Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2024, n. 22854
CASS
Sentenza 28 marzo 2024

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In tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudizio ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento con cui il giudice competente rigetta l'istanza di ammissione non è a critica vincolata e consente, pertanto, la piena devoluzione al giudice dell'opposizione delle questioni relative all'accertamento dei presupposti per la fruizione del beneficio, sicché quest'ultimo, quali che siano le ragioni indicate nel provvedimento reiettivo, è tenuto ad applicare la regola di giudizio corrispondente a quella di cui all'art. 96 d.P.R. citato, con obbligo di procedere alla valutazione composita degli indici in esso indicati, ivi compresi quelli indiziari, secondo le acquisizioni processuali e senza possibilità di dare ingresso a presunzioni assolute o a criteri di gerarchia tra le medesime fonti di prova.

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    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 7 giugno 2024

  • 2Gratuito patrocinio per chi ha precedenti penali
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 8 giugno 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/03/2024, n. 22854
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22854
Data del deposito : 28 marzo 2024

Testo completo