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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 18.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. FALLONE RAFFAELE presso cui Parte_1
è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, , collaboratrice scolastica precaria, rappresentava che: Parte_1
negli anni scolastici 2021/2022/2023 aveva prestato il suo lavoro alle dipendenze del per supplenze brevi e saltuarie presso l'Istituto Magistrale Liceo Controparte_2
Statale “G. M. Galanti" di Campobasso, con plurimi contratti di lavoro a termine, dei quali l'ultimo cessato il 15.6.2022; giusta certificazione del 28.4.2022, le veniva certificato lo stato di gravidanza a rischio;
con provvedimento della prot. 46782 del 3.5.2022, veniva disposta l'astensione dal CP_3
lavoro ai sensi del D.lgs. 26 marzo 2001 n.151 art. 17 lettera a) 1 per il periodo dal 28.4.2022 al 2.10.2022;
pagina 1 di 5 ella veniva quindi posta in astensione anticipata per gravidanza a rischio dal 28.4.2022 sino al
15.6.2022 (data coincidente con il termine di cessazione del rapporto di lavoro) e dal giorno successivo, ovvero dal 16.6.2022, veniva posta in astensione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 151/2001, sino al 1.3.2023, con relativa percezione dell'indennità di maternità fuori nomina;
in data 28.11.2022, la partoriva;
Pt_1
in data 2.3.2023, essendo cessato il periodo di astensione obbligatoria nonché il rapporto di lavoro a termine con la scuola, la ricorrente presentava domanda di NASPI, a cui era attribuito il numero di prot. ; Controparte_4 con provvedimento datato 10.6.2024, l respingeva la domanda di NASPI presentata CP_1 dalla ricorrente con la motivazione: “EVENTO MALATTIA/MATERNITA'/INFORTUNIO NON
INSORTO NEI TERMINI PRESTABILITI”; essa ricorrente, successivamente al 16.6.2022, non intratteneva altri rapporti di lavoro.
Ciò premesso, ricordava che l'indennità di NASPI ha la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione;
per poterne fruire, il beneficiario ha l'onere di presentare la relativa domanda all'Istituto previdenziale entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
posto che l'indennità di NASPI non può essere percepita in concomitanza con quella di maternità, la percezione dell'assegno di disoccupazione può essere interrotta se nel periodo di disoccupazione si verifica l'evento indennizzabile ai sensi dell'art. 22 d.lgs
151/2021; inoltre, in ragione della non cumulabilità delle due indennità, qualora lo stato di disoccupazione intervenga nel periodo in cui la lavoratrice beneficia dell'astensione obbligatoria per maternità, il termine di presentazione della domanda di NASPI rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Richiamava, in proposito, la circolare n. 94 del 12.5.2015 che, all'art. 2.6, lett. a.1, CP_1 chiariva “a.1 Nel caso di evento di maternità indennizzabile insorto entro i sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua”.
Tanto premesso, evidenziava che: il suo contratto di lavoro era cessato in data 15.6.2022 e fino a quella data era stata posta in astensione anticipata per gravidanza a rischio;
pagina 2 di 5 dal 16.6.2022 e sino al 1.3.2023 era stata posta in astensione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 151/2001; pertanto, ella aveva correttamente presentato la domanda di NASPI il 3.3.2023, nel rispetto dei termini di decadenza, stante la sospensione degli stessi dal 15.6.2022 al 1.3.2023.
Di conseguenza, il provvedimento di rigetto emesso dall' resistente, motivato dal CP_1
mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda, era palesemente illegittimo e doveva essere annullato, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno per tutto il periodo di disoccupazione indennizzabile, con interessi legali dalla domanda al saldo.
Si costituiva l' , evidenziando che la domanda giudiziale azionata era improcedibile ex CP_1 art. 443 c.p.c., non avendo il ricorrente atteso l'esaurimento del procedimento amministrativo;
invero, in data 02/03/2023 presentava all' domanda di NASPI Parte_1 CP_1 contenente la seguente dicitura: “Data inizio periodo maternità: 01/09/2022; Data fine periodo maternità: 01/03/2023”, senza, però, allegare alcuna documentazione idonea a comprovare la suddetta dichiarazione, né tanto meno la certificazione medica con la data presunta ed effettiva del parto;
con successiva richiesta del 24/07/2023, la ricorrente sollecitava il riesame della domanda, anche in tal caso senza nulla allegare a supporto della stessa;
in riscontro del sollecito, gli uffici dell' segnalavano -sempre tramite Linea del 31/07/2023- la CP_1 CP_1
necessità di corredare la domanda con il provvedimento di interdizione anticipata e CP_3
con certificazione attestante la durata della maternità obbligatoria con la data presunta ed effettiva del parto.
Tale richiesta dell' non veniva però riscontrata dall'interessata, neanche con il CP_1
successivo sollecito del 3/10/2023 inoltrato tramite pec.
In mancanza della necessaria documentazione, l respingeva la domanda. CP_1
Rilevava l che -ove la ricorrente avesse provveduto ad esperire il ricorso amministrativo, CP_1
corredandolo con la necessaria documentazione- non vi sarebbe stata necessità della proposizione del ricorso giudiziario;
infatti, dopo l'esame della documentazione allegata al ricorso giudiziario, compresa la certificazione sanitaria e quella attestante la data effettiva del parto (documentazione non prodotta all' in allegato alla domanda di prestazione e CP_1 neppure con la successiva richiesta di riesame) l accoglieva la domanda e liquidava in CP_1 favore della ricorrente l'indennità di disoccupazione NASPI.
L'Ente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, attesa la condotta processuale dell' e considerato che la CP_1
pagina 3 di 5 ricorrente non aveva proposto il prescritto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e non aveva allegato, in fase amministrativa, la documentazione indispensabile per consentire all' la compiuta istruttoria della domanda. CP_1
____
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
In merito alla cessazione della materia del contendere e alla conseguente liquidazione delle spese giudiziali, è noto che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Resta fermo il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, principio che infatti vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
18128 del 31/08/2020).
Nel caso in esame risulta, pacificamente, cessata la materia del contendere.
Infatti, l ha provato (cfr. documenti allegati, schermata di liquidazione) di aver CP_1
provveduto alla liquidazione della prestazione in corso di causa;
la ricorrente non ha in alcun modo contestato di aver ricevuto la prestazione e, da ultimo, neppure è comparsa alla udienza di discussione fissata con modalità cartolare.
Resta in contestazione la liquidazione delle spese giudiziali, dato che l ne ha chiesto la CP_1
compensazione, che -effettivamente- può essere disposta, considerato che nella pregressa fase amministrativa non risulta che la ricorrente avesse corredato la domanda con la relativa documentazione e certificazione necessaria per l'istruzione della pratica;
sul punto, si osserva che la ricorrente si è limitata a depositare, in allegato al ricorso, la ricevuta di presentazione della domanda, senza comprovare il deposito (in sede amministrativa, a corredo della richiesta) della documentazione indispensabile per l'istruttoria, che peraltro era stata richiesta dall nelle conversazioni telematiche di cui si dispone. CP_1
pagina 4 di 5 Pertanto, considerato, da un lato, che la ricorrente aveva diritto alla prestazione e, dall'altro, che non ha provato di aver prodotto, in sede amministrativa, la necessaria documentazione per istruire la pratica, le spese processuali possono essere integralmente compensate in ragione del principio di soccombenza virtuale.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese processuali.
Campobasso, 4 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 18.03.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. FALLONE RAFFAELE presso cui Parte_1
è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
E
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
Antonella TESTA
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, , collaboratrice scolastica precaria, rappresentava che: Parte_1
negli anni scolastici 2021/2022/2023 aveva prestato il suo lavoro alle dipendenze del per supplenze brevi e saltuarie presso l'Istituto Magistrale Liceo Controparte_2
Statale “G. M. Galanti" di Campobasso, con plurimi contratti di lavoro a termine, dei quali l'ultimo cessato il 15.6.2022; giusta certificazione del 28.4.2022, le veniva certificato lo stato di gravidanza a rischio;
con provvedimento della prot. 46782 del 3.5.2022, veniva disposta l'astensione dal CP_3
lavoro ai sensi del D.lgs. 26 marzo 2001 n.151 art. 17 lettera a) 1 per il periodo dal 28.4.2022 al 2.10.2022;
pagina 1 di 5 ella veniva quindi posta in astensione anticipata per gravidanza a rischio dal 28.4.2022 sino al
15.6.2022 (data coincidente con il termine di cessazione del rapporto di lavoro) e dal giorno successivo, ovvero dal 16.6.2022, veniva posta in astensione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 151/2001, sino al 1.3.2023, con relativa percezione dell'indennità di maternità fuori nomina;
in data 28.11.2022, la partoriva;
Pt_1
in data 2.3.2023, essendo cessato il periodo di astensione obbligatoria nonché il rapporto di lavoro a termine con la scuola, la ricorrente presentava domanda di NASPI, a cui era attribuito il numero di prot. ; Controparte_4 con provvedimento datato 10.6.2024, l respingeva la domanda di NASPI presentata CP_1 dalla ricorrente con la motivazione: “EVENTO MALATTIA/MATERNITA'/INFORTUNIO NON
INSORTO NEI TERMINI PRESTABILITI”; essa ricorrente, successivamente al 16.6.2022, non intratteneva altri rapporti di lavoro.
Ciò premesso, ricordava che l'indennità di NASPI ha la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione;
per poterne fruire, il beneficiario ha l'onere di presentare la relativa domanda all'Istituto previdenziale entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
posto che l'indennità di NASPI non può essere percepita in concomitanza con quella di maternità, la percezione dell'assegno di disoccupazione può essere interrotta se nel periodo di disoccupazione si verifica l'evento indennizzabile ai sensi dell'art. 22 d.lgs
151/2021; inoltre, in ragione della non cumulabilità delle due indennità, qualora lo stato di disoccupazione intervenga nel periodo in cui la lavoratrice beneficia dell'astensione obbligatoria per maternità, il termine di presentazione della domanda di NASPI rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.
Richiamava, in proposito, la circolare n. 94 del 12.5.2015 che, all'art. 2.6, lett. a.1, CP_1 chiariva “a.1 Nel caso di evento di maternità indennizzabile insorto entro i sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua”.
Tanto premesso, evidenziava che: il suo contratto di lavoro era cessato in data 15.6.2022 e fino a quella data era stata posta in astensione anticipata per gravidanza a rischio;
pagina 2 di 5 dal 16.6.2022 e sino al 1.3.2023 era stata posta in astensione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 151/2001; pertanto, ella aveva correttamente presentato la domanda di NASPI il 3.3.2023, nel rispetto dei termini di decadenza, stante la sospensione degli stessi dal 15.6.2022 al 1.3.2023.
Di conseguenza, il provvedimento di rigetto emesso dall' resistente, motivato dal CP_1
mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda, era palesemente illegittimo e doveva essere annullato, con conseguente riconoscimento del diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno per tutto il periodo di disoccupazione indennizzabile, con interessi legali dalla domanda al saldo.
Si costituiva l' , evidenziando che la domanda giudiziale azionata era improcedibile ex CP_1 art. 443 c.p.c., non avendo il ricorrente atteso l'esaurimento del procedimento amministrativo;
invero, in data 02/03/2023 presentava all' domanda di NASPI Parte_1 CP_1 contenente la seguente dicitura: “Data inizio periodo maternità: 01/09/2022; Data fine periodo maternità: 01/03/2023”, senza, però, allegare alcuna documentazione idonea a comprovare la suddetta dichiarazione, né tanto meno la certificazione medica con la data presunta ed effettiva del parto;
con successiva richiesta del 24/07/2023, la ricorrente sollecitava il riesame della domanda, anche in tal caso senza nulla allegare a supporto della stessa;
in riscontro del sollecito, gli uffici dell' segnalavano -sempre tramite Linea del 31/07/2023- la CP_1 CP_1
necessità di corredare la domanda con il provvedimento di interdizione anticipata e CP_3
con certificazione attestante la durata della maternità obbligatoria con la data presunta ed effettiva del parto.
Tale richiesta dell' non veniva però riscontrata dall'interessata, neanche con il CP_1
successivo sollecito del 3/10/2023 inoltrato tramite pec.
In mancanza della necessaria documentazione, l respingeva la domanda. CP_1
Rilevava l che -ove la ricorrente avesse provveduto ad esperire il ricorso amministrativo, CP_1
corredandolo con la necessaria documentazione- non vi sarebbe stata necessità della proposizione del ricorso giudiziario;
infatti, dopo l'esame della documentazione allegata al ricorso giudiziario, compresa la certificazione sanitaria e quella attestante la data effettiva del parto (documentazione non prodotta all' in allegato alla domanda di prestazione e CP_1 neppure con la successiva richiesta di riesame) l accoglieva la domanda e liquidava in CP_1 favore della ricorrente l'indennità di disoccupazione NASPI.
L'Ente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, attesa la condotta processuale dell' e considerato che la CP_1
pagina 3 di 5 ricorrente non aveva proposto il prescritto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 443 c.p.c. e non aveva allegato, in fase amministrativa, la documentazione indispensabile per consentire all' la compiuta istruttoria della domanda. CP_1
____
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
In merito alla cessazione della materia del contendere e alla conseguente liquidazione delle spese giudiziali, è noto che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale
(cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Resta fermo il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, principio che infatti vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
18128 del 31/08/2020).
Nel caso in esame risulta, pacificamente, cessata la materia del contendere.
Infatti, l ha provato (cfr. documenti allegati, schermata di liquidazione) di aver CP_1
provveduto alla liquidazione della prestazione in corso di causa;
la ricorrente non ha in alcun modo contestato di aver ricevuto la prestazione e, da ultimo, neppure è comparsa alla udienza di discussione fissata con modalità cartolare.
Resta in contestazione la liquidazione delle spese giudiziali, dato che l ne ha chiesto la CP_1
compensazione, che -effettivamente- può essere disposta, considerato che nella pregressa fase amministrativa non risulta che la ricorrente avesse corredato la domanda con la relativa documentazione e certificazione necessaria per l'istruzione della pratica;
sul punto, si osserva che la ricorrente si è limitata a depositare, in allegato al ricorso, la ricevuta di presentazione della domanda, senza comprovare il deposito (in sede amministrativa, a corredo della richiesta) della documentazione indispensabile per l'istruttoria, che peraltro era stata richiesta dall nelle conversazioni telematiche di cui si dispone. CP_1
pagina 4 di 5 Pertanto, considerato, da un lato, che la ricorrente aveva diritto alla prestazione e, dall'altro, che non ha provato di aver prodotto, in sede amministrativa, la necessaria documentazione per istruire la pratica, le spese processuali possono essere integralmente compensate in ragione del principio di soccombenza virtuale.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa le spese processuali.
Campobasso, 4 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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