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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/01/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2264 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell‟anno 2022 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
e per essa quale mandataria rappresentata e difesa Parte_2
dall‟avv. Marco Rossi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona nel vicolo S. Bernardino n° 5A
opponente
E
rappresentata e difesa dall‟avv. Andrea Ruocco ed Controparte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia nella via Lustro n° 29
opposto
E
Controparte_2
terzo chiamato in causa contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Com‟è noto, l‟opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio ( artt. 633 e segg. c.p.c. ) si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario ( art. 645 cpv c.p.c. ).
Ne consegue che il giudice dell‟opposizione è investito del potere-dovere di
1 pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda d‟ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Venendo alla fattispecie in esame, ha agito in sede Controparte_1
monitoria per ottenere dalla cessionaria pro soluto del credito, la Parte_1
consegna di copia di documentazione relativa al contratto di credito „revolving‟
n. 539964011457094 originariamente stipulato dalla stessa con
[...]
( segnatamente copia del contratto medesimo, estratto Controparte_2
conto storico e polizze assicurative associate al prestito )
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 14.02.22, la
[...]
( già ), al fine di paralizzare la pretesa creditoria Parte_1 Parte_1
ex adverso azionata, ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sia per aver già ceduto, ancor prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo a cura della , il credito derivante dalla CP_1
carta „revolving‟, sia poiché la domanda d‟ingiunzione avente ad oggetto la sopra esposta richiesta documentale andava rivolta al soggetto „originator‟ del rapporto, ossia la Controparte_2
Rilevato come sulla base di siffatto ultimo presupposto, la abbia, CP_1
previa autorizzazione, evocato il giudizio la Controparte_3
rimasta contumace, mette conto evidenziare in termini generali con
[...]
riguardo all‟oggetto del giudizio che il diritto del cliente alla consegna dei documenti relativi a rapporti bancari ha la consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, che trova fondamento, per un verso, nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nella esecuzione del rapporto e, per altro verso, nella disposizione dell‟art. 119, comma 4, del D. Lgs. n. 385/93
( T.U.B. ) a mente del quale “il cliente, colui che succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”; analoga disposizione è, altresì, prevista dall‟art. 28 del Regolamento Consob n. 11522/982.
2 La disposizione di cui all‟art. 119 T.U.B., la cui ratio ispiratrice è quella di permettere al cliente di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l‟esecuzione del rapporto, si pone, in particolare, tra i più importanti strumenti di tutela che la normativa di trasparenza riconosce ai soggetti che si trovino a intrattenere rapporti con gli intermediari bancari. Con tale norma la legge attribuisce al cliente una facoltà non soggetta a restrizioni, con cui viene a confrontarsi un dovere di protezione in capo all‟intermediario, consistente nel fornire gli idonei supporti documentali alla propria clientela, che detto supporto venga a richiedere ( cfr. ex multis Cass. civ. n. 6975/20; Cass. civ. n. 14231/19 ).
Va osservato poi come l‟art. 119 faccia espressa menzione del diritto Pt_3
“del cliente” a ottenere copia della documentazione relativa al rapporto intercorso, individuando così, expressis verbis, l‟obbligato al facere nella banca che ha intrattenuto con il medesimo il rapporto contrattuale e che come tale è tenuta alla corretta conservazione dei documenti afferenti al rapporto, e, per l‟effetto, in un ragionevole lasso di tempo, deve essere in grado di farli pervenire al cliente che ne faccia richiesta.
Venendo al caso di specie, destinatario della richiesta ex art 119 T.U.B. risulta essere, pertanto, il solo istituto di credito originario contraente, ossia la
[...]
quale soggetto tenuto alla conservazione della Controparte_2
documentazione integrale, avendo intrattenuto con il cliente il rapporto da cui è sorto il credito, e non già la cessionaria del credito, ( oggi Parte_1 [...]
), atteso che secondo condivisibile indirizzo Parte_1
giurisprudenziale la cessione di credito ha un effetto più circoscritto rispetto alla cessione del contratto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivante al cedente da un precedente contratto, e non determina il trasferimento dal cedente al cessionario dell‟intera posizione giuridica contrattuale ( v. Trib. Venezia
19.01.21, Trib. Foggia 20.01.20, C. Appello Napoli 8.07.20 n. 2519, Cass. civ.
n. 17727/18 ).
3 Alla luce del superiore quadro normativo e giurisprudenziale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell‟odierno opponente rispetto alla domanda d‟ingiunzione formulata da in accoglimento della opposizione Controparte_1
proposta, andrà revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza della stessa nei confronti della e dovrà essere condannato, in difetto di Parte_1
qualsivoglia censura o allegazione di segno contrario ( stante la sua contumacia )
e tenuto conto che trattasi di domanda dipendente dal titolo dedotto in giudizio, la alla consegna in favore dell‟odierna Controparte_2
opposta della chiesta documentazione relativa al contratto di credito „revolving‟
n. 539964011457094 stipulato da con CP_1 Controparte_2
e segnatamente copia del contratto medesimo, estratto conto storico e
[...]
polizze assicurative associate al prestito.
Stante il complessivo esito del giudizio e in ragione delle argomentazioni che sorreggono la decisione, si ritiene opportuno compensare tra l‟opponente e l‟opposto le spese di lite, mentre la va Controparte_2
condannata al pagamento in favore di delle spese della Controparte_1
presente fase di cognizione che si liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre oneri accessori come per legge;
quelle della fase monitoria rimangono definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- in accoglimento dell‟opposizione proposta da con atto Parte_1
di citazione notificato in data 14.02.22, revoca il decreto ingiuntivo n. 26/22 emesso su ricorso di dal Tribunale di Palermo in data 3.01.22; Controparte_1
- condanna la alla consegna in favore di Controparte_2 [...]
della seguente documentazione afferente al contratto di credito CP_1
4 “revolving” n. 539964011457094 da essa stipulato: copia del contratto medesimo, estratto conto storico e polizze assicurative associate al prestito;
- condanna la alla rifusione in favore di Controparte_2
parte opposta delle spese della presente fase di cognizione, quantificate in complessivi € 1.500,00, oltre oneri accessori come per legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra opponente ed opposto;
quelle della fase monitoria rimangono definitivamente a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Palermo in data 9.01.2025.
Il G.O.P.
( dott. Davide Romeo )
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