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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/12/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 132/2025 VG promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. CORRADI CORRADO
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. MONDINI ALESSANDRO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
pagina 1 di 10 Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata in data 15/01/2025 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B)
della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 08/05/2025 sentenza di separazione consensuale n. 438/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 10 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco.
2) Il figlio minore (nato a [...] il [...]) viene Persona_1
affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con collocazione prevalentemente presso il padre ove fisserà la propria residenza anagrafica. I coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al figlio, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare la reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute, l'educazione e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
3) La madre potrà incontrare il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze di vita sociale del minore, previo preavviso telefonico al padre. Tenuto conto che la sig.ra ha avviato una convivenza con un nuovo partner, la stessa Parte_1
pagina 3 di 10 avrà cura di far incontrare il minore con il nuovo compagno Per_1
con gradualità e attenzione, rispettando le sue eventuali indisponibilità
e/o ritrosie.
Quando il minore si sarà reso disponibile, la madre potrà tenerlo con sé per un intero fine settimana, a settimane alterne, dal sabato alle ore 13,00 sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola e tutti martedì e giovedì sera, dalle ore 19,00 con cena, pernotto e accompagnamento a scuola la mattina successiva. Il figlio resterà inoltre con la madre per una intera settimana durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno il giorno di Natale con quello di
Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, nonché due intere settimane, anche non consecutive, durate le vacanze estive. I coniugi si impegnano a comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno il rispettivo periodo di ferie estive.
4) L'altro figlio è maggiorenne, ancorchè non Persona_2
autonomo dal punto di vista economico, e gestirà in proprio i rapporti con la madre.
5) La madre si impegna a versare al marito, tramite Parte_1
bonifico bancario utilizzando le coordinate fornite dallo stesso sig.
, entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal mese di Controparte_1
dicembre 2024, la somma di €. 400,00 (euro quattrocento/00), cioè
pagina 4 di 10 200,00 per ogni figlio, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Ciascun genitore sosterrà al 50% l'importo per spese medico- sanitarie, scolastiche, ricreative, sportive e straordinarie in genere,
sostenute nell'interesse dei figli. In particolare, per stabilire quando le spese straordinarie, debitamente documentate, debbano essere concordate tra i genitori e quando possano non esserlo, si riporta di seguito quanto stabilito dal Protocollo in materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Modena:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso specialisti in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
d) cure non convenzionali e farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio pagina 5 di 10 anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche di istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato e dopo scuola;
b) centro ricreativo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportiva e pertinente abbigliamento e attrezzatura;
b) spese di custodia (baby sitter) c) viaggi e vacanze senza i genitori. Tutte le spese straordinarie diverse da quelle sopra indicate saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
7) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della formale richiesta avanzata dall'altro genitore in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso proquota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione,
dovrà essere versato entro i 30 giorni successivi all'esibizione.
pagina 6 di 10 8) L'assegno unico per il figlio sarà percepito al 50% da ciascuno dei genitori.
9) La casa familiare, condotta in locazione, viene assegnata al sig. con i mobili e gli arredi che attualmente la Controparte_1
compongono.
9) La sig.ra ha già lasciato la casa familiare e Parte_1
provvederà a trasferire anche la propria residenza anagrafica.
10) Ciascun coniuge continuerà a possedere ed utilizzare l'autovettura che ha attualmente in uso, peraltro già intestata all'utilizzatore esclusivo.
11) I coniugi dichiarano e riconoscono di essere autonomi dal punto di vista economico e rinunciano a contributi per il proprio mantenimento.
12) I coniugi dichiarano di avere già equamente suddiviso tra loro il patrimonio familiare e di avere regolato tra loro ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale.
13) I coniugi si prestano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
14) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza e/o di utenza telefonica.
15) Ciascun coniuge provvederà al pagamento delle competenze legali dovute al proprio difensore.
pagina 7 di 10 16) La sig.ra e il sig. Parte_1 Controparte_1
espressamente, ogni eccezione rimossa, di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
17) I coniugi chiedono che con separata ordinanza venga fissata, nel rispetto del termine di legge di sei mesi dalla separazione, l'udienza per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanti il medesimo Tribunale e con designazione del Giudice avanti il quale i coniugi dovranno comparire”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e maggiorenne non economicamente autosufficiente che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 8 di 10 Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in NOVARA il
24/04/2004 fra nata a [...] il Parte_1
04/05/1976 e nato a [...] il Controparte_1
13/02/1973 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NOVARA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2004 Atto n. 23
Parte II Serie C;
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 9 di 10 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 132/2025 VG promosso dai coniugi:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. CORRADI CORRADO
E
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'Avv. MONDINI ALESSANDRO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
pagina 1 di 10 Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio depositata in data 15/01/2025 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B)
della Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella presente procedura, in cui è stata pubblicata in data 08/05/2025 sentenza di separazione consensuale n. 438/2025, passata in giudicato;
pagina 2 di 10 - considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco.
2) Il figlio minore (nato a [...] il [...]) viene Persona_1
affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale, con collocazione prevalentemente presso il padre ove fisserà la propria residenza anagrafica. I coniugi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al figlio, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare la reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute, l'educazione e l'istruzione, le cui decisioni dovranno essere adottate dai genitori congiuntamente, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
3) La madre potrà incontrare il figlio quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze di vita sociale del minore, previo preavviso telefonico al padre. Tenuto conto che la sig.ra ha avviato una convivenza con un nuovo partner, la stessa Parte_1
pagina 3 di 10 avrà cura di far incontrare il minore con il nuovo compagno Per_1
con gradualità e attenzione, rispettando le sue eventuali indisponibilità
e/o ritrosie.
Quando il minore si sarà reso disponibile, la madre potrà tenerlo con sé per un intero fine settimana, a settimane alterne, dal sabato alle ore 13,00 sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola e tutti martedì e giovedì sera, dalle ore 19,00 con cena, pernotto e accompagnamento a scuola la mattina successiva. Il figlio resterà inoltre con la madre per una intera settimana durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno il giorno di Natale con quello di
Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, nonché due intere settimane, anche non consecutive, durate le vacanze estive. I coniugi si impegnano a comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno il rispettivo periodo di ferie estive.
4) L'altro figlio è maggiorenne, ancorchè non Persona_2
autonomo dal punto di vista economico, e gestirà in proprio i rapporti con la madre.
5) La madre si impegna a versare al marito, tramite Parte_1
bonifico bancario utilizzando le coordinate fornite dallo stesso sig.
, entro il giorno 10 di ogni mese a partire dal mese di Controparte_1
dicembre 2024, la somma di €. 400,00 (euro quattrocento/00), cioè
pagina 4 di 10 200,00 per ogni figlio, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT.
6) Ciascun genitore sosterrà al 50% l'importo per spese medico- sanitarie, scolastiche, ricreative, sportive e straordinarie in genere,
sostenute nell'interesse dei figli. In particolare, per stabilire quando le spese straordinarie, debitamente documentate, debbano essere concordate tra i genitori e quando possano non esserlo, si riporta di seguito quanto stabilito dal Protocollo in materia di Famiglia adottato dal Tribunale di Modena:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso specialisti in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
d) cure non convenzionali e farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio pagina 5 di 10 anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche di istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato e dopo scuola;
b) centro ricreativo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportiva e pertinente abbigliamento e attrezzatura;
b) spese di custodia (baby sitter) c) viaggi e vacanze senza i genitori. Tutte le spese straordinarie diverse da quelle sopra indicate saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
7) In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte della formale richiesta avanzata dall'altro genitore in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso proquota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione,
dovrà essere versato entro i 30 giorni successivi all'esibizione.
pagina 6 di 10 8) L'assegno unico per il figlio sarà percepito al 50% da ciascuno dei genitori.
9) La casa familiare, condotta in locazione, viene assegnata al sig. con i mobili e gli arredi che attualmente la Controparte_1
compongono.
9) La sig.ra ha già lasciato la casa familiare e Parte_1
provvederà a trasferire anche la propria residenza anagrafica.
10) Ciascun coniuge continuerà a possedere ed utilizzare l'autovettura che ha attualmente in uso, peraltro già intestata all'utilizzatore esclusivo.
11) I coniugi dichiarano e riconoscono di essere autonomi dal punto di vista economico e rinunciano a contributi per il proprio mantenimento.
12) I coniugi dichiarano di avere già equamente suddiviso tra loro il patrimonio familiare e di avere regolato tra loro ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale.
13) I coniugi si prestano reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
14) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza e/o di utenza telefonica.
15) Ciascun coniuge provvederà al pagamento delle competenze legali dovute al proprio difensore.
pagina 7 di 10 16) La sig.ra e il sig. Parte_1 Controparte_1
espressamente, ogni eccezione rimossa, di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
17) I coniugi chiedono che con separata ordinanza venga fissata, nel rispetto del termine di legge di sei mesi dalla separazione, l'udienza per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, avanti il medesimo Tribunale e con designazione del Giudice avanti il quale i coniugi dovranno comparire”.
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e maggiorenne non economicamente autosufficiente che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che l'accordo integrale conforme al vissuto pregresso fa ritenere manifestamente superfluo l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 337 octies cod. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
pagina 8 di 10 Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1° dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in NOVARA il
24/04/2004 fra nata a [...] il Parte_1
04/05/1976 e nato a [...] il Controparte_1
13/02/1973 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NOVARA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2004 Atto n. 23
Parte II Serie C;
3. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
pagina 9 di 10 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 10 di 10