TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/04/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6521/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 03/04/2025, promossa con ricorso depositato il 14/11/2024 da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. MASSEROLI SIMONA, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal CP_1 proc. dom. avv. GHIO GIOVANNI, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 03/04/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 03/04/2025, i difensori e le parti personalmente comparse davano atto di aver raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla separazione, accordo che veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c. Previa precisazione congiunta delle conclusioni, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire in camera di consiglio.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
In via preliminare, il Collegio osserva che benché entrambi i coniugi siano cittadini stranieri la giurisdizione italiana sulla domanda di separazione personale sussiste in virtù dell'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019, entrato in vigore il 1° agosto 2022, stante la fissazione della residenza abituale dei coniugi sul territorio italiano. Anche per le domande inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento. Quanto alla domanda relativa alle obbligazioni di mantenimento della prole, sussiste parimenti la competenza del giudice adito in ragione di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009. Nel caso di specie, inoltre, deve trovare applicazione la legge italiana, in virtù dell'art. 8 del Regolamento
UE n. 1259/2010 e dall'art. 3 del Protocollo Aja del 23/11/2007.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, il Collegio reputa che gli accordi raggiungi dalle parti siano meritevoli di integrale accoglimento, in quanto rispondenti agli interessi del figlio oggi sedicenne, e idonei a garantire una stabile e continuativa Per_1 relazione del figlio con ciascuna figura genitoriale, pur in una condizione di cessata convivenza tra i coniugi. A proposito del regime dell'affidamento condiviso concordato dalla coppia genitoriale, pare utile ricordare che entrambi i genitori saranno chiamati a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento del minore, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio.
Entrambi i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la responsabilità genitoriale pagina 2 di 7 per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, inerenti alla vita quotidiana del figlio durante il tempo in cui lo terranno con sé, fermo l'obbligo di tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, avendo cura di assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Stante il contenuto positivo degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale in punto di affidamento e collocamento della prole, il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di ex art. 473.bis.4 c.p.c. Per_1
Anche le altre pattuizioni inerenti al contributo economico possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli e , quest'ultimo maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 Per_2 autonomo.
Ogni altra condizione concordata dalle parti - che si riporta in dispositivo – ben può essere recepita dal Collegio, non ponendosi in contrasto con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in
Humpolec (REPUBBLICA CECA) il 15/08/1997 (trascritto nei registri di stato civile del
Comune di GANDINO, anno 2024, atto n.3, Parte II, Serie C);
2) la casa coniugale, sita in Gandino (BG), in locazione al sig. rimane in uso al CP_1
sig. con tutti gli arredi ed elettrodomestici che sono già di proprietà del sig. CP_1
mentre la sig.ra si è già trasferita in altra abitazione, in CP_1 Parte_1 locazione, sempre a Gandino in via Ca' Manot;
3) l'affidamento del figlio minore oggi sedicenne, e convivente con il padre, sarà Per_1 paritetico e passerà almeno quindici giorni al mese presso l'abitazione del padre e gli altri quindici giorni al mese presso l'abitazione della madre, salvo diversi accordi tra i genitori in base alle rispettive esigenze lavorative e alle prevalenti necessità scolastiche del figlio
Il figlio minore asserà con il padre una settimana durante le festività natalizie Per_1 Per_1
alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno con il padre e con la madre, salvo diversi accordi presi tra i genitori compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio. Le pagina 3 di 7 vacanze pasquali il figlio le passerà alternando, di anno in anno, tra il padre e la Per_1 madre, i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo mentre per le vacanze estive, potrà passare almeno 14 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore secondo i suoi desiderata e in base agli impegni lavorativi dei genitori;
potrà altresì passare un periodo di vacanze estive e/o natalizie all'estero (nei paesi di origine dei rispettivi genitori), previo accordo tra i genitori da convenirsi almeno 30 giorni prima;
4) il figlio maggiorenne , maggiorenne e studente ma non economicamente Per_3
indipendente, potrà decidere liberamente presso quale genitore stabilirsi;
5) entrambe le parti si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di aver già concordato la vendita dell'immobile sito nella Repubblica Ceca a Humpolec in Zeliv n.92, in comproprietà, il cui prezzo di vendita sarà suddiviso al 50% tra di loro dedotte le spese e costi della vendita (mediazione immobiliare, spese notarili e amministrative) ed estinzione del mutuo acceso per il suo acquisto;
6) l'Assegno Unico per i figli sarà percepito da ogni genitore nella misura del 50% ciascuno e la detrazione per i figli sarà anch'essa al 50% tra i genitori;
7) fermo che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento orinario dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, le spese straordinarie per entrambi i figli saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore secondo il protocollo adottato dal Tribunale di
Bergamo il 30.12.2024 che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure pagina 4 di 7 termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente
l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola
e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso
l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, pagina 5 di 7 grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
8) i coniugi si scambiano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto o di documento equipollente per l'estero nonché concedono il consenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti personali per il figlio minore validi per l'espatrio, sia esso il passaporto/lasciapassare o altro documento equipollente. Il padre si impegna a rinnovare il passaporto per i figli a spese proprie;
9) spese di causa interamente compensate tra le parti.
pagina 6 di 7 MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GANDINO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 03/04/2025, promossa con ricorso depositato il 14/11/2024 da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. MASSEROLI SIMONA, giusta procura in atti –
RICORRENTE; nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dal CP_1 proc. dom. avv. GHIO GIOVANNI, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 03/04/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 03/04/2025, i difensori e le parti personalmente comparse davano atto di aver raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla separazione, accordo che veniva recepito dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c. Previa precisazione congiunta delle conclusioni, il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire in camera di consiglio.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
In via preliminare, il Collegio osserva che benché entrambi i coniugi siano cittadini stranieri la giurisdizione italiana sulla domanda di separazione personale sussiste in virtù dell'art. 3 del Regolamento UE n. 1111/2019, entrato in vigore il 1° agosto 2022, stante la fissazione della residenza abituale dei coniugi sul territorio italiano. Anche per le domande inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano, ai sensi dell'art. 7 del medesimo Regolamento. Quanto alla domanda relativa alle obbligazioni di mantenimento della prole, sussiste parimenti la competenza del giudice adito in ragione di quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento CE n. 4/2009. Nel caso di specie, inoltre, deve trovare applicazione la legge italiana, in virtù dell'art. 8 del Regolamento
UE n. 1259/2010 e dall'art. 3 del Protocollo Aja del 23/11/2007.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale, sicché, ai sensi dell'art. 151, primo comma c.c., deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, il Collegio reputa che gli accordi raggiungi dalle parti siano meritevoli di integrale accoglimento, in quanto rispondenti agli interessi del figlio oggi sedicenne, e idonei a garantire una stabile e continuativa Per_1 relazione del figlio con ciascuna figura genitoriale, pur in una condizione di cessata convivenza tra i coniugi. A proposito del regime dell'affidamento condiviso concordato dalla coppia genitoriale, pare utile ricordare che entrambi i genitori saranno chiamati a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento del minore, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio.
Entrambi i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la responsabilità genitoriale pagina 2 di 7 per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione, inerenti alla vita quotidiana del figlio durante il tempo in cui lo terranno con sé, fermo l'obbligo di tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, avendo cura di assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Stante il contenuto positivo degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale in punto di affidamento e collocamento della prole, il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di ex art. 473.bis.4 c.p.c. Per_1
Anche le altre pattuizioni inerenti al contributo economico possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze di vita dei figli e , quest'ultimo maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 Per_2 autonomo.
Ogni altra condizione concordata dalle parti - che si riporta in dispositivo – ben può essere recepita dal Collegio, non ponendosi in contrasto con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Famiglia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in
Humpolec (REPUBBLICA CECA) il 15/08/1997 (trascritto nei registri di stato civile del
Comune di GANDINO, anno 2024, atto n.3, Parte II, Serie C);
2) la casa coniugale, sita in Gandino (BG), in locazione al sig. rimane in uso al CP_1
sig. con tutti gli arredi ed elettrodomestici che sono già di proprietà del sig. CP_1
mentre la sig.ra si è già trasferita in altra abitazione, in CP_1 Parte_1 locazione, sempre a Gandino in via Ca' Manot;
3) l'affidamento del figlio minore oggi sedicenne, e convivente con il padre, sarà Per_1 paritetico e passerà almeno quindici giorni al mese presso l'abitazione del padre e gli altri quindici giorni al mese presso l'abitazione della madre, salvo diversi accordi tra i genitori in base alle rispettive esigenze lavorative e alle prevalenti necessità scolastiche del figlio
Il figlio minore asserà con il padre una settimana durante le festività natalizie Per_1 Per_1
alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno con il padre e con la madre, salvo diversi accordi presi tra i genitori compatibilmente con gli impegni scolastici del figlio. Le pagina 3 di 7 vacanze pasquali il figlio le passerà alternando, di anno in anno, tra il padre e la Per_1 madre, i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo mentre per le vacanze estive, potrà passare almeno 14 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore secondo i suoi desiderata e in base agli impegni lavorativi dei genitori;
potrà altresì passare un periodo di vacanze estive e/o natalizie all'estero (nei paesi di origine dei rispettivi genitori), previo accordo tra i genitori da convenirsi almeno 30 giorni prima;
4) il figlio maggiorenne , maggiorenne e studente ma non economicamente Per_3
indipendente, potrà decidere liberamente presso quale genitore stabilirsi;
5) entrambe le parti si dichiarano economicamente indipendenti e dichiarano di aver già concordato la vendita dell'immobile sito nella Repubblica Ceca a Humpolec in Zeliv n.92, in comproprietà, il cui prezzo di vendita sarà suddiviso al 50% tra di loro dedotte le spese e costi della vendita (mediazione immobiliare, spese notarili e amministrative) ed estinzione del mutuo acceso per il suo acquisto;
6) l'Assegno Unico per i figli sarà percepito da ogni genitore nella misura del 50% ciascuno e la detrazione per i figli sarà anch'essa al 50% tra i genitori;
7) fermo che ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento orinario dei figli nei periodi di rispettiva permanenza, le spese straordinarie per entrambi i figli saranno ripartite nella misura del 50% per ciascun genitore secondo il protocollo adottato dal Tribunale di
Bergamo il 30.12.2024 che si riporta di seguito: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure pagina 4 di 7 termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente
l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA);
f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola
e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso
l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, pagina 5 di 7 grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
8) i coniugi si scambiano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto o di documento equipollente per l'estero nonché concedono il consenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti personali per il figlio minore validi per l'espatrio, sia esso il passaporto/lasciapassare o altro documento equipollente. Il padre si impegna a rinnovare il passaporto per i figli a spese proprie;
9) spese di causa interamente compensate tra le parti.
pagina 6 di 7 MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GANDINO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 7 di 7