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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/10/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6549/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6549/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'AVV. CUGNETTO RAFFAELLA e dell'AVV. FRANZESE SONIA
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente notificato la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli
[...] CP_1
affinché fosse accertata in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1, l.
18/80 e di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104/92, negati nella precedente fase amministrativa allorquando era riconosciuta soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: medio- grave 67% 99% e portatrice dello status di cui all'art. 3, comma 1, Legge 104/92.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice, Dott. , la riconosceva portatrice dello status di disabilità Persona_1
grave ma non reputava che avesse i requisiti sanitari per godere dell'indennità di accompagnamento;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione parziale nei termini di legge.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1
caso il rigetto nel merito.
Veniva nominato un consulente tecnico, Dott. anche in fase di Persona_2
opposizione.
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, sufficientemente analizzati.
Nel merito, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame, i rigorosi requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma risultano soddisfatti con la decorrenza indicata dal consulente.
Ed invero il Dott. dopo aver sottoposto la perizianda a visita ed aver esaminato Per_2
la documentazione agli atti, ha ritenuto in che per le patologie riscontrate (esiti di frattura femore sin e dx chirurgicamente trattate, diabete mellito in terapia orale, cardiopatia ipertensiva, anemia secondaria multifattoriale e gastrite), la stessa si trovasse nelle condizioni cliniche per essere riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e/o non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore da dicembre 2024, allorquando riportava la frattura del femore.
In proposito, specifica il consulente quanto segue, anche in punto di decorrenza: “Va innanzitutto osservato come debba condividersi, ora per allora, sia il giudizio espresso dalla Commissione di 1° istanza (19/07/23) che la successiva valutazione del ctu in procedimento di ATP;
dalle patologie all'epoca in diagnosi e da quanto riportato all'esame obiettivo nei relativi verbali di visita, non emergono infatti elementi di valutazione in contrasto con il giudizio finale;
né dalla documentazione in atti si evincono ragionevoli riferimenti clinici che possano sostenere una diversa stima. Ma appare altrettanto evidente come la recente frattura del femore dx abbia tolto alla paziente quel residuo di validità/autonomia, così che la capacità deambulatoria e quella di mantenere in sicurezza la stazione eretta sono venute meno. La paziente, allo stato attuale, seppur in grado di eseguire brevi spostamenti della persona, con l'ausilio di un deambulatore, non è in grado di eseguire tutte quelle azioni, fondamentali nello svolgimento della vita quotidiana di ognuno (lavarsi, vestirsi etc.) che necessitano dell'uso degli arti superiori e della contemporanea stazione eretta senza appoggi. In buona sostanza, per atti quotidiani del vivere si intendono quelle azioni del tutto elementari e basilari della vita, indispensabili al mantenimento e alla conduzione di un'esistenza minimamente decorosa;
si tratta di una valutazione che deve essere limitata prevalentemente, se non in via esclusiva, all'aspetto intradomiciliare dell'autonomia del soggetto;
prendere in considerazione le concrete possibilità di autonomia extradomiciliare comporterebbe infatti la presa in esame di un insieme di parametri del tutto soggettivi che, il più delle volte sfuggono alla competenza del solo accertamento medico-legale. Ogni caso potrebbe presentare peculiarità sue (ad esempio convivenza con altri, piuttosto che presenza di ascensore, oppure di esercizi commerciali nelle vicinanze dell'abitazione, etc.), che tuttavia il Legislatore non ha preso in alcun modo in considerazione, avendo voluto anzi fissare dei parametri omogenei ed uguali per tutti, sulla base della precisa finalità di assistere gli invalidi realmente gravi e bisognosi di assistenza continuativa. Pertanto per atti quotidiani della vita vanno intesi quelli riguardanti la sfera dell'autonomia vegetativo- relazionale dell'individuo, tra cui si annoverano la vestizione, la possibilità di espletare autonomamente le funzioni fisiologiche, la cura della propria igiene personale, etc. Tali azioni sono sostanzialmente precluse alla ricorrente”.
Le conclusioni medico legali a cui è giunto l'ausiliario possono essere condivise da questo Giudice in quanto esenti da vizi logici ed adeguatamente motivate.
Pertanto, deve essere dichiarato che l'istante si trova in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge 18/80 da dicembre 2024.
Stante la mancata emissione del decreto di omologa parziale può essere dichiarato, altresì, il diritto della stessa ad essere riconosciuta portatrice dello status di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa del
06.04.2021, così come riconosciuto dal Dott. in corso di accertamento Persona_1
tecnico preventivo.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo per la fase di atp e sono compensate interamente per il giudizio di opposizione in ragione del riconoscimento del beneficio in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa per l'intervenuto aggravamento.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi di giudizio, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge
18/80 da dicembre 2024 ed è portatrice dello status di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 dalla domanda amministrativa del 06.04.2021;
- condanna l al pagamento delle spese di lite della fase di atp, liquidate in € CP_1
1.528,00 per compensi di avvocato oltre rimborso spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
- compensa le spese del giudizio di opposizione;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell , come da CP_1
separato decreto.
Tivoli, il 22.10.2025
Il giudice
RT SC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RT SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6549/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'AVV. CUGNETTO RAFFAELLA e dell'AVV. FRANZESE SONIA
ricorrente e
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. CUBEDDU SEBASTIANO CP_1 P.IVA_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex 445 bis. c.p.c. ritualmente notificato la sig.ra Parte_1
conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale del Lavoro di Tivoli
[...] CP_1
affinché fosse accertata in suo favore la sussistenza dei requisiti sanitari ex art. 1, l.
18/80 e di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104/92, negati nella precedente fase amministrativa allorquando era riconosciuta soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età: medio- grave 67% 99% e portatrice dello status di cui all'art. 3, comma 1, Legge 104/92.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice, Dott. , la riconosceva portatrice dello status di disabilità Persona_1
grave ma non reputava che avesse i requisiti sanitari per godere dell'indennità di accompagnamento;
avverso le risultanze del predetto elaborato peritale veniva presentata opposizione parziale nei termini di legge.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso e chiedendone in ogni CP_1
caso il rigetto nel merito.
Veniva nominato un consulente tecnico, Dott. anche in fase di Persona_2
opposizione.
La causa veniva decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente occorre sottolineare come non meriti accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specificazione dei motivi di opposizione che risultano, al contrario, sufficientemente analizzati.
Nel merito, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Il beneficio economico decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ovvero dalla diversa e successiva data dalla quale è stata accertata la sussistenza del requisito (art. 5 d.p.r. 21 settembre 1994 n. 689).
Nella fattispecie in esame, i rigorosi requisiti sanitari richiesti dalla menzionata norma risultano soddisfatti con la decorrenza indicata dal consulente.
Ed invero il Dott. dopo aver sottoposto la perizianda a visita ed aver esaminato Per_2
la documentazione agli atti, ha ritenuto in che per le patologie riscontrate (esiti di frattura femore sin e dx chirurgicamente trattate, diabete mellito in terapia orale, cardiopatia ipertensiva, anemia secondaria multifattoriale e gastrite), la stessa si trovasse nelle condizioni cliniche per essere riconosciuta invalida con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita e/o non in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore da dicembre 2024, allorquando riportava la frattura del femore.
In proposito, specifica il consulente quanto segue, anche in punto di decorrenza: “Va innanzitutto osservato come debba condividersi, ora per allora, sia il giudizio espresso dalla Commissione di 1° istanza (19/07/23) che la successiva valutazione del ctu in procedimento di ATP;
dalle patologie all'epoca in diagnosi e da quanto riportato all'esame obiettivo nei relativi verbali di visita, non emergono infatti elementi di valutazione in contrasto con il giudizio finale;
né dalla documentazione in atti si evincono ragionevoli riferimenti clinici che possano sostenere una diversa stima. Ma appare altrettanto evidente come la recente frattura del femore dx abbia tolto alla paziente quel residuo di validità/autonomia, così che la capacità deambulatoria e quella di mantenere in sicurezza la stazione eretta sono venute meno. La paziente, allo stato attuale, seppur in grado di eseguire brevi spostamenti della persona, con l'ausilio di un deambulatore, non è in grado di eseguire tutte quelle azioni, fondamentali nello svolgimento della vita quotidiana di ognuno (lavarsi, vestirsi etc.) che necessitano dell'uso degli arti superiori e della contemporanea stazione eretta senza appoggi. In buona sostanza, per atti quotidiani del vivere si intendono quelle azioni del tutto elementari e basilari della vita, indispensabili al mantenimento e alla conduzione di un'esistenza minimamente decorosa;
si tratta di una valutazione che deve essere limitata prevalentemente, se non in via esclusiva, all'aspetto intradomiciliare dell'autonomia del soggetto;
prendere in considerazione le concrete possibilità di autonomia extradomiciliare comporterebbe infatti la presa in esame di un insieme di parametri del tutto soggettivi che, il più delle volte sfuggono alla competenza del solo accertamento medico-legale. Ogni caso potrebbe presentare peculiarità sue (ad esempio convivenza con altri, piuttosto che presenza di ascensore, oppure di esercizi commerciali nelle vicinanze dell'abitazione, etc.), che tuttavia il Legislatore non ha preso in alcun modo in considerazione, avendo voluto anzi fissare dei parametri omogenei ed uguali per tutti, sulla base della precisa finalità di assistere gli invalidi realmente gravi e bisognosi di assistenza continuativa. Pertanto per atti quotidiani della vita vanno intesi quelli riguardanti la sfera dell'autonomia vegetativo- relazionale dell'individuo, tra cui si annoverano la vestizione, la possibilità di espletare autonomamente le funzioni fisiologiche, la cura della propria igiene personale, etc. Tali azioni sono sostanzialmente precluse alla ricorrente”.
Le conclusioni medico legali a cui è giunto l'ausiliario possono essere condivise da questo Giudice in quanto esenti da vizi logici ed adeguatamente motivate.
Pertanto, deve essere dichiarato che l'istante si trova in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge 18/80 da dicembre 2024.
Stante la mancata emissione del decreto di omologa parziale può essere dichiarato, altresì, il diritto della stessa ad essere riconosciuta portatrice dello status di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 con decorrenza dalla domanda amministrativa del
06.04.2021, così come riconosciuto dal Dott. in corso di accertamento Persona_1
tecnico preventivo.
Le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo per la fase di atp e sono compensate interamente per il giudizio di opposizione in ragione del riconoscimento del beneficio in data successiva alla presentazione della domanda amministrativa per l'intervenuto aggravamento.
Le spese di consulenza di entrambe le fasi di giudizio, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara che la ricorrente si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge
18/80 da dicembre 2024 ed è portatrice dello status di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92 dalla domanda amministrativa del 06.04.2021;
- condanna l al pagamento delle spese di lite della fase di atp, liquidate in € CP_1
1.528,00 per compensi di avvocato oltre rimborso spese generali, iva e cpa, da distrarsi;
- compensa le spese del giudizio di opposizione;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico dell , come da CP_1
separato decreto.
Tivoli, il 22.10.2025
Il giudice
RT SC