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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/02/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
9200/2024 RGL
Nella causa promossa da
Parte_1 contro
CP_1
All'udienza del 27/02/2025, alle ore 10 sono presenti l'avv. ALLEGRA CHRISTIAN per parte ricorrente e l'avv. Marco Di Gloria per parte convenuta
I procuratori concludono insistendo nei rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.10 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al n. 9200 del 2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Allegra, giusta procura agli atti
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
In persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo e con l'avv.
Maria Grazia Sparacino, in forza della procura generale alle liti conferita con atto del Notaio
, rep.n. 37875, raccolta n . 7313 del 22.03.2024, Persona_1
- resistente -
O g g e t t o: Opposizione avviso di addebito
All'esito dell'udienza del 27.02.2024, alle ore 16.10 ha pronunciato
S E N T E N Z A
Mediante deposito del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 596 2024 00005895 04, notificato in data 10.05.2024, di
€.6.436,35.
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore della ricorrente quantificate in € CP_1 2.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Christian Allegra.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 16.06.2024, la ricorrente in epigrafe impugnava l'avviso di addebito n. 596 2024 00005895 04, notificato in data 10.05.2024, di €.6.436,35 avente ad oggetto il recupero di somme indebitamente corrisposte derivanti da ricalcolo della pensione per il periodo 01/2014-12/2015.
In particolare l' addebitava alla ricorrente la somma di €.6.436,35 per ricalcolo CP_1
pensione – importi non dovuti.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1
All'udienza odierna, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa.
Preliminarmente va disattesa la doglianza dell' in merito alla mancanza di domanda CP_1
amministrativa.
Ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. n. 222/1984, l'assegno ordinario di invalidità “…è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.”
Precisa il successivo comma 8 che “Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.” Ed ancora, ai sensi dell'art. 9 comma 2 L. cit., rubricato “Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità”, “Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento, salvo quanto previsto al successivo quinto comma.” Ai sensi del successivo quinto comma, poi
“L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.”
In altre parole la prestazione de qua scade al termine del triennio e solo ove venga presentata domanda di conferma da parte dell'interessato la prestazione potrà continuare ad essere erogata, nella persistenza dei requisiti di legge, suscettibili di verifica da parte dell' in CP_1
qualsiasi momento, anche anteriore alla scadenza del triennio. Al riguardo la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio, qui condiviso, dell'indispensabilità della domanda amministrativa in relazione a ciascuno dei tre periodi di fruizione triennali, precedenti quello di godimento automatico di cui al comma 8 (v. Cass. Sez.
6 - L, n. 25934 del
16/10/2018; Cass. Sez. L, n. 21709 del 27/10/2016, cfr. Cassazione civile , sez. lav. ,
27/10/2016 , n. 21709: “In tema di assegno di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dal comma 7 di tale articolo, che ne prevede la conferma per tre periodi triennali consecutivi previa domanda del titolare - della quale la stessa legge regola termini ed effetti - deriva il principio dell'indispensabilità della domanda amministrativa in relazione
a ciascuno dei tre periodi di fruizione triennali, precedenti quello di godimento automatico di cui al successivo comma 8…” “ La richiesta di conferma dell'assegno di invalidità deve essere formulata entro i 120 giorni successivi alla scadenza del precedente assegno. In caso di richiesta tardiva, l'erogazione di tale assegno sarà condizionata ad una nuova verifica circa la sussistenza dei requisiti contributivo e sanitario” (così Cassazione civile , sez. lav. ,
08/04/2019 , n. 9745).
Dunque, l'assegno ordinario d'invalidità è una prestazione di carattere non definitivo. Esso può essere confermato, sempre a domanda del titolare dell'assegno, per altre tre volte consecutive, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta dal titolare. Inoltre, emerge chiaramente dal tenore letterale della disposizione citata che la conferma dell'assegno per tre periodi triennali consecutivi presuppone la domanda del titolare dell'assegno, domanda di cui la legge regola termini ed effetti. Si tratta, dunque, di un obbligo di presentazione della domanda qualora si intenda continuare a percepire l'assegno sussistendone i presupposti.
Nel caso di specie l' contesta alla ricorrente di non avere presentato la domanda per la CP_1
conferma della prestazione, ma ciò non corrisponde al vero.
Parte ricorrente, come è dato di leggere nelle note agli atti (pag. 3 memorie) ha presentato, in data 05.10.2012 (protocollo 5593.05/10/2012.0012272) presso la sede dell' di CP_1 CP_1
Bagheria, domanda di conferma dell'assegno di invalidità.
Detta domanda è stata del tutto ignorata dall' CP_1 Pur nondimeno va altresì precisato che si concorda con la locale Corte di Appello (cfr. sentenza n.1123/2022 e 135/2023) che ha dato rilievo alla “circolare n. 42/2018” in CP_1
cui “l' ha stabilito che: “…b) errori successivi alla liquidazione o alla ricostituzione CP_2
della pensione. Gli indebiti possono derivare anche da una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di ricostituzione, diversi dalle situazioni reddituali (ad esempio scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti o dell'assegno di invalidità …). In tali ipotesi, qualora detti fatti sopravvenuti siano conosciuti, gli indebiti sono suscettibili di sanatoria. Viceversa, qualora gli stessi debbano essere dichiarati all'interessato, le somme indebitamente erogate fino alla data della comunicazione devono essere recuperate …”.
Deve, quindi, trovare applicazione, nel caso di specie, l'art. 52 della legge n.88/89 secondo cui le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonchè la pensione sociale, di cui alla legge 30 aprile 1969 n.153 art. 26, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
La disposizione normativa in esame, inoltre, stabilisce che "nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato….”.
L'interpretazione autentica della norma in questione è contenuta nell'art. 13 della legge n.412/91 secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto
o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Orbene, nel caso di specie, deve, in primo luogo, ritenersi integrata l'ipotesi dell'errore imputabile all' consistito nel fatto di non aver dato riscontro alla domanda CP_1
presentata in data 05.10.2012 ed in ogni caso di avere continuato ad erogare la prestazione nonostante la scadenza del triennio e la “presunta” mancata presentazione della domanda di conferma.
Inoltre l' non fornisce alcuna prova in merito al fatto che tale errore sia dipeso dal dolo CP_1
e/o da una omessa o non completa segnalazione, ad opera della ricorrente, di fatti incidenti sul diritto che non fossero già conosciuti o conoscibili dall'Ente.
Per tali motivi il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo, 27/02/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
9200/2024 RGL
Nella causa promossa da
Parte_1 contro
CP_1
All'udienza del 27/02/2025, alle ore 10 sono presenti l'avv. ALLEGRA CHRISTIAN per parte ricorrente e l'avv. Marco Di Gloria per parte convenuta
I procuratori concludono insistendo nei rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 16.10 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa iscritta al n. 9200 del 2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Christian Allegra, giusta procura agli atti
- ricorrente -
C O N T R O
CP_1
In persona del legale rappresentante p.t. con l'avv. Adriana Giovanna Rizzo e con l'avv.
Maria Grazia Sparacino, in forza della procura generale alle liti conferita con atto del Notaio
, rep.n. 37875, raccolta n . 7313 del 22.03.2024, Persona_1
- resistente -
O g g e t t o: Opposizione avviso di addebito
All'esito dell'udienza del 27.02.2024, alle ore 16.10 ha pronunciato
S E N T E N Z A
Mediante deposito del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 596 2024 00005895 04, notificato in data 10.05.2024, di
€.6.436,35.
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore della ricorrente quantificate in € CP_1 2.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Christian Allegra.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 16.06.2024, la ricorrente in epigrafe impugnava l'avviso di addebito n. 596 2024 00005895 04, notificato in data 10.05.2024, di €.6.436,35 avente ad oggetto il recupero di somme indebitamente corrisposte derivanti da ricalcolo della pensione per il periodo 01/2014-12/2015.
In particolare l' addebitava alla ricorrente la somma di €.6.436,35 per ricalcolo CP_1
pensione – importi non dovuti.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1
All'udienza odierna, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva decisa.
Preliminarmente va disattesa la doglianza dell' in merito alla mancanza di domanda CP_1
amministrativa.
Ai sensi dell'art. 1, comma 7, L. n. 222/1984, l'assegno ordinario di invalidità “…è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta.”
Precisa il successivo comma 8 che “Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione di cui al successivo articolo 9.” Ed ancora, ai sensi dell'art. 9 comma 2 L. cit., rubricato “Revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità”, “Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l'accertamento, salvo quanto previsto al successivo quinto comma.” Ai sensi del successivo quinto comma, poi
“L'eventuale revoca o riduzione della prestazione ha effetto dalla data del provvedimento di sospensione o da quella, successiva, alla quale sia possibile far risalire in modo non equivoco il mutamento delle condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto.”
In altre parole la prestazione de qua scade al termine del triennio e solo ove venga presentata domanda di conferma da parte dell'interessato la prestazione potrà continuare ad essere erogata, nella persistenza dei requisiti di legge, suscettibili di verifica da parte dell' in CP_1
qualsiasi momento, anche anteriore alla scadenza del triennio. Al riguardo la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio, qui condiviso, dell'indispensabilità della domanda amministrativa in relazione a ciascuno dei tre periodi di fruizione triennali, precedenti quello di godimento automatico di cui al comma 8 (v. Cass. Sez.
6 - L, n. 25934 del
16/10/2018; Cass. Sez. L, n. 21709 del 27/10/2016, cfr. Cassazione civile , sez. lav. ,
27/10/2016 , n. 21709: “In tema di assegno di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dal comma 7 di tale articolo, che ne prevede la conferma per tre periodi triennali consecutivi previa domanda del titolare - della quale la stessa legge regola termini ed effetti - deriva il principio dell'indispensabilità della domanda amministrativa in relazione
a ciascuno dei tre periodi di fruizione triennali, precedenti quello di godimento automatico di cui al successivo comma 8…” “ La richiesta di conferma dell'assegno di invalidità deve essere formulata entro i 120 giorni successivi alla scadenza del precedente assegno. In caso di richiesta tardiva, l'erogazione di tale assegno sarà condizionata ad una nuova verifica circa la sussistenza dei requisiti contributivo e sanitario” (così Cassazione civile , sez. lav. ,
08/04/2019 , n. 9745).
Dunque, l'assegno ordinario d'invalidità è una prestazione di carattere non definitivo. Esso può essere confermato, sempre a domanda del titolare dell'assegno, per altre tre volte consecutive, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta dal titolare. Inoltre, emerge chiaramente dal tenore letterale della disposizione citata che la conferma dell'assegno per tre periodi triennali consecutivi presuppone la domanda del titolare dell'assegno, domanda di cui la legge regola termini ed effetti. Si tratta, dunque, di un obbligo di presentazione della domanda qualora si intenda continuare a percepire l'assegno sussistendone i presupposti.
Nel caso di specie l' contesta alla ricorrente di non avere presentato la domanda per la CP_1
conferma della prestazione, ma ciò non corrisponde al vero.
Parte ricorrente, come è dato di leggere nelle note agli atti (pag. 3 memorie) ha presentato, in data 05.10.2012 (protocollo 5593.05/10/2012.0012272) presso la sede dell' di CP_1 CP_1
Bagheria, domanda di conferma dell'assegno di invalidità.
Detta domanda è stata del tutto ignorata dall' CP_1 Pur nondimeno va altresì precisato che si concorda con la locale Corte di Appello (cfr. sentenza n.1123/2022 e 135/2023) che ha dato rilievo alla “circolare n. 42/2018” in CP_1
cui “l' ha stabilito che: “…b) errori successivi alla liquidazione o alla ricostituzione CP_2
della pensione. Gli indebiti possono derivare anche da una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di ricostituzione, diversi dalle situazioni reddituali (ad esempio scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti o dell'assegno di invalidità …). In tali ipotesi, qualora detti fatti sopravvenuti siano conosciuti, gli indebiti sono suscettibili di sanatoria. Viceversa, qualora gli stessi debbano essere dichiarati all'interessato, le somme indebitamente erogate fino alla data della comunicazione devono essere recuperate …”.
Deve, quindi, trovare applicazione, nel caso di specie, l'art. 52 della legge n.88/89 secondo cui le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonchè la pensione sociale, di cui alla legge 30 aprile 1969 n.153 art. 26, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
La disposizione normativa in esame, inoltre, stabilisce che "nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato….”.
L'interpretazione autentica della norma in questione è contenuta nell'art. 13 della legge n.412/91 secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto
o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”. Orbene, nel caso di specie, deve, in primo luogo, ritenersi integrata l'ipotesi dell'errore imputabile all' consistito nel fatto di non aver dato riscontro alla domanda CP_1
presentata in data 05.10.2012 ed in ogni caso di avere continuato ad erogare la prestazione nonostante la scadenza del triennio e la “presunta” mancata presentazione della domanda di conferma.
Inoltre l' non fornisce alcuna prova in merito al fatto che tale errore sia dipeso dal dolo CP_1
e/o da una omessa o non completa segnalazione, ad opera della ricorrente, di fatti incidenti sul diritto che non fossero già conosciuti o conoscibili dall'Ente.
Per tali motivi il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Palermo, 27/02/2025
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio