Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1214 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott.ssa Alberto Pavan Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 1214/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Ciarrocchi, elettivamente domiciliata in Fermo (FM), via Ancona n. 42, presso lo studio del difensore, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ombretta CP_1 C.F._2
Cognigni, elettivamente domiciliato in Fermo, Via San Pietro Vecchio n.54, presso lo studio del difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: divorzio – scioglimento del matrimonio
1
Con ricorso depositato in data 11.08.2023, ha instaurato il Parte_1 presente procedimento al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile contratto con il coniuge in Porto Sant'Elpidio, il 10.10.2013, trascritto nel Registro CP_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto Sant'Elpidio al n. 19 parte I, u 01 dell'anno
2013.
A sostegno della domanda l'istante ha rappresentato che:
1. dalla relazione tra le parti, già in epoca precedente al matrimonio, erano nati due figli: nato a [...] il [...] e CP_1 Parte_2 Parte_3 nato a [...] il [...]. In ragione della dipendenze della parti da sostanze stupefacenti e/o psicotrope e del coinvolgimento in procedimenti penali e, più in generale, accertata l'inidoneità genitoriale, i figli dei coniugi erano stati dati in affidamento;
2. dopo un periodo normale di vita coniugale, la convivenza tra i coniugi si era interrotta in quanto il resistente aveva iniziato una relazione con un'altra donna;
3. venuta meno la comunione materiale e spirituale, le parti avevano avviato un procedimento di separazione personale conclusosi con la sentenza del Tribunale di Fermo n.
187/2019 (pronunciata nel procedimento civile r.g. n. 342/2017) del 27.03.2019;
4. la stessa sentenza statuiva le condizioni di separazione come appresso: “
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi in ordine al matrimonio contratto in Porto Sant'Elpidio il
10.10.2013 iscritto nel registro atti dell'ufficio Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio al n. 00019 parte 1, u. 01 dell'anno 2013 alle condizioni di seguito riportate: i coniugi vivranno separati, con rispetto reciproco, nel luogo in cui intenderanno fissare la propria residenza;
le spese vanno compensate, gli atti vanno trasmessi all'ufficiale stato civile del comune di Porto Sant'Elpidio per gli ulteriori adempimenti.”;
5. in sede di separazione nulla veniva previsto in ordine al mantenimento figli in virtù del loro affidamento a terzi;
6. sebbene all'epoca della separazione entrambi i coniugi erano disoccupati e privi di reddito, attualmente il resistente era titolare di un esercizio commerciale destinato alla vendita di generi alimentari e risultava benestante, tanto che lo stesso, insieme alla nuova compagna, era riuscito ad acquistare un immobile, oltre a diversi mobili registrati;
7. la ricorrente, al contrario, viveva da tempo nell'assoluta indigenza, al punto di essere stata sfrattata e costretta ad essere ospitata da terzi e, da ultimo, indotta dallo stato di necessità a delinquere per garantirsi il sostentamento. La stessa, infatti era stata destinataria
2 di un provvedimento di carcerazione a seguito di due rapine aventi ad oggetto piccole somme di denaro;
8. la ricorrente, poi, non era in grado di svolgere alcuna attività lavorativa né risultava essere percettrice di sostegno al reddito;
9. nonostante in capo alla pendevano condanne anche relativa e Pt_1 conseguenti alla sua dipendenza da sostanze stupefacenti, la stessa attualmente aveva intrapreso e concluso un percorso terapeutico al fine di risolvere le sue dipendenze.
La ricorrente, pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Porto
Sant'Elpidio, atto successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Porto
Sant'Elpidio al n. 00019 parte 1, u 01 dell'anno 2013; disponendo il versamento della somma di €
400,00 a titolo di assegno divorzile che il sig. verserà alla sig.ra mensilmente CP_1 Parte_1 quale contributo al suo mantenimento. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, ovvero con compensazione delle stesse in caso di costituzione in adesione del resistente”.
Il resistente nel costituirsi in giudizio, non si è opposto alla CP_1 domandata pronuncia di scioglimento del matrimonio, contestando, peraltro, le ulteriori domande svolte dalla controparte.
A sostegno delle proprie difese ha specificato quanto segue:
1. i coniugi erano stati legati sentimentalmente dal 2009 sino al 2016 quando, a causa dell'incompatibilità di carattere, gli stessi avevano posto fine alla loro relazione.
Durante il burrascoso rapporto affettivo le capacità economiche di entrambi erano state sostanzialmente equiparabili: essendo prive di reddito, le parti avevano vissuto di espedienti per poter sopravvivere. A causa di ciò i due figli minori erano stati dati in affidamento non essendo i coniugi in grado di provvedere ai loro bisogni;
2. anche in sede di separazione, le parti davano atto che le condizioni economiche di entrambi non erano mutate, tanto che nessun assegno di mantenimento era stato posto a carico del resistente;
3. negli anni successivi alla separazione nessuna richiesta di modifica in punto di mantenimento era pervenuta al resistente da parte della ricorrente, la quale aveva continuato a mantenere lo stesso stile di vita avuto in costanza di matrimonio;
4. in ogni caso, nessun assegno di mantenimento era dovuto, dal momento che non vi era disparità di reddito “incolpevole” tra le parti dovuta a scelte di vita che l'ex coppia
3 aveva condiviso, né ad eventuali ripartizioni dei compiti familiari che marito e moglie avevano deciso;
5. la ricorrente era ancora giovane e abile al lavoro;
6. attualmente, poi, il resistente era disoccupato e aveva trascorso tutto l'anno
2023 in carcere per avere scontato una condanna definitiva. Non era possessore di beni immobili poiché l'unico bene, di modestissimo valore, era stato confiscato dallo Stato a seguito dell'applicazione di una misura di prevenzione e non era più titolare dell'esercizio commerciale destinato alla vendita di generi alimentari. Inoltre, lo stesso era diventato padre di un bambino avuto con la nuova compagna;
7. infine, nessuna documentazione relativa alle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni poteva essere prodotta dal resistente dal momento che lo stesso era stato ristretto in carcere e non aveva avuto una occupazione fissa negli anni precedenti.
Il resistente, pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai
IGg.ri e in Porto Sant'Elpidio in data 10.10.2013, atto successivamente CP_1 Parte_1 trascritto al Registro degli Atti di Matrimonio del Comune al n.00019, parte I, u 01 dell'anno 2013, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Sant'Elpidio di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, rigettando la richiesta dell'assegno divorzile ex adverso formulta quale contributo al mantenimento della IG.ra . Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”. Parte_1
All'udienza del 18.01.2024 il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, stante la mancata comparizione personale di entrambe le parti ha dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione.
Previa formulazione di una motivata proposta conciliativa ex art. 473 bis 21, comma
3, c.p.c., all'udienza del 06.02.2025, le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato di volersi riconciliare e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Omessa l'assunzione dei provvedimenti provvisori e urgenti, ai sensi dell'art. 473- bis.21, ultimo comma, c.p.c. la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
L'intervenuta riconciliazione tra i coniugi si pone quale ragione fondante la cessazione della materia del contendere nella presente sede divorzile.
La mancata pronuncia della sentenza non definitiva sullo status inoltre rende superflua l'emissione di qualsiasi ulteriore statuizione.
4 In considerazione della materia trattata e dell'intervenuta riconciliazione tra le parti, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1020/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
- COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 25.02.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est. Dott.ssa Mariannunziata Taverna
5