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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2024, n. 1892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1892 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12241/2022 RG fissata all'udienza del 11/06/2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. VIOLA Parte_1
MARIO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
1) che con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato in data 29.05.2021, la ricorrente chiedeva che
“che l'On.Le Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, nomini un consulente tecnico d'ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante relativa al riconoscimento ed alla corresponsione dell'indennità d'accompagnamento dal mese di marzo 2021, ovvero da quell'altra ritenuta, nonché del riconoscimento dello status di handicap grave, di cui all'art. 3 comma 3 della legge n.
104/1992; che l'Ill.ma autorità Giudicante adita, seguendo le forme e le modalità previste ex art. 696 bis c.p.c. disponga con decreto la fissazione dell'udienza di comparizione e ne stabilisca i termini per la notifica;
ai sensi dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente
1 giudizio, è indeterminabile;
con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del deducente difensore anticipatario”.
2) Il procedimento prendeva il n.r.g. 5979/2021, ed assegnato al G.D.L. dott.ssa Lucia De
Matteis.
In virtù dell'esito negativo di tale fase sommaria è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del presente operato. CP_1
In corso di giudizio è stata disposta apposita ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Nel caso della ricorrente Sig.ra i rilievi anamnestici, clinici, neuropsicologici e Parte_1 funzionali mettono in evidenza:
1. Stato mentale compromesso da Disturbo depressivo;
2. Deambulazione ausiliata e con supervisione;
3. Le patologie in diagnosi, in associazione tra loro, sono tali da evidenziare una grave
implicazione funzionale in relazione alle autonomie ADL/IADL.
Pertanto la ricorrente presenta i requisiti clinici e medico-legali per avere diritto all'indennità di
Accompagnamento ed ai Benefici della Lg 104/92 (comma 3 art. 3).
Alla luce di quanto sopra esposto ritengo, in scienza e coscienza, che la Sig.ra
[...]
sia da ritenersi Pt_1
1. “Invalida Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età grave 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" con decorrenza, in via equitativa, gennaio 2024. 2. “Portatore di Handicap Lg
104/92 (art. 3 comma 3)” con decorrenza, in via equitativa, gennaio 2024.
CONCLUSIONI
Sulla base della documentazione prodotta e dell'esame clinico eseguito ritengo di poter concludere che la Sig.ra è affetta dalle patologie riportate di seguito: Parte_1
2 Poliartrosi
Cardiopatia ipertensiva
Diabete mellito NID
Disturbo depressivo
Tali patologie rendono la Sig.ra Parte_1
1. “Invalida Ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età grave 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" con decorrenza gennaio 2024.
2. “Portatore di Handicap Lg 104/92 (art. 3 comma 3)” con decorrenza gennaio 2024.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice tenuto conto della complessiva analisi dell'evoluzione dello stato patologico di parte ricorrente.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019. Pertanto la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU.
Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite
(cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la
"soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della
3 prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale).
La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza, già liquidate, vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 12241/2022, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento nonché la sussistenza dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità da gennaio 2024; spese compensate. Spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 12/06/2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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