatti, a parlare con un dirigente Ci dissero CP_1 che il rendimento del dipendente non era all'altezza delle aspettative e molto probabilmente se continuava così, non avrebbe superato il periodo di prova. Noi facemmo interventi perché il genitore voleva che il figlio mantenesse il posto, proponendo di svolgere anche altre mansioni diverse da quelle di OSS, come ad esempio in magazzino, dove ci sono meno contatti con l'utenza (non ho mai saputo nel dettaglio quali fossero i problemi). L'unico consiglio che ci diede l'IE fu quella di consigliarci che il dipendente desse le dimissioni di modo che non risultasse il mancato superamento del periodo di prova, che sarebbe stato negativo nel CV del dipendente. ADR: io non sono andato personalmente a parlare con l' ADR: è stato il CP_1
padre nel primo colloquio a dirmi che c'era un pregiudizio nei confronti del figlio che aveva avuto problemi di salute e assumeva dei farmaci per la sua tranquillità. ADR: non ho mai avuto riscontro dall' di un pregiudizio legato a motivi di salute del ricorrente. Il dubbio ce lo CP_1
avevo a seguito di quanto riferito dal padre del ricorrente e dal fatto che erano determinati a non fargli passare la prova, senza neanche valutare una mansione alternativa. Dall' non CP_1
ho mai avuto riscontro di violazione della privacy. Ribadisco ci hanno consigliato di suggerire al ricorrente di dare le dimissioni prima del mancato superamento della prova. Sul capitolo 31 del ricorso: non è vero quanto al capitolo. Sul capitolo 30 del ricorso: la decisione irremovibile c'era, ma non è stato fatto nessun riferimento alle condizioni di salute del ricorrente. Poi ribadisco è andato ma non io personalmente a parlare col Persona_7
dirigente […] Viene fatta ascoltare la registrazione di cui al doc. 22: al minuto 4:57 CP_1 della registrazione: preciso che l'espressione “loro mi dicono: ha bisogno d'aiuto il ragazzo, ormai è un uomo, ha bisogno d'aiuto, bisogna capire un attimino se è seguito da qualcuno ed eventualmente chiedere consigli professionisti” è una mia considerazione, basata su quanto riferitomi dal padre del ricorrente già dal primo incontro;
come ho detto da parte dell'IE mi erano stati riferiti solo dei problemi coi colleghi ecco perché pensavamo di proporre una collocazione diversa”.
16 Quello che invece emerge dalla testimonianza del padre del ricorrente (v. verbale del
18.12.2024), è l'erronea percezione della realtà dei fatti da parte di un genitore, comprensibilmente preoccupato per un figlio che fatica a trovare una stabile collocazione lavorativa (si veda il certificato rilasciato da Veneto Lavoro, doc. n. 8 resistente). Una preoccupazione che può averlo portato a non credere alle oggettive difficoltà nello svolgimento delle mansioni, menzionate nelle schede di valutazione e nelle relazioni allegate (nonostante esse siano state compilate da diverse persone, in tempi e luoghi diversi) ed a voler, anzi, ricondurre a tutti i costi i giudizi espressi ad inesistenti pregiudizi nei confronti del proprio figlio.
Tali considerazioni sono sufficienti ad escludere la valenza probatoria presuntiva, rimasta priva di riscontri estrinseci, della tesi dell'illeceità dei motivi del recesso di cui al ricorso.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, considerata la natura
(lavoro) e il valore della controversia (che in ragione della proposta domanda di reintegra deve considerarsi indeterminabile, quindi riconducibile allo scaglione 26.000-52.000), in base all'attività difensiva svolta (fase di studio: Euro 1.623,00; fase introduttiva: Euro 1.032,00; fase di trattazione e istruttoria: Euro 1.880,00; fase decisionale, Euro 1.465,00), in base ai parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre ulteriori oneri come e se dovuti per legge.
Verona, 20.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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