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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza 25/11/2025 , nella causa di cui al n. 373 / 2022 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
CC, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. PRINCIC DAMIANA
Per parte resistente: avv. CARISI SARA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. PRINCIC DAMIANA si richiama agli atti e conclude come in ricorso.
L'avv. CARISI SARA si richiama alle note conclusivi, compresa la richiesta di modifica del quesito al CTU e per le conclusioni.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo CC REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 373 /2022
Promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. BIANCA Parte_1 C.F._1
RC NI e dall'avv. PRINCIC DAMIANA
-ricorrente- contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. CARISI SARA
-resistente-
Avente ad oggetto: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e differenze retributive sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE. Nel merito: a) accertarsi e dichiararsi che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente sin dalla data della sua assunzione da parte della convenuta corrispondevano a quelle indicate nella declaratoria contrattuale del 1° livello impiegati ed operai del CCNL applicato, ovvero, in subordine, alla declaratoria del 2° livello impiegati ed operai dello stesso CCNL, e per l'effetto condannare la convenuta in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento della differenza retributiva tra lo stipendio erogato e quello dovuto in base al diverso inquadramento a cui il ricorrente aveva diritto ex art. 2103 c.c., da accertarsi in corso di causa;
b) accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente con lettera di data 22.12.2021 e con decorrenza dal giorno 31.12.2021 è illegittimo in quanto privo di giustificato motivo e per l'effetto
1 condannarsi la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempre al pagamento in favore del ricorrente di una indennità ex art. 3 del D.Lgs. 23/2015, di importo non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita' ovvero, in subordine, ex art. 9 della citata legge pari a sei mensilità della retribuzione dovutagli in base alle mansioni svolte, secondi quanto accertato nel capo che precede, ovvero, in subordine, pari a sei mensilità all'ultima retribuzione effettiva. In via accessoria: condannare la convenuta al pagamento degli interessi e rivalutazione su tutte le somme dovute al ricorrente e alla rifusione delle spese di lite in favore dello stesso.
PARTE RESISTENTE: In via principale - rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi dedotti nel presente atto;
Spese di lite, onorari e diritti integralmente rifusi. In via subordinata - nella denegata ipotesi in cui nel presente giudizio venisse accertato un diverso inquadramento contrattuale, ridursi le somme eventualmente spettanti al ricorrente alla luce di quanto percepito nel corso del rapporto di lavoro in oggetto a qualsiasi titolo dal ricorrente oltre alla normale retribuzione prevista per la qualifica di operatore di vendita di 1° livello del CCNL Commercio e/o nella denegata ipotesi in cui nel presente giudizio venisse accertato l'illegittimità del licenziamento impugnato, ridursi le somme eventualmente spettanti al ricorrente alla luce di quanto eccepito, dedotto ed argomentato, con il riconoscimento dell'indennità minima prevista ai sensi degli artt. 3 e 9 del D.lgs. 23 del 2015. Spese di lite, onorari e diritti integralmente rifusi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso del 17.6.2022, assumeva di aver aveva lavorato alle dipendenze Parte_1 della società inquadrato quale operatore di vendita liv. 1 del CCNL Commercio CP_1
– Confcommercio dal 20.07.20161 al 31.12.2021, data del suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo e chiedeva il riconoscimento di differenze retributive per erroneo inquadramento e il pagamento di un'indennità ex art. 3 d. lgs. n. 23/2015 per insussistenza del motivo addotto a giustificazione del licenziamento.
Controparte si costitutiva sostenendo la legittimità di tutte le proprie condotte e chiedendo il rigetto delle domande.
La causa veniva istruita documentalmente, con assunzione di testimonianze e tramite espletamento di CTU e veniva, quindi, discussa all'udienza conclusiva del 25 novembre 2025.
All'esito va affermato che le domande del ricorrente sono parzialmente fondate nei termini che seguono.
2 2. La società convenuta si occupa della gestione e noleggio di distributori automatici di bevande e alimenti.
E' ius receptum che il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori consegue all'effettuazione del cd. giudizio trifasico consistente nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. Sez. L.,
22/11/2019, n. 30580, Rv. 655877 - 01).
Quanto al primo passaggio (accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte)
l'istruttoria testimoniale ha permesso di comprendere che il ricorrente svolgeva prioritariamente mansioni di viaggiatore piazzista, con il compito di ricercare clienti e concludere nuovi contratti ovvero di promuovere il rinnovo di contratti in essere con i clienti già acquisiti.
Le mansioni non si esaurivano, però, in questo ambito.
E' risultata anche la partecipazione ad attività di predisposizione di iniziative e materiali pubblicitari e di promozione (cfr esame udienza 6.3.2023 all. 10 ricorso, esame udienza 6.3.2023, Per_1 Per_2 all. 12-13-17 ricorso).
A ciò si affiancava un'attività “logistica” di gestione della fase di consegna delle macchinette del caffè vendute o cedute in comodato e “amministrativa” di coordinamento con la commercialista e l'impiegata per la gestione a livello contabile di questi cespiti consegnati a terzi (esame Bivi, udienza
15.1.2024, all. 8 e 16 ricorso ed esame Miniussi udienza 6.3.2023).
In tale contesto il fino a gennaio 2021 predisponeva parte della documentazione fiscale, in Pt_1 alcuni casi interagendo direttamente con il programma gestionale (esame Bivi, udienza 15.1.2024, ed esame Miniussi udienza 6.3.2023).
E' risultato, inoltre, che il ricorrente collaborava con il consulente esterno per la sicurezza sul lavoro, per sopralluoghi, predisposizione di documentazione e l'organizzazione dei corsi di formazione nonchè con i referenti per le certificazioni HACCP (esame udienza 15.1.2024, all. 14-15 Per_3 ricorso) anche se non in autonomia, ma sotto la supervisione del legale rappresentate CP_1 cui facevano capo tutte le questioni non delegabili o comunque decisorie (cfr esame cit. Per_3 nonché esame udienza 6.3.2023 ed esame Bivi udienza 15.1.2024). Per_4
Ulteriori attività di studio per l'e-commerce o per accesso a finanziamenti pubblici, la partecipazione a fiere e convegni sono frammentariamente attestate dalla corrispondenza (ad es. all. 11 ricorso) ma
3 non paiono aver rappresentato un preciso e costante impiego lavorativo del soggetto (cfr anche esame
Miniussi udienza 6.3.2023).
3. Ciò posto quanto all'individuazione delle qualifiche di cui alla contrattazione collettiva, si osserva che nel contratto individuale al ricorrente è stata attribuita la qualifica di operatore di vendita 1 livello del CCNL applicabile (CCNL Terziario Confcommercio secondo la concorde allegazione delle parti).
Il ricorso ritiene inadeguato questo inquadramento che riguarda l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa e per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico.
Le mansioni del ricorrente corrisponderebbero, piuttosto, alla declaratoria contrattuale del 1° livello
“impiegati ed operai” che è la seguente: “Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o a una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”.
In subordine si invoca l'applicazione del 2° livello impiegati ed operai del CCNL, secondo la seguente declaratoria: “lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”
4. Secondo la declaratoria contrattuale contenuta nell'art. 1 del “Protocollo Aggiuntivo per
Operatori di Vendita”, che integra il Contratto Collettivo di categoria, l'operatore di vendita di 1a categoria ha l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico”.
Si specifica che “all'Operatore di Vendita potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all'attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto di vendita”.
L'assegnazione di compiti di questo tipo non deve comportare aggravi alle situazioni lavorative, deve risalire a “reali esigenze tecniche della distribuzione” e (cfr “Chiarimento a verbale”) non deve
“modificare il profilo professionale dell'Operatore di Vendita sopra indicato”.
L'art. 2 del “Protocollo” stabilisce, a tal fine, che la lettera di assunzione dell'Operatore di Vendita deve contenere gli eventuali compiti dell'Operatore di Vendita durante il periodo in cui non viaggia, ribadendo che non devono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica.
4 Ad avviso di questo giudice l'affidamento di mansioni aggiuntive relative alla collaborazione con altri addetti, compreso lo studio della commercialista, per la gestione dei cespiti aziendali e di collegamento, in via esclusiva, fra i vertici e collaboratori di rilievo dell'impresa quale il responsabile per la sicurezza qualificano le mansioni di fatto come “superiori” rispetto a quelle contrattuali di
“piazzista”.
Si tratta senz'altro di un caso di mansioni promiscue, ma non regolato e anzi tendenzialmente non ammesso dalla contrattazione collettiva, come da normativa sopra ripercorsa, in quanto non correlate con le funzioni tipiche di un venditore piazzista (e neppure specificate nella lettera di assunzione).
Ciò porta a non dover dare rilievo solo all'assoluta prevalenza quantitativa della mansione più elevata
(Cass. Sez. L., 03/11/2003, n. 16461, Rv. 567851 - 01), ma a poter valorizzare la prevalenza delle mansioni più qualificanti.
Infatti in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale. (Cass. Sez.
L., 22/12/2009, n. 26978, Rv. 611085 - 01).
E le sopra descritte mansioni “superiori” appaiono, in effetti, particolarmente qualificanti e professionalmente significative.
Dovendosi escludere, però, che siano emerse funzioni ad alto contenuto professionale quale quelle previste nel 1° livello, appare congruo il richiamo a mansioni impiegatizie di concetto con compiti operativamente autonomi di cui al 2° livello.
Su questo presupposto è stato anche formulato il quesito al CTU che ha calcolato una differenza a credito del lavoratore se inquadrato al 2° livello che, al di là della ribadita non adesione alla modifica di inquadramento, non sono contestati dal consulente di parte resistente.
Nelle memorie autorizzate, ma non nella comparsa di costituzione sede di definizione del thema probandum, la difesa della resistente ha introdotto l'argomento, inammissibile perché tardivo, relativo ad una pretesa differenziazione diacronica nelle mansioni per cui per il periodo 2016-2017 le mansioni di viaggiatore piazzista sarebbero state esclusive;
l'istruttoria non ha riguardato né comunque dato atto di una tale situazione.
5. Quanto al licenziamento lo stesso risulta sorretto da giustificato motivo oggettivo.
5 E' pacifico che la società, con il licenziamento del ricorrente, ha inteso eliminare dal suo organigramma la figura del venditore-piazzista e, quindi, rinunciare a compiti che nell'impresa svolgeva il solo SA.
Parimenti l'attività di tipo amministrativo-fiscale cui era addetto anche il è stata Pt_1 esternalizzata (esame Miniussi udienza 6.3.2023 ed esame Bivi udienza 15.1.2024).
Non pare che possa individuarsi, nel residuo, un'autonoma posizione lavorativa senza imporre all'imprenditore scelte organizzative che gli competono in via esclusiva come espressione della libertà di iniziativa.
In questi casi, infatti, ai sensi dell'art. 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il controllo giudiziale
è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro.
La situazione di contrazione degli affari (cfr esame Miniussi udienza 6.3.2023 ed esame Bivi udienza
15.1.2024) risulta suffragata dai testi e documenti e comunque non sarebbe una questione decisiva.
Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato;
il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art. 41 Cost. (Cass. Sez. L., 20/07/2020, n. 15400, Rv.
658488 - 01).
La difesa del resistente invoca, ulteriormente, l'onere a carico del datore di lavoro di dimostrare di non aver possibilità di ricollocamento, anche in mansioni inferiori, del lavoratore il cui posto è stato soppresso;
in particolare richiama la possibilità di reimpiego nei punti vendita fisici dell'impresa, come commesso.
Ma l'obbligo di repêchage opera esclusivamente nell'alveo delle mansioni fungibili e direttamente compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento
6 e che non necessitano di una specifica formazione (Cass. Sez. L., 20/06/2024, n. 17036, Rv. 671585
– 01, Cass. Sez. L., 19/04/2024, n. 10627, Rv. 670872 - 01).
Sia in generale che in relazione alle risultanze istruttorie (teste udienza 15.1.2024) questa Tes_1 fungibilità con l'incarico di commesso in un punto vendita non è riscontrabile.
Effettivi incrementi di personale successivi al licenziamento si sono realizzati in ambiti del tutto eterogenei quali gli addetti alla ricarica dei distributori (esame Miniussi udienza 6.3.2023 ed esame
Bivi udienza 15.1.2024).
Nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, quindi, una possibilità di ricollocazione va esclusa.
6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
Le spese di CTU, relative alla domanda di inquadramento superiore, vanno poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
CC, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Accerta e dichiara che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente dalla data della sua assunzione da parte della convenuta, 20.7.2016, al 31.12.2021 corrispondevano a quelle indicate nella declaratoria contrattuale del 2° livello impiegati ed operai del CCNL Terziario Confcommercio, e per l'effetto condanna la convenuta in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento di euro
8227,06 quali differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Rigetta l'impugnazione del licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente con lettera di data
22.12.2021 e con decorrenza dal giorno 31.12.2021.
Spese di lite compensate
Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente
Udine, 25/11/2025
Il Giudice
Paolo CC
7
All'udienza 25/11/2025 , nella causa di cui al n. 373 / 2022 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
CC, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. PRINCIC DAMIANA
Per parte resistente: avv. CARISI SARA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. PRINCIC DAMIANA si richiama agli atti e conclude come in ricorso.
L'avv. CARISI SARA si richiama alle note conclusivi, compresa la richiesta di modifica del quesito al CTU e per le conclusioni.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo CC REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo CC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 373 /2022
Promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. BIANCA Parte_1 C.F._1
RC NI e dall'avv. PRINCIC DAMIANA
-ricorrente- contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. CARISI SARA
-resistente-
Avente ad oggetto: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo e differenze retributive sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE. Nel merito: a) accertarsi e dichiararsi che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente sin dalla data della sua assunzione da parte della convenuta corrispondevano a quelle indicate nella declaratoria contrattuale del 1° livello impiegati ed operai del CCNL applicato, ovvero, in subordine, alla declaratoria del 2° livello impiegati ed operai dello stesso CCNL, e per l'effetto condannare la convenuta in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento della differenza retributiva tra lo stipendio erogato e quello dovuto in base al diverso inquadramento a cui il ricorrente aveva diritto ex art. 2103 c.c., da accertarsi in corso di causa;
b) accertarsi e dichiararsi che il licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente con lettera di data 22.12.2021 e con decorrenza dal giorno 31.12.2021 è illegittimo in quanto privo di giustificato motivo e per l'effetto
1 condannarsi la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempre al pagamento in favore del ricorrente di una indennità ex art. 3 del D.Lgs. 23/2015, di importo non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita' ovvero, in subordine, ex art. 9 della citata legge pari a sei mensilità della retribuzione dovutagli in base alle mansioni svolte, secondi quanto accertato nel capo che precede, ovvero, in subordine, pari a sei mensilità all'ultima retribuzione effettiva. In via accessoria: condannare la convenuta al pagamento degli interessi e rivalutazione su tutte le somme dovute al ricorrente e alla rifusione delle spese di lite in favore dello stesso.
PARTE RESISTENTE: In via principale - rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi dedotti nel presente atto;
Spese di lite, onorari e diritti integralmente rifusi. In via subordinata - nella denegata ipotesi in cui nel presente giudizio venisse accertato un diverso inquadramento contrattuale, ridursi le somme eventualmente spettanti al ricorrente alla luce di quanto percepito nel corso del rapporto di lavoro in oggetto a qualsiasi titolo dal ricorrente oltre alla normale retribuzione prevista per la qualifica di operatore di vendita di 1° livello del CCNL Commercio e/o nella denegata ipotesi in cui nel presente giudizio venisse accertato l'illegittimità del licenziamento impugnato, ridursi le somme eventualmente spettanti al ricorrente alla luce di quanto eccepito, dedotto ed argomentato, con il riconoscimento dell'indennità minima prevista ai sensi degli artt. 3 e 9 del D.lgs. 23 del 2015. Spese di lite, onorari e diritti integralmente rifusi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso del 17.6.2022, assumeva di aver aveva lavorato alle dipendenze Parte_1 della società inquadrato quale operatore di vendita liv. 1 del CCNL Commercio CP_1
– Confcommercio dal 20.07.20161 al 31.12.2021, data del suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo e chiedeva il riconoscimento di differenze retributive per erroneo inquadramento e il pagamento di un'indennità ex art. 3 d. lgs. n. 23/2015 per insussistenza del motivo addotto a giustificazione del licenziamento.
Controparte si costitutiva sostenendo la legittimità di tutte le proprie condotte e chiedendo il rigetto delle domande.
La causa veniva istruita documentalmente, con assunzione di testimonianze e tramite espletamento di CTU e veniva, quindi, discussa all'udienza conclusiva del 25 novembre 2025.
All'esito va affermato che le domande del ricorrente sono parzialmente fondate nei termini che seguono.
2 2. La società convenuta si occupa della gestione e noleggio di distributori automatici di bevande e alimenti.
E' ius receptum che il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori consegue all'effettuazione del cd. giudizio trifasico consistente nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (Cass. Sez. L.,
22/11/2019, n. 30580, Rv. 655877 - 01).
Quanto al primo passaggio (accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte)
l'istruttoria testimoniale ha permesso di comprendere che il ricorrente svolgeva prioritariamente mansioni di viaggiatore piazzista, con il compito di ricercare clienti e concludere nuovi contratti ovvero di promuovere il rinnovo di contratti in essere con i clienti già acquisiti.
Le mansioni non si esaurivano, però, in questo ambito.
E' risultata anche la partecipazione ad attività di predisposizione di iniziative e materiali pubblicitari e di promozione (cfr esame udienza 6.3.2023 all. 10 ricorso, esame udienza 6.3.2023, Per_1 Per_2 all. 12-13-17 ricorso).
A ciò si affiancava un'attività “logistica” di gestione della fase di consegna delle macchinette del caffè vendute o cedute in comodato e “amministrativa” di coordinamento con la commercialista e l'impiegata per la gestione a livello contabile di questi cespiti consegnati a terzi (esame Bivi, udienza
15.1.2024, all. 8 e 16 ricorso ed esame Miniussi udienza 6.3.2023).
In tale contesto il fino a gennaio 2021 predisponeva parte della documentazione fiscale, in Pt_1 alcuni casi interagendo direttamente con il programma gestionale (esame Bivi, udienza 15.1.2024, ed esame Miniussi udienza 6.3.2023).
E' risultato, inoltre, che il ricorrente collaborava con il consulente esterno per la sicurezza sul lavoro, per sopralluoghi, predisposizione di documentazione e l'organizzazione dei corsi di formazione nonchè con i referenti per le certificazioni HACCP (esame udienza 15.1.2024, all. 14-15 Per_3 ricorso) anche se non in autonomia, ma sotto la supervisione del legale rappresentate CP_1 cui facevano capo tutte le questioni non delegabili o comunque decisorie (cfr esame cit. Per_3 nonché esame udienza 6.3.2023 ed esame Bivi udienza 15.1.2024). Per_4
Ulteriori attività di studio per l'e-commerce o per accesso a finanziamenti pubblici, la partecipazione a fiere e convegni sono frammentariamente attestate dalla corrispondenza (ad es. all. 11 ricorso) ma
3 non paiono aver rappresentato un preciso e costante impiego lavorativo del soggetto (cfr anche esame
Miniussi udienza 6.3.2023).
3. Ciò posto quanto all'individuazione delle qualifiche di cui alla contrattazione collettiva, si osserva che nel contratto individuale al ricorrente è stata attribuita la qualifica di operatore di vendita 1 livello del CCNL applicabile (CCNL Terziario Confcommercio secondo la concorde allegazione delle parti).
Il ricorso ritiene inadeguato questo inquadramento che riguarda l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa e per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico.
Le mansioni del ricorrente corrisponderebbero, piuttosto, alla declaratoria contrattuale del 1° livello
“impiegati ed operai” che è la seguente: “Lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o a una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”.
In subordine si invoca l'applicazione del 2° livello impiegati ed operai del CCNL, secondo la seguente declaratoria: “lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”
4. Secondo la declaratoria contrattuale contenuta nell'art. 1 del “Protocollo Aggiuntivo per
Operatori di Vendita”, che integra il Contratto Collettivo di categoria, l'operatore di vendita di 1a categoria ha l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, per il collocamento degli articoli per i quali ha avuto incarico”.
Si specifica che “all'Operatore di Vendita potranno essere assegnati compiti alternativi e/o complementari all'attività diretta di vendita, quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto di vendita”.
L'assegnazione di compiti di questo tipo non deve comportare aggravi alle situazioni lavorative, deve risalire a “reali esigenze tecniche della distribuzione” e (cfr “Chiarimento a verbale”) non deve
“modificare il profilo professionale dell'Operatore di Vendita sopra indicato”.
L'art. 2 del “Protocollo” stabilisce, a tal fine, che la lettera di assunzione dell'Operatore di Vendita deve contenere gli eventuali compiti dell'Operatore di Vendita durante il periodo in cui non viaggia, ribadendo che non devono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica.
4 Ad avviso di questo giudice l'affidamento di mansioni aggiuntive relative alla collaborazione con altri addetti, compreso lo studio della commercialista, per la gestione dei cespiti aziendali e di collegamento, in via esclusiva, fra i vertici e collaboratori di rilievo dell'impresa quale il responsabile per la sicurezza qualificano le mansioni di fatto come “superiori” rispetto a quelle contrattuali di
“piazzista”.
Si tratta senz'altro di un caso di mansioni promiscue, ma non regolato e anzi tendenzialmente non ammesso dalla contrattazione collettiva, come da normativa sopra ripercorsa, in quanto non correlate con le funzioni tipiche di un venditore piazzista (e neppure specificate nella lettera di assunzione).
Ciò porta a non dover dare rilievo solo all'assoluta prevalenza quantitativa della mansione più elevata
(Cass. Sez. L., 03/11/2003, n. 16461, Rv. 567851 - 01), ma a poter valorizzare la prevalenza delle mansioni più qualificanti.
Infatti in caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale. (Cass. Sez.
L., 22/12/2009, n. 26978, Rv. 611085 - 01).
E le sopra descritte mansioni “superiori” appaiono, in effetti, particolarmente qualificanti e professionalmente significative.
Dovendosi escludere, però, che siano emerse funzioni ad alto contenuto professionale quale quelle previste nel 1° livello, appare congruo il richiamo a mansioni impiegatizie di concetto con compiti operativamente autonomi di cui al 2° livello.
Su questo presupposto è stato anche formulato il quesito al CTU che ha calcolato una differenza a credito del lavoratore se inquadrato al 2° livello che, al di là della ribadita non adesione alla modifica di inquadramento, non sono contestati dal consulente di parte resistente.
Nelle memorie autorizzate, ma non nella comparsa di costituzione sede di definizione del thema probandum, la difesa della resistente ha introdotto l'argomento, inammissibile perché tardivo, relativo ad una pretesa differenziazione diacronica nelle mansioni per cui per il periodo 2016-2017 le mansioni di viaggiatore piazzista sarebbero state esclusive;
l'istruttoria non ha riguardato né comunque dato atto di una tale situazione.
5. Quanto al licenziamento lo stesso risulta sorretto da giustificato motivo oggettivo.
5 E' pacifico che la società, con il licenziamento del ricorrente, ha inteso eliminare dal suo organigramma la figura del venditore-piazzista e, quindi, rinunciare a compiti che nell'impresa svolgeva il solo SA.
Parimenti l'attività di tipo amministrativo-fiscale cui era addetto anche il è stata Pt_1 esternalizzata (esame Miniussi udienza 6.3.2023 ed esame Bivi udienza 15.1.2024).
Non pare che possa individuarsi, nel residuo, un'autonoma posizione lavorativa senza imporre all'imprenditore scelte organizzative che gli competono in via esclusiva come espressione della libertà di iniziativa.
In questi casi, infatti, ai sensi dell'art. 30 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il controllo giudiziale
è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro.
La situazione di contrazione degli affari (cfr esame Miniussi udienza 6.3.2023 ed esame Bivi udienza
15.1.2024) risulta suffragata dai testi e documenti e comunque non sarebbe una questione decisiva.
Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che la scelta imprenditoriale abbia comportato la soppressione del posto di lavoro e che le ragioni addotte dal datore di lavoro a sostegno della modifica organizzativa da lui attuata abbiano inciso, in termini di causa efficiente, sulla posizione lavorativa ricoperta dal lavoratore licenziato;
il licenziamento risulterà ingiustificato, per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta, in presenza dell'accertamento in concreto dell'inesistenza di dette ragioni, cui il giudice sia pervenuto senza però attribuire rilievo all'assenza di effettive motivazioni economiche, perché ciò integrerebbe una insindacabile valutazione di scelte imprenditoriali, che si pone in violazione dell'art. 41 Cost. (Cass. Sez. L., 20/07/2020, n. 15400, Rv.
658488 - 01).
La difesa del resistente invoca, ulteriormente, l'onere a carico del datore di lavoro di dimostrare di non aver possibilità di ricollocamento, anche in mansioni inferiori, del lavoratore il cui posto è stato soppresso;
in particolare richiama la possibilità di reimpiego nei punti vendita fisici dell'impresa, come commesso.
Ma l'obbligo di repêchage opera esclusivamente nell'alveo delle mansioni fungibili e direttamente compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento
6 e che non necessitano di una specifica formazione (Cass. Sez. L., 20/06/2024, n. 17036, Rv. 671585
– 01, Cass. Sez. L., 19/04/2024, n. 10627, Rv. 670872 - 01).
Sia in generale che in relazione alle risultanze istruttorie (teste udienza 15.1.2024) questa Tes_1 fungibilità con l'incarico di commesso in un punto vendita non è riscontrabile.
Effettivi incrementi di personale successivi al licenziamento si sono realizzati in ambiti del tutto eterogenei quali gli addetti alla ricarica dei distributori (esame Miniussi udienza 6.3.2023 ed esame
Bivi udienza 15.1.2024).
Nei limiti della ragionevolezza e delle contrapposte deduzioni delle parti, quindi, una possibilità di ricollocazione va esclusa.
6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
Le spese di CTU, relative alla domanda di inquadramento superiore, vanno poste a carico della società resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
CC, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Accerta e dichiara che le mansioni effettivamente svolte dal ricorrente dalla data della sua assunzione da parte della convenuta, 20.7.2016, al 31.12.2021 corrispondevano a quelle indicate nella declaratoria contrattuale del 2° livello impiegati ed operai del CCNL Terziario Confcommercio, e per l'effetto condanna la convenuta in persona del legale rappresentate pro tempore al pagamento di euro
8227,06 quali differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Rigetta l'impugnazione del licenziamento intimato dalla convenuta al ricorrente con lettera di data
22.12.2021 e con decorrenza dal giorno 31.12.2021.
Spese di lite compensate
Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte resistente
Udine, 25/11/2025
Il Giudice
Paolo CC
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