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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 316/2025 R.V.G. avente ad oggetto:
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO su domanda congiunta di
Parte_1
- - C.F._1
E
Parte_2
- -, C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. PAGLIARULO GENEROSO -
-, C.F._3
CONIUGI RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO interventore ex lege
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Hanno dedotto:
- che si sono sposati in Serino il 09/09/2000;
- che il relativo atto era stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 4 di tale comune e tale anno, alla Parte I;
- che hanno due figli entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- che si sono separati consensualmente nel 2022 giusta decreto di omologa del
Tribunale di Avellino;
- che da allora hanno vissuto separatamene;
- che non vi è stata riconciliazione;
- che non è possibile la ricostituzione della precedente unione spirituale e materiale.
All'udienza di comparizione delle parti i coniugi hanno ribadito la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
La domanda congiunta è da accogliere.
La fattispecie legale, complessa e progressiva, invocata è quella contemplata dagli artt.
1 e 3, lettera b) del comma 2°, della legge sul divorzio per come nel tempo modificata.
I presupposti per lo scioglimento del matrimonio ivi previsti ricorrono tutti.
La separazione personale dei coniugi è intervenuta con il decreto di omologa di cui innanzi.
È pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla legge è ampiamente decorso.
La comunione spirituale e materiale tra i coniugi è da ritenere non possa più essere ricostituita. Lo comprova il permanere dell'avversa volontà dei coniugi e dello stato di separazione personale, in uno alla significativa protrazione della stessa.
Le condizioni convenute dai coniugi e indicate nel ricorso non sono contrarie alla legge e non evidenziano vizi che ne comportino la nullità.
Va quindi pronunciato il divorzio congiuntamente richiesto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Parte_1
- nata a [...] il [...] - e - nato ad [...] il Parte_2
07/11/1974 -, alle condizioni indicate in ricorso;
2) nulla per le spese;
3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Presidente estensore
Raffaele Califano