Articolo 17 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49
Articolo 16Articolo 18
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Art. 17. 1. E' istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.
2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola societa' cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di societa' finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1.
3. L'entita' delle partecipazioni e' determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle societa' finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonche' dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell' articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57 . La restante quota e' determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna societa' finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221 . Per l'attivita' di formazione e consulenza alle cooperative nonche' di promozione della normativa, le societa' finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57 , effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalita' di attuazione del presente comma.
4. Le societa' finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualita' di cui all' articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalita' ed onorabilita' previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le societa' finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in piu' soluzioni, con priorita' per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformita' alla disciplina dell'Unione europea in materia, per la realizzazione di progetti di impresa.
5-bis. Le societa' finanziarie possono, altresi', sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all' articolo 2526 del codice civile ((...)) . In deroga a quanto previsto dall' articolo 2522 del codice civile , le societa' finanziarie possono intervenire nelle societa' cooperative costituite da meno di nove soci.
(( 5-ter. Le societa' finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonche' svolgere attivita' di promozione, di prestazione di servizi e di assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalita' di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali )) 6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed e' approvato il relativo schema, nonche' sono individuate le modalita' di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicita' delle iniziative di cui al comma 5.
7. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 5 MARZO 2001, N. 57 . (1) (2) (3) (3a)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 1 aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni dalla L. 15 maggio 1989, n. 181 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La durata del fondo previsto dall' articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , e' prorogata di tre anni". ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l' articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di attuazione previsto nel comma 4 del predetto articolo". ------------- AGGIORNAMENTO (3a)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 3, comma 37) che "Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, istituito con l' articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 , e successive modificazioni, e' prorogato sino al completo impiego delle risorse disponibili nel Fondo stesso".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2021
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