Articolo 5 della Legge 11 marzo 1974, n. 74
Articolo 4
Versione
10 aprile 1974
Art. 5.
Gli operatori pratici di fecondazione artificiale autorizzati dovranno, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, segnalare ogni caso sospetto di anormalita' nella fecondazione degli animali al veterinario condotto o al veterinario specializzato di zona o, dove esiste, al veterinario ispettore di cui al seguente comma.
Il veterinario provinciale puo' nominare per gruppi di comuni all'uopo consorziati un veterinario ispettore particolarmente preparato in ginecologia.
Le disposizioni contenute nella legge 25 luglio 1952, n. 1009 , rimangono in vigore in quanto non contrastino con le norme della presente legge.

Entrata in vigore il 10 aprile 1974
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