Ordinanza cautelare 14 marzo 2024
Ordinanza collegiale 30 settembre 2024
Sentenza 11 febbraio 2025
Decreto collegiale 10 aprile 2025
Rigetto
Sentenza 27 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 27/04/2026, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03280/2026REG.PROV.COLL.
N. 05363/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5363 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gino Nicola Pandolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Bartolomeo, Giuseppe Lepore, Antonello Mandarano, Irma Marinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio n. 15;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione quarta) n. 456, pubblicata l’11 febbraio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il consigliere AR RE e uditi per le parti gli avvocati Pandolfi e Palmieri, su delega dell'avvocato Marinelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento del Comune di Milano - Direzione casa, area politiche per l’abitare e sostegno alla fragilità abitativa - del 9 novembre 2023 di rigetto dell’istanza presentata, ai sensi dell’art. 23, comma 13, della l.r. n. 16/2016, per ottenere un alloggio dei Servizi abitativi transitori.
1.2. L’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata:
1) per carente, contraddittoria ed insufficiente motivazione, per omessa, arbitraria ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie, per travisamento dei fatti e per difetto dei presupposti.
Secondo l’appellante il giudice di primo grado avrebbe attribuito valore dirimente all’allontanamento “volontario e non autorizzato della ricorrente, dal 2019 al 2022, dall’alloggio Aler nel quale la stessa legittimamente risiedeva, dovuto a ragioni di carattere personale non integranti circostanze eccezionali o di forza maggiore tali da poter giustificare il rilascio dell’immobile” senza tenere nel debito conto che nel 2019 la stessa sarebbe stata costretta a lasciare la casa coniugale a causa dei rapporti deteriorati con l’ex marito, unico titolare del contratto di locazione, né che la comunicazione e l’autorizzazione dell’allontanamento di un componente del nucleo familiare non sarebbe prevista dal Regolamento regionale n. 4/2017 e dalla l.r. n. 16/2016;
2) per violazione dell’art. 23, comma 13, della l.r. n. 16/2016 e della D.G.R. n. XI/2063/2019.
Il Comune appellato avrebbe respinto la domanda di accesso al SAT non riconoscendo alla richiedente di trovarsi in una condizione di grave precarietà, disagio sociale ed emergenza abitativa, per non aver specificato e documentato la sua attuale collocazione alloggiativa, nonostante dalla denuncia presentata risultasse che è stata estromessa con la sostituzione della serratura dell’alloggio e che non ha più un posto dove dormire, trovandosi costretta a trascorrere la notte per strada quando non viene ospitata da conoscenti;
3) per omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, per erronea valutazione dei presupposti, per travisamento dei fatti, per carenza di istruttoria, per disparità di trattamento.
Ad avviso dell’appellante l’amministrazione appellata non avrebbe compiuto nessuna valutazione sulla lamentata emergenza abitativa, nonostante la stessa sia allo stato senza idonea dimora, né sarebbero adeguate e comprensibili le motivazioni a base del rigetto del ricorso con cui sono stati spiegate le circostanze che hanno condotto alla perdita dell’alloggio.
2. Il Comune di Milano si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto dell’appello.
3. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
4. Alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
5. L’appello non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
6. I fatti rilevanti ai fini della decisione possono essere così sintetizzati:
- l’8 agosto 2022 l’appellante ha presentato domanda di accesso ai Servizi abitativi transitori (SAT), ai sensi dell’art. 1, n. 6 della DGR. n. XI/2063 del 31 luglio 2019, per l’assegnazione di un alloggio tra quelli riservati a “nuclei familiari privi di alloggio che necessitano di urgente sistemazione abitativa” , dichiarando di aver abitato in un alloggio popolare a Milano, in viale -OMISSIS-, di proprietà ALER con la figlia maggiorenne, di essersi trasferita per motivi personali in Sicilia e di non aver avuto la possibilità di rientrare nell’alloggio popolare avendo trovato la serratura cambiata dall’ex marito;
- il 12 dicembre 2022 il nucleo tecnico di valutazione ha espresso parere non favorevole perché “la richiedente non documenta le ragioni del rilascio dell'alloggio pubblico e non documenta la sua attuale collocazione alloggiativa, allegando solo dichiarazioni. Pertanto, non è provata la condizione di emergenza abitativa” ;
- il 15 dicembre 2002, con il provvedimento PG -OMISSIS-, è stata rigettata l’istanza;
- il 13 luglio 2023, con atto acquisito al prot. n. -OMISSIS-, l’appellante ha proposto ricorso amministrativo dichiarando di aver vissuto per anni in un alloggio ALER di cui il coniuge risultava assegnatario, di essersi trasferita in Sicilia per una relazione, di aver divorziato e di essere tornata a Milano nel 2022 senza poter rientrare nell’immobile, di essere senza fissa dimora e in cerca di un lavoro stabile, di essere seguita dai servizi sociali e di vivere come ospite da “alcune amiche”, nonché preannunciando un’integrazione documentale, mai intervenuta;
- il 9 novembre 2023 il Comune appellato, con provvedimento PG -OMISSIS-, ha rigettato il ricorso in opposizione affermando che “ con l’atto di opposizione la ricorrente presenta una memoria nella quale narra le proprie vicissitudini occorse con l’ex marito, prima e dopo la separazione da questi. Tuttavia, aldilà degli accadimenti privati appresi, non emerge alcun fatto documentato per il quale si possa determinare un diverso parere rispetto a quello precedentemente espresso nel provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso ai SAT” .
7. Sono infondati i primi due motivi di appello con i quali l’appellante deduce l’erroneità della sentenza perché il giudice di primo grado avrebbe attribuito valore dirimente all’allontanamento “volontario e non autorizzato” dal 2019 al 2022 dall’alloggio Aler, “dovuto a ragioni di carattere personale non integranti circostanze eccezionali o di forza maggiore tali da poter giustificare il rilascio dell’immobile” senza tenere conto del fatto che la stessa sarebbe stata costretta a lasciare la casa coniugale a causa dei rapporti deteriorati con l’ex marito, che non vi sarebbe alcun obbligo di comunicazione, né di ottenere una previa autorizzazione per allontanarsi non essendo l’assegnataria dell’immobile Aler e che la condizione di grave precarietà, disagio sociale ed emergenza abitativa sarebbe comprovata dalla documentazione allegata.
7.1. Il giudice di primo grado, anche all’esito dell’istruttoria espletata, ha ritenuto che:
- “la scelta della ricorrente di allontanarsi dall’alloggio Aler in cui risiedeva è stata del tutto volontaria e – come dalla stessa riconosciuto – determinata da esigenze personali, non essendovi prova alcuna di uno spossessamento violento o di precise circostanze che l’abbiano costretta ad abbandonare la propria residenza. Tale allontanamento, oltre a essere volontario nei termini sopra indicati, è poi anche ingiustificato, poiché non risulta comunicato all’ente concedente e neppure da questi autorizzato” ;
- “l’allontanamento volontario dell’immobile è sintomatico dell’insussistenza di un’effettiva e attuale condizione di “grave emergenza abitativa”, che rappresenta, proprio sulla scorta della disposizione sopra richiamata, il primo e indefettibile presupposto per l’accesso ai servizi abitativi transitori” ;
- “ la condotta della ricorrente che si è arbitrariamente allontanata dall’alloggio di edilizia residenziale pubblica di cui è stata assegnataria quale parte dell’originario nucleo familiare varrebbe a integrare, di fatto, i presupposti per l’adozione di un provvedimento di decadenza a norma dell’art. 25, comma 1, lett. c) del Regolamento Regionale n. 4/2017, che prevede tale conseguenza laddove l’assegnatario “non abbia utilizzato l'alloggio assegnato per un periodo superiore a sei mesi continuativi, salvo che ciò sia stato motivatamente comunicato all'ente proprietario o gestore” .
7.2. Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado.
Dalla documentazione allegata risulta dimostrata dal 1991 l’assegnazione dell’alloggio di proprietà dell’Aler, sito in viale Ungheria n. 9, al nucleo familiare dell’appellante, come si evince dal fatto che il contratto di locazione è stato sottoscritto da entrambi i coniugi, nonostante ne fosse formale assegnatario solo il marito. Si evince, inoltre, che l’allontanamento dell’appellante dal detto immobile è stato volontario e, in particolare: a) dalla denuncia ai Carabinieri del marzo 2019 non emergono elementi di costrizione o di violenza per indurre la stessa la rilascio, né è dato comprendere per quale ragione l’appellante che vi abitava unitamente alla figlia a seguito dell’allontanamento del marito se ne fosse, a sua volta, allontanata consentendo al coniuge di cambiare la serratura; b) dall’istanza e dal successivo ricorso in opposizione si evince che l’appellante ha vissuto per tre anni in Sicilia ed ha fatto rientro a Milano solo nel 2022; c) non emerge da alcun documento che sia stato comunicato il trasferimento delle persone facenti parte dell’originario nucleo familiare assegnatario.
7.3. I Servizi Abitativi Transitori sono stati istituiti in favore dei soggetti disagiati individuati dall’art. 23 comma 13 della L.R. della Lombardia n. 16/2016, ai sensi del quale “al fine di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa, in particolare nei comuni ad alta tensione abitativa, ALER e comuni destinano una quota del proprio patrimonio abitativo a servizi abitativi transitori (…) Tali unità abitative sono assegnate ai nuclei familiari in possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici per una durata non superiore a cinque anni mediante provvedimento motivato del comune che definisce, altresì, un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo assegnatario (…)” .
L’art. 1 dell’Allegato alla D.G.R. n. 2063/2019 (“Destinatari del servizio abitativo transitorio”) prevede che la legge regionale “individua due categorie di soggetti destinatari del servizio abitativo transitorio; una specifica e l’altra generica. Alla prima categoria appartengono i nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili. Alla seconda categoria appartengono i nuclei familiari in situazioni di grave emergenza abitativa. In entrambi i casi, trattasi di nuclei familiari che risiedono o che hanno risieduto in abitazioni a titolo di proprietà o in regime di locazione privata” .
L’art. 2 dell’Allegato alla D.G.R. n. XI/6101 del 2022, nell’individuare tra i destinatari del servizio abitativo transitorio anche i nuclei familiari che versano in situazioni di grave emergenza abitativa (art. 23, comma 13, l.r. n. 16/2016) precisa che tale categoria “ha carattere residuale e fa riferimento a condizioni di grave disagio, derivanti da una situazione di necessità, limitatamente a circostanze particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari” e che, anche considerato il numero limitato degli alloggi destinati, “i SAT appaiano inadeguati a comprendere quelle situazioni in cui il progetto di recupero dell’autonomia economica e sociale dell’assegnatario abbia prevalentemente caratteristiche da servizio sociale rispetto all’esigenza abitativa” .
7.4. Le circostanze relative all’allontanamento volontario dall’immobile di proprietà dell’Aler originariamente assegnato al nucleo familiare di cui l’appellante era parte, come descritte nel punto precedente, unitamente alla mancanza di qualsiasi documentazione idonea a dimostrarne l’attuale stato di emergenza abitativa, appaiono pertanto sufficienti a supportare la legittimità del diniego.
Peraltro, la stessa appellante nel ricorso in opposizione al diniego del 5 luglio 2023 riferisce una serie di circostanze che dovrebbero comprovare la propria condizione di emergenza alloggiativa, quale presupposto per l’accesso al SAT, affermando a più riprese che “seguiranno dichiarazioni” e integrazioni mai prodotte. Né a tal fine appaiono sufficienti le sole dichiarazioni dell’appellante circa l’impossibilità di trovare un alloggio e circa l’ospitalità precaria di “varie amiche”, senza che sia stata offerta alcuna possibilità all’amministrazione di effettuare un controllo sulle circostanze affermate, né di verificare la provvisorietà della sistemazione, nonostante l’espletamento di approfondimenti istruttori anche tramite i servizi sociali sulla sua attuale condizione, come si evince dai pareri resi dal Nucleo di valutazione tecnico.
8. Alla luce delle considerazioni svolte al punto precedente deve essere disatteso anche il terzo motivo di appello con il quale parte appellante lamenta la carenza di istruttoria e di motivazione, deducendo anche una non meglio specificata disparità di trattamento.
9. Sussistono giusti motivi, attesa la natura degli interessi sottesi alla presente controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
AR RE, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AR RE | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.