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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/07/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2763/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 12.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 2763/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ta SILVIA GARIBOLDI Parte_1
ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 convenuta contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito questo Tribunale ed ha rappresentato di Parte_1 essere stata assunta in data 6 marzo 2023 da con Controparte_1 contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, della durata di sei mesi, successivamente convertito in data 30 agosto 2023 a tempo indeterminato, con l'attribuzione della qualifica di impiegata amministrativa, con inquadramento al 5° livello del CCNL Terziario –
Commercio e un orario di lavoro settimanale di 40 ore.
1 Ha aggiunto di avere lavorato inizialmente a Rho e poi a Vanzago, occupandosi di organizzare gli appuntamenti tra i clienti e i consulenti e tra i clienti e i posatori degli infissi e rispondendo direttamente al direttore commerciale, signor . Controparte_2
Nel mese di aprile 2024, il direttore commerciale ha rassegnato le dimissioni e durante il suo periodo di preavviso, la signora è stata Pt_2 spostata nell'ufficio amministrazione, dove, oltre alle mansioni di gestione degli appuntamenti, le sono state affidate anche quelle di controllo delle fatture e di back office.
Ha poi riferito che dopo aver sollecitato diverse volte il titolare signor per il mancato pagamento dello stipendio del mese di aprile Pt_3
2024, senza ricevere alcun positivo riscontro, in data 28 maggio 2024 inviava una raccomandata alla Società chiedendo formalmente il pagamento di detta retribuzione e la consegna del relativo cedolino paga. Nella medesima lettera contestava il fatto che non aveva più ricevuto i ticket pranzo.
In data 17 giugno 2024, la ricorrente riceveva la lettera di licenziamento di cui si riporta il testo:
“(…) ci vediamo costretti a comunicare la risoluzione del suo rapporto di lavoro con effetto immediato.
In primo luogo, desideriamo esprimere il nostro disappunto riguardo a quanto da lei affermato nella sua raccomandata del 12/06/20241.
Dobbiamo sottolineare che tali affermazioni sono totalmente false. La nostra azienda è sempre stata puntuale nei pagamenti degli stipendi a parte lo stipendio di Aprile e Maggio 2024, e nessuno l'ha mai obbligata
a sottoscrivere nulla contro la sua volontà.
2 Purtroppo, è diventato evidente che la fiducia reciproca, elemento fondamentale per una collaborazione produttiva, è venuta a mancare.
Questo ha compromesso irrimediabilmente il nostro rapporto lavorativo.
Inoltre, a causa delle difficoltà finanziarie che stiamo affrontando, siamo stati costretti a riorganizzare la struttura aziendale. In questo contesto il suo ruolo è stato soppresso, in quanto non più necessario nell'attuale configurazione organizzativa” .
Ha precisato che prima della suddetta comunicazione, non le era stata prospettata alcuna riduzione di orario di lavoro, alcuna ipotesi di accesso agli ammortizzatori sociali o alcuna proposta di modifica delle mansioni e che ad oggi, non ha ricevuto ancora il pagamento delle retribuzioni di aprile, maggio, giugno 2024, le spettanze di fine rapporto e il TFR.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Sul licenziamento
1) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato da alla ricorrente con lettera del Controparte_1
17 giugno 2024 e per l'effetto
2) in via principale, condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, 2.1) a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro, con assegnazione alle mansioni precedentemente svolte o ad altre mansioni equivalenti;
2.2) risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari alla somma di €
1.879,09 lordi o a quel diverso importo ritenuto di giustizia, maturata dal giorno del licenziamento (17/06/2024) fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, nella misura minima di cinque
3 mensilità (€ 9.395,45 lordi = € 1.879,09 lordi x 5 mensilità) o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
2.3) al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
3) in caso di accoglimento della domanda di cui al punto 2), fermo restando il diritto della ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro, accertare e dichiarare che l'indennità sostitutiva alla reintegrazione di cui all'art. 2, comma 3 è pari alla somma di € 28.186,35 lordi (€
1.879,09 lordi x 15 mensilità) o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
4) in via subordinata all'accoglimento della domanda di cui al punto 2), ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, e 9 del D. Lgs. n.
23/2015, vista la sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale, dichiarato estinto il rapporto alla data del licenziamento, condannare
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale, commisurata all'ultima retribuzione mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 1.879,09 lordi o a quel diverso importo ritenuto di giustizia, nella misura massima di sei mensilità (€
11.275,54 lordi = € 1.879,09 lordi x 6 mensilità) e, comunque, in misura non inferiore a tre mensilità (€ 5.637,27 lordi = € 1.879,09 lordi
x 3 mensilità) o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
5) in via subordinata all'accoglimento della domanda di cui al punto 4), ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 9 del D. Lgs. n.
23/2015, vista la sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale, dichiarato estinto il rapporto alla data del licenziamento, condannare
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante il pagamento di
4 un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale, commisurata all'ultima retribuzione mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 1.879,09 lordi o a quel diverso importo ritenuto di giustizia, nella misura massima di sei mensilità (€
11.275,54 lordi = € 1.879,09 lordi x 6 mensilità) e, comunque, in misura non inferiore ad una mensilità o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Sui crediti
6) accertare e dichiarare il diritto della signora a Parte_4 percepire da , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, il complessivo importo lordo di € 7.007,61 a titolo di retribuzione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2024 e spettanze di fine rapporto o quei maggiori o minori importi per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria; per l'effetto:
7) condannare ., in persona legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla signora il complessivo Parte_4 importo lordo di € 7.007,61 a titolo di retribuzione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2024 e spettanze di fine rapporto, o quei maggiori o minori importi per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria;
8) in caso di accoglimento delle domande di cui ai punti 4) o 5), o in caso di accertamento della legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 1.445,40 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e condannare , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tale somma o della diversa somma ritenuta di giustizia;
5 e per l'effetto
9) condannare ., in persona legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla signora al pagamento della Parte_4 somma di € 1.445,40 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso,
o quei maggiori o minori importi per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria;
10) in caso di accoglimento delle domande di cui ai punti 4) o 5), o dell'accertamento della legittimità del licenziamento accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della somma di €
1.994,35 lordi a titolo di Tfr e condannare , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tale somma o della diversa somma ritenuta di giustizia;
e per l'effetto
11) condannare ., in persona legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla signora al pagamento della Parte_4 somma di € 1.994,35 lordi a titolo di Tfr, o quei maggiori o minori importi per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria
12) per tutte le domande di cui ai punti precedenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
13) con vittoria di spese e compenso professionale ex D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso del contributo unificato, versato nella misura di €
259,00;
14) con sentenza esecutiva ex lege”.
2. La società convenuta, benché́ ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, per cui all'udienza del 8.5.2025 se ne è dichiarata la contumacia.
6 3. La prova del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta con le caratteristiche e l'inquadramento indicati in ricorso risulta dalle produzioni allegate agli atti (contratto di assunzione e conversione a tempo indeterminato, docc. 1 e 2).
Risulta altresì la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà datoriale, comunicata con la lettera prodotta come doc. 5.
4. La Corte di cassazione ha ancora di recente ribadito (Cass.
n. 17266 del 24/06/2024, Cass. 04/04/2019, n. 9468, Cass.
07/11/2018, n. 28453) che l'allegazione del carattere ritorsivo del licenziamento impugnato comporta a carico del lavoratore l'onere di dimostrare, anche a mezzo di presunzioni, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso, sempre che il datore di lavoro abbia almeno apparentemente fornito la prova dell'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del
1966.
Nel caso in esame, manca qualunque risultanza fattuale che comprovi la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di recesso indicato nella lettera di licenziamento.
La mancata concessione del preavviso depone del resto piuttosto per l'intimazione del licenziamento per giusta causa ex art. 2119 I comma c.c.
In tal senso, la ritorsività del recesso datoriale risulta dallo stesso contenuto della lettera di licenziamento, ove si esplicita il venir meno del rapporto fiduciario in ragione della rivendicazione delle spettanze retributive non corrisposte effettuata con la lettera all.
4. Si è trattato quindi di una reazione illegittima al legittimo esercizio di un diritto.
7 Suffraga le esposte conclusioni la mancata risposta all'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
5. Le conseguenze sono da rinvenirsi nell'art. 2 del dlgs. 23/2015, applicabile al caso di specie essendo stata assunta la ricorrente successivamente all'entrata in vigore della richiamata normativa.
Pertanto, deve pronunciarsi condanna della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le mansioni da ultimo esercitate o altre equivalenti.
6. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del dlgs. 23/2015, deve altresì condannarsi la società al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 III c. c.p.c. dal dì del dovuto al saldo.
Il tallone retributivo di riferimento è quello di € 1.879,09 lordi, indicato in ricorso sulla base del CCNL applicato.
Deve infine condannarsi il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
7. La parte convenuta non ha inoltre provato di avere corrisposto quanto dovuto per le normali spettanze retributive per le quali è fatta domanda, quantificate in conformità con le busta paga e sulla base del CCNL applicato. Non comparendo all'udienza la parte convenuta ha al
8 contrario tenuto un comportamento significativo ai fini del decidere ex art. 420 I comma c.p.c..
8. Segue l'accoglimento del ricorso, secondo le conclusioni ivi rassegnate.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendosi applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato da alla ricorrente con lettera Controparte_1 del 17 giugno 2024 e per l'effetto, condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro, con assegnazione alle mansioni precedentemente svolte o ad altre mansioni equivalenti, nonché a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone di € 1.879,09 lordi , maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
condanna , in persona legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla signora il complessivo Parte_4 importo lordo di € 7.007,61 a titolo di retribuzione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2024 e spettanze di fine rapporto, nonché di €
9 1.994,35 lordi a titolo di Tfr, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
NN , in persona legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 5000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato.
Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 12/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
10
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
All'udienza del 12.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.R.G. 2763/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. ta SILVIA GARIBOLDI Parte_1
ricorrente CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 convenuta contumace
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito questo Tribunale ed ha rappresentato di Parte_1 essere stata assunta in data 6 marzo 2023 da con Controparte_1 contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, della durata di sei mesi, successivamente convertito in data 30 agosto 2023 a tempo indeterminato, con l'attribuzione della qualifica di impiegata amministrativa, con inquadramento al 5° livello del CCNL Terziario –
Commercio e un orario di lavoro settimanale di 40 ore.
1 Ha aggiunto di avere lavorato inizialmente a Rho e poi a Vanzago, occupandosi di organizzare gli appuntamenti tra i clienti e i consulenti e tra i clienti e i posatori degli infissi e rispondendo direttamente al direttore commerciale, signor . Controparte_2
Nel mese di aprile 2024, il direttore commerciale ha rassegnato le dimissioni e durante il suo periodo di preavviso, la signora è stata Pt_2 spostata nell'ufficio amministrazione, dove, oltre alle mansioni di gestione degli appuntamenti, le sono state affidate anche quelle di controllo delle fatture e di back office.
Ha poi riferito che dopo aver sollecitato diverse volte il titolare signor per il mancato pagamento dello stipendio del mese di aprile Pt_3
2024, senza ricevere alcun positivo riscontro, in data 28 maggio 2024 inviava una raccomandata alla Società chiedendo formalmente il pagamento di detta retribuzione e la consegna del relativo cedolino paga. Nella medesima lettera contestava il fatto che non aveva più ricevuto i ticket pranzo.
In data 17 giugno 2024, la ricorrente riceveva la lettera di licenziamento di cui si riporta il testo:
“(…) ci vediamo costretti a comunicare la risoluzione del suo rapporto di lavoro con effetto immediato.
In primo luogo, desideriamo esprimere il nostro disappunto riguardo a quanto da lei affermato nella sua raccomandata del 12/06/20241.
Dobbiamo sottolineare che tali affermazioni sono totalmente false. La nostra azienda è sempre stata puntuale nei pagamenti degli stipendi a parte lo stipendio di Aprile e Maggio 2024, e nessuno l'ha mai obbligata
a sottoscrivere nulla contro la sua volontà.
2 Purtroppo, è diventato evidente che la fiducia reciproca, elemento fondamentale per una collaborazione produttiva, è venuta a mancare.
Questo ha compromesso irrimediabilmente il nostro rapporto lavorativo.
Inoltre, a causa delle difficoltà finanziarie che stiamo affrontando, siamo stati costretti a riorganizzare la struttura aziendale. In questo contesto il suo ruolo è stato soppresso, in quanto non più necessario nell'attuale configurazione organizzativa” .
Ha precisato che prima della suddetta comunicazione, non le era stata prospettata alcuna riduzione di orario di lavoro, alcuna ipotesi di accesso agli ammortizzatori sociali o alcuna proposta di modifica delle mansioni e che ad oggi, non ha ricevuto ancora il pagamento delle retribuzioni di aprile, maggio, giugno 2024, le spettanze di fine rapporto e il TFR.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Sul licenziamento
1) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e/o l'illegittimità del licenziamento intimato da alla ricorrente con lettera del Controparte_1
17 giugno 2024 e per l'effetto
2) in via principale, condannare , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, 2.1) a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro, con assegnazione alle mansioni precedentemente svolte o ad altre mansioni equivalenti;
2.2) risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari alla somma di €
1.879,09 lordi o a quel diverso importo ritenuto di giustizia, maturata dal giorno del licenziamento (17/06/2024) fino a quello dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, nella misura minima di cinque
3 mensilità (€ 9.395,45 lordi = € 1.879,09 lordi x 5 mensilità) o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
2.3) al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
3) in caso di accoglimento della domanda di cui al punto 2), fermo restando il diritto della ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro, accertare e dichiarare che l'indennità sostitutiva alla reintegrazione di cui all'art. 2, comma 3 è pari alla somma di € 28.186,35 lordi (€
1.879,09 lordi x 15 mensilità) o alla diversa somma ritenuta di giustizia;
4) in via subordinata all'accoglimento della domanda di cui al punto 2), ai sensi del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, e 9 del D. Lgs. n.
23/2015, vista la sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale, dichiarato estinto il rapporto alla data del licenziamento, condannare
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale, commisurata all'ultima retribuzione mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 1.879,09 lordi o a quel diverso importo ritenuto di giustizia, nella misura massima di sei mensilità (€
11.275,54 lordi = € 1.879,09 lordi x 6 mensilità) e, comunque, in misura non inferiore a tre mensilità (€ 5.637,27 lordi = € 1.879,09 lordi
x 3 mensilità) o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
5) in via subordinata all'accoglimento della domanda di cui al punto 4), ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 9 del D. Lgs. n.
23/2015, vista la sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale, dichiarato estinto il rapporto alla data del licenziamento, condannare
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante il pagamento di
4 un'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale, commisurata all'ultima retribuzione mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 1.879,09 lordi o a quel diverso importo ritenuto di giustizia, nella misura massima di sei mensilità (€
11.275,54 lordi = € 1.879,09 lordi x 6 mensilità) e, comunque, in misura non inferiore ad una mensilità o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
Sui crediti
6) accertare e dichiarare il diritto della signora a Parte_4 percepire da , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, il complessivo importo lordo di € 7.007,61 a titolo di retribuzione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2024 e spettanze di fine rapporto o quei maggiori o minori importi per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria; per l'effetto:
7) condannare ., in persona legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla signora il complessivo Parte_4 importo lordo di € 7.007,61 a titolo di retribuzione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2024 e spettanze di fine rapporto, o quei maggiori o minori importi per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria;
8) in caso di accoglimento delle domande di cui ai punti 4) o 5), o in caso di accertamento della legittimità del licenziamento per giustificato motivo soggettivo o oggettivo, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della somma di € 1.445,40 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e condannare , in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tale somma o della diversa somma ritenuta di giustizia;
5 e per l'effetto
9) condannare ., in persona legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla signora al pagamento della Parte_4 somma di € 1.445,40 lordi a titolo di indennità sostitutiva del preavviso,
o quei maggiori o minori importi per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria;
10) in caso di accoglimento delle domande di cui ai punti 4) o 5), o dell'accertamento della legittimità del licenziamento accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della somma di €
1.994,35 lordi a titolo di Tfr e condannare , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di tale somma o della diversa somma ritenuta di giustizia;
e per l'effetto
11) condannare ., in persona legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla signora al pagamento della Parte_4 somma di € 1.994,35 lordi a titolo di Tfr, o quei maggiori o minori importi per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria
12) per tutte le domande di cui ai punti precedenti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
13) con vittoria di spese e compenso professionale ex D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso del contributo unificato, versato nella misura di €
259,00;
14) con sentenza esecutiva ex lege”.
2. La società convenuta, benché́ ritualmente citata, non si è costituita in giudizio, per cui all'udienza del 8.5.2025 se ne è dichiarata la contumacia.
6 3. La prova del rapporto di lavoro alle dipendenze della società convenuta con le caratteristiche e l'inquadramento indicati in ricorso risulta dalle produzioni allegate agli atti (contratto di assunzione e conversione a tempo indeterminato, docc. 1 e 2).
Risulta altresì la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà datoriale, comunicata con la lettera prodotta come doc. 5.
4. La Corte di cassazione ha ancora di recente ribadito (Cass.
n. 17266 del 24/06/2024, Cass. 04/04/2019, n. 9468, Cass.
07/11/2018, n. 28453) che l'allegazione del carattere ritorsivo del licenziamento impugnato comporta a carico del lavoratore l'onere di dimostrare, anche a mezzo di presunzioni, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso, sempre che il datore di lavoro abbia almeno apparentemente fornito la prova dell'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604 del
1966.
Nel caso in esame, manca qualunque risultanza fattuale che comprovi la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di recesso indicato nella lettera di licenziamento.
La mancata concessione del preavviso depone del resto piuttosto per l'intimazione del licenziamento per giusta causa ex art. 2119 I comma c.c.
In tal senso, la ritorsività del recesso datoriale risulta dallo stesso contenuto della lettera di licenziamento, ove si esplicita il venir meno del rapporto fiduciario in ragione della rivendicazione delle spettanze retributive non corrisposte effettuata con la lettera all.
4. Si è trattato quindi di una reazione illegittima al legittimo esercizio di un diritto.
7 Suffraga le esposte conclusioni la mancata risposta all'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
5. Le conseguenze sono da rinvenirsi nell'art. 2 del dlgs. 23/2015, applicabile al caso di specie essendo stata assunta la ricorrente successivamente all'entrata in vigore della richiamata normativa.
Pertanto, deve pronunciarsi condanna della in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le mansioni da ultimo esercitate o altre equivalenti.
6. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del dlgs. 23/2015, deve altresì condannarsi la società al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 III c. c.p.c. dal dì del dovuto al saldo.
Il tallone retributivo di riferimento è quello di € 1.879,09 lordi, indicato in ricorso sulla base del CCNL applicato.
Deve infine condannarsi il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.
7. La parte convenuta non ha inoltre provato di avere corrisposto quanto dovuto per le normali spettanze retributive per le quali è fatta domanda, quantificate in conformità con le busta paga e sulla base del CCNL applicato. Non comparendo all'udienza la parte convenuta ha al
8 contrario tenuto un comportamento significativo ai fini del decidere ex art. 420 I comma c.p.c..
8. Segue l'accoglimento del ricorso, secondo le conclusioni ivi rassegnate.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendosi applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M.
n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara la nullità del licenziamento intimato da alla ricorrente con lettera Controparte_1 del 17 giugno 2024 e per l'effetto, condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la ricorrente nel proprio posto di lavoro, con assegnazione alle mansioni precedentemente svolte o ad altre mansioni equivalenti, nonché a risarcire il danno subito dalla ricorrente mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, al tallone di € 1.879,09 lordi , maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
condanna , in persona legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla signora il complessivo Parte_4 importo lordo di € 7.007,61 a titolo di retribuzione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2024 e spettanze di fine rapporto, nonché di €
9 1.994,35 lordi a titolo di Tfr, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo;
NN , in persona legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 5000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge ed oltre rimborso C.U. ove versato.
Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 12/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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