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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Protezione & immigrazione
N. R.G. 1706/2024
Nella causa civile promossa da
, nata in [...] il [...], Parte_1 [...]
nata in [...] il [...], Parte_2 [...]
nato in [...] il [...], Parte_3 [...]
nata in [...] il [...], Parte_4 [...]
nato in [...] il [...], Parte_5 Parte_6
, nato in [...] il [...],
[...] [...]
, nata in [...] il [...], Parte_7 Parte_8
nata in [...] il [...],
[...] Parte_9
nato in [...] il [...] e
[...] Parte_10
nato in [...] il [...], tutti residenti in [...]e tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Jacopo Piccioli (c.f. e C.F._1
Caterina Origlia ( ), entrambi del Foro di Firenze, C.F._2
unitamente e disgiuntamente tra loro, come da procure allegate al ricorso ai sensi dell'art. 83 terzo comma c.p.c. ed art. 10 d.p.r. 123-2001 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Firenze Corso Italia n. 33 (pec:
Email_1
Ricorrenti
contro , (C.F. , in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede in Roma Piazza del Viminale 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato al seguente indirizzo censito nel registro denominato
“Reginde”, previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179-2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall'art. 16 ter del D.L. 179-2012, Email_2
Resistente
ha emesso la presente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 17 luglio 2024, i ricorrenti hanno agito nei confronti del al fine di vedersi Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda o eccezione disattesa, accertare e dichiarare che i
IG.ri , nata in [...] il [...], Parte_1
nata in [...] il [...], Parte_2 [...]
nato in [...] il [...], Parte_3 [...]
nata in [...] il [...], Parte_4 Parte_5
nato in [...] il [...],
[...] Parte_6
nato in [...] il [...],
[...] Parte_7
nata in [...] il [...],
[...] Parte_8
nata in [...] il [...],
[...] Parte_9
nato in [...] il [...] e
[...] Parte_10
sono cittadini italiani sin dalla nascita e/o comunque hanno pieno diritto al riconoscimento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis quali discendenti del IG. in maniera diretta ed ininterrotta e, Persona_1
conseguentemente, ordinare alle competenti Autorità Amministrative di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni prescritte dalla legge nei
Pag. 2 di 17 Registri dello Stato Civile. Con vittoria di spese, anche generali, compensi professionali ed accessori di legge”.
I predetti hanno, dunque, chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, e, a tal fine, hanno esposto quanto segue:
- che il loro ascendente era il IG. cittadino italiano nato a Persona_1
LE ER (TN) in data 10-9-1853 ed emigrato, nel corso della sua vita, in
Guatemala, laddove era deceduto (precisamente, a Città del Guatemala) il 21-1-
1924 senza aver mai esercitato alcuna opzione per l'ottenimento della cittadinanza guatemalteca;
- che, dall'unione tra il predetto e la IG.ra era nato in Persona_2
Guatemala, in data 20-10-1878, il figlio ON
(successivamente deceduto in data 11-1-1956 a Città del Guatemala);
- che, dalla relazione matrimoniale tra il IG. e la IG.ra ON
era nato, il 3-10-1902, il IG. CP_2 Persona_4
[...]
- che il IG. aveva contratto matrimonio in Persona_4
Guatemala con la IG.ra e che dalla loro unione era nata, Controparte_3
in data 5-11-1933, la IG.ra ; Parte_1
- che, dall'unione tra la IG.ra e il IG. Parte_1 [...]
, erano nati 5 figli: in data 10-4-1957 il IG. Controparte_4 [...]
in data 9-6-1958 il IG. Parte_5 Parte_3
in data 14-9-1959 la IG.ra in
[...] Parte_8
data 29-3-1962 la IG.ra in data 30-7-1966 la Parte_2
IG.ra Parte_4
Pag. 3 di 17 - che il IG. si era unito in matrimonio con la Parte_5
IG.ra e che, dalla loro unione, erano nati in Controparte_5
Honduras i figli (in data 13-9-1987) e Parte_6 [...]
(in data 11-8-1989); Parte_7
- che la IG.ra si era sposata con il IG. Parte_8 [...]
e che, dalla loro unione, erano nati Controparte_6 Parte_9
(in data 15-4-1984) e (in data 30-6-1986);
[...] Parte_10
- che, dunque, i predetti ricorrenti erano di diritto, iure sanguinis, cittadini italiani, in quanto discendenti per trasmissione diretta da avo italiano, IG.
il quale aveva trasmesso la propria nazionalità al figlio Persona_1
il quale, a sua volta, l'aveva trasmessa al figlio ON [...]
nonché alla discendenza di quest'ultimo per Persona_4
giungere, in maniera ininterrotta, a essi stessi ricorrenti;
- che non vi era, allo stato, alcuna legge o norma che imponeva ad un soggetto avente volontà di vedersi riconosciuto il proprio status di cittadino italiano iure sanguinis di adire l'autorità giurisdizionale solo dopo il preventivo ricorso al procedimento amministrativo, non potendo assurgere a norma giuridica ciò che si verifica generalmente nella prassi né potendo, tanto meno, assumere valore legislativo la circolare del Ministero dell'Interno di data 8-4-1991 (la quale aveva codificato, per la prima volta e in ragione della sempre più crescente domanda, la competenza di determinate autorità amministrative a riconoscere il possesso dello status di cittadino italiano iure sanguinis), non potendosi ricavare da tale circolare il principio per lo cui lo status di cittadino italiano iure sanguinis debba essere previamente oggetto di accertamento da parte dell'Autorità amministrativa, essendo il valore giuridico della circolare interno all'amministrazione (aggiungendo che, sul punto, era intervenuta la Suprema
Pag. 4 di 17 Corte, la quale aveva chiarito nel senso di ritenere sussistente un doppio binario tra accertamento giudiziario e accertamento amministrativo);
- che la fattispecie del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis concerneva il riconoscimento di una situazione giuridica inquadrabile nell'ambito dei diritti soggettivi – ipotesi diversa da quelle di attribuzioni cosiddette “derivative”, in cui la posizione giuridica dell'interessato è qualificabile come mero interesse legittimo (nel qual caso, è indubbia la specifica competenza amministrativa) – essendo lo status di cittadino italiano iure sanguinis riconosciuto dall'ordinamento ad un soggetto a titolo originario, cioè sin dalla nascita;
- che, inoltre, colui che agisce per far accertare lo status di cittadino italiano iure sanguinis ha interesse ad ottenere una statuizione definitiva circa la propria condizione – non offrendo l'accertamento amministrativo tale stabilità giuridica, potendo il provvedimento amministrativo formare oggetto di ripensamento da parte dell'autorità amministrativa (ipotesi questa non infrequente in materia di cittadinanza iure sanguinis) – senza considerare le note lunghe tempistiche di alcuni LA (soprattutto quelli dei paesi di maggiore emigrazione italiana e, quindi, di maggiore presenza di potenziali discendenti interessati al riconoscimento della cittadinanza italiana, come il Guatemala) per la definizione delle relative pratiche che, non di rado, superano il termine massimo di definizione del procedimento previsto dall'attuale normativa.
Si è costituito, con comparsa di risposta del 22-8-2024, il Controparte_1
il quale ha preliminarmente rilevato, con riferimento al territorio del Trentino-
Alto Adige, che l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio
1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque
Pag. 5 di 17 anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana.
A questo proposito, ha rappresentato che controparte non aveva precisato la data in cui l'avo, IG. era emigrato in Guatemala, non avendo, Persona_1 pertanto, essa fornito alcuna prova in ordine all'emigrazione in data successiva al
1920. Ha precisato che, anzi – posto che a seguito del matrimonio del sig.
[...]
con la sig. era nato in [...] il figlio Per_1 Persona_2
il quale era, a sua volta, divenuto padre il 3 ottobre 1902 – era ON presumibile ritenere che l'avo fosse emigrato sicuramente Persona_1
prima del 1920. Ha, pertanto, evidenziato la necessità – in assenza di diversa prova fornita da controparte – di ritenere i ricorrenti decaduti dalla possibilità di richiedere la cittadinanza italiana che, in forza della l. 379/2000, per i soggetti nati nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti poteva essere richiesta solo sino al 20-12-2010 (allegando, in tal senso, la recente sentenza della Corte d'Appello di Trento resa nella causa sub R.G. N. 2/24).
Ha, inoltre, ricordato il Ministero, in primo luogo, che il Trattato di S. Germain, all'articolo 72, aveva previsto, per i residenti all'estero già pertinenti dei territori ceduti all'Italia alla fine della Prima guerra mondiale, il diritto di optare per la cittadinanza italiana mediante una dichiarazione di volontà (schema procedurale poi confermato nei Trattati di Parigi del 1947, art. 19 e di Osimo del 1975, art. 3)
e che, in seguito, era intervenuta la già citata l. 379/2000 (avente come destinatari le persone ed i loro discendenti emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale
Repubblica austriaca, prima del 16-7-1920 ed originarie dei territori già appartenuti all'Impero austro-ungarico, costituitosi nel 1867, attualmente facenti parte dello Stato italiano ed identificati, per quanto ivi d'interesse, con i territori delle attuali province di Trento e Bolzano). Pertanto, qualora l'avo dei ricorrenti, già cittadino dell'Impero austro-ungarico, emigrato in Guatemala, non avesse optato per la cittadinanza italiana a seguito del Trattato di S. Germain ed i suoi
Pag. 6 di 17 discendenti non avessero chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana entro il termine previsto dalla l. 379/2000, la domanda proposta con il presente giudizio non avrebbe potuto trovare accoglimento siccome tardiva. Ed infatti, essendo il sig. ormai da tempo deceduto senza avere optato Persona_1
per la cittadinanza italiana in virtù del citato Trattato di S. Germain ed avendo i suoi discendenti lasciato decorrere il termine previsto dalla citata legge n.379/2000 senza attivarsi tempestivamente nel termine decennale loro concesso dal legislatore (termine scaduto il 2/12/2010), la domanda ex adverso proposta sarebbe stata da respingersi.
Ha, in ogni caso, il sottolineato – con riferimento all'affermazione di CP_1
controparte della non necessarietà di una preventiva domanda in via amministrativa al competente Consolato generale – il complesso contesto all'interno del quale si inquadra l'attuale controversia, contesto caratterizzato da un'abnorme quantità di analoghe richieste di riconoscimento del nostro status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91 del 1992 (a causa della configurazione attuale della legislazione italiana in materia, un unicum normativo nell'intero panorama europeo e mondiale, che consente ai cittadini stranieri di ceppo italiano quali discendenti l'acquisizione della nostra cittadinanza senza limite di generazioni, con conseguente elevata mole di richieste di naturalizzazione e per via della complessità dell'istruttoria necessaria in questo tipo di procedure).
Ha, infine, chiesto – per tutte le ragioni esposte – l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso;
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
Pag. 7 di 17 Con note di trattazione scritta del 27-1-2025, depositate in vista dell'udienza del
30-1-2025 celebratasi in modalità cartolare, il Ministero resistente – preso atto che al momento del deposito controparte non aveva ancora depositato le proprie note in vista dell'udienza – ha contestato le eventuali deduzioni, soprattutto se esorbitanti i limiti imposti dall'art. 127 ter c.p.c. e, riportandosi alla propria comparsa di risposta, ha chiesto il trattenimento della causa in decisione sulla scorta delle già rassegnate conclusioni.
Con note di trattazione scritta depositate il 28-1-2025, i ricorrenti, letta la comparsa di costituzione avversaria, hanno depositato il certificato di nazionalità italiana del IG. rilasciato dal Consolato italiano in Guatemala ON
nel 1922, in conformità a quanto previsto dagli artt. 70, 71, 72 e 78 del Trattato di S. Germain, sottolineando come l'art. 72 del citato Trattato prevedeva che coloro “che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia,
o di cui il padre, o la madre se il padre e' ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione” e che, pertanto, figlio di ON
era cittadino italiano e, come tale, aveva trasmesso la propria Persona_1
nazionalità, jure sanguinis, al figlio Persona_4 nonché alla discendenza di quest'ultimo per giungere, in maniera ininterrotta, a essi stessi ricorrenti.
Hanno, inoltre, evidenziato l'inconferenza delle considerazioni e dei numeri delle domande di riconoscimento della cittadinanza per discendenza paterna con riferimenti al di San AO in Brasile (provenendo i ricorrenti dal Per_5
Guatemala) e ritenendo, in ogni caso, tali considerazioni avvaloranti la scelta dei ricorrenti di adire l'autorità giudiziaria in luogo di quella amministrativa, in considerazione delle note lunghe tempistiche superanti, non di rado, il termine massimo di definizione del procedimento previsto dall'attuale normativa.
Pag. 8 di 17 Richiamandosi alle argomentazioni già esposte in ricorso e alla documentazione allegata, hanno dunque insistito per il suo accoglimento, riportandosi integralmente alle conclusioni già rassegnate nel suindicato atto, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 18-2-2025, il Giudice – viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visto il documento allegato nelle note di trattazione scritta di parte ricorrente e ritenuto, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, di dovere fissare una nuova udienza al fine di consentire a parte resistente di prendere posizione sulla predetta documentazione – ha fissato l'udienza del 3 aprile 2025.
Con note di trattazione scritta del 28-3-2025, il resistente ha preso atto CP_1 del “documento irritualmente e tardivamente depositato da parte ricorrente” e ne ha, altresì, contestato ogni valenza probatoria, “trattandosi di semplice copia per giunta pressoché illeggibile”. Si è, per il resto, riportato alla propria comparsa di risposta, chiedendo il trattenimento della causa in decisione sulla scorta delle già rassegnate conclusioni, evidenziando ulteriormente la sussistenza, in caso di accoglimento della domanda, di grave e fondate ragioni per provvedere alla compensazione delle spese, anche alla luce dell'intervenuto tardivo deposito documentale.
Con note di trattazione scritta depositate il 2-4-2025, la difesa di parte ricorrente ha evidenziato che il deposito del certificato di nazionalità italiana del IG.
(certificato mai disconosciuto dal Ministero resistente) si era ON
reso necessario alla luce delle difese avversarie, specificando anche l'eventuale impegno, laddove ritenuto necessario dal Giudice, a far tradurre e apostillare il predetto documento. Ha, inoltre, rilevato che la prova di cause di perdita (quale la rinuncia, come enunciato anche dalla Suprema Corte) della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti, per effetto dell'inversione dell'onere della prova,
Pag. 9 di 17 sarebbe spettata all'Amministrazione convenuta in giudizio, richiamandosi, per il resto, a tutte le argomentazioni già esposte in ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 3-4-2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata rimessa in decisione.
……………
Orbene, ciò posto, nei fatti, si ritiene che il ricorso proposto sia fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
Si evidenzia, inoltre, che, a seguito della dissoluzione dell'impero austro- ungarico, in data 16 luglio 1920, vi è stata l'entrata in vigore del Trattato di Saint
Germain, con il quale le regioni del Trentino-Alto Adige sono state annesse al
Regno d'Italia. Pertanto, successivamente a tale data, ai cittadini di queste
Regioni, è stata concessa la cittadinanza italiana, trasmissibile, dunque, ai discendenti di coloro che siano nati o emigrati da tali regioni successivamente alla data di entrata in vigore del predetto trattato. La legge 379/2000, all'articolo
1, ha, invece, previsto, per quanto attiene alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento), che siano, tuttavia, emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, che “è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis,
Pag. 10 di 17 comma 1). Tale legge ha, dunque, riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del Trentino e di altri territori al
Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
Orbene, ciò posto, si evidenzia, anzitutto, in via preliminare, che non è presente in atti la precisazione né, tanto meno, la prova del momento in cui l'avo de quo –
IG. nato nel Comune di LE ER (TN) nel 1853 da Persona_1
cittadino austriaco, vissuto durante la vigenza dell'Impero austro-ungarico
(costituitosi, come noto, nel 1867) e deceduto a Città del Guatemala il 21-1-1924
(documento 3, allegato al ricorso) – sia emigrato in America Centrale. Anzi, sulla scorta del dato per cui il IG. (figlio dell'avo e della ON
IG.ra è nato in data [...] in [...] Persona_2
(documento n. 2, allegato al ricorso), luogo nel quale quest'ultimo è, a sua volta, divenuto padre nel 1902 (documento 6, allegato al ricorso) nonché dell'ulteriore dato per cui lo stesso avo si è, poi, sposato in data 17-6-1879 con la predetta
IG.ra celebrando matrimonio sempre in America Persona_2
Centrale, più precisamente a ZE (come da dichiarazione, di cui al documento
1 allegato al ricorso, rilasciata dal parroco di LE ER il 22-6-1999), è più che verosimile ritenere che il IG. sia emigrato ben prima del Persona_1
1920 (anno di entrata in vigore del Trattato di Saint Germain) e che, dunque, lo stesso non sia mai stato cittadino italiano. Né può assumere rilevanza, in tal senso, la circostanza per cui il IG. non ha esercitato alcuna opzione Per_1 per l'ottenimento della cittadinanza guatemalteca, emergendo dal documento 4, allegato al ricorso semplicemente che il predetto avo – persona non di origine italiane, ma nata sotto l'impero di un altro Stato – non ha mai acquisito la cittadinanza guatemalteca.
Effettuata tale doverosa premessa, si rileva tuttavia che – successivamente – è stato depositato, da parte dei ricorrenti, il certificato di nazionalità italiana del
Pag. 11 di 17 IG. – ovvero del figlio dell'avo de quo (cfr. allegato alle note ON
di trattazione scritta del 28-1-2025) – rilasciato dal Consolato italiano in
Guatemala il 3 marzo 1922, la cui fotocopia è stata certificata come autentica dal notaio nella Città di Guatemala in data 2 maggio 2003. Da tale ultimo documento, in particolare, si evince che il predetto IG. “di ON
anni 44, è cittadino italiano e, come tale, è iscritto nel Registro dei cittadini esistente in questo Consolato al numero 1852”. Pertanto, dalla documentazione in esame, si ricava che il IG. ha eletto la cittadinanza italiana ON
nelle condizioni stabilite per il diritto di opzione, sulla scorta di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 72 e 78 del Trattato di S. Germain.
Il Trattato di Saint-Germain-en-Laye, infatti, più precisamente all'interno della
Sezione VI, rubricata “Clausole relative alla cittadinanza” (artt. 70-82), ha previsto che coloro “a) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre è ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori […] potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione” (art. 72).
Conseguentemente – avendo il IG. legittimamente esercitato ON
il diritto di opzione per la cittadinanza italiana mediante una dichiarazione di volontà resa a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di S. Germain, in quanto figlio di padre che aveva avuto una pertinenza anteriore nei territori che, poi, sono stati trasferiti all'Italia – da ciò discende che egli sia cittadino italiano e che, pertanto, abbia validamente trasmesso la propria nazionalità iure sanguinis ai suoi discendenti sino ad arrivare, senza soluzione di continuità, agli odierni ricorrenti.
A questo proposito, si evidenzia come, dalla documentazione versata in atti, risulti che la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trovi riscontro nella documentazione dagli stessi prodotta. Risulta, in particolare, che: in data 20-10-
Pag. 12 di 17 1878, dal matrimonio di con la IG.ra Persona_1 Persona_2
è nato il IG. (cfr. documento 2, allegato al ricorso); il ON
IG. dall'unione coniugale con la IG.ra ON CP_2
(cfr. documento 5, allegato al ricorso), ha generato, in data 3-10-1902, il IG.
(cfr. documento 6, allegato al ricorso); il Persona_4
IG. dall'unione coniugale con la IG.ra Persona_4
ha generato, in data 5-11-1933, la IG.ra Controparte_3 [...]
(cfr. documento 9, allegato al ricorso); la IG.ra Parte_1 [...]
, dall'unione coniugale con il IG. Parte_1 Controparte_4
, ha generato: in data 10-4-1957, il IG.
[...] Parte_5
(cfr. documento 10, allegato al ricorso); in data 9-6-1958, il IG.
[...]
(cfr. documento 11, allegato al ricorso); in data 14-9-1959, la Parte_3
IG.ra (cfr. documento 12, allegato al Parte_8
ricorso); in data 29-3-1962, la IG.ra (cfr. Parte_2
documento 13, allegato al ricorso); in data 30-7-1966, la IG.ra
[...]
(cfr. documento 14, allegato al ricorso); il IG. Parte_4 [...]
dall'unione coniugale con la IG.ra Parte_5 Controparte_5
(cfr. documento 15, allegato al ricorso), ha generato: in data 13-9-1987, il
[...]
IG. (cfr. documento 16, allegato al ricorso) e, in Parte_6
data 11-8-1989, la IG.ra (cfr. documento 17, Parte_7 allegato al ricorso); la IG.ra dall'unione Parte_8
coniugale con il IG. (cfr. documento 18, allegato al Controparte_6
ricorso), ha generato: in data 15-4-1984, il IG. (cfr. Parte_9
documento 19, allegato al ricorso) e, in data 30-6-1986, il IG.
[...]
(cfr. documento 20, allegato al ricorso). Parte_10
Per quanto, infine, attiene alla necessità della instaurazione del presente giudizio, si evidenzia a riguardo che, in linea generale, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento
Pag. 13 di 17 recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Nel caso di specie, per altro, si verte in una ipotesi di accertamento di un diritto soggettivo (Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), con conseguente diretto accesso, pertanto, alla tutela giurisdizionale.
Per quanto, poi, attiene alle spese di lite, si ritiene, infine, di dovere effettuare le seguenti considerazioni.
In particolare, è indubbio che l'istanza di concessione della cittadinanza, essendo preordinata ad un ampliamento della sfera giuridica del richiedente, fa sorgere l'obbligo dell'amministrazione di provvedere mediante l'avvio di un procedimento amministrativo, volto all'adozione di un atto tipizzato (C.d.S., Sez.
IV, n. 6252/2018): l'istante è titolare di un interesse differenziato e qualificato ad un bene della vita che può essere conseguito solo attraverso l'esercizio di un potere amministrativo.
Quanto ai tempi per provvedere, si evidenzia, inoltre, che il termine per la definizione del procedimento amministrativo in materia di cittadinanza italiana è oggetto di un regime “speciale” rispetto a quello contenuto nella l. n. 241/1990.
Come è noto la legge generale sul procedimento amministrativo esclude i
“procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana” e “quelli riguardanti l'immigrazione” dalla regola generale secondo cui, al massimo, i termini procedimentali possono essere di centottanta giorni (cfr. art. 2, comma 4, della l.
n. 241/1990). Il regime “speciale” è, poi, mutato nel tempo. L'art. 9-ter della l. n.
91/1992, nel testo in vigore al momento della presentazione della domanda per il
Pag. 14 di 17 riconoscimento della cittadinanza, ha, in particolare, fissato il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi.
Riguardo, ancora, al ritardo della pubblica amministrazione rispetto al termine per provvedere ed alla sua refluenza sotto il profilo della condanna alle spese di lite, si conviene con l'orientamento del Consiglio di Stato a tenore del quale la
“congestione degli uffici amministrativi a cagione di un numero esorbitante di pratiche da sbrigare, non è in grado di integrare un'ipotesi di “grave ed eccezionale ragione” che giustifichi la compensazione delle spese del giudizio.
Essa, piuttosto, rappresenta, come già si è messo in evidenza, «una formula di stile, del tutto generica, sganciata da riferimenti specifici e concreti a situazioni contingenti, potenzialmente spendibile in modo indifferenziato per qualunque ipotesi di attività amministrativa e, come tale, sostanzialmente elusiva dell'obbligo di adeguata esternazione della “eccezionalità” e “gravità” dei motivi derogatori, pure pretesa dall'art. 92 c.p.c.»”. E ciò anche in considerazione del termine lungo già concesso dal legislatore, in deroga alla disciplina prevista dalla legge sul procedimento, al fine di provvedere, con la conseguenza che la valorizzazione, anche giurisdizionale, delle «pur in parte innegabili, condizioni di surmenage operativo della pubblica amministrazione, anche solo ai fini del regolamento delle spese di giudizio» finirebbe con il rappresentare, da un lato, una «duplicazione ingiustificata e sproporzionata» del favor ad essa riservato dal legislatore, e, dall'altro, un sostanziale «ingiusto pregiudizio per il privato». Gli aspetti organizzativi dell'attività amministrativa dovendo, perciò, recedere «ad interna corporis», posto che le coordinate entro le quali deve svolgersi il rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione, sono dettate dalla legge: la violazione di tali coordinate «fonda il legittimo affidamento del privato non solo in ordine all'esito favorevole della sua azione (anche se finalizzata, come nella specie, al mero soddisfacimento dell'interesse strumentale
Pag. 15 di 17 alla conclusione del procedimento), ma anche con riguardo all'addossamento, alla parte soccombente, dei relativi costi, secondo il principio sancito dall'art.
91 c.p.c., in mancanza delle eccezionali ragioni per disporne la compensazione di cui all'art. 92 c.p.c.» (cfr: Consiglio di Stato 28 maggio 2020 n. 3377).
Nel caso di specie, premesso quanto sopra, si evidenzia, tuttavia, che i ricorrenti non risultano avere presentato alcuna previa istanza in via amministrativa, rivolgendosi direttamente al Giudice ordinario. Ragione per cui nessun inadempimento, imputabile all'Amministrazione resistente, può ritenersi sussistente nel caso di specie, ai fini di una pronuncia di condanna alle spese di lite nei riguardi di quest'ultima.
Va, per altro, anche evidenziata la tardività della stessa produzione documentale
– su cui è stato fondato lo stesso accoglimento del ricorso – da parte dei ricorrenti. Ragione per cui si ritengono anche per tale ragione sussistere le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'articolo 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente e ad ogni altra autorità amministrativa interessata, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Pag. 16 di 17 Trento 04-04-2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Di Bernardi
Pag. 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Protezione & immigrazione
N. R.G. 1706/2024
Nella causa civile promossa da
, nata in [...] il [...], Parte_1 [...]
nata in [...] il [...], Parte_2 [...]
nato in [...] il [...], Parte_3 [...]
nata in [...] il [...], Parte_4 [...]
nato in [...] il [...], Parte_5 Parte_6
, nato in [...] il [...],
[...] [...]
, nata in [...] il [...], Parte_7 Parte_8
nata in [...] il [...],
[...] Parte_9
nato in [...] il [...] e
[...] Parte_10
nato in [...] il [...], tutti residenti in [...]e tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Jacopo Piccioli (c.f. e C.F._1
Caterina Origlia ( ), entrambi del Foro di Firenze, C.F._2
unitamente e disgiuntamente tra loro, come da procure allegate al ricorso ai sensi dell'art. 83 terzo comma c.p.c. ed art. 10 d.p.r. 123-2001 ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Firenze Corso Italia n. 33 (pec:
Email_1
Ricorrenti
contro , (C.F. , in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede in Roma Piazza del Viminale 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato al seguente indirizzo censito nel registro denominato
“Reginde”, previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 e nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179-2012, entrambi dichiarati “elenchi pubblici” dall'art. 16 ter del D.L. 179-2012, Email_2
Resistente
ha emesso la presente
SENTENZA
Con ricorso ex articolo 281 decies e ss. c.p.c., depositato in data 17 luglio 2024, i ricorrenti hanno agito nei confronti del al fine di vedersi Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda o eccezione disattesa, accertare e dichiarare che i
IG.ri , nata in [...] il [...], Parte_1
nata in [...] il [...], Parte_2 [...]
nato in [...] il [...], Parte_3 [...]
nata in [...] il [...], Parte_4 Parte_5
nato in [...] il [...],
[...] Parte_6
nato in [...] il [...],
[...] Parte_7
nata in [...] il [...],
[...] Parte_8
nata in [...] il [...],
[...] Parte_9
nato in [...] il [...] e
[...] Parte_10
sono cittadini italiani sin dalla nascita e/o comunque hanno pieno diritto al riconoscimento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis quali discendenti del IG. in maniera diretta ed ininterrotta e, Persona_1
conseguentemente, ordinare alle competenti Autorità Amministrative di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni prescritte dalla legge nei
Pag. 2 di 17 Registri dello Stato Civile. Con vittoria di spese, anche generali, compensi professionali ed accessori di legge”.
I predetti hanno, dunque, chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere gli stessi discendenti diretti di un cittadino italiano, che non ha mai perso la cittadinanza, e, a tal fine, hanno esposto quanto segue:
- che il loro ascendente era il IG. cittadino italiano nato a Persona_1
LE ER (TN) in data 10-9-1853 ed emigrato, nel corso della sua vita, in
Guatemala, laddove era deceduto (precisamente, a Città del Guatemala) il 21-1-
1924 senza aver mai esercitato alcuna opzione per l'ottenimento della cittadinanza guatemalteca;
- che, dall'unione tra il predetto e la IG.ra era nato in Persona_2
Guatemala, in data 20-10-1878, il figlio ON
(successivamente deceduto in data 11-1-1956 a Città del Guatemala);
- che, dalla relazione matrimoniale tra il IG. e la IG.ra ON
era nato, il 3-10-1902, il IG. CP_2 Persona_4
[...]
- che il IG. aveva contratto matrimonio in Persona_4
Guatemala con la IG.ra e che dalla loro unione era nata, Controparte_3
in data 5-11-1933, la IG.ra ; Parte_1
- che, dall'unione tra la IG.ra e il IG. Parte_1 [...]
, erano nati 5 figli: in data 10-4-1957 il IG. Controparte_4 [...]
in data 9-6-1958 il IG. Parte_5 Parte_3
in data 14-9-1959 la IG.ra in
[...] Parte_8
data 29-3-1962 la IG.ra in data 30-7-1966 la Parte_2
IG.ra Parte_4
Pag. 3 di 17 - che il IG. si era unito in matrimonio con la Parte_5
IG.ra e che, dalla loro unione, erano nati in Controparte_5
Honduras i figli (in data 13-9-1987) e Parte_6 [...]
(in data 11-8-1989); Parte_7
- che la IG.ra si era sposata con il IG. Parte_8 [...]
e che, dalla loro unione, erano nati Controparte_6 Parte_9
(in data 15-4-1984) e (in data 30-6-1986);
[...] Parte_10
- che, dunque, i predetti ricorrenti erano di diritto, iure sanguinis, cittadini italiani, in quanto discendenti per trasmissione diretta da avo italiano, IG.
il quale aveva trasmesso la propria nazionalità al figlio Persona_1
il quale, a sua volta, l'aveva trasmessa al figlio ON [...]
nonché alla discendenza di quest'ultimo per Persona_4
giungere, in maniera ininterrotta, a essi stessi ricorrenti;
- che non vi era, allo stato, alcuna legge o norma che imponeva ad un soggetto avente volontà di vedersi riconosciuto il proprio status di cittadino italiano iure sanguinis di adire l'autorità giurisdizionale solo dopo il preventivo ricorso al procedimento amministrativo, non potendo assurgere a norma giuridica ciò che si verifica generalmente nella prassi né potendo, tanto meno, assumere valore legislativo la circolare del Ministero dell'Interno di data 8-4-1991 (la quale aveva codificato, per la prima volta e in ragione della sempre più crescente domanda, la competenza di determinate autorità amministrative a riconoscere il possesso dello status di cittadino italiano iure sanguinis), non potendosi ricavare da tale circolare il principio per lo cui lo status di cittadino italiano iure sanguinis debba essere previamente oggetto di accertamento da parte dell'Autorità amministrativa, essendo il valore giuridico della circolare interno all'amministrazione (aggiungendo che, sul punto, era intervenuta la Suprema
Pag. 4 di 17 Corte, la quale aveva chiarito nel senso di ritenere sussistente un doppio binario tra accertamento giudiziario e accertamento amministrativo);
- che la fattispecie del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis concerneva il riconoscimento di una situazione giuridica inquadrabile nell'ambito dei diritti soggettivi – ipotesi diversa da quelle di attribuzioni cosiddette “derivative”, in cui la posizione giuridica dell'interessato è qualificabile come mero interesse legittimo (nel qual caso, è indubbia la specifica competenza amministrativa) – essendo lo status di cittadino italiano iure sanguinis riconosciuto dall'ordinamento ad un soggetto a titolo originario, cioè sin dalla nascita;
- che, inoltre, colui che agisce per far accertare lo status di cittadino italiano iure sanguinis ha interesse ad ottenere una statuizione definitiva circa la propria condizione – non offrendo l'accertamento amministrativo tale stabilità giuridica, potendo il provvedimento amministrativo formare oggetto di ripensamento da parte dell'autorità amministrativa (ipotesi questa non infrequente in materia di cittadinanza iure sanguinis) – senza considerare le note lunghe tempistiche di alcuni LA (soprattutto quelli dei paesi di maggiore emigrazione italiana e, quindi, di maggiore presenza di potenziali discendenti interessati al riconoscimento della cittadinanza italiana, come il Guatemala) per la definizione delle relative pratiche che, non di rado, superano il termine massimo di definizione del procedimento previsto dall'attuale normativa.
Si è costituito, con comparsa di risposta del 22-8-2024, il Controparte_1
il quale ha preliminarmente rilevato, con riferimento al territorio del Trentino-
Alto Adige, che l'art. 1 della l. 379/2000 ha previsto che le persone originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio
1920 ed emigrate all'estero dovevano rendere una dichiarazione entro cinque
Pag. 5 di 17 anni dalla data di entrata in vigore della legge – termine poi prorogato per ulteriori cinque anni – al fine di ottenere la cittadinanza italiana.
A questo proposito, ha rappresentato che controparte non aveva precisato la data in cui l'avo, IG. era emigrato in Guatemala, non avendo, Persona_1 pertanto, essa fornito alcuna prova in ordine all'emigrazione in data successiva al
1920. Ha precisato che, anzi – posto che a seguito del matrimonio del sig.
[...]
con la sig. era nato in [...] il figlio Per_1 Persona_2
il quale era, a sua volta, divenuto padre il 3 ottobre 1902 – era ON presumibile ritenere che l'avo fosse emigrato sicuramente Persona_1
prima del 1920. Ha, pertanto, evidenziato la necessità – in assenza di diversa prova fornita da controparte – di ritenere i ricorrenti decaduti dalla possibilità di richiedere la cittadinanza italiana che, in forza della l. 379/2000, per i soggetti nati nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti poteva essere richiesta solo sino al 20-12-2010 (allegando, in tal senso, la recente sentenza della Corte d'Appello di Trento resa nella causa sub R.G. N. 2/24).
Ha, inoltre, ricordato il Ministero, in primo luogo, che il Trattato di S. Germain, all'articolo 72, aveva previsto, per i residenti all'estero già pertinenti dei territori ceduti all'Italia alla fine della Prima guerra mondiale, il diritto di optare per la cittadinanza italiana mediante una dichiarazione di volontà (schema procedurale poi confermato nei Trattati di Parigi del 1947, art. 19 e di Osimo del 1975, art. 3)
e che, in seguito, era intervenuta la già citata l. 379/2000 (avente come destinatari le persone ed i loro discendenti emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale
Repubblica austriaca, prima del 16-7-1920 ed originarie dei territori già appartenuti all'Impero austro-ungarico, costituitosi nel 1867, attualmente facenti parte dello Stato italiano ed identificati, per quanto ivi d'interesse, con i territori delle attuali province di Trento e Bolzano). Pertanto, qualora l'avo dei ricorrenti, già cittadino dell'Impero austro-ungarico, emigrato in Guatemala, non avesse optato per la cittadinanza italiana a seguito del Trattato di S. Germain ed i suoi
Pag. 6 di 17 discendenti non avessero chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana entro il termine previsto dalla l. 379/2000, la domanda proposta con il presente giudizio non avrebbe potuto trovare accoglimento siccome tardiva. Ed infatti, essendo il sig. ormai da tempo deceduto senza avere optato Persona_1
per la cittadinanza italiana in virtù del citato Trattato di S. Germain ed avendo i suoi discendenti lasciato decorrere il termine previsto dalla citata legge n.379/2000 senza attivarsi tempestivamente nel termine decennale loro concesso dal legislatore (termine scaduto il 2/12/2010), la domanda ex adverso proposta sarebbe stata da respingersi.
Ha, in ogni caso, il sottolineato – con riferimento all'affermazione di CP_1
controparte della non necessarietà di una preventiva domanda in via amministrativa al competente Consolato generale – il complesso contesto all'interno del quale si inquadra l'attuale controversia, contesto caratterizzato da un'abnorme quantità di analoghe richieste di riconoscimento del nostro status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91 del 1992 (a causa della configurazione attuale della legislazione italiana in materia, un unicum normativo nell'intero panorama europeo e mondiale, che consente ai cittadini stranieri di ceppo italiano quali discendenti l'acquisizione della nostra cittadinanza senza limite di generazioni, con conseguente elevata mole di richieste di naturalizzazione e per via della complessità dell'istruttoria necessaria in questo tipo di procedure).
Ha, infine, chiesto – per tutte le ragioni esposte – l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso;
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti (qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
Pag. 7 di 17 Con note di trattazione scritta del 27-1-2025, depositate in vista dell'udienza del
30-1-2025 celebratasi in modalità cartolare, il Ministero resistente – preso atto che al momento del deposito controparte non aveva ancora depositato le proprie note in vista dell'udienza – ha contestato le eventuali deduzioni, soprattutto se esorbitanti i limiti imposti dall'art. 127 ter c.p.c. e, riportandosi alla propria comparsa di risposta, ha chiesto il trattenimento della causa in decisione sulla scorta delle già rassegnate conclusioni.
Con note di trattazione scritta depositate il 28-1-2025, i ricorrenti, letta la comparsa di costituzione avversaria, hanno depositato il certificato di nazionalità italiana del IG. rilasciato dal Consolato italiano in Guatemala ON
nel 1922, in conformità a quanto previsto dagli artt. 70, 71, 72 e 78 del Trattato di S. Germain, sottolineando come l'art. 72 del citato Trattato prevedeva che coloro “che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia,
o di cui il padre, o la madre se il padre e' ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione” e che, pertanto, figlio di ON
era cittadino italiano e, come tale, aveva trasmesso la propria Persona_1
nazionalità, jure sanguinis, al figlio Persona_4 nonché alla discendenza di quest'ultimo per giungere, in maniera ininterrotta, a essi stessi ricorrenti.
Hanno, inoltre, evidenziato l'inconferenza delle considerazioni e dei numeri delle domande di riconoscimento della cittadinanza per discendenza paterna con riferimenti al di San AO in Brasile (provenendo i ricorrenti dal Per_5
Guatemala) e ritenendo, in ogni caso, tali considerazioni avvaloranti la scelta dei ricorrenti di adire l'autorità giudiziaria in luogo di quella amministrativa, in considerazione delle note lunghe tempistiche superanti, non di rado, il termine massimo di definizione del procedimento previsto dall'attuale normativa.
Pag. 8 di 17 Richiamandosi alle argomentazioni già esposte in ricorso e alla documentazione allegata, hanno dunque insistito per il suo accoglimento, riportandosi integralmente alle conclusioni già rassegnate nel suindicato atto, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 18-2-2025, il Giudice – viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, visto il documento allegato nelle note di trattazione scritta di parte ricorrente e ritenuto, nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti, di dovere fissare una nuova udienza al fine di consentire a parte resistente di prendere posizione sulla predetta documentazione – ha fissato l'udienza del 3 aprile 2025.
Con note di trattazione scritta del 28-3-2025, il resistente ha preso atto CP_1 del “documento irritualmente e tardivamente depositato da parte ricorrente” e ne ha, altresì, contestato ogni valenza probatoria, “trattandosi di semplice copia per giunta pressoché illeggibile”. Si è, per il resto, riportato alla propria comparsa di risposta, chiedendo il trattenimento della causa in decisione sulla scorta delle già rassegnate conclusioni, evidenziando ulteriormente la sussistenza, in caso di accoglimento della domanda, di grave e fondate ragioni per provvedere alla compensazione delle spese, anche alla luce dell'intervenuto tardivo deposito documentale.
Con note di trattazione scritta depositate il 2-4-2025, la difesa di parte ricorrente ha evidenziato che il deposito del certificato di nazionalità italiana del IG.
(certificato mai disconosciuto dal Ministero resistente) si era ON
reso necessario alla luce delle difese avversarie, specificando anche l'eventuale impegno, laddove ritenuto necessario dal Giudice, a far tradurre e apostillare il predetto documento. Ha, inoltre, rilevato che la prova di cause di perdita (quale la rinuncia, come enunciato anche dalla Suprema Corte) della cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti, per effetto dell'inversione dell'onere della prova,
Pag. 9 di 17 sarebbe spettata all'Amministrazione convenuta in giudizio, richiamandosi, per il resto, a tutte le argomentazioni già esposte in ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 3-4-2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata rimessa in decisione.
……………
Orbene, ciò posto, nei fatti, si ritiene che il ricorso proposto sia fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Segnatamente principio cardine della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza, è quello dello ius sanguinis, fondato sull'art. 1, in forza del quale è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini.
Si evidenzia, inoltre, che, a seguito della dissoluzione dell'impero austro- ungarico, in data 16 luglio 1920, vi è stata l'entrata in vigore del Trattato di Saint
Germain, con il quale le regioni del Trentino-Alto Adige sono state annesse al
Regno d'Italia. Pertanto, successivamente a tale data, ai cittadini di queste
Regioni, è stata concessa la cittadinanza italiana, trasmissibile, dunque, ai discendenti di coloro che siano nati o emigrati da tali regioni successivamente alla data di entrata in vigore del predetto trattato. La legge 379/2000, all'articolo
1, ha, invece, previsto, per quanto attiene alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920 (tra i quali è compreso il territorio della provincia di Trento), che siano, tuttavia, emigrate all'estero prima di tale data, nonché ai loro discendenti, che “è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, termine prorogato di altri cinque anni dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (art. 28-bis,
Pag. 10 di 17 comma 1). Tale legge ha, dunque, riconosciuto il diritto alla cittadinanza di coloro che, emigrati prima dell'annessione del Trentino e di altri territori al
Regno d'Italia con il Trattato di San Germano del 1919, non divennero automaticamente cittadini italiani come tutti gli altri residenti in tali province.
Orbene, ciò posto, si evidenzia, anzitutto, in via preliminare, che non è presente in atti la precisazione né, tanto meno, la prova del momento in cui l'avo de quo –
IG. nato nel Comune di LE ER (TN) nel 1853 da Persona_1
cittadino austriaco, vissuto durante la vigenza dell'Impero austro-ungarico
(costituitosi, come noto, nel 1867) e deceduto a Città del Guatemala il 21-1-1924
(documento 3, allegato al ricorso) – sia emigrato in America Centrale. Anzi, sulla scorta del dato per cui il IG. (figlio dell'avo e della ON
IG.ra è nato in data [...] in [...] Persona_2
(documento n. 2, allegato al ricorso), luogo nel quale quest'ultimo è, a sua volta, divenuto padre nel 1902 (documento 6, allegato al ricorso) nonché dell'ulteriore dato per cui lo stesso avo si è, poi, sposato in data 17-6-1879 con la predetta
IG.ra celebrando matrimonio sempre in America Persona_2
Centrale, più precisamente a ZE (come da dichiarazione, di cui al documento
1 allegato al ricorso, rilasciata dal parroco di LE ER il 22-6-1999), è più che verosimile ritenere che il IG. sia emigrato ben prima del Persona_1
1920 (anno di entrata in vigore del Trattato di Saint Germain) e che, dunque, lo stesso non sia mai stato cittadino italiano. Né può assumere rilevanza, in tal senso, la circostanza per cui il IG. non ha esercitato alcuna opzione Per_1 per l'ottenimento della cittadinanza guatemalteca, emergendo dal documento 4, allegato al ricorso semplicemente che il predetto avo – persona non di origine italiane, ma nata sotto l'impero di un altro Stato – non ha mai acquisito la cittadinanza guatemalteca.
Effettuata tale doverosa premessa, si rileva tuttavia che – successivamente – è stato depositato, da parte dei ricorrenti, il certificato di nazionalità italiana del
Pag. 11 di 17 IG. – ovvero del figlio dell'avo de quo (cfr. allegato alle note ON
di trattazione scritta del 28-1-2025) – rilasciato dal Consolato italiano in
Guatemala il 3 marzo 1922, la cui fotocopia è stata certificata come autentica dal notaio nella Città di Guatemala in data 2 maggio 2003. Da tale ultimo documento, in particolare, si evince che il predetto IG. “di ON
anni 44, è cittadino italiano e, come tale, è iscritto nel Registro dei cittadini esistente in questo Consolato al numero 1852”. Pertanto, dalla documentazione in esame, si ricava che il IG. ha eletto la cittadinanza italiana ON
nelle condizioni stabilite per il diritto di opzione, sulla scorta di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 72 e 78 del Trattato di S. Germain.
Il Trattato di Saint-Germain-en-Laye, infatti, più precisamente all'interno della
Sezione VI, rubricata “Clausole relative alla cittadinanza” (artt. 70-82), ha previsto che coloro “a) che hanno avuto una pertinenza anteriore nei territori trasferiti all'Italia, o di cui il padre, o la madre se il padre è ignoto, aveva la pertinenza nei detti territori […] potranno eleggere la cittadinanza italiana nelle condizioni stabilite dall'art. 78 per il diritto di opzione” (art. 72).
Conseguentemente – avendo il IG. legittimamente esercitato ON
il diritto di opzione per la cittadinanza italiana mediante una dichiarazione di volontà resa a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di S. Germain, in quanto figlio di padre che aveva avuto una pertinenza anteriore nei territori che, poi, sono stati trasferiti all'Italia – da ciò discende che egli sia cittadino italiano e che, pertanto, abbia validamente trasmesso la propria nazionalità iure sanguinis ai suoi discendenti sino ad arrivare, senza soluzione di continuità, agli odierni ricorrenti.
A questo proposito, si evidenzia come, dalla documentazione versata in atti, risulti che la linea di discendenza rappresentata dai ricorrenti trovi riscontro nella documentazione dagli stessi prodotta. Risulta, in particolare, che: in data 20-10-
Pag. 12 di 17 1878, dal matrimonio di con la IG.ra Persona_1 Persona_2
è nato il IG. (cfr. documento 2, allegato al ricorso); il ON
IG. dall'unione coniugale con la IG.ra ON CP_2
(cfr. documento 5, allegato al ricorso), ha generato, in data 3-10-1902, il IG.
(cfr. documento 6, allegato al ricorso); il Persona_4
IG. dall'unione coniugale con la IG.ra Persona_4
ha generato, in data 5-11-1933, la IG.ra Controparte_3 [...]
(cfr. documento 9, allegato al ricorso); la IG.ra Parte_1 [...]
, dall'unione coniugale con il IG. Parte_1 Controparte_4
, ha generato: in data 10-4-1957, il IG.
[...] Parte_5
(cfr. documento 10, allegato al ricorso); in data 9-6-1958, il IG.
[...]
(cfr. documento 11, allegato al ricorso); in data 14-9-1959, la Parte_3
IG.ra (cfr. documento 12, allegato al Parte_8
ricorso); in data 29-3-1962, la IG.ra (cfr. Parte_2
documento 13, allegato al ricorso); in data 30-7-1966, la IG.ra
[...]
(cfr. documento 14, allegato al ricorso); il IG. Parte_4 [...]
dall'unione coniugale con la IG.ra Parte_5 Controparte_5
(cfr. documento 15, allegato al ricorso), ha generato: in data 13-9-1987, il
[...]
IG. (cfr. documento 16, allegato al ricorso) e, in Parte_6
data 11-8-1989, la IG.ra (cfr. documento 17, Parte_7 allegato al ricorso); la IG.ra dall'unione Parte_8
coniugale con il IG. (cfr. documento 18, allegato al Controparte_6
ricorso), ha generato: in data 15-4-1984, il IG. (cfr. Parte_9
documento 19, allegato al ricorso) e, in data 30-6-1986, il IG.
[...]
(cfr. documento 20, allegato al ricorso). Parte_10
Per quanto, infine, attiene alla necessità della instaurazione del presente giudizio, si evidenzia a riguardo che, in linea generale, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento
Pag. 13 di 17 recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere, infatti, che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione. Nel caso di specie, per altro, si verte in una ipotesi di accertamento di un diritto soggettivo (Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008), con conseguente diretto accesso, pertanto, alla tutela giurisdizionale.
Per quanto, poi, attiene alle spese di lite, si ritiene, infine, di dovere effettuare le seguenti considerazioni.
In particolare, è indubbio che l'istanza di concessione della cittadinanza, essendo preordinata ad un ampliamento della sfera giuridica del richiedente, fa sorgere l'obbligo dell'amministrazione di provvedere mediante l'avvio di un procedimento amministrativo, volto all'adozione di un atto tipizzato (C.d.S., Sez.
IV, n. 6252/2018): l'istante è titolare di un interesse differenziato e qualificato ad un bene della vita che può essere conseguito solo attraverso l'esercizio di un potere amministrativo.
Quanto ai tempi per provvedere, si evidenzia, inoltre, che il termine per la definizione del procedimento amministrativo in materia di cittadinanza italiana è oggetto di un regime “speciale” rispetto a quello contenuto nella l. n. 241/1990.
Come è noto la legge generale sul procedimento amministrativo esclude i
“procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana” e “quelli riguardanti l'immigrazione” dalla regola generale secondo cui, al massimo, i termini procedimentali possono essere di centottanta giorni (cfr. art. 2, comma 4, della l.
n. 241/1990). Il regime “speciale” è, poi, mutato nel tempo. L'art. 9-ter della l. n.
91/1992, nel testo in vigore al momento della presentazione della domanda per il
Pag. 14 di 17 riconoscimento della cittadinanza, ha, in particolare, fissato il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 in ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi.
Riguardo, ancora, al ritardo della pubblica amministrazione rispetto al termine per provvedere ed alla sua refluenza sotto il profilo della condanna alle spese di lite, si conviene con l'orientamento del Consiglio di Stato a tenore del quale la
“congestione degli uffici amministrativi a cagione di un numero esorbitante di pratiche da sbrigare, non è in grado di integrare un'ipotesi di “grave ed eccezionale ragione” che giustifichi la compensazione delle spese del giudizio.
Essa, piuttosto, rappresenta, come già si è messo in evidenza, «una formula di stile, del tutto generica, sganciata da riferimenti specifici e concreti a situazioni contingenti, potenzialmente spendibile in modo indifferenziato per qualunque ipotesi di attività amministrativa e, come tale, sostanzialmente elusiva dell'obbligo di adeguata esternazione della “eccezionalità” e “gravità” dei motivi derogatori, pure pretesa dall'art. 92 c.p.c.»”. E ciò anche in considerazione del termine lungo già concesso dal legislatore, in deroga alla disciplina prevista dalla legge sul procedimento, al fine di provvedere, con la conseguenza che la valorizzazione, anche giurisdizionale, delle «pur in parte innegabili, condizioni di surmenage operativo della pubblica amministrazione, anche solo ai fini del regolamento delle spese di giudizio» finirebbe con il rappresentare, da un lato, una «duplicazione ingiustificata e sproporzionata» del favor ad essa riservato dal legislatore, e, dall'altro, un sostanziale «ingiusto pregiudizio per il privato». Gli aspetti organizzativi dell'attività amministrativa dovendo, perciò, recedere «ad interna corporis», posto che le coordinate entro le quali deve svolgersi il rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione, sono dettate dalla legge: la violazione di tali coordinate «fonda il legittimo affidamento del privato non solo in ordine all'esito favorevole della sua azione (anche se finalizzata, come nella specie, al mero soddisfacimento dell'interesse strumentale
Pag. 15 di 17 alla conclusione del procedimento), ma anche con riguardo all'addossamento, alla parte soccombente, dei relativi costi, secondo il principio sancito dall'art.
91 c.p.c., in mancanza delle eccezionali ragioni per disporne la compensazione di cui all'art. 92 c.p.c.» (cfr: Consiglio di Stato 28 maggio 2020 n. 3377).
Nel caso di specie, premesso quanto sopra, si evidenzia, tuttavia, che i ricorrenti non risultano avere presentato alcuna previa istanza in via amministrativa, rivolgendosi direttamente al Giudice ordinario. Ragione per cui nessun inadempimento, imputabile all'Amministrazione resistente, può ritenersi sussistente nel caso di specie, ai fini di una pronuncia di condanna alle spese di lite nei riguardi di quest'ultima.
Va, per altro, anche evidenziata la tardività della stessa produzione documentale
– su cui è stato fondato lo stesso accoglimento del ricorso – da parte dei ricorrenti. Ragione per cui si ritengono anche per tale ragione sussistere le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'articolo 92 c.p.c. per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti;
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile Controparte_1
competente e ad ogni altra autorità amministrativa interessata, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello Stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.
Pag. 16 di 17 Trento 04-04-2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Di Bernardi
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