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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/11/2025, n. 5301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5301 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
IO IN, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 991/22 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 giugno 2025;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliata in Messina Via CodiceFiscale_1
dei Mille n. 243 presso lo studio dell'Avv. Carolina Stroscio che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice;
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_2
Giuffrida n. 4 presso lo studio dell'Avv. Massimo Morgia che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Rossella Sidoti;
convenuto;
nonché nei confronti di
pagina 1 di 5 , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettiv.te domiciliato in P.IVA_1
Livorno Borgo dei Cappuccini n. 317 presso lo studio dell'Avv. Alberto Carlesi che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
terzo chiamato in garanzia
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 10.01.2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale esponendo che in data 22.07.2020 alle ore 10.45 si trovava Controparte_1
presso lo studio medico del convenuto in Mascalucia Via Marconi Esponeva che in prossimità
dell'uscita cadeva a terra a causa della presenza di una invisibile sostanza scivolosa presente su un gradino, già di per se pericoloso in quanto non segnalato.
Deduceva che a seguito del sinistro aveva riportato danni fisici.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il convenuto opponendosi e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
Si costituiva in giudizio contestando la sussistenza di Controparte_2
alcuna responsabilità del proprio assicurato.
Assunte le prove orali richieste, rigettata la richiesta di ctu medico legale, all'udienza del 4.6.2025
venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
La descrizione dell'evento per come offerta da parte attrice in citazione non ha trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi.
Ed invero in citazione l'attrice lamentava di essere caduta a terra a causa di una sostanza scivolosa presente sul gradino di accesso allo studio del convenuto. I testi escussi (tra cui il marito della stessa attrice) hanno escluso che il gradino fosse bagnato.
Il teste di parte attrice ha precisato che la moglie è “inciampata sul battente della porta finendo a terra sulla sede stradale”. Ha anche precisato che i luoghi erano perfettamente noti sia allo stesso che alla attrice in quanto il convenuto era il loro medico di famiglia e la moglie lo aveva sempre accompagnato in occasione di visite.
Dalle foto in atti emerge – poi – che il gradino in questione era perfettamente visibile, tanto più che il sinistro si sarebbe verificato alle ore 10.45 del mattino. Nessuna prova sussiste di un “battente della porta” costituente eventuale insidia non conosciuta ed imprevedibile.
E' pacifico che perché possa essere invocato il concetto di insidia è necessario sia l'oggettiva invisibilità che la soggettiva imprevedibilità del pericolo (il cui onere incombe sul danneggiato): nella specie è evidente che nessuna delle due condizioni può ritenersi sussistere per quanto sopra detto (cfr.
Cass. Civ. sez. III 17 marzo 1998 n. 2850; Cass. Civ. sez. III 12 gennaio 1996 n. 191; Trib. Spoleto 11
aprile 1994).
In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi,
invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (in questi termini, Cass., 24 gennaio 2024, n. 2376). Nel senso dell'incidenza causale della condotta negligente del danneggiato, a prescindere dalla natura autonoma ed eccezionale della stessa, si è
espressa, d'altronde, la costante giurisprudenza di legittimità: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha pagina 3 di 5 natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente,
alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n.
11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; l'ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023; Cass., ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675; Cass., 3 maggio 2024, n.
11942).
Inoltre non deve essere trascurato – seppur con principio espresso in altra fattispecie - che è
comunque obbligo del cives che utilizza una strada pubblica adottare tutte le necessarie misure di cautela ed attenzione per il principio fondamentale dell'autoresponsabilità (Corte Cost. 10 maggio 1999
n. 156): non sarebbe concepibile ipotizzare che un comportamento negligente o imprudente possa radicare, a fronte di situazioni normalmente prevedibili, una responsabilità risarcitoria dell'ente proprietario o gestore della strada.
Ne consegue che nella specie ove parte attrice avesse tenuto una condotta più attente e confacente ai luoghi nell'uscire dallo studio in presenza di un gradino a ridosso del marciapiede sicuramente avrebbe evitato il verificarsi del sinistro.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinita civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in pagina 4 di 5 funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro nonché nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, così provvede: Controparte_2
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al rimborso delle spese processuali in favore del convenuto e del terzo chiamato, liquidate – per ciascuno – in complessivi € 1800.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 3 novembre 2025
Il Giudice Istruttore
(dott. IO IN)
pagina 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Quinta Civile
Il Tribunale di Catania, sezione quinta civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
IO IN, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 991/22 R.G. A.C., posta in decisione, previ gli incombenti di cui all'art. 281 quinquies c.p.c. cbn disp bis c.p.c. cbn. disp. art. 190 c.p.c., all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 giugno 2025;
promossa da
Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliata in Messina Via CodiceFiscale_1
dei Mille n. 243 presso lo studio dell'Avv. Carolina Stroscio che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice;
contro
Controparte_1
nato a [...] il [...] (c.f. ), elettiv.te domiciliato in Catania Via CodiceFiscale_2
Giuffrida n. 4 presso lo studio dell'Avv. Massimo Morgia che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Rossella Sidoti;
convenuto;
nonché nei confronti di
pagina 1 di 5 , Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i. ), elettiv.te domiciliato in P.IVA_1
Livorno Borgo dei Cappuccini n. 317 presso lo studio dell'Avv. Alberto Carlesi che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
terzo chiamato in garanzia
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei rispettivi atti e nei verbali di causa.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 10.01.2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1
questo Tribunale esponendo che in data 22.07.2020 alle ore 10.45 si trovava Controparte_1
presso lo studio medico del convenuto in Mascalucia Via Marconi Esponeva che in prossimità
dell'uscita cadeva a terra a causa della presenza di una invisibile sostanza scivolosa presente su un gradino, già di per se pericoloso in quanto non segnalato.
Deduceva che a seguito del sinistro aveva riportato danni fisici.
Chiedeva, pertanto, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti.
Si costituiva in giudizio il convenuto opponendosi e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa.
Si costituiva in giudizio contestando la sussistenza di Controparte_2
alcuna responsabilità del proprio assicurato.
Assunte le prove orali richieste, rigettata la richiesta di ctu medico legale, all'udienza del 4.6.2025
venivano precisate le conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Trascorsi i termini ex art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, pronuncia la presente per i seguenti pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere rigettata.
La descrizione dell'evento per come offerta da parte attrice in citazione non ha trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni dei testi escussi.
Ed invero in citazione l'attrice lamentava di essere caduta a terra a causa di una sostanza scivolosa presente sul gradino di accesso allo studio del convenuto. I testi escussi (tra cui il marito della stessa attrice) hanno escluso che il gradino fosse bagnato.
Il teste di parte attrice ha precisato che la moglie è “inciampata sul battente della porta finendo a terra sulla sede stradale”. Ha anche precisato che i luoghi erano perfettamente noti sia allo stesso che alla attrice in quanto il convenuto era il loro medico di famiglia e la moglie lo aveva sempre accompagnato in occasione di visite.
Dalle foto in atti emerge – poi – che il gradino in questione era perfettamente visibile, tanto più che il sinistro si sarebbe verificato alle ore 10.45 del mattino. Nessuna prova sussiste di un “battente della porta” costituente eventuale insidia non conosciuta ed imprevedibile.
E' pacifico che perché possa essere invocato il concetto di insidia è necessario sia l'oggettiva invisibilità che la soggettiva imprevedibilità del pericolo (il cui onere incombe sul danneggiato): nella specie è evidente che nessuna delle due condizioni può ritenersi sussistere per quanto sopra detto (cfr.
Cass. Civ. sez. III 17 marzo 1998 n. 2850; Cass. Civ. sez. III 12 gennaio 1996 n. 191; Trib. Spoleto 11
aprile 1994).
In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi,
invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (in questi termini, Cass., 24 gennaio 2024, n. 2376). Nel senso dell'incidenza causale della condotta negligente del danneggiato, a prescindere dalla natura autonoma ed eccezionale della stessa, si è
espressa, d'altronde, la costante giurisprudenza di legittimità: “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha pagina 3 di 5 natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente,
alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (in questi Cass., 27 aprile 2023, n.
11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; l'ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023; Cass., ordinanza 20 luglio 2023, n. 21675; Cass., 3 maggio 2024, n.
11942).
Inoltre non deve essere trascurato – seppur con principio espresso in altra fattispecie - che è
comunque obbligo del cives che utilizza una strada pubblica adottare tutte le necessarie misure di cautela ed attenzione per il principio fondamentale dell'autoresponsabilità (Corte Cost. 10 maggio 1999
n. 156): non sarebbe concepibile ipotizzare che un comportamento negligente o imprudente possa radicare, a fronte di situazioni normalmente prevedibili, una responsabilità risarcitoria dell'ente proprietario o gestore della strada.
Ne consegue che nella specie ove parte attrice avesse tenuto una condotta più attente e confacente ai luoghi nell'uscire dallo studio in presenza di un gradino a ridosso del marciapiede sicuramente avrebbe evitato il verificarsi del sinistro.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguendo la soccombenza vanno poste a carico di parte attrice e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – sezione quinita civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in pagina 4 di 5 funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro nonché nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, disattesa ogni ulteriore e diversa istanza, così provvede: Controparte_2
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al rimborso delle spese processuali in favore del convenuto e del terzo chiamato, liquidate – per ciascuno – in complessivi € 1800.00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 3 novembre 2025
Il Giudice Istruttore
(dott. IO IN)
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