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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 06/06/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 6 GIUGNO 2025
N.R.G. 1234/2025
All'udienza del 6 Giugno 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 10:02 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
28 Maggio 2025.
Sono presenti:
Per il ricorrente è presente l'avv. Anna Lisa Reggio per delega dell'avv. Concetto Pirrottina, collegato tramite piattaforma teams;
Per è presente l'avv. Maria Stella Pileio per delega CP_1
dell'avv. A. Laganà collegata tramite numero di telefono mobile;
Per nessuno è presente;
CP_2
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. L'avv. Reggio precisa che contrariamente a quanto dedotto da il ricorso è stato promosso in questa CP_2
sede solo per l'AV. N. 39420190005244272000, avente ad oggetto prestazioni previdenziali.
I procuratori precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e chiedono che la causa venga decisa ed infine danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 10:18, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:23 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,28;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 6.06.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1234/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Concetto Pirrottina, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Adamo;
resistente
E
, in Controparte_4
persona del suo Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Dario Adornato e Angela
Laganà; resistente
3 Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore
15:25, assenti le parti, dei seguenti:
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 9 Aprile Parte_1
2025, regolarmente notificato, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del debito contributivo previdenziale di cui all'intimazione di pagamento n.
09420249009119757000, notificata in data 14/03/2025, limitatamente all' l'AV. N. 39420190005244272000, di €.
7.558,08 , comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione inerente a ripetizione di prestazioni indebitamente percepite, di cui al periodo dal 01/2013 al
12/2013.
La ricorrente deduceva la mancata notifica degli atti impugnati, il difetto di motivazione nonché il decorso della prescrizione/decadenza.
Si costituiva in giudizio deducendo il difetto di CP_2
giurisdizione dell'intestato Tribunale in favore della
Commissione Tributaria e del Giudice di Pace, atteso che gli atti impugnati avevano ad oggetto tributi e sanzioni per violazione al Codice della Strada. Il Concessionario della
Riscossione, inoltre, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva pure chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata,
4 atteso che, nel caso di specie, il Concessionario della
Riscossione, ha preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito, ciò in quanto il ricorso è limitato all'AV n. 39420190005244272000, relativo a prestazioni previdenziali, che, rientrano nella competenza dell'intestato Tribunale.
Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione. E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
5 Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti. Va, infatti, detto che, quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere appunto la prescrizione, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale. L'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615
c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Ciò posto, quanto al merito, l'AV n.
39420190005244272000 risulta notificato in data
14.01.2020 ed avendo ad oggetto indebiti assistenziali riferiti all'anno 2013, va dato atto che alla data di notifica
6 dello stesso il relativo credito riferito all'anno 2013 era già prescritto, essendo pervenuto oltre il termine prescrizionale quinquennale, dovendosi applicare, all'indebito assistenziale, il detto termine di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di compensate, invece, nei confronti del CP_1
Concessionario della Riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara prescritto il credito oggetto di causa;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore della ricorrente, che, liquida in €. 1305,50, per onorari, €. 43,00 per spese oltre accessori di legge, ove dovuti, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Palmi, 6 giugno 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
7 8
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DEL 6 GIUGNO 2025
N.R.G. 1234/2025
All'udienza del 6 Giugno 2025, tenuta dal G.O.P.
Dott.ssa Maria Domenica Romeo, alle ore 10:02 viene chiamata la causa di cui in epigrafe che viene celebrata, ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c., mediante collegamento audio/video sulla piattaforma Teams, giusto decreto del
28 Maggio 2025.
Sono presenti:
Per il ricorrente è presente l'avv. Anna Lisa Reggio per delega dell'avv. Concetto Pirrottina, collegato tramite piattaforma teams;
Per è presente l'avv. Maria Stella Pileio per delega CP_1
dell'avv. A. Laganà collegata tramite numero di telefono mobile;
Per nessuno è presente;
CP_2
Il G.O.P.
Verificata l'idoneità audio/video del collegamento, invita i difensori a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa. L'avv. Reggio precisa che contrariamente a quanto dedotto da il ricorso è stato promosso in questa CP_2
sede solo per l'AV. N. 39420190005244272000, avente ad oggetto prestazioni previdenziali.
I procuratori precisano quindi le conclusioni riportandosi a quanto chiesto, dedotto ed eccepito nei rispettivi atti difensivi e nei verbali processuali e chiedono che la causa venga decisa ed infine danno atto di rinunciare al collegamento successivo per la lettura della sentenza.
Alle ore 10:18, il G.O.P.
Si ritira in camera di consiglio disponendo la sospensione del collegamento audio/video e informando le parti che lo stesso sarà ripristinato dopo le ore 14,00 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.;
Alle ore 15:23 viene ripristinato il collegamento audio/video.
Nessuno è presente.
Il G.O.P.
Dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza pronunciata a norma dell'art. 429 c.p.c.
Alle ore 15,28;
Il G.O.P.
Terminata la lettura di quanto sopra,
Dispone
La chiusura del collegamento audio/video e dell'udienza.
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del lavoro, in persona del GOP D. ssa Maria D.
Romeo, all'udienza del 6.06.2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. RG
1234/2025 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Concetto Pirrottina, giusta procura in atti;
ricorrente
E
in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Adamo;
resistente
E
, in Controparte_4
persona del suo Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Dario Adornato e Angela
Laganà; resistente
3 Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore
15:25, assenti le parti, dei seguenti:
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 9 Aprile Parte_1
2025, regolarmente notificato, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del debito contributivo previdenziale di cui all'intimazione di pagamento n.
09420249009119757000, notificata in data 14/03/2025, limitatamente all' l'AV. N. 39420190005244272000, di €.
7.558,08 , comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione inerente a ripetizione di prestazioni indebitamente percepite, di cui al periodo dal 01/2013 al
12/2013.
La ricorrente deduceva la mancata notifica degli atti impugnati, il difetto di motivazione nonché il decorso della prescrizione/decadenza.
Si costituiva in giudizio deducendo il difetto di CP_2
giurisdizione dell'intestato Tribunale in favore della
Commissione Tributaria e del Giudice di Pace, atteso che gli atti impugnati avevano ad oggetto tributi e sanzioni per violazione al Codice della Strada. Il Concessionario della
Riscossione, inoltre, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituiva pure chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa è stata trattenuta a sentenza.
In primo luogo, esaminando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, la stessa è da ritenersi infondata,
4 atteso che, nel caso di specie, il Concessionario della
Riscossione, ha preso posizione in ordine al merito, contestando l'eccezione di prescrizione, nel contempo, allegando l'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale, in forza della posizione processuale tenuta, va dato atto della tacita rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito, ciò in quanto il ricorso è limitato all'AV n. 39420190005244272000, relativo a prestazioni previdenziali, che, rientrano nella competenza dell'intestato Tribunale.
Esaminando, poi, l'eccezione, secondo cui la cartella è divenuta ormai titolo irretrattabile per mancata opposizione entro il termine perentorio di cui all'art. 24 del D.lgs 46/1999, la stessa non può ritenersi fondata, ciò in quanto, se è vero che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e l'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale,
l'inammissibilità dell'opposizione. E' vero anche che, spirato il termine di cui si tratta senza che il contribuente abbia proposto opposizione, il credito iscritto a ruolo si consolida e non è più contestabile, neppure con un'azione di accertamento negativo o di opposizione all'esecuzione.
5 Ma è altrettanto vero che se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in rilievo un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, qual è la sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, esso deve essere rilevato d'ufficio dal giudizio, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti. Va, infatti, detto che, quando si vogliono far valere questioni attinenti a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (la cartella di pagamento), quale può essere appunto la prescrizione, l'opposizione da proporre è quella all'esecuzione, prevista dall'art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale. L'eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615
c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Ciò posto, quanto al merito, l'AV n.
39420190005244272000 risulta notificato in data
14.01.2020 ed avendo ad oggetto indebiti assistenziali riferiti all'anno 2013, va dato atto che alla data di notifica
6 dello stesso il relativo credito riferito all'anno 2013 era già prescritto, essendo pervenuto oltre il termine prescrizionale quinquennale, dovendosi applicare, all'indebito assistenziale, il detto termine di prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di compensate, invece, nei confronti del CP_1
Concessionario della Riscossione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, in funzione del Giudice del Lavoro, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Dichiara prescritto il credito oggetto di causa;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in CP_1
favore della ricorrente, che, liquida in €. 1305,50, per onorari, €. 43,00 per spese oltre accessori di legge, ove dovuti, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Palmi, 6 giugno 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Maria D. Romeo
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