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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/10/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC GE IL CA,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2675 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Luigi Parte_1
Guarino, presso il cui studio in Benevento, viale Mellusi 168, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., anche quale Controparte_1 mandatario della elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso Controparte_2
l'Avvocatura Distrettuale INPS di Benevento, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Atanasio Maurizio Greco,
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come Controparte_3 in atti dall'avv. Antonio Spezzaferri, presso il cui studio in Casoria, via Caruso 34, elettivamente domicilia,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/06/2024 la ricorrente, premesso di avere ricevuto, il 28/05/2024, notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720249001219374000, emessa dall' Controparte_3
in relazione, fra le altre cose, a otto avvisi di addebito concernenti somme iscritte a ruolo
[...] dall' sede di Benevento, ha convenuto in giudizio e CP_1 CP_1 Controparte_3 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia, nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento n. 01720249001219374/000, emessa dall' di Controparte_4
Benevento, notificata in data 28.05.2024, avente ad oggetto gli avvisi di addebito in epigrafe richiamati, tutti emessi dall' sede di Benevento, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenziali, CP_1 in quanto mai ritualmente e validamente portati a conoscenza dell'odierna ricorrente e/o di ogni altro presupposto, comprese la prescrizione quinquennale e la decadenza;
2. accertare e dichiarare la nullità
1 e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento n. 01720249001219374/000, emessa dall'
[...]
, per la provincia di Benevento, per tutti i motivi esposti Controparte_3 Controparte_4 nel presente ricorso;
3. per l'effetto, accertare e dichiarare come non dovute le pretese somme di pagamento, ivi comprese le sanzioni irrogate e gli interessi, con conseguenziale declaratoria di annullamento dell'intimazione di pagamento e dei sottesi avvisi di addebito innanzi richiamati e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, da liquidare in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale;
la decadenza ai sensi dell'art. 25, D.P.R. 602/73 e dell'art. 25, d.lgs. 46/1999; la mancata notifica di formali atti prodromici;
il difetto di preventivo contraddittorio;
il difetto di indicazione e sottoscrizione del ruolo;
la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa allegazione dei documenti e per difetto di motivazione;
l'omesso annullamento/sgravio automatico dei ruoli da parte dell' , in applicazione del cd. decreto sostegni (D.L. n. 41/2021 convertito in l. 69/2021) CP_5
e della legge di bilancio 2023 (l. n. 197/2022).
Si sono ritualmente costituiti entrambi i resistenti, chiedendo il rigetto della domanda in quanto inammissibile e infondata.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 01720249001219374000, notificata il
28/05/2024 a mezzo del servizio postale, limitatamente a otto avvisi di addebito emessi per il recupero di contributi da DM10 e contributi IVS - gestione artigiani e relative somme aggiuntive afferenti agli anni 2015, 2016 e 2017.
In via preliminare si osserva che sussiste la legittimazione passiva di entrambi i convenuti, dal momento che la ricorrente avanza sia censure strettamente inerenti all'attività dell'agente della riscossione, quale quella di nullità dell'intimazione per vizi formali, su cui legittimata a contraddire
è , sia eccezioni relative alla notifica e alla regolarità formale Controparte_3 dell'avviso di addebito, pertinenti all'attività svolta dall' , nonché l'eccezione di estinzione del CP_1 credito per prescrizione, rispetto alle quali è legittimato passivo l'ente creditore (cfr., da ultimo, Cass.
Sez. Un., Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
Venendo al merito, il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, art. 49, come modificato dal d.lgs. 46/1999. A decorrere dal 1° gennaio
2011, per i crediti dell' essa è stata sostituita dall'avviso di addebito con valore di titolo CP_1 esecutivo, formato e notificato dallo stesso (art. 30, d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010). CP_1
Quello previsto dall'art. 24, comma 5 è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 del d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità
2 della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007;
Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa”. Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, come il pagamento (Cass. n.
6119/2004; n. 18207/2003). Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Allorché si contestino, invece, la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. Essa attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste in questo caso nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. Il termine decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass.
n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n.
3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del
2001; Cass. n. 8765 del 1997).
È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tal caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda e i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda che si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Come definitivamente chiarito dalla S.C., infatti, “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle
3 eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
Nella fattispecie, parte ricorrente eccepisce, innanzitutto, la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, eccezione riconducibile all'opposizione all'esecuzione.
Occorre a questo punto verificare la notifica degli avvisi di addebito.
L'avviso di addebito – che deve contenere a pena di nullità gli elementi indicati dal comma 2 dell'art. 30 del d.l. 78/2010 – è notificato da parte dell' , in via prioritaria tramite posta elettronica CP_1 certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, o ancora mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
(art. 30, comma 4), ed è successivamente consegnato dall' all'agente della riscossione (art. 30, CP_1 comma 5).
L' ha fornito valida prova, mediante produzione di copia degli avvisi di ricevimento o delle CP_1 ricevute di consegna delle pec, della notifica di tutti e otto gli avvisi impugnati, nelle date risultanti dall'intimazione di pagamento.
In particolare, gli avvisi nn. 31720170000889958000, 31720180000983345000 e
31720190001391720000 sono stati notificati mediante raccomandate a.r. recapitate presso l'indirizzo di residenza della ricorrente e ivi regolarmente consegnate.
La corrispondenza fra avviso di ricevimento e avviso di addebito risulta dall'identità del numero della raccomandata, riportato su entrambi.
La riconducibilità alla ricorrente dell'indirizzo può considerarsi pacifica, non essendo stata oggetto di alcuna contestazione nel primo atto difensivo successivo alla produzione in giudizio (note di trattazione scritta del 20/01/2025).
La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 6 giugno 2012, n. 9111, ord.
3 marzo 2014 n. 4895).
La presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335
c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, in cui la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile).
Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per
4 normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza
n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564).
Nella fattispecie, nessuna prova in tal senso è stata offerta.
È invece del tutto irrilevante – pacifica la consegna presso l'indirizzo di residenza dell'istante –
l'identità della persona a cui le raccomandate sono state consegnate (peraltro, gli avvisi di ricevimento appaiono essere stati sottoscritti dalla personalmente). Parte_1
Parimenti ininfluente è il generico disconoscimento della documentazione depositata dall' in CP_1 quanto mere copie, non conformi agli originali.
Al riguardo, va richiamato il principio per cui, in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che venga contestato (v. Cass. sentt. nn. 16232/2004, 15856/2004, 1264/2006, 2419/2006).
Ancora, si è precisato che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero
“contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; conformi Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016; Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017).
I suddetti principi sono stati anche recentemente riaffermati dalla S.C., la quale ha ribadito “che qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne sia esposto il fatto costitutivo;
che le mere clausole di stile (del tipo, ad esempio, "si impugna e contesta: cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01; Sez.3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01) non hanno alcun reale valore processuale;
che le eccezioni generiche si hanno per non sollevate (Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020, Rv.659902 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017,
Rv. 645436- 01), con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non contestato, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., con la sola eccezione dei fatti noti alla sola parte che li allega (ad es., in tema di conseguenze del danno aquiliano)” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9439 del
23/03/2022).
La ricorrente, nella fattispecie, non ha indicato nessun concreto profilo di difformità delle copie prodotte in giudizio dall' . CP_1
Gli avvisi nn. 31720160000820734000, 31720160001050103000, 31720160001413611000,
31720170000181744000, 31720170000291930000, sono stati invece notificati a mezzo pec all'indirizzo Email_1
Ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 602/73, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
5 posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle email al destinatario.
Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito;
b. è stato consegnato;
c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, a una determinata data e ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. Infatti, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (in termini Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; conf. Sez. L, Sentenza n. 21560 del 21/08/2019).
In proposito, può essere utilmente richiamato il principio – affermato in materia processuale ma ritenuto, per evidente identità di ratio, estensibile anche alla prova della notifica della cartella esattoriale (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 801 del 12/01/2023) – secondo il quale «In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato» (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022).
Nella fattispecie, l' ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato xml/eml, che CP_1 non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione, così come è incontestata la correttezza dell'indirizzo pec.
Tutti gli atti impositivi risultano, pertanto, essere stati validamente notificati, ed è pacifico che non siano stati oggetto di tempestiva impugnazione da parte della ricorrente.
Rispetto all'eccezione di prescrizione, si osserva che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni;
detto termine è pacificamente applicabile anche alle sanzioni civili relative alle omissioni contributive, che sono assoggettate al medesimo termine di prescrizione di queste ultime in quanto traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez. L, Ordinanza
n. 29751 del 12/10/2022).
6 Il medesimo termine quinquennale si applica anche nel caso in cui risulti provata la valida notifica degli atti impositivi.
Ed invero, in relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs.
46/1999 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito CP_1 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_1
2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conformi Sez.
6 - L, Ord. n. 12200 del 18/05/2018; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 27/01/2020, n.
1826).
Dalla documentazione versata in atti dall'agente della riscossione si evince che, successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, sono state notificate: in data 26/08/2019, mediante consegna a mani della destinataria, intimazione di pagamento n. 01720199001938807000, relativa agli avvisi
31720160000820734000, 31720160001050103000, 31720160001413611000,
31720170000181744000, 31720170000291930000, 31720180000983345000; in data 8/07/2022, mediante raccomandata consegnata a mani della destinataria, intimazione n.
01720229000938901000, relativa all'avviso n. 31720170000889958000.
La documentazione prodotta (copie degli atti di intimazione e delle relate di notifica) è pienamente idonea, a fronte di un generico disconoscimento della conformità delle copie agli originali, a dimostrare la valida notifica dei suddetti atti interruttivi.
Fra la notifica dell'avviso n. 31720190001391720000 e quella dell'intimazione impugnata sono trascorsi meno di cinque anni.
L'eccezione di prescrizione va conseguentemente respinta.
Venendo alle ulteriori eccezioni, si osserva che, in presenza di avvisi di addebito tutti ritualmente notificati e non opposti nei termini di legge, è innanzitutto tardiva la censura di decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 46/1999. L'art. 25, d.lgs. 46/1999 prevede che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
7 Trattandosi di eccezione relativa al merito dell'iscrizione a ruolo, avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito, fissato dal già citato art. 24 del d.lgs.
46/99.
La medesima considerazione vale per l'eccezione di decadenza per superamento dei termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, peraltro non applicabile ai crediti degli enti previdenziali (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 05/06/2014, n.
12631).
L'eccezione di nullità dell'intimazione perché non preceduta dalla notifica degli atti prodromici, riconducibile all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 617 c.p.c., è tempestiva ma infondata, atteso che, come visto, tutti gli avvisi di addebito – costituenti gli atti impositivi sottesi alla stessa – sono stati ritualmente notificati.
Rispetto a questi ultimi, si osserva invece che la censura è tardiva e, in ogni caso, infondata, dal momento che l'art. 24, co. 2, d.lgs. 46/99 prevede la facoltà, e non l'obbligo, per l'ente previdenziale di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore prima dell'iscrizione a ruolo.
Quanto all'eccezione di difetto di indicazione e conseguenziale sottoscrizione dei ruoli, si osserva che tale eccezione avrebbe dovuto esser fatta valere nel termine di venti giorni dalla notifica dei singoli avvisi di addebito, ed è pertanto tardiva.
In ogni caso, il richiamo agli artt. 12, co. 4 e 49, co. 1 del D.P.R. 602/73 è inconferente, dal momento che, dal 1° gennaio 2011, per la riscossione delle somme di spettanza dell' trova applicazione CP_1
l'art. 30, d.l. 78/2010, in base al quale il titolo esecutivo è costituito dallo stesso avviso di addebito, i cui contenuti e requisiti formali sono compiutamente disciplinati dalla stessa norma.
L'art. 30, co. 2 prescrive, in punto di sottoscrizione, che “L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto”, e nulla la ricorrente ha eccepito in ordine alla regolarità della sottoscrizione degli avvisi impugnati da parte del direttore della sede di Benevento.
A ciò si aggiunga che, per consolidata giurisprudenza, “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990” (cfr. Cass., 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., 8 luglio 2021, n. 19405; Cass. civ. Sez. V Ord., 24/07/2024, n. 20656).
Quanto all'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per difetto del preventivo contraddittorio imposto dalla l. 241/90 e dall'art. 12, co. 7, l. 212/2000, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si osserva che l'art. 12, co. 7, della l. 212/2000 prevede che “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. […]”.
8 La norma non è pertinente nel caso di specie, che concerne un'intimazione di pagamento che fa seguito alla rituale notifica degli atti impositivi presupposti, secondo lo schema delineato dall'art. 50 del D.P.R. 602/73, che sancisce che “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni” (comma 2) e che “L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica” (comma 3).
Qualora la doglianza fosse da intendersi come riferita agli avvisi di addebito, la stessa sarebbe invece inammissibile in quanto tardiva.
Infine, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del cd. decreto sostegni (D.L. n.
41/2021 convertito in l. 69/2021) e della legge di bilancio 2023 (l. n. 197/2022).
L'art. 4, co. 4, del D.L. 41/2021 dispone che “Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”.
L'art. 1, co. 222, della l. 29/12/2022, n. 197 ha invece disposto quanto segue: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre
2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
9 Ebbene, tutte le somme oggetto di causa sono state iscritte a ruolo e affidate all'agente della riscossione dall'anno 2016 in avanti, per cui non rientrano nell'ambito applicativo di alcuna delle norme richiamate.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto.
Per il principio della soccombenza le spese devono essere poste a carico della ricorrente e si liquidano in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), in considerazione dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascun resistente, in € 2.697,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 1° ottobre 2025.
Il Giudice
EC GE IL CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa EC GE IL CA,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2675 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Luigi Parte_1
Guarino, presso il cui studio in Benevento, viale Mellusi 168, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., anche quale Controparte_1 mandatario della elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso Controparte_2
l'Avvocatura Distrettuale INPS di Benevento, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Atanasio Maurizio Greco,
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa come Controparte_3 in atti dall'avv. Antonio Spezzaferri, presso il cui studio in Casoria, via Caruso 34, elettivamente domicilia,
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/06/2024 la ricorrente, premesso di avere ricevuto, il 28/05/2024, notifica dell'intimazione di pagamento n. 01720249001219374000, emessa dall' Controparte_3
in relazione, fra le altre cose, a otto avvisi di addebito concernenti somme iscritte a ruolo
[...] dall' sede di Benevento, ha convenuto in giudizio e CP_1 CP_1 Controparte_3 al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare la illegittimità, inefficacia, nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento n. 01720249001219374/000, emessa dall' di Controparte_4
Benevento, notificata in data 28.05.2024, avente ad oggetto gli avvisi di addebito in epigrafe richiamati, tutti emessi dall' sede di Benevento, nonché di tutti gli atti connessi e conseguenziali, CP_1 in quanto mai ritualmente e validamente portati a conoscenza dell'odierna ricorrente e/o di ogni altro presupposto, comprese la prescrizione quinquennale e la decadenza;
2. accertare e dichiarare la nullità
1 e/o inesistenza dell'intimazione di pagamento n. 01720249001219374/000, emessa dall'
[...]
, per la provincia di Benevento, per tutti i motivi esposti Controparte_3 Controparte_4 nel presente ricorso;
3. per l'effetto, accertare e dichiarare come non dovute le pretese somme di pagamento, ivi comprese le sanzioni irrogate e gli interessi, con conseguenziale declaratoria di annullamento dell'intimazione di pagamento e dei sottesi avvisi di addebito innanzi richiamati e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale”; con vittoria di spese e competenze del giudizio, da liquidare in favore del procuratore antistatario.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto: la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale;
la decadenza ai sensi dell'art. 25, D.P.R. 602/73 e dell'art. 25, d.lgs. 46/1999; la mancata notifica di formali atti prodromici;
il difetto di preventivo contraddittorio;
il difetto di indicazione e sottoscrizione del ruolo;
la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa allegazione dei documenti e per difetto di motivazione;
l'omesso annullamento/sgravio automatico dei ruoli da parte dell' , in applicazione del cd. decreto sostegni (D.L. n. 41/2021 convertito in l. 69/2021) CP_5
e della legge di bilancio 2023 (l. n. 197/2022).
Si sono ritualmente costituiti entrambi i resistenti, chiedendo il rigetto della domanda in quanto inammissibile e infondata.
La causa è stata rinviata per la discussione con sostituzione dell'udienza mediante note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa all'esito del deposito delle note.
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 01720249001219374000, notificata il
28/05/2024 a mezzo del servizio postale, limitatamente a otto avvisi di addebito emessi per il recupero di contributi da DM10 e contributi IVS - gestione artigiani e relative somme aggiuntive afferenti agli anni 2015, 2016 e 2017.
In via preliminare si osserva che sussiste la legittimazione passiva di entrambi i convenuti, dal momento che la ricorrente avanza sia censure strettamente inerenti all'attività dell'agente della riscossione, quale quella di nullità dell'intimazione per vizi formali, su cui legittimata a contraddire
è , sia eccezioni relative alla notifica e alla regolarità formale Controparte_3 dell'avviso di addebito, pertinenti all'attività svolta dall' , nonché l'eccezione di estinzione del CP_1 credito per prescrizione, rispetto alle quali è legittimato passivo l'ente creditore (cfr., da ultimo, Cass.
Sez. Un., Sentenza n. 7514 del 08/03/2022).
Venendo al merito, il d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5 dispone che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
La cartella di pagamento, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, art. 49, come modificato dal d.lgs. 46/1999. A decorrere dal 1° gennaio
2011, per i crediti dell' essa è stata sostituita dall'avviso di addebito con valore di titolo CP_1 esecutivo, formato e notificato dallo stesso (art. 30, d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010). CP_1
Quello previsto dall'art. 24, comma 5 è il termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione.
Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 del d.lgs. 46/1999 determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità
2 della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla cartella stessa (Cass. 4506/2007;
Cass. n. 12263/2007; Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del 14/04/2010).
L'art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 46/1999 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive, sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis c.p.c., quando contesti il diritto della parte istante di procedere all'esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa”. Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo”, come il pagamento (Cass. n.
6119/2004; n. 18207/2003). Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061/2007).
Allorché si contestino, invece, la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è quella agli atti esecutivi disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c. Essa attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste in questo caso nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c. Il termine decorre dal momento in cui l'interessato abbia avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass.
n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n.
3785 del 1997). La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del
2001; Cass. n. 8765 del 1997).
È possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tal caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda e i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda che si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Come definitivamente chiarito dalla S.C., infatti, “in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente ratione temporis), va ritenuta la tardività delle
3 eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
Nella fattispecie, parte ricorrente eccepisce, innanzitutto, la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, eccezione riconducibile all'opposizione all'esecuzione.
Occorre a questo punto verificare la notifica degli avvisi di addebito.
L'avviso di addebito – che deve contenere a pena di nullità gli elementi indicati dal comma 2 dell'art. 30 del d.l. 78/2010 – è notificato da parte dell' , in via prioritaria tramite posta elettronica CP_1 certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale, o ancora mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento
(art. 30, comma 4), ed è successivamente consegnato dall' all'agente della riscossione (art. 30, CP_1 comma 5).
L' ha fornito valida prova, mediante produzione di copia degli avvisi di ricevimento o delle CP_1 ricevute di consegna delle pec, della notifica di tutti e otto gli avvisi impugnati, nelle date risultanti dall'intimazione di pagamento.
In particolare, gli avvisi nn. 31720170000889958000, 31720180000983345000 e
31720190001391720000 sono stati notificati mediante raccomandate a.r. recapitate presso l'indirizzo di residenza della ricorrente e ivi regolarmente consegnate.
La corrispondenza fra avviso di ricevimento e avviso di addebito risulta dall'identità del numero della raccomandata, riportato su entrambi.
La riconducibilità alla ricorrente dell'indirizzo può considerarsi pacifica, non essendo stata oggetto di alcuna contestazione nel primo atto difensivo successivo alla produzione in giudizio (note di trattazione scritta del 20/01/2025).
La disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, di guisa che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. 6 giugno 2012, n. 9111, ord.
3 marzo 2014 n. 4895).
La presunzione di conoscenza delle dichiarazioni altrui da parte del destinatario, posta dall'art. 1335
c.c., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall'osservanza delle disposizioni del codice postale. Incombe, pertanto, sullo stesso destinatario l'onere di provare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza medesima, deducendo e provando un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà che gli abbia impedito di avere conoscenza della dichiarazione medesima (v. Cass. 4 giugno 2002, n. 8073, Cass. 16 gennaio 2006, n. 758, in cui la
S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di una raccomandata ricevuta all'indirizzo del destinatario, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona che materialmente aveva ricevuto la copia dell'atto fosse illeggibile).
Ancora, in base al disposto di cui all'art. 1335 c.c., applicabile in materia di comunicazioni di atti recettizi anche al di fuori dell'ambito contrattuale, ove il documento non venga consegnato al destinatario personalmente, la presunzione di conoscenza può aversi quando la consegna sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, tranne che costui non provi di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Per indirizzo, al fine della presunzione di conoscenza dell'atto che vi perviene, deve considerarsi il luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio), o per
4 normale frequenza (per l'esplicazione dell'attività lavorativa), o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di "dominio" e "controllo" del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (v. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 773 del 20/01/2003; Sez. L, Sentenza n. 15696 del 13/12/2000; Sez. L, Sentenza
n. 4525 del 05/05/1999; Cass. 13 maggio 1988, n. 10564).
Nella fattispecie, nessuna prova in tal senso è stata offerta.
È invece del tutto irrilevante – pacifica la consegna presso l'indirizzo di residenza dell'istante –
l'identità della persona a cui le raccomandate sono state consegnate (peraltro, gli avvisi di ricevimento appaiono essere stati sottoscritti dalla personalmente). Parte_1
Parimenti ininfluente è il generico disconoscimento della documentazione depositata dall' in CP_1 quanto mere copie, non conformi agli originali.
Al riguardo, va richiamato il principio per cui, in tema di prova documentale, l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, sia alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che venga contestato (v. Cass. sentt. nn. 16232/2004, 15856/2004, 1264/2006, 2419/2006).
Ancora, si è precisato che “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero
“contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; conformi Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016; Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017).
I suddetti principi sono stati anche recentemente riaffermati dalla S.C., la quale ha ribadito “che qualsiasi eccezione, per ritenersi validamente sollevata, esige che ne sia esposto il fatto costitutivo;
che le mere clausole di stile (del tipo, ad esempio, "si impugna e contesta: cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza
n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01; Sez.3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01) non hanno alcun reale valore processuale;
che le eccezioni generiche si hanno per non sollevate (Sez.
6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020, Rv.659902 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 22701 del 28/09/2017,
Rv. 645436- 01), con la conseguenza che il fatto genericamente contestato deve reputarsi non contestato, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c., con la sola eccezione dei fatti noti alla sola parte che li allega (ad es., in tema di conseguenze del danno aquiliano)” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9439 del
23/03/2022).
La ricorrente, nella fattispecie, non ha indicato nessun concreto profilo di difformità delle copie prodotte in giudizio dall' . CP_1
Gli avvisi nn. 31720160000820734000, 31720160001050103000, 31720160001413611000,
31720170000181744000, 31720170000291930000, sono stati invece notificati a mezzo pec all'indirizzo Email_1
Ai sensi dell'art. 26, co. 2, D.P.R. 602/73, “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
5 posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
La posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge, consente di inviare email con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, presentando, rispetto alla posta elettronica ordinaria, caratteristiche aggiuntive tali da fornire agli utenti la certezza dell'invio e della consegna (o della mancata consegna) delle email al destinatario.
Tale sistema è stato creato proprio al fine di garantire, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio: a. è stato spedito;
b. è stato consegnato;
c. non è stato alterato. In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio.
Di conseguenza, secondo la giurisprudenza, la semplice verifica dell'avvenuta accettazione dal sistema e della successiva consegna, a una determinata data e ora, del messaggio di posta elettronica certificato contenente l'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica. Infatti, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico (in termini Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017; conf. Sez. L, Sentenza n. 21560 del 21/08/2019).
In proposito, può essere utilmente richiamato il principio – affermato in materia processuale ma ritenuto, per evidente identità di ratio, estensibile anche alla prova della notifica della cartella esattoriale (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 801 del 12/01/2023) – secondo il quale «In caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato» (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6912 del 02/03/2022).
Nella fattispecie, l' ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato xml/eml, che CP_1 non sono state oggetto di alcuna specifica contestazione, così come è incontestata la correttezza dell'indirizzo pec.
Tutti gli atti impositivi risultano, pertanto, essere stati validamente notificati, ed è pacifico che non siano stati oggetto di tempestiva impugnazione da parte della ricorrente.
Rispetto all'eccezione di prescrizione, si osserva che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si prescrivono, ai sensi dell'art. 3, comma 9 della l. 335/95, in cinque anni;
detto termine è pacificamente applicabile anche alle sanzioni civili relative alle omissioni contributive, che sono assoggettate al medesimo termine di prescrizione di queste ultime in quanto traggono origine da un'obbligazione accessoria ex lege che possiede la stessa natura giuridica di quella principale (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 2620 del 22/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 31945 del 06/12/2019; Sez. L, Ordinanza
n. 29751 del 12/10/2022).
6 Il medesimo termine quinquennale si applica anche nel caso in cui risulti provata la valida notifica degli atti impositivi.
Ed invero, in relazione alla dibattuta questione del termine di prescrizione applicabile al credito contributivo divenuto non più contestabile per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del d.lgs.
46/1999 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il condivisibile principio di diritto per cui “La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del
1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito CP_1 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del CP_1
2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016; conformi Sez.
6 - L, Ord. n. 12200 del 18/05/2018; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 27/01/2020, n.
1826).
Dalla documentazione versata in atti dall'agente della riscossione si evince che, successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, sono state notificate: in data 26/08/2019, mediante consegna a mani della destinataria, intimazione di pagamento n. 01720199001938807000, relativa agli avvisi
31720160000820734000, 31720160001050103000, 31720160001413611000,
31720170000181744000, 31720170000291930000, 31720180000983345000; in data 8/07/2022, mediante raccomandata consegnata a mani della destinataria, intimazione n.
01720229000938901000, relativa all'avviso n. 31720170000889958000.
La documentazione prodotta (copie degli atti di intimazione e delle relate di notifica) è pienamente idonea, a fronte di un generico disconoscimento della conformità delle copie agli originali, a dimostrare la valida notifica dei suddetti atti interruttivi.
Fra la notifica dell'avviso n. 31720190001391720000 e quella dell'intimazione impugnata sono trascorsi meno di cinque anni.
L'eccezione di prescrizione va conseguentemente respinta.
Venendo alle ulteriori eccezioni, si osserva che, in presenza di avvisi di addebito tutti ritualmente notificati e non opposti nei termini di legge, è innanzitutto tardiva la censura di decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25, d.lgs. 46/1999. L'art. 25, d.lgs. 46/1999 prevede che “I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali sono iscritti in ruoli resi esecutivi, a pena di decadenza:
a) per i contributi o premi non versati dal debitore, entro il 31 dicembre dell'anno successivo al termine fissato per il versamento;
in caso di denuncia o comunicazione tardiva o di riconoscimento del debito, tale termine decorre dalla data di conoscenza, da parte dell'ente;
b) per i contributi o premi dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla data di notifica del provvedimento ovvero, per quelli sottoposti a gravame giudiziario, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo”.
7 Trattandosi di eccezione relativa al merito dell'iscrizione a ruolo, avrebbe dovuto essere fatta valere nel termine di 40 giorni dalla notifica degli avvisi di addebito, fissato dal già citato art. 24 del d.lgs.
46/99.
La medesima considerazione vale per l'eccezione di decadenza per superamento dei termini di decadenza per la notifica della cartella di pagamento previsti dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, peraltro non applicabile ai crediti degli enti previdenziali (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 05/06/2014, n.
12631).
L'eccezione di nullità dell'intimazione perché non preceduta dalla notifica degli atti prodromici, riconducibile all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 617 c.p.c., è tempestiva ma infondata, atteso che, come visto, tutti gli avvisi di addebito – costituenti gli atti impositivi sottesi alla stessa – sono stati ritualmente notificati.
Rispetto a questi ultimi, si osserva invece che la censura è tardiva e, in ogni caso, infondata, dal momento che l'art. 24, co. 2, d.lgs. 46/99 prevede la facoltà, e non l'obbligo, per l'ente previdenziale di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore prima dell'iscrizione a ruolo.
Quanto all'eccezione di difetto di indicazione e conseguenziale sottoscrizione dei ruoli, si osserva che tale eccezione avrebbe dovuto esser fatta valere nel termine di venti giorni dalla notifica dei singoli avvisi di addebito, ed è pertanto tardiva.
In ogni caso, il richiamo agli artt. 12, co. 4 e 49, co. 1 del D.P.R. 602/73 è inconferente, dal momento che, dal 1° gennaio 2011, per la riscossione delle somme di spettanza dell' trova applicazione CP_1
l'art. 30, d.l. 78/2010, in base al quale il titolo esecutivo è costituito dallo stesso avviso di addebito, i cui contenuti e requisiti formali sono compiutamente disciplinati dalla stessa norma.
L'art. 30, co. 2 prescrive, in punto di sottoscrizione, che “L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto”, e nulla la ricorrente ha eccepito in ordine alla regolarità della sottoscrizione degli avvisi impugnati da parte del direttore della sede di Benevento.
A ciò si aggiunga che, per consolidata giurisprudenza, “In tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della L. n. 241 del 1990” (cfr. Cass., 30 ottobre 2018, n. 27561; Cass., 8 luglio 2021, n. 19405; Cass. civ. Sez. V Ord., 24/07/2024, n. 20656).
Quanto all'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per difetto del preventivo contraddittorio imposto dalla l. 241/90 e dall'art. 12, co. 7, l. 212/2000, nonché dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, si osserva che l'art. 12, co. 7, della l. 212/2000 prevede che “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. […]”.
8 La norma non è pertinente nel caso di specie, che concerne un'intimazione di pagamento che fa seguito alla rituale notifica degli atti impositivi presupposti, secondo lo schema delineato dall'art. 50 del D.P.R. 602/73, che sancisce che “Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni” (comma 2) e che “L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica” (comma 3).
Qualora la doglianza fosse da intendersi come riferita agli avvisi di addebito, la stessa sarebbe invece inammissibile in quanto tardiva.
Infine, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione del cd. decreto sostegni (D.L. n.
41/2021 convertito in l. 69/2021) e della legge di bilancio 2023 (l. n. 197/2022).
L'art. 4, co. 4, del D.L. 41/2021 dispone che “Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”.
L'art. 1, co. 222, della l. 29/12/2022, n. 197 ha invece disposto quanto segue: “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre
2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi princìpi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
9 Ebbene, tutte le somme oggetto di causa sono state iscritte a ruolo e affidate all'agente della riscossione dall'anno 2016 in avanti, per cui non rientrano nell'ambito applicativo di alcuna delle norme richiamate.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va integralmente respinto.
Per il principio della soccombenza le spese devono essere poste a carico della ricorrente e si liquidano in dispositivo nella misura minima per lo scaglione di valore della controversia (da € 5.201 a € 26.000), in considerazione dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e dell'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascun resistente, in € 2.697,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Benevento, 1° ottobre 2025.
Il Giudice
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