TRIB
Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 19/09/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 472/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 472/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. ANGELICA BORGESE;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Convenendo in giudizio il Controparte_2 ha chiesto l'annullamento del provvedimento Parte_1 disciplinare prot. USR-RC 19575 del 28.10.2024, con il quale l'
[...]
di Reggio Calabria ha irrogato la sanzione della sospensione CP_3 dal servizio senza retribuzione per giorni 20, in seguito ad un diverbio avvenuto in data 22.07.2024 con un collega.
A sostegno della domanda ha, fra l'altro, eccepito la decadenza dall'azione disciplinare per mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 55 bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001. pagina1 di 3
1.1.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_2
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando specificamente
[...]
i motivi di impugnazione.
2.- Il ricorso è fondato, in quanto fondata l'eccezione di decadenza sollevata in ragione dell'art. 55 bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001, nella parte in cui dispone che “L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito”.
Cont 3.- Si osserva, infatti, che detta disposizione pone in capo all'
l'onere di contestare al dipendente l'addebito entro 30 giorni dalla segnalazione, effettuata del responsabile della struttura, di fatti ritenuti da quest'ultimo di rilevanza disciplinare ovvero dal momento in cui abbia avuto altrimenti piena conoscenza degli stessi.
Il predetto termine è perentorio (art. 55 bis, comma 9 quater, D.Lgs.
165/2001), comportando, per conseguenza, la sua mancata osservanza la decadenza dall'esercizio del potere disciplinare.
3.1.- Nel caso di specie, come comprovato dalla documentazione
Cont depositata dalle parti e come da queste ultime allegato, l' ha ricevuto la segnalazione dell'illecito, unitamente agli atti relativi all'infrazione, in data 05.08.2024 (All. 4 al ricorso introduttivo), procedendo a contestare l'addebito soltanto in data 12.09.2024 (All.
13.2 alla memoria difensiva) e, pertanto, oltre il termine di 30 giorni dalla segnalazione.
Part Sul punto, alcuna deduzione ha offerto il che si è limitato ad una contestazione generica dell'eccezione.
Part 4.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori kinimi, tenuto conto del valore della causa, della complessità delle questioni trattate e della circostanza che nessuna attività istruttoria
è stata compiuta.
pagina2 di 3
P Q M
ANNULLA il provvedimento disciplinare prot. USR-RC 19575 del 28.10.2024 emesso nei confronti di Parte_1
PONE in capo a parte resistente le spese de presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Palmi, 19/09/2025
Il giudice
Luca Coppola
pagina3 di 3