TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 08/04/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6441/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6441/2023 promossa da:
SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. (C.F. e P.IVA ), con sede in Roma al Largo P.IVA_1
Ferruccio Mengaroni n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato all'atto di citazione del Giudizio di Primo Grado, dall'avv. ELISA BERTOGLI (C.F. del foro di Milano (fax: 02.49641980 – pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliate presso il di lei studioin Email_1
Milano Corso di Porta IA n. 17
APPELLANTE contro
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. ), con sede in Milano, Via Ignazio P.IVA_2
Gardella n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. Pierluigi Tiraboschi, rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Stefano Taurini (C.F.: , fax n. 02/76020501, pec: C.F._2 Email_2
e Maurizio Hazan (C.F.: , fax n. 02/76020501, pec: C.F._3
, con Studio in Milano, Largo Augusto n. 3, ed elettivamente Email_3 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Vittorio Petrocco sito a Sestri Levante alla via E. Fico n. 32/17.
Gli stessi procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al seguente numero di fax 02/76020501 e agli indirizzi di posta elettronica certificata: •
• Email_2 Email_3
APPELLATA
E contro
Sig. EL ND
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per SI e Ambiente spa:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe tutte le declaratorie del caso: in via principale e nel merito accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°161/23, pubblicata in data 19/05/2023 e notificata in data 24/05/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Chiavari – dott. ssa Anna Maria Minniti accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: “Voglia l'On.le Giudice di Pace adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione - così provvedere: 1) accertare e dichiarare la responsabilità del conducente il veicolo tg CT444XK di proprietà del sig. ND EL nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
2) per l'effetto, condannare la società IA Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
e il sig. ND EL, in solido tra loro, al pagamento in favore di SI e Ambiente - nella sua qualità di concessionario e cessionario - della somma di euro 597,93= ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo, nei limiti di competenza del Giudice di Pace;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa.” e conseguente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di prime cure e in questa sede per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Salvo ogni altro diritto”.
Per IA Assicurazioni spa:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, confermando la sentenza di primo grado, così giudicare: i. In via preliminare, dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui in premessa;
ii. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per i motivi di cui in premessa e confermare la sentenza di primo grado. iii. con vittoria di spese e competenze di liti per entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
SI e Ambiente spa ha introdotto il primo grado di giudizio esponendo che:
▪ il sig. EL ND, conducente e proprietario del veicolo targato CT444XK assicurato con IA Assicurazioni spa, aveva, in data 23.08.2016, nel Comune di Rapallo, in Corso Colombo all'altezza di via Macera, causato, in occasione di un sinistro stradale, uno spargimento di rifiuti liquidi inquinanti e non biodegradabili (rifiuti speciali) sulla carreggiata, provocando un danno al manto stradale di proprietà comunale;
▪ SI e Ambiente spa, concessionaria, in forza di specifica convenzione stipulata in data 4.12.2013, a seguito di determina dirigenziale n. 1004/7 dell'08.11.2013, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e di reintegra del manto stradale a seguito di sinistri, era intervenuta ed aveva posto in essere tutta l'attività necessaria per la pulitura del manto stradale, con un costo quantificabile in euro 967,93;
▪ SI e Ambiente, cessionaria, sempre in forza della stessa convenzione, del credito risarcitorio di cui l'ente comunale era titolare nei confronti del danneggiante e della sua pagina 2 di 8 compagnia assicurativa, e ceduto a titolo di corrispettivo per l'attività di ripristino effettuata, inoltrava istanza di pagamento nei confronti di IA Assicurazioni spa che riconosceva il minor importo di euro 370,00.
Ritenendo non satisfattiva l'offerta, SI e Ambiente spa ha chiesto, quindi, in giudizio l'accertamento della responsabilità del sig EL ND nella causazione del sinistro e la sua condanna, in solido con IA Assicurazioni spa, al pagamento del residuo importo dui euro 597,93.
IA Assicurazioni spa si è costituita e ha denunciato il fatto che, attraverso la predicata cessione, era stato posto in essere un vero e proprio business milionario che garantiva a SI e Ambiente, attraverso plurimi interventi, di far ricadere sulle compagnie assicurative i costi, fatturati a tariffa fissa e unilateralmente determinati, del servizio di pulizia strade contrattualmente assunto con il Comune.
In altri termini, così facendo, il sistema della responsabilità civile era stato alterato perché le compagnie assicurative erano costrette a farsi carico, mutualisticamente, non di costi di risarcimenti ma di prezzi erogati da un'impresa privata sulla base di un tariffario predeterminato.
Ad ogni buon conto, secondo l'assunto di parte convenuta:
▪ la convenzione era stata sottoscritta in spregio alle norme del Codice Ambiente (Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006) che imponeva l'adozione, per la gestione del servizio, di una gara pubblica;
▪ la cessione del credito risarcitorio era nulla perché firmata da un soggetto, diverso dal Sindaco, mai autorizzato dalla Giunta a cedere crediti del Comune ex art 50 Testo Enti Locali;
▪ la domanda esorbitava dall'ambito di applicazione dell'art. 2054 c.c.: non era infatti un'azione di responsabilità da circolazione di veicoli ma un'azione di pagamento del costo di una prestazione contrattuale assunta nei confronti del Comune, peraltro sottoposta ai rigidi controlli dell'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), che, così facendo, non sopportava alcun onere trasferendolo sulle compagnie assicurative;
▪ la pattuizione sulla cessione del credito risarcitorio, neppure venuto ad esistenza al momento della pattuizione, era in ogni caso nulla per indeterminatezza e/o indeterminabilità del credito ceduto ai sensi degli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c.;
▪ esisteva peraltro una specifica ipotesi sanzionatoria, nel Codice della Strada, ai danni di coloro che provocano l'insozzamento/deterioramento della pubblica via (artt. 14, 15, 161 e 211) che dimostrava come la pretesa in esame fosse del tutto avulsa dalle dinamiche del risarcimento civilistico tanto meno ex art. 2054 c.c.
Sulla scorta di tali premesse IA Assicurazioni spa ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda, il difetto di legittimazione attiva, la mancanza di titolo e in ogni caso il rigetto della domanda, previo accertamento dell'illegittimità amministrativa della procedura di affidamento del servizio, e, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto spontaneamente versato per euro 370.00.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 161/2023, ha ritenuto che la Convenzione di Servizi sottoscritta tra il Comune di Rapallo e SI e Ambiente spa contemplava una cessione del credito risarcitorio futuro della pubblica amministrazione nei confronti dell'autore del sinistro e del danno ex art. 2054 c.c. e, per lui, nei confronti della sua assicurazione, non ammissibile, in quanto all'atto della cessione erano sconosciuti debitore ed importo ceduto, ciò in spregio alle regole di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza che informano la disciplina dei contratti ad oggetto pubblico;
e che,
pagina 3 di 8 dunque, la Convenzione dovesse essere disapplicata in quanto illegittima perché, in buona sostanza, era priva dell'indicazione di valore dell'affidamento del servizio, in spregio alle indicazioni più volte fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Disapplicato l'atto concessorio, è stato quindi rilevato il difetto di legittimazione attiva di Ambiente e SI a pretendere il risarcimento spettante all'ente pubblico, con rigetto della relativa domanda, ed è stata accolta la domanda riconvenzionale di IA Assicurazioni spa.
2. Il giudizio di appello
Con l'atto di appello (cui si rimanda integralmente), SI e Ambiente spa, nel richiamare interamente i fatti posti a sostegno della domanda, già coltivata in primo grado, ha sostanzialmente contestato la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non ammissibile la cessione di credito risarcitorio futuro (e quindi anche con riferimento ad un credito e ad un relativo debitore non ancora individuato perché non ancora individuabile). Ha poi negato che il costo dell'intervento di ripristino, posto a carico delle compagnie assicurative, in modo che l'amministrazione non dovesse sopportare alcun peso, dovesse essere necessariamente predeterminato, sulla base della disciplina del Codice dei Contratti Pubblici.
La Convenzione non poteva, quindi, essere disapplicata e andava pienamente riconosciuto il credito risarcitorio.
Parte convenuta (nel richiamare a sua volta interamente i fatti e le ragioni di diritto esposte in primo grado) ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 3 cpc in quanto la pronuncia di primo grado era stata resa secondo equità. Per il resto ha chiesto l'integrale conferma della sentenza di primo grado per le ragioni indicate cui si rimanda integralmente.
3. Nel merito
L'appello è ammissibile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cpc (perché la sentenza è stata resa secondo diritto, sia in quanto il valore della domanda, cui si cumula quella riconvenzionale, maggiorato di interessi e rivalutazione, cfr. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4994 del 26/02/2008, supera la soglia di euro 1.100,00; sia perché la domanda di condanna al pagamento della somma di denaro di euro 597,93 è stata accompagnata da parte attrice con la richiesta della diversa ed eventualmente
“maggiore” somma, fatto che rende la causa, in difetto di tempestiva contestazione ex art. 14 cpc, di valore indeterminato, cfr. Cassazione civile n. 3290/2018), ma è infondato.
In particolare la sentenza di primo grado merita di essere confermata, parzialmente con diversa motivazione.
L'odierno appellante fonda la propria legittimazione ad agire sull'atto aggiunto alla convezione stipulata con SI e Ambiente - prodotto in primo grado e nuovamente prodotto quale doc. n.
3 - con cui il Comune di Rapallo ha disposto quanto segue: “SI e Ambiente spa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo del 12 Aprile 2006 numero 163, riceve, come controprestazione della concessione del servizio da parte del Comune, unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, dunque gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggianti. Nessun onere economico in nessun caso sarà a carico della Pubblica amministrazione. A fortiori ratione, il
pagina 4 di 8 Comune, in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, conferisce a SI e Ambiente spa, nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c. per denunciare alle compagnia assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita”.
Secondo parte appellante tale atto conterrebbe una cessione di credito risarcitorio in suo favore, che la abiliterebbe ad agire in giudizio nei confronti di tutti i responsabili di sinistri stradali, nonchè delle relative compagnie assicurative con cui i danneggianti hanno sottoscritto le polizze per la responsabilità civile, al fine di recuperare i costi sopportati per riportare in condizioni di sicurezza e fruibilità il manto stradale, per il ripristino del quale ha assunto uno specifico impegno con il Comune.
La tesi non può essere sostenuta.
Anzitutto, è altamente discutibile che dal tenore del predetto atto sia desumibile una cessione di credito risarcitorio in senso proprio: quel che si apprende e si ricava è che il costo del servizio di ripristino è stato concepito senza oneri economici per il Comune, con assunzione del rischio della gestione del servizio medesimo da parte del concessionario, il quale trae i suoi guadagni non da un corrispettivo ricevuto in via diretta dal Comune, ma dall'attività di recupero (stragiudiziale) del credito stesso, per la gestione del quale il Comune lo ha espressamente delegato.
In altri termini, non risulta alcuna cessione del credito risarcitorio vantato dal Comune nei confronti dei responsabili civili ex art. 2054 c.c.; risulta piuttosto che a SI e Ambiente sia attribuito – tramite delega - il diritto di trattenere stragiudizialmente gli importi che sarebbero dovuti al Comune per il danneggiamento della strada, verificatisi in occasione di un sinistro stradale, a titolo di remunerazione del servizio affidato.
Ad ogni buon conto, quand'anche si volesse fa discendere, dal predetto atto, l'esistenza di una (teorica) cessione di credito risarcitorio futuro, appare evidente che, con la citata convenzione e patto aggiuntivo, si sia andati integralmente a disciplinare l'organizzazione e la concessione di un servizio pubblico (inteso come attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi, ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale) che l'art 42 del TUEL affida alla competenza del Consiglio Comunale (cfr. Tar Lombardia con la sentenza n. 2306 del 1° dicembre
2017).
Il dott IO Patrone, in qualità di Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di
Rapallo, non ha semplicemente adempiuto al compito di attuare un obiettivo o un programma definito con un atto di indirizzo di un organo di governo dell'ente. E, in tal senso, risulta del tutto irrilevante che la competenza in materia di sicurezza e viabilità stradale spetti alla Polizia Municipale posto che il dott.
IO Patrone ha posto in essere un atto che non è esplicazione delle attribuzioni della Polizia
Municipale.
L'art. 107 in particolare recita:
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria
pagina 5 di 8 e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento(1);
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti
e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.
L'art. 109 comma 2 TUEL, con riferimento ai piccoli Comuni, privi di dirigenti nel loro organigramma, precisa:
Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Si ricava, dal tenore delle citate disposizioni, che il legislatore ha consentito il potere di compiere atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, ai dirigenti, ratione materiae, (o ai responsabili di pagina 6 di 8 uffici o servizi nei piccoli comuni con provvedimento motivato) nell'ambito delle funzioni di gestione loro strettamente attribuite.
Ma nel caso in esame siamo al di fuori di un atto gestorio.
Dalla lettura degli atti (ivi inclusi i pareri espressi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione prodotti agli atti) si evince infatti che le pubbliche Amministrazioni, per assicurare gli adempimenti in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art.211 D.lgs. n.285/1992, ben possano affidare il servizio di ripristino post incidente, mediante la pulizia, bonifica ed il reintegro delle condizioni preesistenti della sede stradale, nell'ambito del proprio territorio comunale, ad una società, ma che tale scelta debba avvenire all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, tramite il ricorso al regime della concessione di servizio.
Tale argomento è stato ampliamente analizzato dall'ANAC, con la deliberazione n. 64 dell'Adunanza del 27.6.2012, fasc. 493/2012, avente per oggetto l'affidamento dei servizi di ripristino post incidente.
In tale documento, è stato chiarito che l'affidamento del servizio di ripristino post incidente può correttamente inquadrarsi nell'ambito delle concessioni di servizi, con conseguente assoggettamento alla disciplina dettata dal Codice degli Appalti. Poiché la contrattazione, finalizzata a fissare ex ante ed in modo forfettario le tariffe per i singoli interventi, si svolge prioritariamente tra il concessionario e le compagnie di assicurazione, al fine di contemplare i diversi interessi pubblici coinvolti nella fattispecie, ossia l'interesse alla salvaguardia della sicurezza stradale da un lato e quello ad un contenimento delle tariffe assicurative dall'altro, si rende essenziale il corretto adempimento, da parte dell'ente locale procedente, dell'obbligo del controllo in merito alla qualità ed all'efficienza del servizio reso. La richiesta di servizi aggiuntivi da espletarsi ad opera del concessionario, può ritenersi consentita, purché strettamente attinente all'oggetto del servizio, nonché strumentale, ai fini di un tempestivo, efficiente ed efficace reintegro delle condizioni ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e più, in generale, del mantenimento e del ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza stradale. È stato chiarito, poi, che l'affidamento del servizio in concessione può essere effettuato con la determinazione del valore a base di gara. Per quanto concerne le modalità di calcolo, lo stesso potrebbe, in particolare, essere determinato facendo riferimento ai dati degli interventi effettuati negli anni precedenti.
In base alla sopracitata deliberazione ANAC 64 del 27.06.2012 e al parere 112 del 21.05.2014 il servizio in questione può dunque qualificarsi in termini di “concessione di servizi” per il ricorrere dei seguenti elementi: 1) mancanza di un qualsiasi corrispettivo erogato dalle Amministrazioni comunali all'affidatario del servizio, che, al contrario, viene ad essere remunerato esclusivamente mediante lo sfruttamento economico dello stesso;
2) trasferimento, dall'Amministrazione concedente al concessionario, sia delle responsabilità sia del rischio di gestione, in particolare, il servizio di ripristino viene reso anche in caso di mancata identificazione del responsabile civile dell'incidente.
Ciò detto, trattandosi della programmazione della concessione di un servizio pubblico, la relativa deliberazione di indirizzo avrebbe dovuto essere adottata dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del T.U.O.EE.LL.
Pertanto, deve escludersi che il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, nella predetta qualità, avesse il potere di “cedere” il preteso credito risarcitorio dell'ente pubblico, atto sul quale parte appellante ha fondato la sua legittimazione.
pagina 7 di 8 Pertanto, l'appello proposto deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza in questa sede impugnata.
4. Le spese di lite
Le spese del presente grado sostenute da IA Assicurazioni spa devono essere poste a carico di parte appellante secondo soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il
Tribunale, Scaglione indeterminabile di bassa complessità, importi minimi per studio, introduttiva, decisionale).
Nulla a dovuto al convenuto contumace a titolo di spese.
L'integrale rigetto dell'impugnazione pone in capo a parte appellante l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari n. 161/2023, sia pure con diversa motivazione;
condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte convenuta IA Assicurazioni spa le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di SI e Ambiente s.p.a dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Genova, 06/04/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6441/2023 promossa da:
SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. (C.F. e P.IVA ), con sede in Roma al Largo P.IVA_1
Ferruccio Mengaroni n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato all'atto di citazione del Giudizio di Primo Grado, dall'avv. ELISA BERTOGLI (C.F. del foro di Milano (fax: 02.49641980 – pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliate presso il di lei studioin Email_1
Milano Corso di Porta IA n. 17
APPELLANTE contro
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. ), con sede in Milano, Via Ignazio P.IVA_2
Gardella n. 2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. Pierluigi Tiraboschi, rappresentata e difesa come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv.ti Stefano Taurini (C.F.: , fax n. 02/76020501, pec: C.F._2 Email_2
e Maurizio Hazan (C.F.: , fax n. 02/76020501, pec: C.F._3
, con Studio in Milano, Largo Augusto n. 3, ed elettivamente Email_3 domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Vittorio Petrocco sito a Sestri Levante alla via E. Fico n. 32/17.
Gli stessi procuratori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al seguente numero di fax 02/76020501 e agli indirizzi di posta elettronica certificata: •
• Email_2 Email_3
APPELLATA
E contro
Sig. EL ND
APPELLATO CONTUMACE
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per SI e Ambiente spa:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe tutte le declaratorie del caso: in via principale e nel merito accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n°161/23, pubblicata in data 19/05/2023 e notificata in data 24/05/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Chiavari – dott. ssa Anna Maria Minniti accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano: “Voglia l'On.le Giudice di Pace adito - respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione - così provvedere: 1) accertare e dichiarare la responsabilità del conducente il veicolo tg CT444XK di proprietà del sig. ND EL nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
2) per l'effetto, condannare la società IA Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
e il sig. ND EL, in solido tra loro, al pagamento in favore di SI e Ambiente - nella sua qualità di concessionario e cessionario - della somma di euro 597,93= ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo, nei limiti di competenza del Giudice di Pace;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa.” e conseguente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di prime cure e in questa sede per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Salvo ogni altro diritto”.
Per IA Assicurazioni spa:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, confermando la sentenza di primo grado, così giudicare: i. In via preliminare, dichiarare l'improponibilità e l'inammissibilità dell'appello per i motivi di cui in premessa;
ii. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per i motivi di cui in premessa e confermare la sentenza di primo grado. iii. con vittoria di spese e competenze di liti per entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
SI e Ambiente spa ha introdotto il primo grado di giudizio esponendo che:
▪ il sig. EL ND, conducente e proprietario del veicolo targato CT444XK assicurato con IA Assicurazioni spa, aveva, in data 23.08.2016, nel Comune di Rapallo, in Corso Colombo all'altezza di via Macera, causato, in occasione di un sinistro stradale, uno spargimento di rifiuti liquidi inquinanti e non biodegradabili (rifiuti speciali) sulla carreggiata, provocando un danno al manto stradale di proprietà comunale;
▪ SI e Ambiente spa, concessionaria, in forza di specifica convenzione stipulata in data 4.12.2013, a seguito di determina dirigenziale n. 1004/7 dell'08.11.2013, del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e di reintegra del manto stradale a seguito di sinistri, era intervenuta ed aveva posto in essere tutta l'attività necessaria per la pulitura del manto stradale, con un costo quantificabile in euro 967,93;
▪ SI e Ambiente, cessionaria, sempre in forza della stessa convenzione, del credito risarcitorio di cui l'ente comunale era titolare nei confronti del danneggiante e della sua pagina 2 di 8 compagnia assicurativa, e ceduto a titolo di corrispettivo per l'attività di ripristino effettuata, inoltrava istanza di pagamento nei confronti di IA Assicurazioni spa che riconosceva il minor importo di euro 370,00.
Ritenendo non satisfattiva l'offerta, SI e Ambiente spa ha chiesto, quindi, in giudizio l'accertamento della responsabilità del sig EL ND nella causazione del sinistro e la sua condanna, in solido con IA Assicurazioni spa, al pagamento del residuo importo dui euro 597,93.
IA Assicurazioni spa si è costituita e ha denunciato il fatto che, attraverso la predicata cessione, era stato posto in essere un vero e proprio business milionario che garantiva a SI e Ambiente, attraverso plurimi interventi, di far ricadere sulle compagnie assicurative i costi, fatturati a tariffa fissa e unilateralmente determinati, del servizio di pulizia strade contrattualmente assunto con il Comune.
In altri termini, così facendo, il sistema della responsabilità civile era stato alterato perché le compagnie assicurative erano costrette a farsi carico, mutualisticamente, non di costi di risarcimenti ma di prezzi erogati da un'impresa privata sulla base di un tariffario predeterminato.
Ad ogni buon conto, secondo l'assunto di parte convenuta:
▪ la convenzione era stata sottoscritta in spregio alle norme del Codice Ambiente (Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006) che imponeva l'adozione, per la gestione del servizio, di una gara pubblica;
▪ la cessione del credito risarcitorio era nulla perché firmata da un soggetto, diverso dal Sindaco, mai autorizzato dalla Giunta a cedere crediti del Comune ex art 50 Testo Enti Locali;
▪ la domanda esorbitava dall'ambito di applicazione dell'art. 2054 c.c.: non era infatti un'azione di responsabilità da circolazione di veicoli ma un'azione di pagamento del costo di una prestazione contrattuale assunta nei confronti del Comune, peraltro sottoposta ai rigidi controlli dell'Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione), che, così facendo, non sopportava alcun onere trasferendolo sulle compagnie assicurative;
▪ la pattuizione sulla cessione del credito risarcitorio, neppure venuto ad esistenza al momento della pattuizione, era in ogni caso nulla per indeterminatezza e/o indeterminabilità del credito ceduto ai sensi degli artt. 1418, 1325 e 1346 c.c.;
▪ esisteva peraltro una specifica ipotesi sanzionatoria, nel Codice della Strada, ai danni di coloro che provocano l'insozzamento/deterioramento della pubblica via (artt. 14, 15, 161 e 211) che dimostrava come la pretesa in esame fosse del tutto avulsa dalle dinamiche del risarcimento civilistico tanto meno ex art. 2054 c.c.
Sulla scorta di tali premesse IA Assicurazioni spa ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda, il difetto di legittimazione attiva, la mancanza di titolo e in ogni caso il rigetto della domanda, previo accertamento dell'illegittimità amministrativa della procedura di affidamento del servizio, e, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto spontaneamente versato per euro 370.00.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 161/2023, ha ritenuto che la Convenzione di Servizi sottoscritta tra il Comune di Rapallo e SI e Ambiente spa contemplava una cessione del credito risarcitorio futuro della pubblica amministrazione nei confronti dell'autore del sinistro e del danno ex art. 2054 c.c. e, per lui, nei confronti della sua assicurazione, non ammissibile, in quanto all'atto della cessione erano sconosciuti debitore ed importo ceduto, ciò in spregio alle regole di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza che informano la disciplina dei contratti ad oggetto pubblico;
e che,
pagina 3 di 8 dunque, la Convenzione dovesse essere disapplicata in quanto illegittima perché, in buona sostanza, era priva dell'indicazione di valore dell'affidamento del servizio, in spregio alle indicazioni più volte fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.
Disapplicato l'atto concessorio, è stato quindi rilevato il difetto di legittimazione attiva di Ambiente e SI a pretendere il risarcimento spettante all'ente pubblico, con rigetto della relativa domanda, ed è stata accolta la domanda riconvenzionale di IA Assicurazioni spa.
2. Il giudizio di appello
Con l'atto di appello (cui si rimanda integralmente), SI e Ambiente spa, nel richiamare interamente i fatti posti a sostegno della domanda, già coltivata in primo grado, ha sostanzialmente contestato la motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non ammissibile la cessione di credito risarcitorio futuro (e quindi anche con riferimento ad un credito e ad un relativo debitore non ancora individuato perché non ancora individuabile). Ha poi negato che il costo dell'intervento di ripristino, posto a carico delle compagnie assicurative, in modo che l'amministrazione non dovesse sopportare alcun peso, dovesse essere necessariamente predeterminato, sulla base della disciplina del Codice dei Contratti Pubblici.
La Convenzione non poteva, quindi, essere disapplicata e andava pienamente riconosciuto il credito risarcitorio.
Parte convenuta (nel richiamare a sua volta interamente i fatti e le ragioni di diritto esposte in primo grado) ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 3 cpc in quanto la pronuncia di primo grado era stata resa secondo equità. Per il resto ha chiesto l'integrale conferma della sentenza di primo grado per le ragioni indicate cui si rimanda integralmente.
3. Nel merito
L'appello è ammissibile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cpc (perché la sentenza è stata resa secondo diritto, sia in quanto il valore della domanda, cui si cumula quella riconvenzionale, maggiorato di interessi e rivalutazione, cfr. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4994 del 26/02/2008, supera la soglia di euro 1.100,00; sia perché la domanda di condanna al pagamento della somma di denaro di euro 597,93 è stata accompagnata da parte attrice con la richiesta della diversa ed eventualmente
“maggiore” somma, fatto che rende la causa, in difetto di tempestiva contestazione ex art. 14 cpc, di valore indeterminato, cfr. Cassazione civile n. 3290/2018), ma è infondato.
In particolare la sentenza di primo grado merita di essere confermata, parzialmente con diversa motivazione.
L'odierno appellante fonda la propria legittimazione ad agire sull'atto aggiunto alla convezione stipulata con SI e Ambiente - prodotto in primo grado e nuovamente prodotto quale doc. n.
3 - con cui il Comune di Rapallo ha disposto quanto segue: “SI e Ambiente spa, conformemente a quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo del 12 Aprile 2006 numero 163, riceve, come controprestazione della concessione del servizio da parte del Comune, unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, dunque gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggianti. Nessun onere economico in nessun caso sarà a carico della Pubblica amministrazione. A fortiori ratione, il
pagina 4 di 8 Comune, in qualità di Ente proprietario dell'arteria stradale danneggiata dall'incidente, conferisce a SI e Ambiente spa, nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c. per denunciare alle compagnia assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l'indennizzo corrisposto per l'attività di ripristino post incidente eseguita”.
Secondo parte appellante tale atto conterrebbe una cessione di credito risarcitorio in suo favore, che la abiliterebbe ad agire in giudizio nei confronti di tutti i responsabili di sinistri stradali, nonchè delle relative compagnie assicurative con cui i danneggianti hanno sottoscritto le polizze per la responsabilità civile, al fine di recuperare i costi sopportati per riportare in condizioni di sicurezza e fruibilità il manto stradale, per il ripristino del quale ha assunto uno specifico impegno con il Comune.
La tesi non può essere sostenuta.
Anzitutto, è altamente discutibile che dal tenore del predetto atto sia desumibile una cessione di credito risarcitorio in senso proprio: quel che si apprende e si ricava è che il costo del servizio di ripristino è stato concepito senza oneri economici per il Comune, con assunzione del rischio della gestione del servizio medesimo da parte del concessionario, il quale trae i suoi guadagni non da un corrispettivo ricevuto in via diretta dal Comune, ma dall'attività di recupero (stragiudiziale) del credito stesso, per la gestione del quale il Comune lo ha espressamente delegato.
In altri termini, non risulta alcuna cessione del credito risarcitorio vantato dal Comune nei confronti dei responsabili civili ex art. 2054 c.c.; risulta piuttosto che a SI e Ambiente sia attribuito – tramite delega - il diritto di trattenere stragiudizialmente gli importi che sarebbero dovuti al Comune per il danneggiamento della strada, verificatisi in occasione di un sinistro stradale, a titolo di remunerazione del servizio affidato.
Ad ogni buon conto, quand'anche si volesse fa discendere, dal predetto atto, l'esistenza di una (teorica) cessione di credito risarcitorio futuro, appare evidente che, con la citata convenzione e patto aggiuntivo, si sia andati integralmente a disciplinare l'organizzazione e la concessione di un servizio pubblico (inteso come attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi, ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale) che l'art 42 del TUEL affida alla competenza del Consiglio Comunale (cfr. Tar Lombardia con la sentenza n. 2306 del 1° dicembre
2017).
Il dott IO Patrone, in qualità di Comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune di
Rapallo, non ha semplicemente adempiuto al compito di attuare un obiettivo o un programma definito con un atto di indirizzo di un organo di governo dell'ente. E, in tal senso, risulta del tutto irrilevante che la competenza in materia di sicurezza e viabilità stradale spetti alla Polizia Municipale posto che il dott.
IO Patrone ha posto in essere un atto che non è esplicazione delle attribuzioni della Polizia
Municipale.
L'art. 107 in particolare recita:
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria
pagina 5 di 8 e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente
o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento(1);
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti
e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.
L'art. 109 comma 2 TUEL, con riferimento ai piccoli Comuni, privi di dirigenti nel loro organigramma, precisa:
Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
Si ricava, dal tenore delle citate disposizioni, che il legislatore ha consentito il potere di compiere atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, ai dirigenti, ratione materiae, (o ai responsabili di pagina 6 di 8 uffici o servizi nei piccoli comuni con provvedimento motivato) nell'ambito delle funzioni di gestione loro strettamente attribuite.
Ma nel caso in esame siamo al di fuori di un atto gestorio.
Dalla lettura degli atti (ivi inclusi i pareri espressi dall'Autorità Nazionale Anticorruzione prodotti agli atti) si evince infatti che le pubbliche Amministrazioni, per assicurare gli adempimenti in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art.211 D.lgs. n.285/1992, ben possano affidare il servizio di ripristino post incidente, mediante la pulizia, bonifica ed il reintegro delle condizioni preesistenti della sede stradale, nell'ambito del proprio territorio comunale, ad una società, ma che tale scelta debba avvenire all'esito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, tramite il ricorso al regime della concessione di servizio.
Tale argomento è stato ampliamente analizzato dall'ANAC, con la deliberazione n. 64 dell'Adunanza del 27.6.2012, fasc. 493/2012, avente per oggetto l'affidamento dei servizi di ripristino post incidente.
In tale documento, è stato chiarito che l'affidamento del servizio di ripristino post incidente può correttamente inquadrarsi nell'ambito delle concessioni di servizi, con conseguente assoggettamento alla disciplina dettata dal Codice degli Appalti. Poiché la contrattazione, finalizzata a fissare ex ante ed in modo forfettario le tariffe per i singoli interventi, si svolge prioritariamente tra il concessionario e le compagnie di assicurazione, al fine di contemplare i diversi interessi pubblici coinvolti nella fattispecie, ossia l'interesse alla salvaguardia della sicurezza stradale da un lato e quello ad un contenimento delle tariffe assicurative dall'altro, si rende essenziale il corretto adempimento, da parte dell'ente locale procedente, dell'obbligo del controllo in merito alla qualità ed all'efficienza del servizio reso. La richiesta di servizi aggiuntivi da espletarsi ad opera del concessionario, può ritenersi consentita, purché strettamente attinente all'oggetto del servizio, nonché strumentale, ai fini di un tempestivo, efficiente ed efficace reintegro delle condizioni ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e più, in generale, del mantenimento e del ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza stradale. È stato chiarito, poi, che l'affidamento del servizio in concessione può essere effettuato con la determinazione del valore a base di gara. Per quanto concerne le modalità di calcolo, lo stesso potrebbe, in particolare, essere determinato facendo riferimento ai dati degli interventi effettuati negli anni precedenti.
In base alla sopracitata deliberazione ANAC 64 del 27.06.2012 e al parere 112 del 21.05.2014 il servizio in questione può dunque qualificarsi in termini di “concessione di servizi” per il ricorrere dei seguenti elementi: 1) mancanza di un qualsiasi corrispettivo erogato dalle Amministrazioni comunali all'affidatario del servizio, che, al contrario, viene ad essere remunerato esclusivamente mediante lo sfruttamento economico dello stesso;
2) trasferimento, dall'Amministrazione concedente al concessionario, sia delle responsabilità sia del rischio di gestione, in particolare, il servizio di ripristino viene reso anche in caso di mancata identificazione del responsabile civile dell'incidente.
Ciò detto, trattandosi della programmazione della concessione di un servizio pubblico, la relativa deliberazione di indirizzo avrebbe dovuto essere adottata dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 del T.U.O.EE.LL.
Pertanto, deve escludersi che il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, nella predetta qualità, avesse il potere di “cedere” il preteso credito risarcitorio dell'ente pubblico, atto sul quale parte appellante ha fondato la sua legittimazione.
pagina 7 di 8 Pertanto, l'appello proposto deve essere rigettato, con la conseguente conferma della sentenza in questa sede impugnata.
4. Le spese di lite
Le spese del presente grado sostenute da IA Assicurazioni spa devono essere poste a carico di parte appellante secondo soccombenza e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il
Tribunale, Scaglione indeterminabile di bassa complessità, importi minimi per studio, introduttiva, decisionale).
Nulla a dovuto al convenuto contumace a titolo di spese.
L'integrale rigetto dell'impugnazione pone in capo a parte appellante l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Chiavari n. 161/2023, sia pure con diversa motivazione;
condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte convenuta IA Assicurazioni spa le spese di lite, che si liquidano in € 2.906,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di SI e Ambiente s.p.a dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Genova, 06/04/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 8 di 8