TRIB
Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 26/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 123/2021
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
26.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sonia Ticciati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Riccardo Cioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente OGGETTO: Accertamento di lavoro subordinato e condanna al pagamento delle differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pisa Parte_1
sezione Lavoro affinché, valutati e ritenuti sussistenti i fatti sopra esposti, respinta ogni contraria domanda od eccezione, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art.
420 c.p.c., Voglia: 1) in via preliminare dichiarare sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il sig. in proprio e quale erede del Sig. CP_1
regolato dal CCNL delle Colf e Badanti e inquadrando la tipologia di Persona_1
prestazione nel livello C super dello stesso;
2) dichiarare quindi a tempo indeterminato,
a servizio intero il contratto intercorrente tra le parti, fin dal primo giorno di lavoro, cioè il 23.06.2013, mancando la forma scritta ad substantiam e per i motivi esposti in diritto;
3) condannare il sig. quale datore di lavoro della sig.ra CP_1 Parte_1
per differenza retributiva comprensiva di TFR, ferie e permessi e tutto quanto ex
[...] lege dovuto, in € 20.411,14, o in quella somma ritenuta di giustizia, oltre al pagamento dei contributi non versati per tutto il periodo lavorativo essendoci continuità, oltre interessi, emolumenti vari e rivalutazione monetaria, dal dì dovuto al saldo effettivo, con vittoria di spese, funzioni ed onorari legali, IVA e c.n.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : “Voglia il Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, CP_1
contrariis reiectis, per tutte le ragioni e prove di cui in narrativa: - in via preliminare e pregiudiziale, verificare la palese ed ineliminabile prescrizione del pur infondato diritto vantato dal ricorrente sedicentemente maturatasi dal 2013, od in verità dal 2014 al
2021, così riducendo anche per economia istruttoria ogni altra indagine o studio delle questioni inerenti la vertenza. - Nella denegata ipotesi di prosecuzione del processo, nel merito, Voglia il Tribunale di Pisa, comunque rigettare la domanda della ricorrente
Sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto, assolutamente non Parte_1
provata, contraddittori a ed anzi risultando dalle prove addotte dal resistente che
Pag. 2 di 8 nessuna delle attività, degli orari e delle prestazioni sedicentemente eseguite ed indicate dalla ricorrente appaiono veritiere e per l'effetto dichiarare che il Sig. CP_1
, erede del Sig. , nulla deve al ricorrente, per i motivi tutti di cui alla
[...] Persona_1
narrativa del presente atto e provati in istruttoria. - Accertare e dichiarare di conseguenza che in base all'inquadramento contrattuale della ricorrente Sig.ra
per il periodo di prova di 20/25 gg., risultante dagli orari ed attività svolte Parte_1
in casa ella ha ricevuto le somme complessivamente convenute tra le parti per CP_1 stipendi, TFR, ferie, riposi e quant'altro previsto dalla normativa corrente, anzi in misura anche maggiore e di pertanto respingere ogni e qualunque altra pretesa ex adverso;
- In via subordinata, in denegata ipotesi, ridurre comunque la pretesa azionata dalla ricorrente nei limiti di quanto effettivamente risulterà provato in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di Legge. Con ogni altra pronuncia ritenuta di giustizia”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 10.02.2021, la ricorrente chiedeva di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato) alle dipendenze di;
domandava, altresì, di condannare la parte resistente CP_1
al pagamento delle differenze retributive (oltre a TFR, ferie e permessi) per la somma complessiva di 20.411,14 euro, oltre al pagamento dei contributi non versati.
2. In particolare, la ricorrente spiegava di aver iniziato a lavorare presso l'abitazione di come badante e donna delle pulizie a partire dal 21.09.2013, Persona_1 venendo assunta da , figlio dell'anziano da accudire. Nonostante le CP_1
promesse, il non regolarizzava la dipendente, facendola lavorare “in nero”. CP_1
La ricorrente riferiva di avere lavorato tutti i giorni, senza fruire di riposi o di ferie. Il corrispettivo era di soli 325,00 euro al mese. L'orario di lavoro era dalle
18,00 alle 08,00 del mattino seguente. La provvedeva alla cura, Parte_1 all'igiene e all'alimentazione dell'anziano e inoltre provvedeva a pulire CP_1
l'appartamento. Durante l'attività svolta la ricorrente non fruiva di alcun pasto,
Pag. 3 di 8 ma pernottava presso l'abitazione del Il rapporto di lavoro cessava il CP_1
23.06.2014 a seguito delle sue dimissioni.
3. In data 23.01.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, , che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
4. Il resistente preliminarmente eccepiva la prescrizione del credito vantato, essendo trascorsi sette anni fra la fine del rapporto di lavoro e la presentazione del ricorso de quo. Nel merito contestava recisamente le affermazioni di controparte, in quanto completamente infondate. In merito all'orario di lavoro si affermava che la ricorrente aveva prestato attività lavorativa dalle 14,00 alle 18,00 (in sostituzione del marito, con cui il aveva litigato a seguito della sua condotta violenta) CP_1
per cinque giorni alla settimana, ovvero per 20 ore complessive settimanali. Il periodo di lavoro della ricorrente durava solamente venti giorni, fino al
23.06.2014, trattandosi di un periodo di prova conclusosi negativamente. Il resistente negava che la rimanesse a dormire presso l'abitazione del Parte_1 padre, in quanto l'anziano era rimasto autosufficiente fino al decesso e lui stesso viveva nell'abitazione del genitore. Inoltre, presso l'abitazione del padre tutti i giorni operava una domestica ( ), che al mattino dalle ore 7,30 Controparte_2
circa sino alle ore 14-14,30 provvedeva a tutte le faccende domestiche e a preparare i pasti, ovvero la colazione e la cena, perché a pranzo i due CP_1
generalmente andavano a mangiare in trattoria. In merito alla cifra richiesta della ricorrente, il resistente ne contestava la genericità e la mancanza di qualsiasi conteggio. A conferma di quanto asserito nella comparsa, il resistente indicava il fatto che, dopo la ricorrente, egli aveva assunto un nuovo badante, con orario part-time (4 ore al giorno per 20 ore settimanali), senza convivenza.
5. L'attività istruttoria consisteva nell'assunzione dei testimoni indicati dalle parti alle udienze del 05.12.2023, 16.05.2023 e 05.03.2024.
6. All'udienza del 26.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Pag. 4 di 8 8. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente in quanto infondata. Come indicato da entrambe le parti in causa, la ricorrente aveva già agito in giudizio nei confronti di (oltre che di CP_1
) in data 17.10.2016 con il medesimo petitum. Contrariamente a Persona_1
quanto sostenuto da parte resistente, dalla lettura del ricorso in questione
(documento allegato n. 5 di parte ricorrente) si evince che la ha agito in Parte_1
giudizio sia nei confronti di sia nei confronti di , Persona_1 CP_1 quest'ultimo ovviamente in proprio, in qualità di datore di lavoro, e non iure hereditatis (anche perché il padre era ancora in vita). La causa conseguente, Per_1
iscritta al n. 1627/2016 R.G., veniva interrotta per la morte di e il Persona_1
successivo processo in riassunzione veniva dichiarato estinto per la tardività dell'atto di riassunzione il 19.12.2017. Detta iniziativa giudiziale ha determinato l'interruzione della prescrizione ben prima che maturasse il termine di cinque anni rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il successivo ricorso che ha originato il presente procedimento, depositato in data 10.02.2021, è stato promosso prima della scadenza del termine di cinque anni in riferimento alla data del 19.12.2017.
9. Nel merito l'istruttoria svolta non consente di accogliere la domanda avanzata dalla ricorrente.
10. I testimoni sentiti in corso di causa hanno dichiarato, in modo concorde, le seguenti circostanze: 1) il defunto , fino al giorno del decesso, era una Persona_1
persona del tutto lucida e autonoma, capace di adempiere da solo ai propri bisogni e necessità di vita quotidiana;
usciva di casa da solo, si vestiva e si lavava da solo
(testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Controparte_2
, ); 2) ogni mattina si recava da una Testimone_4 Testimone_5 Persona_1
collaboratrice domestica ( ), che si occupava delle pulizie e Controparte_2
preparava i pasti, lavorando dalla 7,30 alle 14,30 (testi , Testimone_1 Tes_2
, , ); 3) spesso
[...] Controparte_2 Testimone_4 Testimone_5 Per_1
e a pranzo andavano a mangiare in una trattoria (testi
[...] CP_1 Tes_1
, ); 4)
[...] Testimone_2 Controparte_2 Testimone_5 Parte_1
Pag. 5 di 8 lavorava presso la case dei dalle 14,30 alle 18,00 (testi Per_2 CP_1 Tes_1
.
[...] Testimone_2
11. Gli unici testimoni che hanno riferito circostanze favorevoli alla ricorrente sono stati e . Tuttavia, la loro deposizione è Testimone_6 Testimone_7
di scarso significato, in quanto le testimoni non hanno riferito circostanze da loro apprese direttamente, ma si sono limitate a raccontare semplicemente quanto era stato loro riferito dalla ricorrente. Le testimoni non sono state in grado di riferire elementi utili anche sugli orari di lavoro della ricorrente.
12. Oltre ai testimoni sopra indicati, risultano rilevanti i documenti depositati dalle parti. In primo luogo, le dichiarazioni allegate dalla parte resistente (docc. da 10 a
13), che, confermate dai testimoni sentiti in corso di causa, non fanno altro che ribadire le circostanze emerse dall'istruttoria orale. Poi va menzionato il doc. 1 di parte resistente, da cui si evince l'assunzione di da parte di CP_3 CP_1
in data 01.08.2014 (ovvero poco dopo le dimissioni della ricorrente), per
[...]
25 ore settimanali, a dimostrazione dell'esigenza di avere una persona che accompagnasse per 4-5 ore nel pomeriggio (e non per 14 ore – notte Persona_1
compresa – come sostenuto dalla ricorrente). Lo stesso nel rendere CP_3 dichiarazioni scritte (doc. 6), ha dichiarato che l'anziano aveva prevalentemente bisogno di compagnia, in quanto svolgeva tutte le funzioni quotidiane in modo del tutto autonomo, venendo aiutato solo quando si doveva fare la doccia (per evitare il rischio di cadute).
13. Poi le fotografie (docc. da 7 a 7e) che ritraggono in occasione dei Persona_1
compleanni (102 e 103 anni), dalla cui visione si evince un ottimo stato fisico dell'anziano.
14. Sulle piene capacità e sull'autonomia di sono rilevanti anche le Persona_1
dichiarazioni sottoscritte da (doc. 3), titolare del ristorante dove Testimone_8
si recavano frequentemente i e del Lgt. (poi sentito in CP_1 Testimone_2
corso di causa – doc. 4). Entrambi parlano chiaramente di una persona sempre lucida, orientata, ben presente mentalmente e autonoma nella gestione dei suoi bisogni di vita primari.
Pag. 6 di 8 15. Per quanto concerne le capacità dell'anziano di provvedere a se stesso, la CP_1
ricorrente richiamava l'allegato n. 12 depositato dal resistente, ovvero una dichiarazione sottoscritta da , il quale racconta un episodio in cui Testimone_9
, scivolato per terra mentre faceva la doccia, si fratturava quattro Persona_1
costole e chiedeva di andare a mangiare al ristorante prima di recarsi al Pronto
Soccorso. L'episodio, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è particolarmente significativo. Il fatto che il sia caduto mentre faceva la CP_1 doccia non indica limitate capacità dell'anziano, in quanto si tratta di un evento infortunistico che, secondo massima di esperienza, può capitare a chiunque, ovvero anche a persone giovani d'età. La circostanza che volesse andare prima a mangiare e poi all'ospedale, indica soltanto un temperamento forte dell'anziano e l'evidente capacità di sopportare il dolore.
16. Inoltre, il fatto che avesse bisogno costantemente della presenza di Persona_1 una persona in casa o nei suoi spostamenti all'esterno è del tutto compatibile con l'età dell'anziano (che è deceduto a 106 anni!) e giustificato dalle inevitabili difficoltà nei movimenti. Tuttavia, tale aspetto non può mettere in dubbio quanto affermato dai testimoni, ovverosia che il fosse comunque in grado di gestire CP_1
le proprie attività primarie, come vestirsi, lavarsi e mangiare. In sostanza, si ritiene che la costante presenza di una persona (o di un familiare o di un dipendente) sia del tutto compatibile con la capacità del di provvedere in CP_1
modo autonomo ai suoi bisogni ordinari.
17. Pertanto, le prove acquisite nel corso del giudizio non consentono di ritenere fondate le richieste della ricorrente. Non è stato possibile individuare con certezza l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente a favore del resistente e il periodo di tempo del rapporto di lavoro in questione. Tantomeno è stato possibile accertare che la abbia continuativamente lavorato presso l'abitazione dei Parte_1 CP_1
dal 21.09.2013 al 23.06.2014, con orario di lavoro dalle 18,00 alle 08,00, così come chiesto nella domanda introduttiva del presente giudizio. Il difetto di prova di parte ricorrente risulta palese anche in riferimento alla quantificazione delle differenze retributive domandate dalla Anzi, i testimoni sentiti e i Parte_1
Pag. 7 di 8 documenti acquisiti portano a ritenere provato un periodo di lavoro (in prova) di pochi giorni e per un orario contenuto (di 4-5 ore al giorno).
18. Tale conclusione ha reso superfluo l'accertamento tecnico contabile chiesto dalla ricorrente;
infatti, non è stata disposta la CTU.
19. La parte resistente solamente con la nota depositata in data 12.11.2014 ha chiesto di condannare la parte ricorrente ex art. 96 c.p.c., in tal modo presentando una domanda riconvenzionale. Detta domanda, però, è stata presentata tardivamente, ovvero non con l'atto di costituzione in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
20. In ultimo si osserva che dagli atti di causa non sono emerse condotte riconducibili a fattispecie criminose. Pertanto, l'istanza di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica deve essere disattesa.
21. Le spese di lite, in ragione del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., possono essere parzialmente compensate al 50%.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda di parte resistente ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna la parte ricorrente al pagamento del 50% delle spese di Parte_1
lite in favore di , che liquida in complessivi 2.694,00 euro per CP_1
compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge;
4) compensa per il 50% le spese di lite.
Pisa, 26.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 123/2021
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
26.02.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sonia Ticciati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
Riccardo Cioni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente OGGETTO: Accertamento di lavoro subordinato e condanna al pagamento delle differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Pisa Parte_1
sezione Lavoro affinché, valutati e ritenuti sussistenti i fatti sopra esposti, respinta ogni contraria domanda od eccezione, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art.
420 c.p.c., Voglia: 1) in via preliminare dichiarare sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e il sig. in proprio e quale erede del Sig. CP_1
regolato dal CCNL delle Colf e Badanti e inquadrando la tipologia di Persona_1
prestazione nel livello C super dello stesso;
2) dichiarare quindi a tempo indeterminato,
a servizio intero il contratto intercorrente tra le parti, fin dal primo giorno di lavoro, cioè il 23.06.2013, mancando la forma scritta ad substantiam e per i motivi esposti in diritto;
3) condannare il sig. quale datore di lavoro della sig.ra CP_1 Parte_1
per differenza retributiva comprensiva di TFR, ferie e permessi e tutto quanto ex
[...] lege dovuto, in € 20.411,14, o in quella somma ritenuta di giustizia, oltre al pagamento dei contributi non versati per tutto il periodo lavorativo essendoci continuità, oltre interessi, emolumenti vari e rivalutazione monetaria, dal dì dovuto al saldo effettivo, con vittoria di spese, funzioni ed onorari legali, IVA e c.n.a. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : “Voglia il Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, CP_1
contrariis reiectis, per tutte le ragioni e prove di cui in narrativa: - in via preliminare e pregiudiziale, verificare la palese ed ineliminabile prescrizione del pur infondato diritto vantato dal ricorrente sedicentemente maturatasi dal 2013, od in verità dal 2014 al
2021, così riducendo anche per economia istruttoria ogni altra indagine o studio delle questioni inerenti la vertenza. - Nella denegata ipotesi di prosecuzione del processo, nel merito, Voglia il Tribunale di Pisa, comunque rigettare la domanda della ricorrente
Sig.ra perché infondata in fatto ed in diritto, assolutamente non Parte_1
provata, contraddittori a ed anzi risultando dalle prove addotte dal resistente che
Pag. 2 di 8 nessuna delle attività, degli orari e delle prestazioni sedicentemente eseguite ed indicate dalla ricorrente appaiono veritiere e per l'effetto dichiarare che il Sig. CP_1
, erede del Sig. , nulla deve al ricorrente, per i motivi tutti di cui alla
[...] Persona_1
narrativa del presente atto e provati in istruttoria. - Accertare e dichiarare di conseguenza che in base all'inquadramento contrattuale della ricorrente Sig.ra
per il periodo di prova di 20/25 gg., risultante dagli orari ed attività svolte Parte_1
in casa ella ha ricevuto le somme complessivamente convenute tra le parti per CP_1 stipendi, TFR, ferie, riposi e quant'altro previsto dalla normativa corrente, anzi in misura anche maggiore e di pertanto respingere ogni e qualunque altra pretesa ex adverso;
- In via subordinata, in denegata ipotesi, ridurre comunque la pretesa azionata dalla ricorrente nei limiti di quanto effettivamente risulterà provato in corso di causa. Il tutto con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di Legge. Con ogni altra pronuncia ritenuta di giustizia”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 10.02.2021, la ricorrente chiedeva di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato) alle dipendenze di;
domandava, altresì, di condannare la parte resistente CP_1
al pagamento delle differenze retributive (oltre a TFR, ferie e permessi) per la somma complessiva di 20.411,14 euro, oltre al pagamento dei contributi non versati.
2. In particolare, la ricorrente spiegava di aver iniziato a lavorare presso l'abitazione di come badante e donna delle pulizie a partire dal 21.09.2013, Persona_1 venendo assunta da , figlio dell'anziano da accudire. Nonostante le CP_1
promesse, il non regolarizzava la dipendente, facendola lavorare “in nero”. CP_1
La ricorrente riferiva di avere lavorato tutti i giorni, senza fruire di riposi o di ferie. Il corrispettivo era di soli 325,00 euro al mese. L'orario di lavoro era dalle
18,00 alle 08,00 del mattino seguente. La provvedeva alla cura, Parte_1 all'igiene e all'alimentazione dell'anziano e inoltre provvedeva a pulire CP_1
l'appartamento. Durante l'attività svolta la ricorrente non fruiva di alcun pasto,
Pag. 3 di 8 ma pernottava presso l'abitazione del Il rapporto di lavoro cessava il CP_1
23.06.2014 a seguito delle sue dimissioni.
3. In data 23.01.2022 si costituiva in giudizio la parte resistente, , che CP_1
contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
4. Il resistente preliminarmente eccepiva la prescrizione del credito vantato, essendo trascorsi sette anni fra la fine del rapporto di lavoro e la presentazione del ricorso de quo. Nel merito contestava recisamente le affermazioni di controparte, in quanto completamente infondate. In merito all'orario di lavoro si affermava che la ricorrente aveva prestato attività lavorativa dalle 14,00 alle 18,00 (in sostituzione del marito, con cui il aveva litigato a seguito della sua condotta violenta) CP_1
per cinque giorni alla settimana, ovvero per 20 ore complessive settimanali. Il periodo di lavoro della ricorrente durava solamente venti giorni, fino al
23.06.2014, trattandosi di un periodo di prova conclusosi negativamente. Il resistente negava che la rimanesse a dormire presso l'abitazione del Parte_1 padre, in quanto l'anziano era rimasto autosufficiente fino al decesso e lui stesso viveva nell'abitazione del genitore. Inoltre, presso l'abitazione del padre tutti i giorni operava una domestica ( ), che al mattino dalle ore 7,30 Controparte_2
circa sino alle ore 14-14,30 provvedeva a tutte le faccende domestiche e a preparare i pasti, ovvero la colazione e la cena, perché a pranzo i due CP_1
generalmente andavano a mangiare in trattoria. In merito alla cifra richiesta della ricorrente, il resistente ne contestava la genericità e la mancanza di qualsiasi conteggio. A conferma di quanto asserito nella comparsa, il resistente indicava il fatto che, dopo la ricorrente, egli aveva assunto un nuovo badante, con orario part-time (4 ore al giorno per 20 ore settimanali), senza convivenza.
5. L'attività istruttoria consisteva nell'assunzione dei testimoni indicati dalle parti alle udienze del 05.12.2023, 16.05.2023 e 05.03.2024.
6. All'udienza del 26.02.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Pag. 4 di 8 8. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente in quanto infondata. Come indicato da entrambe le parti in causa, la ricorrente aveva già agito in giudizio nei confronti di (oltre che di CP_1
) in data 17.10.2016 con il medesimo petitum. Contrariamente a Persona_1
quanto sostenuto da parte resistente, dalla lettura del ricorso in questione
(documento allegato n. 5 di parte ricorrente) si evince che la ha agito in Parte_1
giudizio sia nei confronti di sia nei confronti di , Persona_1 CP_1 quest'ultimo ovviamente in proprio, in qualità di datore di lavoro, e non iure hereditatis (anche perché il padre era ancora in vita). La causa conseguente, Per_1
iscritta al n. 1627/2016 R.G., veniva interrotta per la morte di e il Persona_1
successivo processo in riassunzione veniva dichiarato estinto per la tardività dell'atto di riassunzione il 19.12.2017. Detta iniziativa giudiziale ha determinato l'interruzione della prescrizione ben prima che maturasse il termine di cinque anni rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il successivo ricorso che ha originato il presente procedimento, depositato in data 10.02.2021, è stato promosso prima della scadenza del termine di cinque anni in riferimento alla data del 19.12.2017.
9. Nel merito l'istruttoria svolta non consente di accogliere la domanda avanzata dalla ricorrente.
10. I testimoni sentiti in corso di causa hanno dichiarato, in modo concorde, le seguenti circostanze: 1) il defunto , fino al giorno del decesso, era una Persona_1
persona del tutto lucida e autonoma, capace di adempiere da solo ai propri bisogni e necessità di vita quotidiana;
usciva di casa da solo, si vestiva e si lavava da solo
(testi , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Controparte_2
, ); 2) ogni mattina si recava da una Testimone_4 Testimone_5 Persona_1
collaboratrice domestica ( ), che si occupava delle pulizie e Controparte_2
preparava i pasti, lavorando dalla 7,30 alle 14,30 (testi , Testimone_1 Tes_2
, , ); 3) spesso
[...] Controparte_2 Testimone_4 Testimone_5 Per_1
e a pranzo andavano a mangiare in una trattoria (testi
[...] CP_1 Tes_1
, ); 4)
[...] Testimone_2 Controparte_2 Testimone_5 Parte_1
Pag. 5 di 8 lavorava presso la case dei dalle 14,30 alle 18,00 (testi Per_2 CP_1 Tes_1
.
[...] Testimone_2
11. Gli unici testimoni che hanno riferito circostanze favorevoli alla ricorrente sono stati e . Tuttavia, la loro deposizione è Testimone_6 Testimone_7
di scarso significato, in quanto le testimoni non hanno riferito circostanze da loro apprese direttamente, ma si sono limitate a raccontare semplicemente quanto era stato loro riferito dalla ricorrente. Le testimoni non sono state in grado di riferire elementi utili anche sugli orari di lavoro della ricorrente.
12. Oltre ai testimoni sopra indicati, risultano rilevanti i documenti depositati dalle parti. In primo luogo, le dichiarazioni allegate dalla parte resistente (docc. da 10 a
13), che, confermate dai testimoni sentiti in corso di causa, non fanno altro che ribadire le circostanze emerse dall'istruttoria orale. Poi va menzionato il doc. 1 di parte resistente, da cui si evince l'assunzione di da parte di CP_3 CP_1
in data 01.08.2014 (ovvero poco dopo le dimissioni della ricorrente), per
[...]
25 ore settimanali, a dimostrazione dell'esigenza di avere una persona che accompagnasse per 4-5 ore nel pomeriggio (e non per 14 ore – notte Persona_1
compresa – come sostenuto dalla ricorrente). Lo stesso nel rendere CP_3 dichiarazioni scritte (doc. 6), ha dichiarato che l'anziano aveva prevalentemente bisogno di compagnia, in quanto svolgeva tutte le funzioni quotidiane in modo del tutto autonomo, venendo aiutato solo quando si doveva fare la doccia (per evitare il rischio di cadute).
13. Poi le fotografie (docc. da 7 a 7e) che ritraggono in occasione dei Persona_1
compleanni (102 e 103 anni), dalla cui visione si evince un ottimo stato fisico dell'anziano.
14. Sulle piene capacità e sull'autonomia di sono rilevanti anche le Persona_1
dichiarazioni sottoscritte da (doc. 3), titolare del ristorante dove Testimone_8
si recavano frequentemente i e del Lgt. (poi sentito in CP_1 Testimone_2
corso di causa – doc. 4). Entrambi parlano chiaramente di una persona sempre lucida, orientata, ben presente mentalmente e autonoma nella gestione dei suoi bisogni di vita primari.
Pag. 6 di 8 15. Per quanto concerne le capacità dell'anziano di provvedere a se stesso, la CP_1
ricorrente richiamava l'allegato n. 12 depositato dal resistente, ovvero una dichiarazione sottoscritta da , il quale racconta un episodio in cui Testimone_9
, scivolato per terra mentre faceva la doccia, si fratturava quattro Persona_1
costole e chiedeva di andare a mangiare al ristorante prima di recarsi al Pronto
Soccorso. L'episodio, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è particolarmente significativo. Il fatto che il sia caduto mentre faceva la CP_1 doccia non indica limitate capacità dell'anziano, in quanto si tratta di un evento infortunistico che, secondo massima di esperienza, può capitare a chiunque, ovvero anche a persone giovani d'età. La circostanza che volesse andare prima a mangiare e poi all'ospedale, indica soltanto un temperamento forte dell'anziano e l'evidente capacità di sopportare il dolore.
16. Inoltre, il fatto che avesse bisogno costantemente della presenza di Persona_1 una persona in casa o nei suoi spostamenti all'esterno è del tutto compatibile con l'età dell'anziano (che è deceduto a 106 anni!) e giustificato dalle inevitabili difficoltà nei movimenti. Tuttavia, tale aspetto non può mettere in dubbio quanto affermato dai testimoni, ovverosia che il fosse comunque in grado di gestire CP_1
le proprie attività primarie, come vestirsi, lavarsi e mangiare. In sostanza, si ritiene che la costante presenza di una persona (o di un familiare o di un dipendente) sia del tutto compatibile con la capacità del di provvedere in CP_1
modo autonomo ai suoi bisogni ordinari.
17. Pertanto, le prove acquisite nel corso del giudizio non consentono di ritenere fondate le richieste della ricorrente. Non è stato possibile individuare con certezza l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente a favore del resistente e il periodo di tempo del rapporto di lavoro in questione. Tantomeno è stato possibile accertare che la abbia continuativamente lavorato presso l'abitazione dei Parte_1 CP_1
dal 21.09.2013 al 23.06.2014, con orario di lavoro dalle 18,00 alle 08,00, così come chiesto nella domanda introduttiva del presente giudizio. Il difetto di prova di parte ricorrente risulta palese anche in riferimento alla quantificazione delle differenze retributive domandate dalla Anzi, i testimoni sentiti e i Parte_1
Pag. 7 di 8 documenti acquisiti portano a ritenere provato un periodo di lavoro (in prova) di pochi giorni e per un orario contenuto (di 4-5 ore al giorno).
18. Tale conclusione ha reso superfluo l'accertamento tecnico contabile chiesto dalla ricorrente;
infatti, non è stata disposta la CTU.
19. La parte resistente solamente con la nota depositata in data 12.11.2014 ha chiesto di condannare la parte ricorrente ex art. 96 c.p.c., in tal modo presentando una domanda riconvenzionale. Detta domanda, però, è stata presentata tardivamente, ovvero non con l'atto di costituzione in giudizio e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
20. In ultimo si osserva che dagli atti di causa non sono emerse condotte riconducibili a fattispecie criminose. Pertanto, l'istanza di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica deve essere disattesa.
21. Le spese di lite, in ragione del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., possono essere parzialmente compensate al 50%.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) rigetta la domanda di parte resistente ex art. 96 c.p.c.;
3) condanna la parte ricorrente al pagamento del 50% delle spese di Parte_1
lite in favore di , che liquida in complessivi 2.694,00 euro per CP_1
compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge;
4) compensa per il 50% le spese di lite.
Pisa, 26.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 8 di 8