TRIB
Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/05/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 875/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. BONARDI CHIARA
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PASSERINI RITA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni necessaria declaratoria anche della nullità delle clausole abusive ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.
206/2005, così giudicare: in via preliminare: ritenuta la nullità del decreto opposto per i motivi in atti e comunque ritenuta l'opposizione fondata su prova scritta, non concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc del decreto opposto;
pagina 1 di 12 in via preliminare di rito:
1 Dichiarare sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio del Convenuto Opposto la causa di nullità dell'atto di citazione;
2 Accertata e dichiarata ex art. 36 d. Lgs 206/2005 la nullità della clausola derogatoria della competenza del foro esclusivo del consumatore di cui all'art. 66 bis D. Lgs 206/2005 contenuta al punto n. 6 della
Proposta di acquisto 5/6/2023; Accertata e dichiarata ex art. 36 d. Lgs 206/2005 la nullità della clausola derogatoria della competenza del foro esclusivo del consumatore di cui all'art. 66 bis D. Lgs
206/2005 contenuta nella scrittura 5/6/2023 “Riconoscimento provvigionale per l'acquisto dell'immobile”; accertata e dichiarata ex artt. 1342 e 1341 CC la nullità e/o l'inefficacia della clausola derogatoria della competenza del foro esclusivo del consumatore di cui all'art. 66 bis D. Lgs
206/2005 contenuta al punto n. 6 della Proposta di acquisto 5/6/2023 e/o della scrittura 5/6/2023; dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Bologna a conoscere della pretesa creditoria della
Convenuta-Opposta a favore del Foro di Brescia e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o
l'inefficacia e/o revocare il decreto opposto;
nel merito: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per i motivi in atti;
in ogni caso,
- accertata e dichiarata l'impossibilità e/o la mancata verificazione della condizione sospensiva apposta alla proposta, accertato e dichiarato il recesso esercitato il 14/9/2023 dai signori e Pt_1
dalla proposta 5/6/2023 per i motivi in atti, accertare e dichiarare che non è sorto e/o non Pt_2 sussiste il diritto dell'Agenzia al pagamento della provvigione e respingersi, in tutto o in parte, la pretesa della Convenuta Opposta;
- in subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'agente agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti degli attori e dichiarare ex art. 1453 e ss. CC la risoluzione del contratto per cui è causa e, per l'effetto, respingersi in tutto o in parte la pretesa creditoria azionata in via monitoria e dichiarare nulla essere dovuto da parte attrice per le causali dedotte in causa;
- in ogni caso dichiararsi che nulla compete alla per le causali dedotte in causa CP_1
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'agente agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti degli attori e condannare ex art. 1218 CC la Convenuta al risarcimento del danno subito che si quantifica in € 7.080,17 ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà liquidata dal
pagina 2 di 12 giudice, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo e che si oppone in compensazione con quanto risultasse dovuto all'Opposta.
In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 cpc”.
Il Procuratore di parte opposta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“-1) IN VIA PRINCIPALE:
- RIGETTARE l'avversa opposizione e comunque tutte le domande, eccezioni, richieste ed istanze, anche istruttorie, avanzate dai Signori e verso Parte_2 Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per
[...]
l'effetto, CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto n. 4909/2023 del Tribunale Civile di Bologna e
CONDANNARE i Signori e a pagare a in Parte_2 Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, le somme di cui al decreto stesso;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre a rimb. forf. 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge;
-2) IN SUBORDINE:
-PER LA DENEGATA IPOTESI di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ACCERTARE che i Signori
e in solido fra loro, sono debitori verso Parte_2 Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 20.191,00, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo, e quindi CONDANNARE comunque i Signori
[...]
e in solido fra loro, al pagamento in favore di in Parte_2 Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 20.191,00, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo, e RIGETTARE tutte le domande, richieste ed istanze, anche istruttorie, avanzate dai Signori e
contro
Parte_2 Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del procedimento monitorio, il tutto oltre a rimb. forf. 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
-IN OGNI CASO:
-CONCEDERE la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione”.
- IN VIA ISTRUTTORIA (…)”.
pagina 3 di 12 RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE
1. e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4909/2023, emesso dal Tribunale di
Bologna in data 28.11.2023, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.191,00, oltre ad interessi e spese, in relazione ad un credito vantato dalla società ricorrente a titolo di provvigione per attività di mediazione svolta in relazione alla proposta di acquisto di un immobile sito in Tignale, di proprietà di Controparte_2
Nell'atto di citazione gli opponenti esponevano di essere entrati in contatto con l'agenzia immobiliare nel maggio 2023, tramite il sito Immobiliare.it, in relazione a tre unità poste in Controparte_1 vendita in Comune di Tignale (BS), appartenenti al complesso condominiale “Residence La Quiete”, e di aver manifestato interesse, all'esito delle visite in loco, all'acquisto dell'appartamento n. 14, apprendendo dal legale rappresentante dell'agenzia immobiliare, che il Persona_1 proprietario intendeva mutarne la destinazione da “uso ufficio” ad “uso residenziale”.
Al riguardo gli attori riferivano che:
- si erano accordati con il proprietario, tramite l'agente, per l'acquisto dell'immobile al prezzo di €
136.500,00, comprensivo della provvigione dell'agenzia;
-il 05.06.2023 erano stati convocati a Manerba del Garda (BS) per la formalizzazione della proposta di acquisto e nell'occasione il aveva sottoposto loro un modulo cartaceo intestato all'agenzia Per_1 immobiliare, contenente una proposta di acquisto recante il prezzo di € 120.000,00 e la dizione “e)
Destinazione d'uso: ATTUALMENTE USO UFFICIO E SEGUIRA' CAMBIO D'USO IN
RESIDENZIALE”, con l'indicazione nelle note che la proposta era subordinata al cambio d'uso da ufficio a residenziale: il modulo veniva completato dall'agente solo con l'inserimento dei dati dei proponenti, della caparra e del prezzo di vendita;
- contestualmente alla sottoscrizione della proposta, l'agente aveva sottoposto ai promittenti acquirenti una scrittura privata con cui essi riconoscevano al mediatore il corrispettivo di € 16.500,00 (pari al
13,7% del prezzo di vendita di € 120.000,00), comprensivo, secondo le giustificazioni rese dal della quota dovuta dai venditori;
Per_1
- al momento della sottoscrizione del preliminare gli attori consegnavano al un assegno di Per_1
€ 5.000,00, come stabilito nella proposta di acquisto;
- la proposta veniva accettata con modifiche dalla società proprietaria e trasmessa agli acquirenti mediante l'invio di una scansione con mail del 13.06.2023;
pagina 4 di 12 - dopo la stipulazione del contratto preliminare, gli attori effettuavano un secondo accesso presso l'immobile il 29.07.2023 e in quella sede apprendevano che i locali erano alti solo 2,38 mt, diversamente da quanto indicato nelle planimetrie (mt. 2,70); l'agente non riscontrava la contestazione dei promittenti acquirenti e non forniva loro alcuna giustificazione, limitandosi a trasmettere una mail del 02.09.2023, cui era allegata una comunicazione con cui la società proprietaria riferiva dell'avvenuto rilascio di due certificati di agibilità che confermavano la situazione esistente;
- con pec del 14.09.2023, i promittenti acquirenti comunicavano il proprio recesso dal contratto preliminare, richiamando il DM 05.07.1975, secondo cui l'altezza minima dei locali non può essere inferiore a mt. 2,70.
In diritto, in via preliminare, gli attori eccepivano il difetto di competenza del Tribunale di Bologna, trattandosi di controversia devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia, quale foro del consumatore ex art. 66 bis D.L.vo n. 206/2005, avuto riguardo al luogo di loro residenza (docc. 18, 19); deducevano che non era stata validamente pattuita tra il professionista e il consumatore una deroga al foro del consumatore, non essendo stato stipulato alcun contratto contenente le condizioni regolanti il rapporto di mediazione;
precisavano che la competenza del Tribunale adito non poteva essere fondata sul punto 6 della proposta di acquisto immobiliare del 05.06.2023, avente il seguente tenore letterale:
“6 Foro competente – In caso di controversia relativa alla presente proposta, al contratto preliminare da essa derivante, nonché all'incarico di mediazione connesso il foro competente esclusivo sarà quello di Bologna”; precisavano, al riguardo, che detta clausola era vessatoria e non era stata oggetto di trattativa tra le parti;
ritenevano inidonea, a salvare l'efficacia di tale pattuizione, la previsione, in calce all'accordo, che tutte le clausole della proposta “sono state oggetto di trattativa individuale”, trattandosi di mera clausola di stile.
Nel merito, sostenevano che il credito vantato da controparte era inesistente, dal momento che la proposta era testualmente subordinata alla condizione sospensiva del cambio d'uso dell'immobile, da ufficio a residenziale, condizione impossibile, non rispettando l'immobile i requisiti minimi per l'abitabilità; sostenevano che l'agente immobiliare era stato gravemente inadempiente, non avendo comunicato ai promittenti acquirenti la circostanza – a lui conosciuta e comunque conoscibile - che l'immobile non era in possesso dell'altezza minima richiesta dalla normativa urbanistica.
In conclusione, parte attrice opponente chiedeva, in via preliminare, di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Bologna, in favore del Tribunale di Brescia, quale foro inderogabile del consumatore ex art. 33 comma
2, lett. u), D.L.vo n. 206/2005. Nel merito, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il pagina 5 di 12 rigetto della domanda avversaria, per insussistenza del diritto dell'agenzia immobiliare al pagamento della provvigione, e la condanna di controparte al risarcimento del danno, con vittoria di spese.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, la società contestava in primo luogo Controparte_1
l'eccezione di incompetenza, posto che la domanda monitoria era fondata su di un “riconoscimento provvigionale” contenuto in un atto unilaterale di assunzione del relativo obbligo, non costituente un contratto concluso con un consumatore e non contenente condizioni generali;
sosteneva, poi, che tale
“riconoscimento” era stato oggetto di trattativa, costituendo un impegno che presupponeva una previa contrattazione tra i proponenti e l'agenzia immobiliare, e osservava che ciò era stato espressamente dichiarato nell'atto ed era dimostrato dalle visibili correzioni su di esso apportate.
Inoltre, parte opposta eccepiva la nullità dell'atto di citazione, contenente l'invito a costituirsi nel termine di 60 giorni, anziché di 70 giorni.
Nel merito, deduceva che la condizione del cambio di destinazione d'uso si era verificata, come risultava dall'attestazione dell'Ufficio tecnico del Comune del 21.09.2023, cosicché l'immobile presentava i requisiti per essere adibito ad uso residenziale;
sosteneva, poi, che la situazione relativa alle altezze dell'immobile era circostanza nota ai promittenti acquirenti, perché desumibile dalle foto estratte dal sito Immobiliare.it; sosteneva che non le era imputabile alcun inadempimento e che nulla doveva pertanto corrispondere a titolo di risarcimento del danno.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di respingere l'opposizione e di confermare il decreto stesso, con vittoria delle spese di lite.
3. A seguito di un differimento della prima udienza di comparizione delle parti, in pendenza di trattative, con ordinanza del 25.11.2024, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la necessità di decidere preliminarmente e separatamente dal merito la questione di competenza proposta da parte opponente, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali.
Infine, la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
4. Preliminarmente si ritiene infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta, in ragione della previsione dell'invito a costituirsi in giudizio nel termine di 60 giorni, anziché di 70 giorni, come previsto dal c.p.c..
pagina 6 di 12 Tale irregolarità è inidonea ad integrare una causa di nullità dell'atto, ai sensi degli artt. 163 comma 3
n. 7) e 164 c.p.c., in quanto l'avvertimento non risulta mancante, bensì affetto da mero errore materiale in relazione all'indicazione del termine di costituzione.
Inoltre, la parte convenuta si è regolarmente costituita in giudizio nel rispetto del termine, svolgendo ampiamente le proprie difese. Tale circostanza ha determinato la sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c..
Si rileva, infatti, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione del vizio, senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità” (Cass. civ. ord. 15/12/2020, n. 28646; nello stesso senso, Cass. civ. ord.
16/10/2014, n. 21910).
Nel caso di specie, parte convenuta, oltre a svolgere compiutamente le proprie difese nel merito, non ha neppure formulato istanza di fissazione di una nuova udienza, con ciò confermando di non averne alcuna necessità, cosicché ogni eventuale nullità per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c. deve ritenersi definitivamente sanata.
5. Si reputa che l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, sollevata da parte opponente, sia fondata.
5.1 e hanno sottoscritto, in qualità di consumatori, la Parte_1 Parte_2 proposta di acquisto immobiliare del 5.06.2023 predisposta dall'agenzia (docc. 2, Controparte_1
2 bis di parte convenuta), apponendo la firma in calce al modulo prestampato e recante la denominazione e il logo dell'agenzia immobiliare, compilato solo in relazione ai dati personali dei proponenti e al prezzo di compravendita dell'immobile.
Il punto 4 della proposta contiene la seguente clausola: “Parte promittente venditrice e parte promittente acquirente dichiarano di riconoscere, senza eccezione alcuna, gli importi richiesti dal mediatore a titolo di provvigione, servizi e spese nell'ambito dell'attività di intermediazione immobiliare di cui alla presente proposta di acquisto”. Il punto 6 prevede, sotto la rubrica “Foro competente”, che “In caso di controversia relativa alla presente proposta, al contratto preliminare da
pagina 7 di 12 essa derivante, nonché all'incarico di mediazione connesso il foro competente esclusivo sarà quello di
Bologna”.
Con separato atto del 5.06.2023 (anch'esso prestampato e recante il logo dell'agenzia immobiliare, cfr. doc. 3 di parte convenuta), e riconoscevano a Parte_1 Parte_2 quale corrispettivo dovuto per l'operazione negoziale, la provvigione di € Controparte_1
16.500,00, con l'indicazione che “Farà fede il Foro di Bologna” (peraltro neppure indicato in via esclusiva).
La proposta di acquisto dell'immobile veniva sottoscritta dai promittenti acquirenti e dal promittente venditore, l'atto di riconoscimento della provvigione solo dai promittenti acquirenti. Nei due atti era dunque assente la sottoscrizione del mediatore, benché i due moduli fossero stati da questi predisposti, come appunto è dimostrato (e non contestato) dalla circostanza che recassero denominazione e logo della società Controparte_1
In ogni caso non è accoglibile la tesi di parte opposta, secondo la quale la dichiarazione di Pt_1
e sarebbe contenuta in un atto unilaterale (non già in un
[...] Parte_2 contratto, in quanto non recante la firma dell'agenzia immobiliare) e pertanto non potrebbe essere sottoposta alla disciplina consumeristica.
Delle due l'una. O si ritiene che tra le parti in causa non sia stato stipulato alcun contratto contenente le condizioni regolanti il rapporto di mediazione (come sostenuto in primis da parte opponente), con la conseguenza che la clausola sulla deroga della competenza, contenuta nella proposta di acquisto immobiliare sottoscritta soltanto dalle parti del futuro contratto di compravendita, nessun effetto può svolgere nei confronti del mediatore. Oppure si ritiene che l'impegno al pagamento della provvigione, inserito nella proposta di acquisto immobiliare, presupponga la conclusione di un accordo con il mediatore, come si reputa sia effettivamente avvenuto, tenuto anche conto dell'esatta determinazione dell'importo in un atto separato e contestuale alla proposta. Peraltro la tesi risulta confermata anche da parte opposta, laddove la stessa ha (contraddittoriamente) sostenuto che la clausola sulla competenza è stata oggetto di specifica trattativa tra le parti in causa.
In entrambe le ipotesi si tratta comunque di stabilire se sia fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte opponente alla luce della disciplina consumeristica. Nel primo caso considerato, occorre valutare se sia applicabile il criterio di competenza di cui all'art. 1182 comma 3
c.c., richiamato da parte opposta nella comparsa di costituzione con riguardo al criterio del domicilio del creditore quale forum destinatae solutionis (nella fattispecie in esame, compreso nell'ambito del circondario felsineo); nel secondo caso, si tratta di valutare la validità e l'efficacia della clausola pagina 8 di 12 inserita nella proposta contrattuale, che ha indicato, anche in relazione alle controversie concernenti l'incarico di mediazione, il Tribunale di Bologna quale foro competente in via esclusiva.
5.2 E' certo che la competenza vada determinata in base alla disciplina consumeristica.
Al riguardo si rileva che nel rapporto di mediazione interveniva, da un lato un'impresa, costituita in forma di società di capitali, dedita professionalmente all'esercizio di tale attività, mentre gli attori, proponenti acquirenti dell'immobile, che si erano avvalsi dei servizi della società di mediazione, intervenivano come persone fisiche interessate alla conclusione dell'operazione negoziale a titolo strettamente personale, al di fuori dell'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale, in quanto l'immobile da acquistare era destinato esclusivamente al soddisfacimento di un interesse privato.
Si osserva che la definizione di “consumatore”, secondo la relativa disciplina (art. 3, lett. a, D.L.vo n.
206/2005), è basata sul criterio oggettivo, di natura funzionale, della estraneità dello scopo dell'agire all'attività imprenditoriale o professionale del soggetto (Cass. civ. n. 33439 dell'11.11.2021), nel caso di specie ampiamente dimostrata.
Gli opponenti dichiaravano poi di avere residenza anagrafica nel Comune di Mazzano, in provincia di
Brescia, come peraltro risulta dalle certificazioni prodotte (docc. 18, 19): il luogo di residenza veniva riportato sia nella proposta di acquisto immobiliare, sia nell'atto di riconoscimento dell'importo della provvigione.
a invece agito nella sua qualità professionale, come produttore di servizi, ai sensi Controparte_1
della disciplina consumeristica ex art. 3 lett. c, d) D.L.vo n. 206/2005.
Peraltro, le circostanze relative alla corretta qualificazione delle parti in causa, alla luce della disciplina consumeristica, non è contestata dalla società convenuta.
Si consideri che, in presenza di tali presupposti, la giurisprudenza ricomprende nell'ambito di applicazione della disciplina consumeristica anche i contratti singolarmente predisposti per uno specifico affare, a prescindere dal tipo contrattuale e dalla natura della prestazione, non necessariamente conclusi mediante la predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (Cass. civ. n. 2558 del 27.01.2023; Cass. civ. n. 33163 del
21.12.2018; Cass. civ. n. 6802 del 20.03.2010).
Per stabilire la validità e l'efficacia della clausola in questione, l'art. 33 comma 1 del D.L.vo n.
206/2005 prevede che “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. In particolare, il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che
pagina 9 di 12 hanno per oggetto, o per effetto, di:” (…) “u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.
Dunque, nel caso di specie, la clausola n. 6 della proposta di acquisto immobiliare, che prevede - anche per le controversie concernenti l'incarico di mediazione - la competenza esclusiva del Tribunale di
Bologna, va ritenuta vessatoria, e quindi nulla ex art. 36 D.L.vo n. 206/2005, in forza delle disposizioni sopra richiamate.
La presunzione di cui all'art. 33 comma 2 D.L.vo n. 206/2005 non può infatti essere vinta per effetto della previsione, in calce all'accordo (nella sola parte in cui vengono richiamate le clausole vessatorie), che tutte le clausole “sono state oggetto di trattativa individuale”. Tale disposizione contrattuale si appalesa quale mera clausola di stile, non contenendo alcuna specifica indicazione in ordine alle modalità dell'asserita negoziazione.
Ed effettivamente l'art. 34 comma 4 D.L.vo n. 206/2005 esclude la vessatorietà delle clausole o dei singoli elementi di clausola, solo quando essi siano stati oggetto di “trattativa individuale”.
Al riguardo la Suprema Corte ha stabilito che nelle controversie tra consumatore e professionista, la competenza territoriale esclusiva ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. u) D.L.vo n. 206/2005 spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo e si presume vessatoria la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa, sicché qualora il contratto sia stato predisposto dal professionista grava su quest'ultimo l'onere di superare tale presunzione, dando prova che la sottoscrizione della clausola derogatrice della competenza abbia costituito l'esito di una specifica trattativa individuale (Cass. civ. n. 8268 del 28.04.2020; Cass. civ. n. 17083 del
10.07.2013; Cass. civ. n. 24262 del 26.09.2008), “caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività” (Cass. civ. n. 6802 del 20.03.2010), “essendo insufficiente … la mera approvazione per iscritto della clausola medesima” (Cass. civ. n. 24262 del 26.09.2008) e “non essendo sufficiente che le singole clausole fossero state lette e che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto” (Cass. civ. n. 497 del 14.01.2021).
Più precisamente si è affermato che “In tema di contratti del consumatore, la clausola di deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di
pagina 10 di 12 clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto)” (Cass. civ. n. 497 del 14.01.2021).
Nel caso di specie, invece, a fronte delle eccezioni e deduzioni di parte opponente, parte opposta non ha allegato né provato che tra le parti fosse intercorsa una trattativa specifica ed effettiva ai fini della determinazione delle singole clausole contrattuali, con particolare riferimento a quella che introduce la deroga alla regola di competenza esclusiva del foro del consumatore, stabilita dalla legge.
Dalla documentazione prodotta da parte opponente, comprendente la corrispondenza precontrattuale
(docc. 6-15), risulta al contrario che la deroga alla competenza non è mai stata negoziata tra le parti. Né rileva la circostanza che esse abbiano concordato l'importo della provvigione in un atto separato, giacché, alla luce del rigoroso unanime indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, l'accordo sulla misura della provvigione appare inconferente rispetto all'oggetto della prova gravante sul professionista, circa l'esistenza di una trattativa seria, effettiva ed individuale specificatamente indirizzata alla clausola che prevede la deroga alla competenza.
Per le ragioni esposte, la clausola in questione deve essere ritenuta vessatoria, e dunque nulla ex art. 36
D.L.vo. n. 206/2005, con la conseguente necessità di applicare la regola generale della competenza del
Tribunale del luogo in cui si trovano la residenza anagrafica e/o il domicilio elettivo del consumatore.
Questa regola prevale anche sul criterio di competenza ordinario di cui all'art. 1182 comma 3 c.c., relativo al forum destinatae solutionis, richiamato da parte opposta a sostegno delle proprie difese. Si ritiene, infatti, che l'applicazione del foro del consumatore non dipenda dalla natura delle clausole, né dalla circostanza che ve ne siano di vessatorie o meno, ma dipenda dalla natura del contraente: se questi agisce quale consumatore, è garantito dal foro di sua prossimità, a prescindere dalla circostanza che il contratto contenga o meno clausole di natura vessatoria (Cass. civ. n. 31604 del 04/11/2021).
6. Per le ragioni esposte, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, in favore del Tribunale di Brescia - nel cui circondario è ubicato il luogo di residenza e di domicilio elettivo degli opponenti - quale foro del consumatore.
Dalla pronuncia di incompetenza del giudice funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., discende la caducazione del decreto ingiuntivo opposto (Cass. civ. n. 16762 del 2.10.2012; Cass. civ. n.
16744 del 17.07.2009; Cass. civ. n. 11748 del 21.05.2007).
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza, ma anche di caducazione pagina 11 di 12 per nullità del decreto ingiuntivo (Cass. civ. n. 14594 del 21.08.2012; Cass. civ. n. 14552 del
12.07.2005).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, e debbono essere poste a carico di parte opposta: vengono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione in cui è compreso il credito dedotto in giudizio (da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, visti gli artt. 38, 50, 187 comma 3 c.p.c.:
-dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, adito in sede monitoria, in favore del
Tribunale di Brescia e, per l'effetto
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 4909/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data
28.11.2023;
-assegna il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi all'Ufficio competente;
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in Controparte_1
favore di e delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Parte_2
145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.
Bologna, 11 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 875/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. BONARDI CHIARA
ATTORI OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PASSERINI RITA CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ogni necessaria declaratoria anche della nullità delle clausole abusive ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.
206/2005, così giudicare: in via preliminare: ritenuta la nullità del decreto opposto per i motivi in atti e comunque ritenuta l'opposizione fondata su prova scritta, non concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc del decreto opposto;
pagina 1 di 12 in via preliminare di rito:
1 Dichiarare sanata dalla tempestiva costituzione in giudizio del Convenuto Opposto la causa di nullità dell'atto di citazione;
2 Accertata e dichiarata ex art. 36 d. Lgs 206/2005 la nullità della clausola derogatoria della competenza del foro esclusivo del consumatore di cui all'art. 66 bis D. Lgs 206/2005 contenuta al punto n. 6 della
Proposta di acquisto 5/6/2023; Accertata e dichiarata ex art. 36 d. Lgs 206/2005 la nullità della clausola derogatoria della competenza del foro esclusivo del consumatore di cui all'art. 66 bis D. Lgs
206/2005 contenuta nella scrittura 5/6/2023 “Riconoscimento provvigionale per l'acquisto dell'immobile”; accertata e dichiarata ex artt. 1342 e 1341 CC la nullità e/o l'inefficacia della clausola derogatoria della competenza del foro esclusivo del consumatore di cui all'art. 66 bis D. Lgs
206/2005 contenuta al punto n. 6 della Proposta di acquisto 5/6/2023 e/o della scrittura 5/6/2023; dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Bologna a conoscere della pretesa creditoria della
Convenuta-Opposta a favore del Foro di Brescia e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o
l'inefficacia e/o revocare il decreto opposto;
nel merito: revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per i motivi in atti;
in ogni caso,
- accertata e dichiarata l'impossibilità e/o la mancata verificazione della condizione sospensiva apposta alla proposta, accertato e dichiarato il recesso esercitato il 14/9/2023 dai signori e Pt_1
dalla proposta 5/6/2023 per i motivi in atti, accertare e dichiarare che non è sorto e/o non Pt_2 sussiste il diritto dell'Agenzia al pagamento della provvigione e respingersi, in tutto o in parte, la pretesa della Convenuta Opposta;
- in subordine, accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'agente agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti degli attori e dichiarare ex art. 1453 e ss. CC la risoluzione del contratto per cui è causa e, per l'effetto, respingersi in tutto o in parte la pretesa creditoria azionata in via monitoria e dichiarare nulla essere dovuto da parte attrice per le causali dedotte in causa;
- in ogni caso dichiararsi che nulla compete alla per le causali dedotte in causa CP_1
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare il grave inadempimento dell'agente agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti degli attori e condannare ex art. 1218 CC la Convenuta al risarcimento del danno subito che si quantifica in € 7.080,17 ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà liquidata dal
pagina 2 di 12 giudice, anche in via equitativa, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo e che si oppone in compensazione con quanto risultasse dovuto all'Opposta.
In via istruttoria
Ammettersi le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 cpc”.
Il Procuratore di parte opposta ha precisato le conclusioni come da foglio depositato telematicamente:
“-1) IN VIA PRINCIPALE:
- RIGETTARE l'avversa opposizione e comunque tutte le domande, eccezioni, richieste ed istanze, anche istruttorie, avanzate dai Signori e verso Parte_2 Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per
[...]
l'effetto, CONFERMARE il decreto ingiuntivo opposto n. 4909/2023 del Tribunale Civile di Bologna e
CONDANNARE i Signori e a pagare a in Parte_2 Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, le somme di cui al decreto stesso;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre a rimb. forf. 15%, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge;
-2) IN SUBORDINE:
-PER LA DENEGATA IPOTESI di revoca del decreto ingiuntivo opposto, ACCERTARE che i Signori
e in solido fra loro, sono debitori verso Parte_2 Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 20.191,00, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo, e quindi CONDANNARE comunque i Signori
[...]
e in solido fra loro, al pagamento in favore di in Parte_2 Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 20.191,00, oltre ad interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo, e RIGETTARE tutte le domande, richieste ed istanze, anche istruttorie, avanzate dai Signori e
contro
Parte_2 Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del procedimento monitorio, il tutto oltre a rimb. forf. 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
-IN OGNI CASO:
-CONCEDERE la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione”.
- IN VIA ISTRUTTORIA (…)”.
pagina 3 di 12 RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE
1. e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 4909/2023, emesso dal Tribunale di
Bologna in data 28.11.2023, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.191,00, oltre ad interessi e spese, in relazione ad un credito vantato dalla società ricorrente a titolo di provvigione per attività di mediazione svolta in relazione alla proposta di acquisto di un immobile sito in Tignale, di proprietà di Controparte_2
Nell'atto di citazione gli opponenti esponevano di essere entrati in contatto con l'agenzia immobiliare nel maggio 2023, tramite il sito Immobiliare.it, in relazione a tre unità poste in Controparte_1 vendita in Comune di Tignale (BS), appartenenti al complesso condominiale “Residence La Quiete”, e di aver manifestato interesse, all'esito delle visite in loco, all'acquisto dell'appartamento n. 14, apprendendo dal legale rappresentante dell'agenzia immobiliare, che il Persona_1 proprietario intendeva mutarne la destinazione da “uso ufficio” ad “uso residenziale”.
Al riguardo gli attori riferivano che:
- si erano accordati con il proprietario, tramite l'agente, per l'acquisto dell'immobile al prezzo di €
136.500,00, comprensivo della provvigione dell'agenzia;
-il 05.06.2023 erano stati convocati a Manerba del Garda (BS) per la formalizzazione della proposta di acquisto e nell'occasione il aveva sottoposto loro un modulo cartaceo intestato all'agenzia Per_1 immobiliare, contenente una proposta di acquisto recante il prezzo di € 120.000,00 e la dizione “e)
Destinazione d'uso: ATTUALMENTE USO UFFICIO E SEGUIRA' CAMBIO D'USO IN
RESIDENZIALE”, con l'indicazione nelle note che la proposta era subordinata al cambio d'uso da ufficio a residenziale: il modulo veniva completato dall'agente solo con l'inserimento dei dati dei proponenti, della caparra e del prezzo di vendita;
- contestualmente alla sottoscrizione della proposta, l'agente aveva sottoposto ai promittenti acquirenti una scrittura privata con cui essi riconoscevano al mediatore il corrispettivo di € 16.500,00 (pari al
13,7% del prezzo di vendita di € 120.000,00), comprensivo, secondo le giustificazioni rese dal della quota dovuta dai venditori;
Per_1
- al momento della sottoscrizione del preliminare gli attori consegnavano al un assegno di Per_1
€ 5.000,00, come stabilito nella proposta di acquisto;
- la proposta veniva accettata con modifiche dalla società proprietaria e trasmessa agli acquirenti mediante l'invio di una scansione con mail del 13.06.2023;
pagina 4 di 12 - dopo la stipulazione del contratto preliminare, gli attori effettuavano un secondo accesso presso l'immobile il 29.07.2023 e in quella sede apprendevano che i locali erano alti solo 2,38 mt, diversamente da quanto indicato nelle planimetrie (mt. 2,70); l'agente non riscontrava la contestazione dei promittenti acquirenti e non forniva loro alcuna giustificazione, limitandosi a trasmettere una mail del 02.09.2023, cui era allegata una comunicazione con cui la società proprietaria riferiva dell'avvenuto rilascio di due certificati di agibilità che confermavano la situazione esistente;
- con pec del 14.09.2023, i promittenti acquirenti comunicavano il proprio recesso dal contratto preliminare, richiamando il DM 05.07.1975, secondo cui l'altezza minima dei locali non può essere inferiore a mt. 2,70.
In diritto, in via preliminare, gli attori eccepivano il difetto di competenza del Tribunale di Bologna, trattandosi di controversia devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Brescia, quale foro del consumatore ex art. 66 bis D.L.vo n. 206/2005, avuto riguardo al luogo di loro residenza (docc. 18, 19); deducevano che non era stata validamente pattuita tra il professionista e il consumatore una deroga al foro del consumatore, non essendo stato stipulato alcun contratto contenente le condizioni regolanti il rapporto di mediazione;
precisavano che la competenza del Tribunale adito non poteva essere fondata sul punto 6 della proposta di acquisto immobiliare del 05.06.2023, avente il seguente tenore letterale:
“6 Foro competente – In caso di controversia relativa alla presente proposta, al contratto preliminare da essa derivante, nonché all'incarico di mediazione connesso il foro competente esclusivo sarà quello di Bologna”; precisavano, al riguardo, che detta clausola era vessatoria e non era stata oggetto di trattativa tra le parti;
ritenevano inidonea, a salvare l'efficacia di tale pattuizione, la previsione, in calce all'accordo, che tutte le clausole della proposta “sono state oggetto di trattativa individuale”, trattandosi di mera clausola di stile.
Nel merito, sostenevano che il credito vantato da controparte era inesistente, dal momento che la proposta era testualmente subordinata alla condizione sospensiva del cambio d'uso dell'immobile, da ufficio a residenziale, condizione impossibile, non rispettando l'immobile i requisiti minimi per l'abitabilità; sostenevano che l'agente immobiliare era stato gravemente inadempiente, non avendo comunicato ai promittenti acquirenti la circostanza – a lui conosciuta e comunque conoscibile - che l'immobile non era in possesso dell'altezza minima richiesta dalla normativa urbanistica.
In conclusione, parte attrice opponente chiedeva, in via preliminare, di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Bologna, in favore del Tribunale di Brescia, quale foro inderogabile del consumatore ex art. 33 comma
2, lett. u), D.L.vo n. 206/2005. Nel merito, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il pagina 5 di 12 rigetto della domanda avversaria, per insussistenza del diritto dell'agenzia immobiliare al pagamento della provvigione, e la condanna di controparte al risarcimento del danno, con vittoria di spese.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, la società contestava in primo luogo Controparte_1
l'eccezione di incompetenza, posto che la domanda monitoria era fondata su di un “riconoscimento provvigionale” contenuto in un atto unilaterale di assunzione del relativo obbligo, non costituente un contratto concluso con un consumatore e non contenente condizioni generali;
sosteneva, poi, che tale
“riconoscimento” era stato oggetto di trattativa, costituendo un impegno che presupponeva una previa contrattazione tra i proponenti e l'agenzia immobiliare, e osservava che ciò era stato espressamente dichiarato nell'atto ed era dimostrato dalle visibili correzioni su di esso apportate.
Inoltre, parte opposta eccepiva la nullità dell'atto di citazione, contenente l'invito a costituirsi nel termine di 60 giorni, anziché di 70 giorni.
Nel merito, deduceva che la condizione del cambio di destinazione d'uso si era verificata, come risultava dall'attestazione dell'Ufficio tecnico del Comune del 21.09.2023, cosicché l'immobile presentava i requisiti per essere adibito ad uso residenziale;
sosteneva, poi, che la situazione relativa alle altezze dell'immobile era circostanza nota ai promittenti acquirenti, perché desumibile dalle foto estratte dal sito Immobiliare.it; sosteneva che non le era imputabile alcun inadempimento e che nulla doveva pertanto corrispondere a titolo di risarcimento del danno.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di respingere l'opposizione e di confermare il decreto stesso, con vittoria delle spese di lite.
3. A seguito di un differimento della prima udienza di comparizione delle parti, in pendenza di trattative, con ordinanza del 25.11.2024, respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ritenuta la necessità di decidere preliminarmente e separatamente dal merito la questione di competenza proposta da parte opponente, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con la concessione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali.
Infine, la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c..
4. Preliminarmente si ritiene infondata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, sollevata da parte convenuta, in ragione della previsione dell'invito a costituirsi in giudizio nel termine di 60 giorni, anziché di 70 giorni, come previsto dal c.p.c..
pagina 6 di 12 Tale irregolarità è inidonea ad integrare una causa di nullità dell'atto, ai sensi degli artt. 163 comma 3
n. 7) e 164 c.p.c., in quanto l'avvertimento non risulta mancante, bensì affetto da mero errore materiale in relazione all'indicazione del termine di costituzione.
Inoltre, la parte convenuta si è regolarmente costituita in giudizio nel rispetto del termine, svolgendo ampiamente le proprie difese. Tale circostanza ha determinato la sanatoria dell'eventuale nullità per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 comma 3 c.p.c..
Si rileva, infatti, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “In tema di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi, si sia limitato alla sola deduzione del vizio, senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità” (Cass. civ. ord. 15/12/2020, n. 28646; nello stesso senso, Cass. civ. ord.
16/10/2014, n. 21910).
Nel caso di specie, parte convenuta, oltre a svolgere compiutamente le proprie difese nel merito, non ha neppure formulato istanza di fissazione di una nuova udienza, con ciò confermando di non averne alcuna necessità, cosicché ogni eventuale nullità per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 7 c.p.c. deve ritenersi definitivamente sanata.
5. Si reputa che l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, sollevata da parte opponente, sia fondata.
5.1 e hanno sottoscritto, in qualità di consumatori, la Parte_1 Parte_2 proposta di acquisto immobiliare del 5.06.2023 predisposta dall'agenzia (docc. 2, Controparte_1
2 bis di parte convenuta), apponendo la firma in calce al modulo prestampato e recante la denominazione e il logo dell'agenzia immobiliare, compilato solo in relazione ai dati personali dei proponenti e al prezzo di compravendita dell'immobile.
Il punto 4 della proposta contiene la seguente clausola: “Parte promittente venditrice e parte promittente acquirente dichiarano di riconoscere, senza eccezione alcuna, gli importi richiesti dal mediatore a titolo di provvigione, servizi e spese nell'ambito dell'attività di intermediazione immobiliare di cui alla presente proposta di acquisto”. Il punto 6 prevede, sotto la rubrica “Foro competente”, che “In caso di controversia relativa alla presente proposta, al contratto preliminare da
pagina 7 di 12 essa derivante, nonché all'incarico di mediazione connesso il foro competente esclusivo sarà quello di
Bologna”.
Con separato atto del 5.06.2023 (anch'esso prestampato e recante il logo dell'agenzia immobiliare, cfr. doc. 3 di parte convenuta), e riconoscevano a Parte_1 Parte_2 quale corrispettivo dovuto per l'operazione negoziale, la provvigione di € Controparte_1
16.500,00, con l'indicazione che “Farà fede il Foro di Bologna” (peraltro neppure indicato in via esclusiva).
La proposta di acquisto dell'immobile veniva sottoscritta dai promittenti acquirenti e dal promittente venditore, l'atto di riconoscimento della provvigione solo dai promittenti acquirenti. Nei due atti era dunque assente la sottoscrizione del mediatore, benché i due moduli fossero stati da questi predisposti, come appunto è dimostrato (e non contestato) dalla circostanza che recassero denominazione e logo della società Controparte_1
In ogni caso non è accoglibile la tesi di parte opposta, secondo la quale la dichiarazione di Pt_1
e sarebbe contenuta in un atto unilaterale (non già in un
[...] Parte_2 contratto, in quanto non recante la firma dell'agenzia immobiliare) e pertanto non potrebbe essere sottoposta alla disciplina consumeristica.
Delle due l'una. O si ritiene che tra le parti in causa non sia stato stipulato alcun contratto contenente le condizioni regolanti il rapporto di mediazione (come sostenuto in primis da parte opponente), con la conseguenza che la clausola sulla deroga della competenza, contenuta nella proposta di acquisto immobiliare sottoscritta soltanto dalle parti del futuro contratto di compravendita, nessun effetto può svolgere nei confronti del mediatore. Oppure si ritiene che l'impegno al pagamento della provvigione, inserito nella proposta di acquisto immobiliare, presupponga la conclusione di un accordo con il mediatore, come si reputa sia effettivamente avvenuto, tenuto anche conto dell'esatta determinazione dell'importo in un atto separato e contestuale alla proposta. Peraltro la tesi risulta confermata anche da parte opposta, laddove la stessa ha (contraddittoriamente) sostenuto che la clausola sulla competenza è stata oggetto di specifica trattativa tra le parti in causa.
In entrambe le ipotesi si tratta comunque di stabilire se sia fondata l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte opponente alla luce della disciplina consumeristica. Nel primo caso considerato, occorre valutare se sia applicabile il criterio di competenza di cui all'art. 1182 comma 3
c.c., richiamato da parte opposta nella comparsa di costituzione con riguardo al criterio del domicilio del creditore quale forum destinatae solutionis (nella fattispecie in esame, compreso nell'ambito del circondario felsineo); nel secondo caso, si tratta di valutare la validità e l'efficacia della clausola pagina 8 di 12 inserita nella proposta contrattuale, che ha indicato, anche in relazione alle controversie concernenti l'incarico di mediazione, il Tribunale di Bologna quale foro competente in via esclusiva.
5.2 E' certo che la competenza vada determinata in base alla disciplina consumeristica.
Al riguardo si rileva che nel rapporto di mediazione interveniva, da un lato un'impresa, costituita in forma di società di capitali, dedita professionalmente all'esercizio di tale attività, mentre gli attori, proponenti acquirenti dell'immobile, che si erano avvalsi dei servizi della società di mediazione, intervenivano come persone fisiche interessate alla conclusione dell'operazione negoziale a titolo strettamente personale, al di fuori dell'esercizio di un'attività imprenditoriale o professionale, in quanto l'immobile da acquistare era destinato esclusivamente al soddisfacimento di un interesse privato.
Si osserva che la definizione di “consumatore”, secondo la relativa disciplina (art. 3, lett. a, D.L.vo n.
206/2005), è basata sul criterio oggettivo, di natura funzionale, della estraneità dello scopo dell'agire all'attività imprenditoriale o professionale del soggetto (Cass. civ. n. 33439 dell'11.11.2021), nel caso di specie ampiamente dimostrata.
Gli opponenti dichiaravano poi di avere residenza anagrafica nel Comune di Mazzano, in provincia di
Brescia, come peraltro risulta dalle certificazioni prodotte (docc. 18, 19): il luogo di residenza veniva riportato sia nella proposta di acquisto immobiliare, sia nell'atto di riconoscimento dell'importo della provvigione.
a invece agito nella sua qualità professionale, come produttore di servizi, ai sensi Controparte_1
della disciplina consumeristica ex art. 3 lett. c, d) D.L.vo n. 206/2005.
Peraltro, le circostanze relative alla corretta qualificazione delle parti in causa, alla luce della disciplina consumeristica, non è contestata dalla società convenuta.
Si consideri che, in presenza di tali presupposti, la giurisprudenza ricomprende nell'ambito di applicazione della disciplina consumeristica anche i contratti singolarmente predisposti per uno specifico affare, a prescindere dal tipo contrattuale e dalla natura della prestazione, non necessariamente conclusi mediante la predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (Cass. civ. n. 2558 del 27.01.2023; Cass. civ. n. 33163 del
21.12.2018; Cass. civ. n. 6802 del 20.03.2010).
Per stabilire la validità e l'efficacia della clausola in questione, l'art. 33 comma 1 del D.L.vo n.
206/2005 prevede che “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”. In particolare, il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che
pagina 9 di 12 hanno per oggetto, o per effetto, di:” (…) “u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.
Dunque, nel caso di specie, la clausola n. 6 della proposta di acquisto immobiliare, che prevede - anche per le controversie concernenti l'incarico di mediazione - la competenza esclusiva del Tribunale di
Bologna, va ritenuta vessatoria, e quindi nulla ex art. 36 D.L.vo n. 206/2005, in forza delle disposizioni sopra richiamate.
La presunzione di cui all'art. 33 comma 2 D.L.vo n. 206/2005 non può infatti essere vinta per effetto della previsione, in calce all'accordo (nella sola parte in cui vengono richiamate le clausole vessatorie), che tutte le clausole “sono state oggetto di trattativa individuale”. Tale disposizione contrattuale si appalesa quale mera clausola di stile, non contenendo alcuna specifica indicazione in ordine alle modalità dell'asserita negoziazione.
Ed effettivamente l'art. 34 comma 4 D.L.vo n. 206/2005 esclude la vessatorietà delle clausole o dei singoli elementi di clausola, solo quando essi siano stati oggetto di “trattativa individuale”.
Al riguardo la Suprema Corte ha stabilito che nelle controversie tra consumatore e professionista, la competenza territoriale esclusiva ai sensi dell'art. 33 comma 2 lett. u) D.L.vo n. 206/2005 spetta al giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo e si presume vessatoria la clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa, sicché qualora il contratto sia stato predisposto dal professionista grava su quest'ultimo l'onere di superare tale presunzione, dando prova che la sottoscrizione della clausola derogatrice della competenza abbia costituito l'esito di una specifica trattativa individuale (Cass. civ. n. 8268 del 28.04.2020; Cass. civ. n. 17083 del
10.07.2013; Cass. civ. n. 24262 del 26.09.2008), “caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività” (Cass. civ. n. 6802 del 20.03.2010), “essendo insufficiente … la mera approvazione per iscritto della clausola medesima” (Cass. civ. n. 24262 del 26.09.2008) e “non essendo sufficiente che le singole clausole fossero state lette e che ne fosse stato discusso e chiarito il contenuto” (Cass. civ. n. 497 del 14.01.2021).
Più precisamente si è affermato che “In tema di contratti del consumatore, la clausola di deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità (dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di
pagina 10 di 12 clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto)” (Cass. civ. n. 497 del 14.01.2021).
Nel caso di specie, invece, a fronte delle eccezioni e deduzioni di parte opponente, parte opposta non ha allegato né provato che tra le parti fosse intercorsa una trattativa specifica ed effettiva ai fini della determinazione delle singole clausole contrattuali, con particolare riferimento a quella che introduce la deroga alla regola di competenza esclusiva del foro del consumatore, stabilita dalla legge.
Dalla documentazione prodotta da parte opponente, comprendente la corrispondenza precontrattuale
(docc. 6-15), risulta al contrario che la deroga alla competenza non è mai stata negoziata tra le parti. Né rileva la circostanza che esse abbiano concordato l'importo della provvigione in un atto separato, giacché, alla luce del rigoroso unanime indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, l'accordo sulla misura della provvigione appare inconferente rispetto all'oggetto della prova gravante sul professionista, circa l'esistenza di una trattativa seria, effettiva ed individuale specificatamente indirizzata alla clausola che prevede la deroga alla competenza.
Per le ragioni esposte, la clausola in questione deve essere ritenuta vessatoria, e dunque nulla ex art. 36
D.L.vo. n. 206/2005, con la conseguente necessità di applicare la regola generale della competenza del
Tribunale del luogo in cui si trovano la residenza anagrafica e/o il domicilio elettivo del consumatore.
Questa regola prevale anche sul criterio di competenza ordinario di cui all'art. 1182 comma 3 c.c., relativo al forum destinatae solutionis, richiamato da parte opposta a sostegno delle proprie difese. Si ritiene, infatti, che l'applicazione del foro del consumatore non dipenda dalla natura delle clausole, né dalla circostanza che ve ne siano di vessatorie o meno, ma dipenda dalla natura del contraente: se questi agisce quale consumatore, è garantito dal foro di sua prossimità, a prescindere dalla circostanza che il contratto contenga o meno clausole di natura vessatoria (Cass. civ. n. 31604 del 04/11/2021).
6. Per le ragioni esposte, deve essere dichiarata l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, in favore del Tribunale di Brescia - nel cui circondario è ubicato il luogo di residenza e di domicilio elettivo degli opponenti - quale foro del consumatore.
Dalla pronuncia di incompetenza del giudice funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., discende la caducazione del decreto ingiuntivo opposto (Cass. civ. n. 16762 del 2.10.2012; Cass. civ. n.
16744 del 17.07.2009; Cass. civ. n. 11748 del 21.05.2007).
Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza, ma anche di caducazione pagina 11 di 12 per nullità del decreto ingiuntivo (Cass. civ. n. 14594 del 21.08.2012; Cass. civ. n. 14552 del
12.07.2005).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, e debbono essere poste a carico di parte opposta: vengono liquidate secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione in cui è compreso il credito dedotto in giudizio (da € 5.201 a € 26.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, visti gli artt. 38, 50, 187 comma 3 c.p.c.:
-dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, adito in sede monitoria, in favore del
Tribunale di Brescia e, per l'effetto
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 4909/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data
28.11.2023;
-assegna il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi all'Ufficio competente;
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in Controparte_1
favore di e delle spese di lite, che si liquidano in € Parte_1 Parte_2
145,50 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15% per spese generali.
Bologna, 11 maggio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 12 di 12