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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/05/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della del Giudice Onorario dott.ssa
Patrizia Carota, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato , all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 125/2024 R.G.C.A. e vertente tra
, rappresentata e difesa dall' Avv. Adriano Di Battista Parte_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sant'Omero (TE) , via S.
Scolastica nr. 19, giusta mandato in atti;
-RICORRENTE
Contro
, rappresentato e difeso dall' Avv. Vilma Giovannini ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Campli (TE), Località Paterno, via
San Donato nr. 9, giusta mandato in atti;
-RESISTENTE
OGGETTO: Comodato di immobile urbano
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza, per la parte ricorrente : “ In ossequio al concesso termine, ci si riporta al ricorso introduttivo, nonché alle note di udienza del 04.06.2024 e alle note conclusionali del
07.05.2025 e si insiste per l'integrale l'accoglimento, si impugna e contesta tutto quanto ex adverso argomentato, dedotto, prodotto e richiesto con la memoria di costituzione del
23.05.24, nonché con le note di trattazione scritta del 30.05.24 di controparte, nonchè con le note conclusionali del 10.05.2025, e se ne chiede il rigetto.” ;
Per la parte resistente: “Nel precisare che il signor , nel presente giudizio, Controparte_1
pagina 1 di 7 non usufruisce del gratuito patrocinio a carico dello stato, si insiste nel rigetto di tutte le richieste avanzate da controparte, con condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc del 16.01.24, adiva il Parte_1
Tribunale di Teramo al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'On.le
Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale: • accertare
e dichiarare che il contratto di comodato d'uso avente ad oggetto immobile sito in
Sant'Egidio alla V. ta (TE) alla via Marche n. 81, identificato la NCEU al fg. 11, pt. 880 sub 2 cat. D/7, rendita catastale € 9.812,68, sottoscritto tra le parti il 07.05.21 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Giulianova il 14.05.21 al nr. 502 serie 3, non è stato rinnovato;
• accertare e dichiarare che il sig. continua ad occupare come Controparte_1 in effetti ad oggi occupa abusivamente e senza titolo l'immobile concesso in comodato
d'uso gratuito sito in Sant'Egidio alla V. ta (TE) alla via Marche n. 81, identificato la
NCEU al fg. 11, pt. 880 sub 2 cat. D/7, rendita catastale € 9.812,68, di proprietà della sig. ra;
• per l'effetto condannare il sig. all'immediata Parte_1 Controparte_1 liberazione da cose e persone e restituzione dell'immobile sito in Sant'Egidio alla V. ta
(TE) alla via Marche n. 81, identificato la NCEU al fg. 11, pt. 880 sub 2 cat. D/7, rendita catastale € 9.812,68, di proprietà della sig. ra senza ulteriore Parte_1 ritardo;
• emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva). • Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cap e spese generali come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23.05.24, si costituiva in giudizio il quale rassegnava le seguenti conclusioni: “Affinchè l'On.le Giudice del Controparte_1
Tribunale di Teramo nella persona del GOP Dott.ssa Patrizia Carota, Voglia:
1. In via pregiudiziale, disporre il mutamento del rito, da rito semplificato ex art. 281 decies e ss
c.p.c. in rito speciale ex art. ex art. 447 bis c.p.c.; 2. Accertare e dichiarare che il
Contratto di Comodato d'uso gratuito (Registrato all'Agenzia delle Entrate di Giulianova il 14.05.2021 al n.502 serie 3 ) dell' immobile sito in S.Egidio alla Vibrata (TE) alla Via
Marche n.81, identificato nel NCEU al foglio 11, part.lla n.880, sub 2, cat. D/7, rendita catastale € 9.812,68, al signor , avente la durata di un anno dal 07.05.2021 Controparte_1 al 30.04.2022, con rinnovo annuale tacito, non è titolo per richiedere il rilascio dell'immobile/ Magazzino;
3. Accertare e dichiarare che, difatti, è stato stipulato tra le odierne parti in causa, e , un successivo Contratto Parte_1 Controparte_1
pagina 2 di 7 di d'uso gratuito, in data 30.04.2023 (Registrato all'Agenzia delle Entrate di Pt_2
Giulianova, in modalità telematica, il 13.05.2024) dell'immobile sito in S.Egidio alla
Vibrata (TE) alla Via Marche n.81, identificato nel NCEU al foglio 11, part.lla n.880, sub
2, cat. D/7, rendita catastale € 9.812,68, avente la durata di anni tre dal 30.04.2023 al
30.04.2026, con rinnovo triennale tacito;
4. Nel Merito rigettare la richiesta di immediata liberazione dell'immobile da persone e cose in quanto la proprietà sig.ra Parte_1
ha espresso – nel nuovo contratto di comodato del 30.04.2023 - una volontà
[...] incompatibile con l'azione proposta nel presente giudizio;
5. Sempre nel Merito rigettare la proposta azione per tutti i motivi espressi nel corpo della Memoria di Costituzione e, soprattutto, perché la domanda appare infondata in fatto ed in diritto;
6. Con condanna alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Parte ricorrente con il proprio ricorso introduttivo del presente giudizio deduceva la stipula tra le parti, in data 07.05.21 con registrazione presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio Territoriale di Giulianova il 14.05.21 al n. 502 – Serie 3 , di un contratto di comodato d'uso gratuito relativo all'immobile, meglio descritto in atti, di durata annuale, segnatamente dal 07.05.2021 al 30.04.2022, con previsione di rinnovo annuale tacito , salvo disdetta da dare con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza pattuita.
La , inoltre, deduceva che, successivamente all'avvenuto rinnovo Parte_1 tacito del predetto contratto, sino alla data del 30.04.2023, ella effettuava disdetta nei termini pattuiti con raccomandata del 24.01.23 , non recapitata a parte resistente per mancato ritiro, sostenendo conseguentemente come, stante l'avvenuta scadenza e il successivo mancato rinnovo , l' continuasse ancora a detenere senza titolo CP_1
l'immobile , usufruendo di tutte le utenze (luce, acqua e gas) a spese della medesima.
Parte resistente, nel costituirsi, contestava radicalmente le predette asserzioni sostenendo: in primo luogo come egli non abitasse più, fin dal 22.06.23, presso l'indirizzo di spedizione della raccomandata contenente la disdetta esercitata da parte ricorrente, segnatamente via AN , nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, stante l'avvenuta separazione dalla coniuge, con conseguente suo allontanamento dalla casa coniugale, come attestato dalla nota del 18.04.2024 redatta e sottoscritta dalla Dott.ssa Persona_1
, in qualità di assistente sociale dell'Unione dei Comuni Città Territorio “Val Vibrata” e prodotta in atti.
Inoltre, l' sosteneva come la gli avesse consentito di utilizzare CP_1 Parte_1
l'immobile de quo già dai primi mesi dell'anno 2020, richiamando, allo scopo, le fatture del consumo di energia elettrica prodotte in atti, e che solo a decorrere dall' anno 2021 la stessa procedeva alla stipula del contratto oggetto di causa.
Deduceva, altresì, come in realtà egli continuasse a detenere legittimamente detto pagina 3 di 7 immobile, attesa la stipula tra le parti del presente giudizio, in data 30.04.23, di un nuovo contratto di comodato d'uso gratuito prodotto in atti.
La causa, dopo l'avvenuto mutamento da rito semplificato ex art. 281 decies e ss c.p.c. in rito speciale ex art. ex art. 447 bis c.p.c, disposto con provvedimento del 10.10.24, veniva istruita per via documentale e perveniva per la decisione all'udienza odierna,
tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, quindi, trattenuta in decisione, spirati i termini concessi alle parti per il deposito delle note conclusionali.
*****
La domanda di parte ricorrente è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti che seguono.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di parte resistente relativa alla sua non conoscenza della disdetta del contratto di comodato per cui è causa, effettuata da parte ricorrente in data 24.01.23, per essere avvenuta la notifica relativa presso il luogo di residenza, non più corrispondente alla sua abitazione.
Sul punto , infatti, va rilevato che la lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (ex plurimis Cass.Civ. nr. 17204/16).
Nello specifico, la disdetta di un contratto effettuata attraverso spedizione per raccomandata A/R, nel nostro caso, raccomandata 1, si presume conosciuta dal destinatario nel momento in cui la lettera è recapitata al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui egli ne prende effettiva conoscenza.
Ne deriva , dunque , che la lettera raccomandata, non consegnata al comodatario destinatario per l' assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l'ufficio postale, restando irrilevante, ai fini della tempestività della disdetta, rispetto al termine legale o convenzionale, sia il periodo legale del compimento della giacenza, sia quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario (ex plurimis Cass. Civ. nr.
27526/2013).
Alla luce pertanto dei suesposti principi giurisprudenziali e da un'attenta lettura della documentazione versata in atti, si rileva chiaramente come la lettera raccomandata contenente la disdetta ut supra specificata, peraltro effettuata nei tempi previsti dal contratto di comodato ripassato tra le parti, risulta conosciuta a parte resistente pagina 4 di 7 quantomeno a decorrere dalla fine del mese di gennaio 2023, stante il fatto che sulla stessa
è stata attestata la compiuta giacenza in data 15.02.23 e che il periodo di giacenza di una raccomandata 1 è pari a giorni 15.
Dunque, risulta, in modo più probabile che non, come l' sia stato avvisato CP_1 del tentativo di consegna della predetta missiva e della sua conseguente giacenza presso il relativo Ufficio Postale del Comune di residenza in data 31.01.23/01.02.23, rendendo l'atto a lui conosciuto a decorrere da tali date tempestivo ed efficace.
Né sul punto possono ritenersi rilevanti le ragioni sopra addotte da parte ricorrente della mancata conoscenza dell'atto de quo, atteso che, come anche da egli affermato oltreché attestato dal certificato di residenza prodotto in atti, la sua residenza risulta essere sempre stata nella summenzionata via e, dunque, era suo specifico onere quello di comunicare all' Ufficio Anagrafe territorialmente competente gli eventuali spostamenti della sua dimora o, in caso contrario, quello di mantenersi informato circa la corrispondenza inviata al predetto luogo di residenza ,doveri che non ha dimostrato di avere assolto ( sul punto ex plurimis Cass. Civ. sez. Lavoro, ord. nr. 23521/19).
Inoltre, nessun rilevo può assumere il fatto che il resistente sia dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata, laddove, ai sensi del disposto dell'art. 48, secondo comma, del D.Lgs. n. 82 del 2005, la raccomandata postale è equiparata alla trasmissione del documento via PEC.
Pertanto, alla luce di tale equiparazione, lo strumento adottato dalla parte ricorrente risulta perfettamente valido ed efficace a consentire la conoscenza del documento trasmesso, senza necessità di ricorrere obbligatoriamente alla notifica a mezzo PEC (sul punto ex plurimis Cass. Civ. ord. nr. 11808 del 12.04.22)
Andrà, parimenti, rigettata l'eccezione di parte resistente relativa ad una legittimità della permanenza dell' nell' immobile in causa, nonostante la richiamata disdetta, CP_1 in quanto le parti del presente giudizio avrebbero stipulato in data 30.04.23, un nuovo contratto di comodato d'uso gratuito, versato in atti, avente per oggetto il medesimo compendio immobiliare.
Sul punto, infatti, va rilevato come parte ricorrente abbia formalmente disconosciuto la firma apposta dalla medesima sul predetto contratto, disconoscimento perfettamente valido ed efficace in parte qua in quanto avvenuto nel primo atto in cui la parte ha potuto esercitare il proprio diritto di difesa , segnatamente le note di trattazione ex art. 127 ter cpc depositate da parte ricorrente in data 02.06.24, a fronte della produzione del suddetto contratto, da parte resistente, con la propria comparsa di costituzione e risposta (sul punto ex plurimis Cass.Civ. nr. 9690 del 12.04.23).
Ebbene, a fronte di tale valido ed efficace disconoscimento operato dalla pagina 5 di 7 , l' non ha proposto la necessaria istanza di verificazione così privando Parte_1 CP_1 il documento disconosciuto di efficacia probatoria (sul punto ex plurimis Cass.Civ. nr.
27506/17; Cass. Civ. nr. 155/94; Cass. Civ. nr. 4094/84), e che, dunque, non potrà formare in tal sede oggetto di alcun apprezzamento da parte del giudicante né tantomeno potrà costituire, per la medesima parte resistente, compendio probatorio utile a dimostrare la fondatezza delle proprie asserzioni, le quali rimangono pertanto, sul punto, prive di prova.
Va, infatti , in proposito evidenziato come la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata disconosciuta equivalga secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (ex plurimis Cass.Civ., Ordinanza nr. 21950 del 02.09.19).
Quindi, In buona sostanza, non può formare oggetto di alcun apprezzamento da parte del giudice.
Per quanto fin qui esposto la domanda va accolta con condanna della parte resistente alla restituzione immediata dell'immobile de quo.
Assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia della controversia, determinato nel caso di specie, trattandosi di controversia afferente a beni immobili, sulla base del reddito dominicale o della rendita catastale della
"res”, in atti (in assenza di altri criteri, come ad esempio l'ammontare del canone) e pari ad
€ 9.812,68 (ex plurimis Cass. Civ. sez. II, nr. 10810 del 26.05.15), delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta e con esclusione della fase istruttoria/trattazione, secondo i valori medi in € 3.397,00 (€ 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, nella persona del giudice onorario dott.ssa Patrizia Carota, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro , disattesa ogni Parte_1 Controparte_1 contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. In accoglimento della domanda di parte ricorrente accerta e dichiara il mancato rinnovo del contratto di comodato d'uso avente ad oggetto immobile sito in Sant'Egidio alla V. ta (TE) alla via Marche n. 81, identificato la NCEU al fg. 11, pt. 880 sub 2 cat. D/7, rendita catastale € 9.812,68, sottoscritto tra le parti il 07.05.21 e registrato all'Agenzia delle pagina 6 di 7 Entrate di Giulianova il 14.05.21 al nr. 502 serie 3;
2. accerta e dichiara che continua ad occupare senza titolo il sopra Controparte_1 descritto immobile, di proprietà di;
Parte_1
3. condanna all'immediata restituzione a Controparte_1 Parte_1 dell'immobile predetto, libero da persone e cose;
[...]
4. condanna alla refusione in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.397,00 per compensi ed € 1.272,45 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e cap come per legge.
Così deciso in Teramo, il 21.5.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Patrizia Carota
(firma digitale)
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