TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del Giudice unico dott. Nella Mori nella causa n. 916/2023 tra
Parte_1
ATTORE
Avv. Sabatino I.
MI VA IA RO MI
CONVENUTA
Avv. Marcantoni R. ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies, ult. c. cpc sulle conclusioni delle parti e di cui: parte ricorrente ha precisato come in ricorso introduttivo. parte resistente ha precisato come in comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1
ha convenuto in giudizio la propria ex moglie, Parte_1
VA RO MI IA, per sentirla condannare al versamento della somma rispettivamente di: euro 389.000,00 a titolo di donazioni effettuate da esso ricorrente in favore della resistente in costanza di matrimonio, senza la prescritta forma, e pertanto nulle;
euro 180.000,00 ex art 2033 cc, per prelevamenti effettuati dalla convenuta senza autorizzazione e/o prive di giustificazione causale dal conto cointestato tra coniugi, oltre interessi e rivalutazione monetaria se dovuta, vinte le spese di lite;
ciò sull'assunto - dedotto dal - che detto conto, sebbene Parte_1 cointestato, fosse alimentato unicamente con denaro di esso attore.
In particolare, ha premesso di essere stato Parte_1 sposato 11 anni con la signora MI VA IA
RO MI dal 2011 al 2022; ha dedotto che nel corso degli anni dal 2013 al 2019 dal conto corrente cointestato tra i coniugi sono state eseguite diverse disposizioni bancarie aventi ad oggetto il trasferimento di somme di denaro di non modico valore in favore di VA RO MI IA. In particolare:
- ha versato dal conto corrente cointestato Parte_1 tra coniugi in favore di VA RO MI IA, tra il mese di marzo 2013 ed il mese di febbraio 2019, la somma complessiva di euro 389,000,00.
- VA RO MI IA ha prelevato dal conto corrente cointestato tra coniugi, tra il mese di febbraio 2014 ed il mese di marzo 2018 la somma di euro 180.000,00.
Parte attrice ha pertanto concluso chiedendo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis
A) accertare e dichiarare l'esclusiva proprietà in capo al Sig. delle somme staggite sul conto corrente Parte_1
2 bancario cointestato con la Sig.ra VA RO MI
IA n° n. 00350/46330877 presso Istituto Bancario
Credit Agricole, e per l'effetto, B) in conseguenza dell'accertamento di cui al punto A, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità per mancanza della forma ad substantiam prescritta dall'art. 782 c.c. delle donazioni di denaro effettuate dall'attore a mezzo bonifico/giroconto, come meglio descritto in narrativa, dal conto corrente n. 00350/46330877 presso Credit Agricole -
Carispezia, filiale di Monterosso al mare, in favore della
Sig.ra VA RO MI IA sul suo conto corrente personale (n. 0035/46348661 presso Carispezia – Credi Agricole) per la somma complessiva di Euro
389.000,00, come meglio descritta in atti e per l'effetto, C) accertare, dichiarare tenuta e, conseguentemente, condannare la Sig.ra VA RO MI IA a restituire al Sig. la somma complessiva di Parte_1 euro 389.000,00, come meglio descritta in atti, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data di ciascun pagamento fino alla restituzione effettiva;
D) in conseguenza dell'accertamento di cui punto A, accertare e dichiarare che la Sig.ra VA RO MI
IA ha disposto senza preventiva autorizzazione e comunque senza giusta causa della somma complessiva di euro 180.000,00, come meglio dettagliata in narrativa, depositata sul conto corrente n. 00350/46330877 presso
Istituto Bancario Credit Agricole a mezzo di bonifico/giroconto eseguito dalla stessa in suo favore sul proprio corrente personale n. 0035/46348661 presso
Carispezia – Credi Agricole) causando un ingente perdita patrimoniale e conseguentemente,
E) accertare, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare ex. Artt. 192 c.c. ovvero 2041 c.c., la Sig.ra VA RO
MI IA a restituire al Sig. la Parte_1 somma complessiva di euro 180.000,00, oltre interessi
3 legali da calcolarsi dalla data di ciascun pagamento fino al pagamento effettivo corrispondente al depauperamento subito per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Si è costituita VA RO MI IA con comparsa di costituzione in cui ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e la condanna di Parte_1
al pagamento delle spese e dei compensi professionali di
[...] lite.
La domanda di parte attrice è fondata per quanto di ragione:
- Preliminarmente, è fondata l'allegazione di parte attrice secondo cui il conto corrente bancario cointestato con
VA RO MI IA n. 00350/46330877 presso Istituto Bancario Credit Agricole, è stato alimentato solo con denaro di esso attore;
infatti, è documentato (alla stregua degli estratti conto in atti) e, sostanzialmente, non motivatamente contestato, che il predetto conto corrente, in effetti, sebbene formalmente cointestato tra i coniugi, è stato alimentato esclusivamente con entrate del ovvero Parte_1 con i risparmi personali dello stesso. In particolare, sul predetto conto corrente cointestato veniva accreditata mensilmente la pensione INPS del (circa euro Parte_1
1.100,00 al mese), la rendita di un fondo di investimento obbligazionario sottoscritto dal nonché l'accredito Parte_1 una tantum di somme a titolo di polizze assicurative contratte dal medesimo nel proprio interesse. Inoltre, sul suddetto conto corrente, cointestato tra coniugi, è confluito anche il ricavato delle vendite degli immobili di cui il era proprietario: in data 26.02.2018 il ha Parte_1 Parte_1 effettuato la vendita dell'immobile acquistato in prime nozze sito in Monterosso al Mare (SP), Via Padre Semeria n. 59, per la somma di Euro 260.000,00, come da atto del Notaio
Dott. in Levanto rep 43260 racc. Persona_1
20205; in data 31.01.2019 il ha venduto, altresì, la Parte_1
4 tettoia destinata ad autorimessa della superficie di mq 44 sita in Monterosso al Mare (SP), Via Padre Semeria n. 59, per la somma di Euro 165.000,00, come da atto del Notaio
Dott. in Levanto rep 44135 racc. Persona_1
20970.
- VA RI era, invece, titolare esclusiva del conto corrente n. 0035/46348661 acceso presso Credit Agricole
Carispezia, filiale di Monterosso al Mare (SP), nel quale veniva accreditato lo stipendio della stessa percepito quale dipendente della struttura sanitaria San Nicolò di Levanto. Inoltre, su quest'ultimo conto sono state trasferite, nel lungo termine, somme di denaro derivanti dal conto corrente cointestato tra coniugi, talune oggetto della domanda di restituzione formulata dall'attore.
- dall'esame degli estratti del conto cointestato (prodotti integralmente in atti) al fine di verificare i trasferimenti di somme indicate in citazione verso il conto della convenuta
(vuoi su richiesta di vuoi per richiesta di VA Parte_1
RO MI IA) è emerso il seguente ricorrente modus operandi attuato da entrambi i coniugi: negli anni dal
2013 al 2019, ogni qualvolta confluivano cospicue somme di denaro sul conto cointestato tra coniugi (con esclusiva provvista del , proveniente da investimenti scaduti Parte_1
o liquidazione titoli, le medesime somme venivano, nei giorni immediatamente successivi, trasferite sul conto intestato esclusivamente alla VA o su iniziativa del o Parte_1 della VA;
il conto cointestato veniva perlopiù utilizzato per pagare bollette Enel, Acam o per effettuare prelevamenti di denaro in contanti, per modiche cifre, per provvedere al ménage familiare dei coniugi.
- Il descritto modus operandi consistito, si ribadisce, nel sistematico spostamento di cospicue somme sul conto della
VA, ha comportato che sul conto della VA si sono accantonate, negli anni, importanti somme di denaro;
alla
5 data del 31/3/2017 sul conto della convenuta vi era un saldo pari ad euro 571.724,30.
- Come allegato dalla difesa di parte convenuta il suddetto denaro è stato poi utilizzato, a maggio 2017, per l'acquisto della casa coniugale (non è, quindi, vera l'allegazione dell'attore secondo cui la casa coniugale è stata acquistata con il ricavato della vendita di altri due immobili del detti immobili, infatti, sono stati venduti dopo Parte_1
l'acquisto della casa coniugale, oggi intestata, per la nuda proprietà, alla VA e, per l'usufrutto, al . In Parte_1 particolare, in data 25/1/2017 dal conto di VA risulta l'uscita di euro 33.335,00 e, in data 27/1/2017, l'ulteriore uscita di euro 16.665,00 per il preliminare di acquisto della casa sita in La Spezia, Via Marconi n. 4; l'immobile è stato poi acquistato nel maggio 2017 con pagamento in uscita dal conto della VA di euro 512.000,00 (in assegni circolari) e di euro 8.300,00 per spese notarili. Di tale abitazione, la
VA ha intestata la nuda proprietà ed il il diritto Parte_1 di usufrutto.
- Deve ritenersi che il descritto modus operandi che ha preceduto l'acquisto del predetto immobile destinato a casa coniugale esprime chiaramente un disegno comune della coppia finalizzato all'acquisto della casa coniugale con una provvista creata “ad hoc” sul conto della VA mediante spostamento su di esso di denaro dal conto comune;
- Discende da quanto sopra che i plurimi trasferimenti di cospicue somme di denaro dal conto cointestato al conto della VA, disposti dal prima del rogito di Parte_1 maggio 2017, sono trasferimenti privi di animus donandi in capo al in quanto tali somme sono state trasferite Parte_1 sul conto della VA (in evidente accordo con la stessa) per essere utilizzate per l'acquisto della casa coniugale;
tuttalpiù, tali versamenti potrebbero eventualmente ricondursi allo schema della donazione indiretta di immobile
(della nuda proprietà intestata dalla VA); ciò non è, però,
6 oggetto di causa;
in questa sede, alla stregua dell'allegata causa petendi, deve solo darsi atto che parte attrice, sebbene ne fosse onerata, non ha provato l'animus donandi dei trasferimenti da sé effettuati sul conto della VA, indicati in citazione come donazioni nulle riferite agli anni
2013, 2014, 2015, 2017; anzi, tali versamenti in quanto finalizzati all'acquisto della casa coniugale non sono donazioni dirette e, pertanto, non necessitavano del requisito di forma di cui all'art 782 cc.
- parimenti non sono appropriazioni indebite gli spostamenti effettuati personalmente dalla VA dal conto comune al proprio conto personale negli anni 2014 e 2015 in quanto anche essi sono andati a costituire la provvista per l'acquisto della casa coniugale e, quindi, a realizzare il progetto comune;
in relazione ad essi, deve, presumersi l'accordo del al loro trasferimento. Parte_1
- Invece, esulano dal suddetto disegno familiare (di acquisto della casa coniugale) tutti gli spostamenti di denaro successivi alla data di acquisto della casa coniugale (maggio
2017) ed in particolare i due giroconti posti in essere dal rispettivamente di euro 30.000,00, nel febbraio Parte_1
2018, e di euro 10.000,00, nel febbraio 2019 ed altresì il bonifico di euro 100.000,00 effettuato dalla VA, nel marzo 2018, dal conto comune verso il proprio conto.
- Per quanto attiene ai trasferimenti di euro 30.000,00 e di euro 10.000,00 deve presumersi, in assenza di prova contraria, che la dazione di tali somme di denaro fatta dal alla VA RO MI IA sia senza Parte_1 controprestazione o, comunque, non sorretta da una finalità comune e concordata e, quindi, sia a titolo di liberalità; né tale esborsi possono altrimenti qualificarsi come versamenti attuativi dell'obbligo (del di contribuzione al Parte_1 menage familiare sull'assunto, pur pacifico, che alla gestione familiare provvedeva la convenuta;
infatti, si è detto sopra che negli estratti del conto cointestato si rinvengono
7 prelevamenti anche in contanti di somme assai più rispondenti e congrue ai costi del menage familiare rispetto ai bonifici delle somme indicate di euro 10.000,00 e
30.000,00.
- Consegue da quanto sopra che, in quanto donazione diretta,
l'elargizione di euro 40.000,00 (30.000,00 + 10.000,00) fatta dall'attore alla convenuta VA RO MI IA (a febbraio 2018 e a febbraio 2019) avrebbe dovuto rivestire la forma scritta di cui all'art 782 cc.
- In assenza di tale forma i predetti versamenti sono nulli e ha diritto alla restituzione della somma Parte_1 versata, maggiorata di interessi in misura legale a decorrere dalla notifica della citazione.
- la domanda restitutoria di parte attrice è altresì fondata per quanto attiene al prelevamento di euro 100.000,00 effettuato da VA in data 26/3/2018 dal conto cointestato con accredito sul suo conto personale;
tale prelevamento esula dal descritto progetto familiare comune di acquisto della casa in quanto effettuato in epoca successiva al rogito della casa coniugale;
in relazione ad esso la convenuta non ha fornito la prova di idonea giustificazione causale, concordata con il cointestatario, allora coniuge, . Detta Parte_1 somma, pertanto, deve essere restituita, in quanto indebitamente prelevata dalla convenuta, maggiorata di interessi dal suo prelevamento.
Sulle spese di lite: seguono la soccombenza e, quindi, sono a carico della convenuta;
esse sono liquidate con riferimento allo scaglione cui è riferibile il quantum del credito riconosciuto all'attore; la liquidazione è fatta applicando i medi, per la fase di studio e quella introduttiva ed i minimi per la fase istruttoria e decisoria tenuto conto che tali ultime due fasi hanno avuto uno sviluppo contenuto.
PQM
8 Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Nella Mori, definitivamente pronunciando, così decide:
dichiara la nullità per mancanza della forma ad substantiam prescritta dall'art. 782 cc dei bonifici/giroconti effettuati dal in favore di VA RO MI IA Parte_1 per la complessiva somma di euro 40.000,00 (euro 30.000,00 in data 27/2/2018; euro 10.000,00 in data 5/2/2019); per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 40.000,00, oltre interessi legali a
[...] decorrere dalla domanda giudiziale. dichiara tenuta e condanna la convenuta, ex art. 2033 cc, al pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
100.000,00, oltre interessi legali dal prelevamento.
Condanna VA RO MI IA a rifondere a le spese di lite che liquida in euro 1.240,00 per Parte_1 esborsi ed euro 9.142,00 per compenso, oltre, accessori di legge.
La Spezia, 27/3/2025
Il Giudice
Dott. Nella Mori
9