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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2024, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 371/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18/6/2024, vertente
TRA
e , in qualità di rappresentanti Parte_1 Parte_2 legali del minore Persona_1
Avv. FEDERICO LUCCI appellante
E
CP_1 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1734/2023 pubblicata in data 20/02/2023.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dagli odierni appellanti, originari ricorrenti, nella qualità di rappresentati legali del minore ha Persona_1 dichiarato il diritto di quest'ultimo a percepire l'indennità di frequenza dal 1.12.2020 e condannato l' a corrispondere i relativi ratei, oltre CP_1 accessori e rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi €
849,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
2. Gli appellanti, con ricorso depositato il 22.22023, hanno censurato la sentenza di primo grado in punto di quantificazione delle spese processuali, lamentandone la liquidazione in misura inferiore ai minimi;
hanno concluso quindi chiedendone la rideterminazione in complessivi
€ 2.886,00 (di cui € 443,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, €1.100,00 per la fase istruttoria ed € 963,00 per la fase decisionale), oltre accessori, salvo quanto già percepito.
3. Nonostante la ritualità della notifica, l' è rimasto contumace. CP_1
4. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
5. L'appello è parzialmente fondato.
Non vi è contestazione sullo scaglione di riferimento applicato dal primo giudice (valore della causa compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00).
L'appellante lamenta la mancata liquidazione della fase istruttoria e di quella decisionale, avendo il Tribunale liquidato esclusivamente €
460,00 per la fase di studio ed € 389,00 per quella introduttiva, oltre accessori.
2 6. La censura merita accoglimento. Deve essere considerata la fase istruttoria, dal momento che il procuratore di parte ricorrente, previa richiesta e conseguente autorizzazione del giudice, ha depositato documentazione a dimostrazione del mancato pagamento da parte dell' della prestazione, in dipendenza delle eccezioni formulate CP_1 dall' . CP_2
Né può essere espunta la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera d), del DM cit., ricomprende un'ampia serie di attività tra cui, oltre alla precisazione delle conclusioni, anche l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio. Dispone la norma che “…d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);” (fase esecutiva).
7. In dipendenza della semplicità della controversia di natura seriale, appare corretto fare riferimento ai minimi tariffari: € 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per quella decisionale, somme determinate tenendo già conto della riduzione massima del 50% prevista dal DM n.
55/2014, per complessivi euro 2.540,00.
8. La somma liquidata dal primo giudice risulta pertanto al di sotto dei minimi tariffari. Ne consegue il parziale accoglimento dell'appello e la
3 rideterminazione delle spese di lite del primo grado in complessivi €
2.540,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con il favore della distrazione.
9. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, in riferimento alla differenza (pari a € 1.691,00) tra l'importo liquidato e l'importo spettante, sono poste a carico di parte soccombente in base alle tariffe vigenti per lo scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 ed €
5.200,00, con riferimento ai minimi (€ 268,00 per la fase di studio, €
268,00 per la fase introduttiva € 426,00 per la fase decisionale, espunta la fase di trattazione non effettuata), per complessivi €
1.248,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- liquida nella maggior somma di complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, le spese di lite del primo grado poste a carico dell' da distrarsi in favore del CP_1 procuratore antistatario;
- condanna l' al rimborso, in favore dell'appellante delle spese del CP_1 grado liquidate in complessivi euro 1.248,00 oltre spese generali al
15%, IVA e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 18/6/2024
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. Donatella Casablanca Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 371/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 18/6/2024, vertente
TRA
e , in qualità di rappresentanti Parte_1 Parte_2 legali del minore Persona_1
Avv. FEDERICO LUCCI appellante
E
CP_1 appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
1734/2023 pubblicata in data 20/02/2023.
1 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dagli odierni appellanti, originari ricorrenti, nella qualità di rappresentati legali del minore ha Persona_1 dichiarato il diritto di quest'ultimo a percepire l'indennità di frequenza dal 1.12.2020 e condannato l' a corrispondere i relativi ratei, oltre CP_1 accessori e rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi €
849,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
2. Gli appellanti, con ricorso depositato il 22.22023, hanno censurato la sentenza di primo grado in punto di quantificazione delle spese processuali, lamentandone la liquidazione in misura inferiore ai minimi;
hanno concluso quindi chiedendone la rideterminazione in complessivi
€ 2.886,00 (di cui € 443,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, €1.100,00 per la fase istruttoria ed € 963,00 per la fase decisionale), oltre accessori, salvo quanto già percepito.
3. Nonostante la ritualità della notifica, l' è rimasto contumace. CP_1
4. All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
5. L'appello è parzialmente fondato.
Non vi è contestazione sullo scaglione di riferimento applicato dal primo giudice (valore della causa compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00).
L'appellante lamenta la mancata liquidazione della fase istruttoria e di quella decisionale, avendo il Tribunale liquidato esclusivamente €
460,00 per la fase di studio ed € 389,00 per quella introduttiva, oltre accessori.
2 6. La censura merita accoglimento. Deve essere considerata la fase istruttoria, dal momento che il procuratore di parte ricorrente, previa richiesta e conseguente autorizzazione del giudice, ha depositato documentazione a dimostrazione del mancato pagamento da parte dell' della prestazione, in dipendenza delle eccezioni formulate CP_1 dall' . CP_2
Né può essere espunta la fase decisionale, in quanto essa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera d), del DM cit., ricomprende un'ampia serie di attività tra cui, oltre alla precisazione delle conclusioni, anche l'esame del provvedimento conclusivo del giudizio. Dispone la norma che “…d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);” (fase esecutiva).
7. In dipendenza della semplicità della controversia di natura seriale, appare corretto fare riferimento ai minimi tariffari: € 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed euro 851,00 per quella decisionale, somme determinate tenendo già conto della riduzione massima del 50% prevista dal DM n.
55/2014, per complessivi euro 2.540,00.
8. La somma liquidata dal primo giudice risulta pertanto al di sotto dei minimi tariffari. Ne consegue il parziale accoglimento dell'appello e la
3 rideterminazione delle spese di lite del primo grado in complessivi €
2.540,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con il favore della distrazione.
9. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo, in riferimento alla differenza (pari a € 1.691,00) tra l'importo liquidato e l'importo spettante, sono poste a carico di parte soccombente in base alle tariffe vigenti per lo scaglione di valore compreso tra € 1.101,00 ed €
5.200,00, con riferimento ai minimi (€ 268,00 per la fase di studio, €
268,00 per la fase introduttiva € 426,00 per la fase decisionale, espunta la fase di trattazione non effettuata), per complessivi €
1.248,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- liquida nella maggior somma di complessivi euro 2.540,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, le spese di lite del primo grado poste a carico dell' da distrarsi in favore del CP_1 procuratore antistatario;
- condanna l' al rimborso, in favore dell'appellante delle spese del CP_1 grado liquidate in complessivi euro 1.248,00 oltre spese generali al
15%, IVA e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 18/6/2024
Il Presidente Estensore
Donatella Casablanca
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