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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 103/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
NO LA, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 161/2021 depositato il 22/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni 13 09123 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso sar.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 345/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 05/08/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520179008279958000 IVA-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520010082267424000 IVA-ALTRO 1996 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atti di causa
Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, Sig. Ricorrente_1, impugnava innanzi alla CTP di Cagliari l'intimazione di pagamento n. 02520179008279958, eccependo il difetto di notifica degli atti presupposti e la sopravvenuta prescrizione del credito tributario.
La CTP con sentenza n. 345/2020, rigettava il ricorso ritenendo la domanda generica e non provata.
Appellava il contribuente, reiterando i motivi di primo grado e insistendo, in particolare, sulla prescrizione quinquennale di quanto richiesto a titolo di sanzioni e interessi.
I motivi possono essere come di seguito riassunti.
Con il primo motivo di impugnazione, l'Appellante ha formulato apposita istanza di correzione della sentenza nella parte in cui viene dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla cartella n.
02520179008279958 (intimazione di pagamento) in luogo della cartella n. 02520000033128463 (cartella oggetto del saldo e stralcio); con il secondo motivo di impugnazione, ribadendo quanto lamentato in primo grado, eccepisce l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 26 e 50 DPR 602/73 – inesistenza della notifica;
con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 2953, 2948, n° 4 C.C. e 20, comma 3, D.lgs. n° 472/97 - prescrizione quinquennale del credito tributario, sanzioni e gli interessi – mancata pronuncia su sanzioni e interessi;
con il quarto motivo di impugnazione,
l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 – Carenza di motivazione in relazione al conteggio degli interessi e delle sanzioni contenuti nell'intimazione di pagamento.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Cagliari, aderendo alla richiesta di correzione per errore materiale, resistendo per tutto il resto al gravame, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello, la regolarità del proprio operato, la conferma della sentenza di prime cure, con vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento, per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente deve essere accolta la richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado. Infatti, l'atto n. 02520179008279958 per il quale il giudice ha dichiarato la cessazione della materie del contendere, in realtà identifica l'intimazione di pagamento e non una delle tre cartelle di pagamento ammesse alla procedura del saldo e stralcio, precisamente la n. 02520000033128463. Pertanto, la richiesta di correzione deve essere accolta.
Venendo ai motivi di impugnazione, secondo l'Appellante, il giudice di primo grado avrebbe errato nel considerare valida la notifica dell'intimazione in quanto questa è avvenuta a mezzo di un licenziatario diverso da Poste Italiane.
Dagli atti di causa, tuttavia, risulta che la notifica dell'atto di intimazione impugnato sia stata effettuata a mani del destinatario (vedi relativa relata prodotta dall'Ufficio), il che, come correttamente precisato dal
Giudice di prime cure “esclude in radice ogni dubbio sul buon esito della Procedura”. La CTP, dunque, nel ritenere esistente la notifica della cartella di pagamento perché eseguita direttamente nelle mani del destinatario, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto
Il motivo è pertanto infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo di impugnazione, ribadendo quanto lamentato in primo grado, l'Appellante eccepisce l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 2953, 2948, n° 4 C.C. e 20, comma 3, D.lgs. n° 472/97 - prescrizione quinquennale del credito tributario, sanzioni e gli interessi – mancata pronuncia su sanzioni e interessi.
Il motivo è fondato. Sul punto, si osserva che secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione mentre il credito per l'imposta può soggiacere al termine decennale, il diritto alla riscossione degli interessi e delle sanzioni tributarie è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 del Codice Civile, trattandosi di obbligazioni periodiche o accessorie.
Tale principio di diritto è stato ribadito con Ordinanza del 27 febbraio 2024 n. 5220, che ha precisato :”Con particolare riferimento agli interessi, essi sono infatti regolati – secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte – da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351;
Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127). Quanto alle sanzioni, l'espressa previsione del termine quinquennale è stata oggetto di applicazione, da ultimo, da parte di Cass. 24/01/2023, n. 2095. Viceversa anche per gli accessori si applica il termine decennale, previsto dall'art. 2953, cod. civ., ma esclusivamente allorché essi siano oggetto di pronuncia giudiziale, come appunto affermato con riguardo alle sanzioni proprio dalla pronuncia citata dalla difesa erariale a sostegno della propria tesi…”. Nel caso di specie, tra la notifica della cartella di pagamento originaria, risalente al 2003, come da controdeduzioni, e la notifica dell'intimazione impugnata, è decorso un termine superiore ai cinque anni senza atti interruttivi validi per tali specifiche voci.
Pertanto, la pretesa relativa agli interessi e sanzioni deve essere annullata per intervenuta prescrizione.
Per i motivi di diritto sopra esposti, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la sentenza impugnata parzialmente riformata con annullamento di interessi e sanzioni con la correzione dell'errore materiale relativo alla corretta indicazione della cessazione della materia del contendere, relativamente alla cartella
02520000033128463, respinto per il resto. Le spese dveono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso in appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere relativamnete ai crediti portati nella cartella 02520000033128463, annulla interessi e sanzioni esposte nell'atto impugnato e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
NO LA, Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 161/2021 depositato il 22/03/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Cagliari - Via Asproni 13 09123 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso sar.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 345/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 05/08/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02520179008279958000 IVA-ALTRO 1996
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520010082267424000 IVA-ALTRO 1996 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: come da atti di causa
Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, Sig. Ricorrente_1, impugnava innanzi alla CTP di Cagliari l'intimazione di pagamento n. 02520179008279958, eccependo il difetto di notifica degli atti presupposti e la sopravvenuta prescrizione del credito tributario.
La CTP con sentenza n. 345/2020, rigettava il ricorso ritenendo la domanda generica e non provata.
Appellava il contribuente, reiterando i motivi di primo grado e insistendo, in particolare, sulla prescrizione quinquennale di quanto richiesto a titolo di sanzioni e interessi.
I motivi possono essere come di seguito riassunti.
Con il primo motivo di impugnazione, l'Appellante ha formulato apposita istanza di correzione della sentenza nella parte in cui viene dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla cartella n.
02520179008279958 (intimazione di pagamento) in luogo della cartella n. 02520000033128463 (cartella oggetto del saldo e stralcio); con il secondo motivo di impugnazione, ribadendo quanto lamentato in primo grado, eccepisce l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 26 e 50 DPR 602/73 – inesistenza della notifica;
con il terzo motivo di impugnazione, eccepisce l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 2953, 2948, n° 4 C.C. e 20, comma 3, D.lgs. n° 472/97 - prescrizione quinquennale del credito tributario, sanzioni e gli interessi – mancata pronuncia su sanzioni e interessi;
con il quarto motivo di impugnazione,
l'illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 7 L. 212/2000 – Carenza di motivazione in relazione al conteggio degli interessi e delle sanzioni contenuti nell'intimazione di pagamento.
Conclude l'Appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello, riforma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Cagliari, aderendo alla richiesta di correzione per errore materiale, resistendo per tutto il resto al gravame, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello, la regolarità del proprio operato, la conferma della sentenza di prime cure, con vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita parziale accoglimento, per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente deve essere accolta la richiesta di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di primo grado. Infatti, l'atto n. 02520179008279958 per il quale il giudice ha dichiarato la cessazione della materie del contendere, in realtà identifica l'intimazione di pagamento e non una delle tre cartelle di pagamento ammesse alla procedura del saldo e stralcio, precisamente la n. 02520000033128463. Pertanto, la richiesta di correzione deve essere accolta.
Venendo ai motivi di impugnazione, secondo l'Appellante, il giudice di primo grado avrebbe errato nel considerare valida la notifica dell'intimazione in quanto questa è avvenuta a mezzo di un licenziatario diverso da Poste Italiane.
Dagli atti di causa, tuttavia, risulta che la notifica dell'atto di intimazione impugnato sia stata effettuata a mani del destinatario (vedi relativa relata prodotta dall'Ufficio), il che, come correttamente precisato dal
Giudice di prime cure “esclude in radice ogni dubbio sul buon esito della Procedura”. La CTP, dunque, nel ritenere esistente la notifica della cartella di pagamento perché eseguita direttamente nelle mani del destinatario, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto
Il motivo è pertanto infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo di impugnazione, ribadendo quanto lamentato in primo grado, l'Appellante eccepisce l'illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 2953, 2948, n° 4 C.C. e 20, comma 3, D.lgs. n° 472/97 - prescrizione quinquennale del credito tributario, sanzioni e gli interessi – mancata pronuncia su sanzioni e interessi.
Il motivo è fondato. Sul punto, si osserva che secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione mentre il credito per l'imposta può soggiacere al termine decennale, il diritto alla riscossione degli interessi e delle sanzioni tributarie è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 del Codice Civile, trattandosi di obbligazioni periodiche o accessorie.
Tale principio di diritto è stato ribadito con Ordinanza del 27 febbraio 2024 n. 5220, che ha precisato :”Con particolare riferimento agli interessi, essi sono infatti regolati – secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte – da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351;
Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127). Quanto alle sanzioni, l'espressa previsione del termine quinquennale è stata oggetto di applicazione, da ultimo, da parte di Cass. 24/01/2023, n. 2095. Viceversa anche per gli accessori si applica il termine decennale, previsto dall'art. 2953, cod. civ., ma esclusivamente allorché essi siano oggetto di pronuncia giudiziale, come appunto affermato con riguardo alle sanzioni proprio dalla pronuncia citata dalla difesa erariale a sostegno della propria tesi…”. Nel caso di specie, tra la notifica della cartella di pagamento originaria, risalente al 2003, come da controdeduzioni, e la notifica dell'intimazione impugnata, è decorso un termine superiore ai cinque anni senza atti interruttivi validi per tali specifiche voci.
Pertanto, la pretesa relativa agli interessi e sanzioni deve essere annullata per intervenuta prescrizione.
Per i motivi di diritto sopra esposti, il ricorso deve essere parzialmente accolto, la sentenza impugnata parzialmente riformata con annullamento di interessi e sanzioni con la correzione dell'errore materiale relativo alla corretta indicazione della cessazione della materia del contendere, relativamente alla cartella
02520000033128463, respinto per il resto. Le spese dveono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso in appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere relativamnete ai crediti portati nella cartella 02520000033128463, annulla interessi e sanzioni esposte nell'atto impugnato e compensa le spese.