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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/05/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PATTI sezione agraria
Il Tribunale di PATTI, sezione specializzata agraria, composto dai sigg.ri dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rosalia Russo Femminella giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel.
Agrotecnico Antonino Gullotta esperto
Agrotecnico Salvatore Conti Nibali esperto ha emesso la seguente sentenza pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato per il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 5 maggio 2025 ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., nel procedimento, iscritto al n. 1264/2024 R.G., proposto da
Parte_1
(C.F. e p.iva: ), in persona della legale rappresentante, P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Mistretta, via Libertà n. 2 – Parte_1
Edificio A1, presso lo studio dell'avv. Iano Antoci (pec:
fax: 0921380204) che la rappresenta e Email_1 difende, con dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 ricorrente, contro
(C.F.: ), in persona del sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, dott. , rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Giovanni Lentini elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale tratto da reginde: Email_2 resistente,
e nei confronti di
(C.F.: ) n.q. titolare dell'omonima CP_3 C.F._1 ditta (P.IVA: ), elettivamente domiciliato in CP_3 P.IVA_3
Capri Leone in via Provinciale n. 89 presso lo studio dell'avv. Eugenio Passalacqua (pec: tel. e fax: Email_3 091/969407), che lo rappresenta e difende, con dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_3 controinteressato, oggetto: altri istituti e leggi speciali
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data
28 e 29 aprile e 2 maggio 2025; motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2024, la
[...] ha premesso quanto Parte_1 segue: nell'anno 2019, la Commissione Straordinaria insediatasi nel Comune di Mistretta, con i poteri del Consiglio Comunale, aveva approvato la delibera del 2 luglio 2019 numero 12, recante il nuovo Regolamento relativo alla disciplina della locazione dei fondi rustici di proprietà comunale, da assegnare a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
all'articolo 7 (Soggetti ammessi), aveva previsto come requisito di ammissione, la qualifica di imprenditore agricolo, agricoltore, e/o coltivatore diretto, allevatore o altre qualifiche affini, e comunque l'iscrizione alla Camera di Commercio e all'INPS; all'art. 10 (Modalità di assegnazione), era stato stabilito il criterio di aggiudicazione del miglior prezzo offerto, prevedendo che: “…è riconosciuto il diritto di prelazione ex art. 4 bis della Legge 3 maggio 1982 n. 203 all'offerente in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente regolamento ed in regola con tutti i pagamenti dovuti, che ha già beneficiato di un contratto di affitto sottoscritto con l'Ente relativamente al lotto oggetto della concessione…”; all'art. 12, infine, era stata regolamentata la procedura, disponendo che:
“…pubblicata la graduatoria definitiva di assegnazione, l'ente procede alla stipula del contratto di locazione con il soggetto aggiudicatario, il quale nelle more, può essere autorizzato all'immissione anticipata del possesso del fondo…”; la Commissione Straordinaria con le delibere 28 e 31/2019 aveva approvato il disciplinare di attuazione del predetto Regolamento inserendo all'articolo 6 del disciplinare la clausola secondo cui “…il diritto di prelazione può essere esercitato da chi svolga l'attività di imprenditore agricolo in forma individuale o associata, in via esclusiva (non congiuntamente ad altri mestieri o attività imprenditoriali/professionali, tranne che le medesime attività siano direttamente correlate all'uso dei terreni); ciò nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 2 comma 3 e 7 del regolamento…”; con avviso del 3 dicembre 2019, il Comune di Mistretta aveva dato comunicazione della pubblicazione del Bando di Gara per la Locazione di fondi rustici di proprietà comunale;
essa ricorrente aveva presentato regolare domanda di partecipazione per l'assegnazione del lotto n. 14, corredata dalla documentazione di rito, acquisita al n. 12771 di protocollo del Comune di Mistretta in data 30 dicembre 2019; nella seduta del 26 febbraio 2021, la Commissione di gara, esaminata la documentazione prodotta e verificatane la regolarità e conformità alle prescrizioni del bando, aveva ammesso la sua istanza;
nella successiva seduta del 9 marzo 2021, la Commissione di gara aveva proceduto all'approvazione provvisoria delle offerte presentate per ogni singolo lotto, dando atto che, per il lotto n. 14, essa ricorrente aveva reso dichiarazione di volere esercitare il diritto di prelazione;
in relazione a tale punto, la Commissione di gara, aveva disposto che gli aventi diritto avrebbero dovuto confermare “la esistenza del diritto di prelazione nei termini previsti dal bando di gara e . . . comunicare, sempre entro lo stesso termine di dieci giorni . . . la volontà di assumere
l'impegno di corrispondere il canone annuo più alto rispetto a quello proposto per il lotto interessato, coincidente con l'offerta economicamente più vantaggiosa per il medesimo lotto . . .”; essa ricorrente, con nota assunta al protocollo generale del Comune di Mistretta al N. 3329 in data 17 marzo
2021, con riferimento al lotto n. 14 per il quale aveva presentato la relativa offerta, aveva confermato “il proprio diritto di prelazione nei termini previsti dal bando di gara” assumendo “l'impegno a corrispondere il canone annuo più alto rispetto a quello proposto per il lotto n. 14 coincidente con l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente per il medesimo lotto, come risultante dall'allegato n. 2 del verbale n. 6 del 9.03.2021, così come dichiarato nella domanda di partecipazione del bando e nel mod. 3 inerente l'offerta”; nella successiva seduta del 20 aprile 2021, la Commissione aveva deliberato di non ammetterla “all'esercizio di prelazione perché società non intestataria di un precedente contratto”; avverso e per la revoca/modifica di tale decisione, essa ricorrente con atto del 27 aprile 2021 assunto al protocollo del Comune di Mistretta al N. 4654 del 28 aprile 2021, aveva documento la legittima detenzione del fondo;
la
Commissione di gara, nel corso della seduta dell'1 giugno 2021, aveva comunque disposto di non ammettere la Società “all'esercizio del diritto di prelazione . . . perché il rappresentante legale risulta titolare di reddito di lavoro dipendente”; avverso e per la revoca/modifica di tale decisione aveva fatto ricorso amministrativo con atto del 7 giugno 2021 assunto al protocollo comunale al n. 6209 dell'8 giugno 2021, a mezzo del quale, ribadita la illegittimità della prescrizione di cui all'art. 6 del Disciplinare di attuazione del Regolamento approvato con la Deliberazione della Commissione straordinaria n. 28 del 7 novembre 2019, nella parte in cui subordinava l'esercizio del diritto di prelazione all'esercizio in via esclusiva dell'attività di imprenditore agricolo, al solo fine di addivenire ad una soluzione della controversia, ad ogni buon conto, aveva documento e provato la sussistenza, al momento della scadenza del bando (cioè, alla data del 31 dicembre 2019), dei requisiti, anche di ordine reddituale, impropriamente richiesti in capo al
“rappresentante legale” soggetto diverso dalla società rappresentata;
la Commissione di gara, nel corso della seduta del 13 luglio 2021, facendo seguito alle precedenti operazioni di gara, dato atto della presentazione del ricorso in autotutela proposto, considerato che dalla documentazione prodotta risultava che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (30/12/2019 prot. n. 12271), il legale rappresentante
[...]
aveva cessato il rapporto di lavoro dipendente con la P.A. Parte_1 alla data del 19 dicembre 2019, la commissione di gara, preso atto, sulla scorta della documentazione prodotta dalla ditta, dell'assenza del rapporto di lavoro, aveva ammesso la società all'esercizio del diritto di prelazione;
conseguentemente a parziale modifica del verbale precedente, aveva aggiudicato “provvisoriamente il lotto n. 14 alla ditta fratelli Parte_1 per l'importo € 9.062,99 corrispondente all'offerta più alta”; nel
[...] silenzio dell'Ente, con la nota del 4 gennaio 2024 assunta al protocollo comunale al n. 314 in data 5 gennaio 2024, essa ricorrente aveva sollecitato la stipula del contratto;
con comunicazione del 6 maggio 2024, il Comune di Mistretta aveva dato avviso dell'avvio del Procedimento di revoca del verbale n. 15 del 17 luglio 2021 di aggiudicazione provvisoria del Lotto n.
14 alla ditta e della successiva assegnazione provvisoria Parte_1 dell'1 settembre 2021, per la medesima ragione già sollevata e risolta nel 2021, e cioè che la signora , pur mantenendo la Parte_1 qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, aveva conseguito redditi diversi dall'attività agricola, decadendo dalla possibilità di esercitare il diritto di prelazione;
con nota protocollo n. 8976 del 23 luglio 2024, il aveva comunicato “La revoca dell'aggiudicazione del Controparte_1 lotto 14 di cui al Primo Bando disposta con verbali n. 14 del 13.07.2021 . .
. e n. 15 del 15.07.2021” e la revoca dell'autorizzazione all'immissione in possesso disposta con verbale del 1' settembre 2021 e del conseguente Verbale di consegna lotto n. 14 del 1' settembre 2021, intimando l'immediata restituzione del fondo rustico. Ciò premesso, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità della clausola di cui alla deliberazione n. 28 del 7 novembre 2019, del “Disciplinare di attuazione del regolamento relativo alla assegnazione dei fondi rustici di proprietà comunale” con la quale il diritto di prelazione era stato subordinato all'esercizio “in via esclusiva” dell'attività di imprenditore agricolo, in contrasto con le disposizioni regolamentari (fonte gerarchicamente superiore) e con l'art. 4 bis della Legge N. 203/1982. Ha evidenziato, in ogni caso, che l'Amministrazione, travisando il soggetto effettivamente qualificabile come “offerente”, aveva verificato il possesso dei requisiti necessari all'esercizio del diritto di prelazione, in capo al socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della signora _1
, soggetto autonomo rispetto alla società titolare della Parte_1 prelazione.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto previa istanza cautelare, la disapplicazione degli atti richiamati in epigrafe nonché di qualsiasi atto contrario presupposto, connesso e/o conseguenziale, al fine di ritenere e dichiarare che la ricorrente è titolare del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 4 bis della Legge N. 203/1982 sul fondo rustico – Lotto N. 14 - di cui al
Bando di Gara n. 1 per la locazione dei fondi rustici di proprietà comunale pubblicato in data 3 dicembre 2019; per l'effetto, ordinare all'Amministrazione: “a) di riconoscere che la ricorrente è titolare del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 4 bis della Legge N. 203/1982 sul fondo rustico – Lotto N. 14 di cui al Bando di Gara per la locazione dei fondi rustici di proprietà comunale pubblicato in data 3.12.2019; b) revocare il provvedimento prot. N. 8976 del 23.07.2024 a mezzo del quale il Comune di Mistretta disponeva: “La revoca dell'aggiudicazione del lotto
14 di cui al Primo Bando disposta con verbali n. 14 del 13.07.2021 . . . e n.
15 del 15.07.2021” -) La revoca dell'Autorizzazione all'immissione in possesso disposta con verbale del 1' settembre 2021 . . . e del conseguente Verbale di consegna lotto n. 14 del 1' settembre 2021 …; c) sottoscrivere valido contratto di affitto.” Ha chiesto, altresì, la condanna del al CP_1 risarcimento di tutti i danni provocati in conseguenza della esecuzione del provvedimento prot. N. 8976 del 23 luglio 2023 di revoca dell'aggiudicazione provvisoria e dell'autorizzazione all'immissione provvisoria in possesso quantificati, come da consulenza allegata, in euro
21.300,00 annui, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 23 marzo 2025, si è costituito il deducendo la legittimità della clausola limitativa Controparte_1 prevista dalla lex specialis della gara in ragione della non applicabilità della legge n. 203/1982 ai contratti di affitto dei fondi rustici gravati da usi civici, se non nei limiti con cui è richiamata negli atti amministrativi di gestione del dominio collettivo. Ha, inoltre, insistito sulla imperfetta autonomia patrimoniale della società ricorrente rispetto al legale rappresentante e la necessaria permanenza dei requisiti previsti dal bando per tutto il tempo dell'esecuzione del contratto. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda cautelare e del ricorso.
Con comparsa di risposta depositata in data 18 aprile 2025, si è costituito il controinteressato eccependo l'improcedibilità del ricorso per CP_3 omesso esperimento, nei suoi confronti, del procedimento di conciliazione ai sensi dell'art. 46 legge n. 203/1982; ha chiesto la dichiarazione di improponibilità ed il rigetto delle domande della ricorrente.
, partecipante alla gara per il lotto interessato, ha eccepito CP_3
l'improcedibilità delle domande del ricorrente per omesso esperimento del tentativo di conciliazione nei suoi confronti. L'eccezione, da riqualificare come eccezione di improponibilità, appare fondata.
Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sia o meno proponibile, deve accertare se sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione (disposto dall'art. 46 della L. n. 203/1982, oggi dall'art. 11 d.lgs. n. 150/2011), sia in ordine alla coincidenza dei soggetti partecipanti allo stesso con le parti del giudizio sia in ordine all'identità delle domande ivi formulate con quelle successivamente proposte nel giudizio, dovendo dichiararne, in difetto, l'improponibilità (App. Napoli Sez. agraria, 23 settembre 2021). In materia di contratti agrari, perché possa ritenersi osservata la prescrizione del preventivo tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203/1982, è necessario che la pretesa fatta valere in sede di conciliazione sia identica, sotto il profilo soggettivo, del "petitum" e della "causa petendi", a quella avanzata in giudizio (Cass., n. 17059/2019).
Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere posto a suo carico dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo)
(Cass., 18 giugno 2019 n. 16281; conf. Cass., n. 10497/2001; Cass., n.
10322/1997).
Nella specie, la raccomandata di diffida con la quale è stata richiesta la convocazione del tentativo di conciliazione non indica la presenza di controinteressati né contiene l'istanza di eventuale pubblicazione dell'avviso di convocazione sull'albo del per consentire la CP_1 partecipazione di tutti i potenziali soggetti coinvolti nella presente vicenda processuale, in cui invece, sono stati correttamente convenuti.
Né si può ritenere che i controinteressati non siano parti necessarie del giudizio. Anzi, l'accertamento del diritto di prelazione agraria richiesto dalla ricorrente ha un effetto sulla procedura di gara e sulla posizione di tutti gli altri partecipanti alla stessa, in particolare, su quella dello il quale CP_3 ha specificamente dedotto la possibilità di aggiudicazione, in suo favore, a seguito della revoca dell'assegnazione alla ricorrente. Sicché, il controinteressato costituito va considerato, a tutti gli effetti, litisconsorte necessario del giudizio. Era, dunque, necessario che l'avviso di convocazione del tentativo di conciliazione fosse indirizzato, anche in maniera pubblica e generalizzata, a tutti i possibili partecipanti alla gara per il lotto interessato.
In materia agraria, la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dall'art. 46 della legge 3 maggio
1982, n. 203 (oggi, art. 11 d.lgs. n. 150/2011), configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità (Cass., n. 2046/2010).
In materia agraria, il tentativo di conciliazione deve essere sempre preventivo, attivato cioè prima dell'inizio di qualsiasi controversia agraria, atteso che la norma di cui all' art. 46 della legge n. 203 del 1982, inderogabile e imperativa, non consente che il filtro del tentativo di conciliazione possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale. Ne consegue che l'esperimento preventivo del tentativo di conciliazione di cui al citato articolo costituisce condizione di proponibilità della domanda la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità (Trib., n. 847/2020).
Per quanto esposto, le domande proposte dalla ricorrente vanno dichiarate improponibili per carenza di identità soggettiva del tentativo di conciliazione esperito prima del giudizio rispetto al presente procedimento, con assorbimento dell'istanza cautelare. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022
(tenuto conto del valore indeterminato della causa, complessità bassa, parametri minimi attesa la decisione in rito e la breve durata del processo e dell'assenza di istruttoria) seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale - sezione agraria, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1264/2024
R.G., così provvede:
1. dichiara improponibili le domande della ricorrente;
2. condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti costituiti, delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.906,00 per compensi, per ciascuno, oltre iva e cpa come per legge e rimborso delle spese generali in misura del 15%.
Patti, 29 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Serena Andaloro Mario Samperi
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI PATTI sezione agraria
Il Tribunale di PATTI, sezione specializzata agraria, composto dai sigg.ri dott. Mario Samperi presidente dott.ssa Rosalia Russo Femminella giudice dott.ssa Serena Andaloro giudice rel.
Agrotecnico Antonino Gullotta esperto
Agrotecnico Salvatore Conti Nibali esperto ha emesso la seguente sentenza pronunciata all'esito della scadenza del termine fissato per il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 5 maggio 2025 ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., nel procedimento, iscritto al n. 1264/2024 R.G., proposto da
Parte_1
(C.F. e p.iva: ), in persona della legale rappresentante, P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Mistretta, via Libertà n. 2 – Parte_1
Edificio A1, presso lo studio dell'avv. Iano Antoci (pec:
fax: 0921380204) che la rappresenta e Email_1 difende, con dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 ricorrente, contro
(C.F.: ), in persona del sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, dott. , rappresentato e difeso CP_2 dall'avv. Giovanni Lentini elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale tratto da reginde: Email_2 resistente,
e nei confronti di
(C.F.: ) n.q. titolare dell'omonima CP_3 C.F._1 ditta (P.IVA: ), elettivamente domiciliato in CP_3 P.IVA_3
Capri Leone in via Provinciale n. 89 presso lo studio dell'avv. Eugenio Passalacqua (pec: tel. e fax: Email_3 091/969407), che lo rappresenta e difende, con dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica:
Email_3 controinteressato, oggetto: altri istituti e leggi speciali
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in data
28 e 29 aprile e 2 maggio 2025; motivi in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 25 novembre 2024, la
[...] ha premesso quanto Parte_1 segue: nell'anno 2019, la Commissione Straordinaria insediatasi nel Comune di Mistretta, con i poteri del Consiglio Comunale, aveva approvato la delibera del 2 luglio 2019 numero 12, recante il nuovo Regolamento relativo alla disciplina della locazione dei fondi rustici di proprietà comunale, da assegnare a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
all'articolo 7 (Soggetti ammessi), aveva previsto come requisito di ammissione, la qualifica di imprenditore agricolo, agricoltore, e/o coltivatore diretto, allevatore o altre qualifiche affini, e comunque l'iscrizione alla Camera di Commercio e all'INPS; all'art. 10 (Modalità di assegnazione), era stato stabilito il criterio di aggiudicazione del miglior prezzo offerto, prevedendo che: “…è riconosciuto il diritto di prelazione ex art. 4 bis della Legge 3 maggio 1982 n. 203 all'offerente in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente regolamento ed in regola con tutti i pagamenti dovuti, che ha già beneficiato di un contratto di affitto sottoscritto con l'Ente relativamente al lotto oggetto della concessione…”; all'art. 12, infine, era stata regolamentata la procedura, disponendo che:
“…pubblicata la graduatoria definitiva di assegnazione, l'ente procede alla stipula del contratto di locazione con il soggetto aggiudicatario, il quale nelle more, può essere autorizzato all'immissione anticipata del possesso del fondo…”; la Commissione Straordinaria con le delibere 28 e 31/2019 aveva approvato il disciplinare di attuazione del predetto Regolamento inserendo all'articolo 6 del disciplinare la clausola secondo cui “…il diritto di prelazione può essere esercitato da chi svolga l'attività di imprenditore agricolo in forma individuale o associata, in via esclusiva (non congiuntamente ad altri mestieri o attività imprenditoriali/professionali, tranne che le medesime attività siano direttamente correlate all'uso dei terreni); ciò nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 2 comma 3 e 7 del regolamento…”; con avviso del 3 dicembre 2019, il Comune di Mistretta aveva dato comunicazione della pubblicazione del Bando di Gara per la Locazione di fondi rustici di proprietà comunale;
essa ricorrente aveva presentato regolare domanda di partecipazione per l'assegnazione del lotto n. 14, corredata dalla documentazione di rito, acquisita al n. 12771 di protocollo del Comune di Mistretta in data 30 dicembre 2019; nella seduta del 26 febbraio 2021, la Commissione di gara, esaminata la documentazione prodotta e verificatane la regolarità e conformità alle prescrizioni del bando, aveva ammesso la sua istanza;
nella successiva seduta del 9 marzo 2021, la Commissione di gara aveva proceduto all'approvazione provvisoria delle offerte presentate per ogni singolo lotto, dando atto che, per il lotto n. 14, essa ricorrente aveva reso dichiarazione di volere esercitare il diritto di prelazione;
in relazione a tale punto, la Commissione di gara, aveva disposto che gli aventi diritto avrebbero dovuto confermare “la esistenza del diritto di prelazione nei termini previsti dal bando di gara e . . . comunicare, sempre entro lo stesso termine di dieci giorni . . . la volontà di assumere
l'impegno di corrispondere il canone annuo più alto rispetto a quello proposto per il lotto interessato, coincidente con l'offerta economicamente più vantaggiosa per il medesimo lotto . . .”; essa ricorrente, con nota assunta al protocollo generale del Comune di Mistretta al N. 3329 in data 17 marzo
2021, con riferimento al lotto n. 14 per il quale aveva presentato la relativa offerta, aveva confermato “il proprio diritto di prelazione nei termini previsti dal bando di gara” assumendo “l'impegno a corrispondere il canone annuo più alto rispetto a quello proposto per il lotto n. 14 coincidente con l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente per il medesimo lotto, come risultante dall'allegato n. 2 del verbale n. 6 del 9.03.2021, così come dichiarato nella domanda di partecipazione del bando e nel mod. 3 inerente l'offerta”; nella successiva seduta del 20 aprile 2021, la Commissione aveva deliberato di non ammetterla “all'esercizio di prelazione perché società non intestataria di un precedente contratto”; avverso e per la revoca/modifica di tale decisione, essa ricorrente con atto del 27 aprile 2021 assunto al protocollo del Comune di Mistretta al N. 4654 del 28 aprile 2021, aveva documento la legittima detenzione del fondo;
la
Commissione di gara, nel corso della seduta dell'1 giugno 2021, aveva comunque disposto di non ammettere la Società “all'esercizio del diritto di prelazione . . . perché il rappresentante legale risulta titolare di reddito di lavoro dipendente”; avverso e per la revoca/modifica di tale decisione aveva fatto ricorso amministrativo con atto del 7 giugno 2021 assunto al protocollo comunale al n. 6209 dell'8 giugno 2021, a mezzo del quale, ribadita la illegittimità della prescrizione di cui all'art. 6 del Disciplinare di attuazione del Regolamento approvato con la Deliberazione della Commissione straordinaria n. 28 del 7 novembre 2019, nella parte in cui subordinava l'esercizio del diritto di prelazione all'esercizio in via esclusiva dell'attività di imprenditore agricolo, al solo fine di addivenire ad una soluzione della controversia, ad ogni buon conto, aveva documento e provato la sussistenza, al momento della scadenza del bando (cioè, alla data del 31 dicembre 2019), dei requisiti, anche di ordine reddituale, impropriamente richiesti in capo al
“rappresentante legale” soggetto diverso dalla società rappresentata;
la Commissione di gara, nel corso della seduta del 13 luglio 2021, facendo seguito alle precedenti operazioni di gara, dato atto della presentazione del ricorso in autotutela proposto, considerato che dalla documentazione prodotta risultava che alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (30/12/2019 prot. n. 12271), il legale rappresentante
[...]
aveva cessato il rapporto di lavoro dipendente con la P.A. Parte_1 alla data del 19 dicembre 2019, la commissione di gara, preso atto, sulla scorta della documentazione prodotta dalla ditta, dell'assenza del rapporto di lavoro, aveva ammesso la società all'esercizio del diritto di prelazione;
conseguentemente a parziale modifica del verbale precedente, aveva aggiudicato “provvisoriamente il lotto n. 14 alla ditta fratelli Parte_1 per l'importo € 9.062,99 corrispondente all'offerta più alta”; nel
[...] silenzio dell'Ente, con la nota del 4 gennaio 2024 assunta al protocollo comunale al n. 314 in data 5 gennaio 2024, essa ricorrente aveva sollecitato la stipula del contratto;
con comunicazione del 6 maggio 2024, il Comune di Mistretta aveva dato avviso dell'avvio del Procedimento di revoca del verbale n. 15 del 17 luglio 2021 di aggiudicazione provvisoria del Lotto n.
14 alla ditta e della successiva assegnazione provvisoria Parte_1 dell'1 settembre 2021, per la medesima ragione già sollevata e risolta nel 2021, e cioè che la signora , pur mantenendo la Parte_1 qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, aveva conseguito redditi diversi dall'attività agricola, decadendo dalla possibilità di esercitare il diritto di prelazione;
con nota protocollo n. 8976 del 23 luglio 2024, il aveva comunicato “La revoca dell'aggiudicazione del Controparte_1 lotto 14 di cui al Primo Bando disposta con verbali n. 14 del 13.07.2021 . .
. e n. 15 del 15.07.2021” e la revoca dell'autorizzazione all'immissione in possesso disposta con verbale del 1' settembre 2021 e del conseguente Verbale di consegna lotto n. 14 del 1' settembre 2021, intimando l'immediata restituzione del fondo rustico. Ciò premesso, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità della clausola di cui alla deliberazione n. 28 del 7 novembre 2019, del “Disciplinare di attuazione del regolamento relativo alla assegnazione dei fondi rustici di proprietà comunale” con la quale il diritto di prelazione era stato subordinato all'esercizio “in via esclusiva” dell'attività di imprenditore agricolo, in contrasto con le disposizioni regolamentari (fonte gerarchicamente superiore) e con l'art. 4 bis della Legge N. 203/1982. Ha evidenziato, in ogni caso, che l'Amministrazione, travisando il soggetto effettivamente qualificabile come “offerente”, aveva verificato il possesso dei requisiti necessari all'esercizio del diritto di prelazione, in capo al socio accomandatario e legale rappresentante pro tempore della signora _1
, soggetto autonomo rispetto alla società titolare della Parte_1 prelazione.
Alla luce di quanto esposto, la ricorrente ha chiesto previa istanza cautelare, la disapplicazione degli atti richiamati in epigrafe nonché di qualsiasi atto contrario presupposto, connesso e/o conseguenziale, al fine di ritenere e dichiarare che la ricorrente è titolare del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 4 bis della Legge N. 203/1982 sul fondo rustico – Lotto N. 14 - di cui al
Bando di Gara n. 1 per la locazione dei fondi rustici di proprietà comunale pubblicato in data 3 dicembre 2019; per l'effetto, ordinare all'Amministrazione: “a) di riconoscere che la ricorrente è titolare del diritto di prelazione ai sensi dell'art. 4 bis della Legge N. 203/1982 sul fondo rustico – Lotto N. 14 di cui al Bando di Gara per la locazione dei fondi rustici di proprietà comunale pubblicato in data 3.12.2019; b) revocare il provvedimento prot. N. 8976 del 23.07.2024 a mezzo del quale il Comune di Mistretta disponeva: “La revoca dell'aggiudicazione del lotto
14 di cui al Primo Bando disposta con verbali n. 14 del 13.07.2021 . . . e n.
15 del 15.07.2021” -) La revoca dell'Autorizzazione all'immissione in possesso disposta con verbale del 1' settembre 2021 . . . e del conseguente Verbale di consegna lotto n. 14 del 1' settembre 2021 …; c) sottoscrivere valido contratto di affitto.” Ha chiesto, altresì, la condanna del al CP_1 risarcimento di tutti i danni provocati in conseguenza della esecuzione del provvedimento prot. N. 8976 del 23 luglio 2023 di revoca dell'aggiudicazione provvisoria e dell'autorizzazione all'immissione provvisoria in possesso quantificati, come da consulenza allegata, in euro
21.300,00 annui, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 23 marzo 2025, si è costituito il deducendo la legittimità della clausola limitativa Controparte_1 prevista dalla lex specialis della gara in ragione della non applicabilità della legge n. 203/1982 ai contratti di affitto dei fondi rustici gravati da usi civici, se non nei limiti con cui è richiamata negli atti amministrativi di gestione del dominio collettivo. Ha, inoltre, insistito sulla imperfetta autonomia patrimoniale della società ricorrente rispetto al legale rappresentante e la necessaria permanenza dei requisiti previsti dal bando per tutto il tempo dell'esecuzione del contratto. Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda cautelare e del ricorso.
Con comparsa di risposta depositata in data 18 aprile 2025, si è costituito il controinteressato eccependo l'improcedibilità del ricorso per CP_3 omesso esperimento, nei suoi confronti, del procedimento di conciliazione ai sensi dell'art. 46 legge n. 203/1982; ha chiesto la dichiarazione di improponibilità ed il rigetto delle domande della ricorrente.
, partecipante alla gara per il lotto interessato, ha eccepito CP_3
l'improcedibilità delle domande del ricorrente per omesso esperimento del tentativo di conciliazione nei suoi confronti. L'eccezione, da riqualificare come eccezione di improponibilità, appare fondata.
Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sia o meno proponibile, deve accertare se sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione (disposto dall'art. 46 della L. n. 203/1982, oggi dall'art. 11 d.lgs. n. 150/2011), sia in ordine alla coincidenza dei soggetti partecipanti allo stesso con le parti del giudizio sia in ordine all'identità delle domande ivi formulate con quelle successivamente proposte nel giudizio, dovendo dichiararne, in difetto, l'improponibilità (App. Napoli Sez. agraria, 23 settembre 2021). In materia di contratti agrari, perché possa ritenersi osservata la prescrizione del preventivo tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 della legge n. 203/1982, è necessario che la pretesa fatta valere in sede di conciliazione sia identica, sotto il profilo soggettivo, del "petitum" e della "causa petendi", a quella avanzata in giudizio (Cass., n. 17059/2019).
Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all'onere posto a suo carico dall'art. 46 della legge n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo)
(Cass., 18 giugno 2019 n. 16281; conf. Cass., n. 10497/2001; Cass., n.
10322/1997).
Nella specie, la raccomandata di diffida con la quale è stata richiesta la convocazione del tentativo di conciliazione non indica la presenza di controinteressati né contiene l'istanza di eventuale pubblicazione dell'avviso di convocazione sull'albo del per consentire la CP_1 partecipazione di tutti i potenziali soggetti coinvolti nella presente vicenda processuale, in cui invece, sono stati correttamente convenuti.
Né si può ritenere che i controinteressati non siano parti necessarie del giudizio. Anzi, l'accertamento del diritto di prelazione agraria richiesto dalla ricorrente ha un effetto sulla procedura di gara e sulla posizione di tutti gli altri partecipanti alla stessa, in particolare, su quella dello il quale CP_3 ha specificamente dedotto la possibilità di aggiudicazione, in suo favore, a seguito della revoca dell'assegnazione alla ricorrente. Sicché, il controinteressato costituito va considerato, a tutti gli effetti, litisconsorte necessario del giudizio. Era, dunque, necessario che l'avviso di convocazione del tentativo di conciliazione fosse indirizzato, anche in maniera pubblica e generalizzata, a tutti i possibili partecipanti alla gara per il lotto interessato.
In materia agraria, la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dall'art. 46 della legge 3 maggio
1982, n. 203 (oggi, art. 11 d.lgs. n. 150/2011), configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità (Cass., n. 2046/2010).
In materia agraria, il tentativo di conciliazione deve essere sempre preventivo, attivato cioè prima dell'inizio di qualsiasi controversia agraria, atteso che la norma di cui all' art. 46 della legge n. 203 del 1982, inderogabile e imperativa, non consente che il filtro del tentativo di conciliazione possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale. Ne consegue che l'esperimento preventivo del tentativo di conciliazione di cui al citato articolo costituisce condizione di proponibilità della domanda la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità (Trib., n. 847/2020).
Per quanto esposto, le domande proposte dalla ricorrente vanno dichiarate improponibili per carenza di identità soggettiva del tentativo di conciliazione esperito prima del giudizio rispetto al presente procedimento, con assorbimento dell'istanza cautelare. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 147/2022
(tenuto conto del valore indeterminato della causa, complessità bassa, parametri minimi attesa la decisione in rito e la breve durata del processo e dell'assenza di istruttoria) seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale - sezione agraria, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1264/2024
R.G., così provvede:
1. dichiara improponibili le domande della ricorrente;
2. condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti costituiti, delle spese del giudizio, liquidate in euro 2.906,00 per compensi, per ciascuno, oltre iva e cpa come per legge e rimborso delle spese generali in misura del 15%.
Patti, 29 maggio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Serena Andaloro Mario Samperi