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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MARRA ON MASSIMO, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 699/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKFIPPD00042/2025 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1025/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso
Resistente: La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al N. 669/2025, il signor Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. TKFIPPD00042/2025,ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, emessa dall'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Latina.
Il contribuente in data 23 maggio 2025 ha prodotto istanza di autotutela, rappresentando “che l'intimazione non avrebbe tenuto conto di tutti gli importi pagati in acconto;
giacché non avrebbe considerto "i due terzi delle sanzioni pagate con F24 in data 4/02/2021 di euro 5.291,33".
Con provvedimento di autotutela parziale n. TKFIPPD00080/2025 del 27 maggio 2025, l'Ufficio ha accolto la vista istanza, disponendo l'annullamento parziale dell'intimazione, relativamente alle sanzioni già versate.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo che venga dichiarata la cessata materia del contendere
Nella udienza del 21/11/2025 la causa è stata traattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto brevemente in narrtiva l'ufficio in acccoglimento dell richiesta del contribuente ha accolto con atto 27 maggio 2025 l'istanza di autotutela presentata in data 23 maggio 2025 dal contribuente.
Non resta al Collegio che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente
MARRA ON MASSIMO, Relatore
BLANDA VINCENZO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 699/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TKFIPPD00042/2025 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1025/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore del ricorrente si riporta al ricorso
Resistente: La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso iscritto al N. 669/2025, il signor Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. TKFIPPD00042/2025,ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, emessa dall'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Latina.
Il contribuente in data 23 maggio 2025 ha prodotto istanza di autotutela, rappresentando “che l'intimazione non avrebbe tenuto conto di tutti gli importi pagati in acconto;
giacché non avrebbe considerto "i due terzi delle sanzioni pagate con F24 in data 4/02/2021 di euro 5.291,33".
Con provvedimento di autotutela parziale n. TKFIPPD00080/2025 del 27 maggio 2025, l'Ufficio ha accolto la vista istanza, disponendo l'annullamento parziale dell'intimazione, relativamente alle sanzioni già versate.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, chiedendo che venga dichiarata la cessata materia del contendere
Nella udienza del 21/11/2025 la causa è stata traattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come esposto brevemente in narrtiva l'ufficio in acccoglimento dell richiesta del contribuente ha accolto con atto 27 maggio 2025 l'istanza di autotutela presentata in data 23 maggio 2025 dal contribuente.
Non resta al Collegio che dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere e compensa le spese.