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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/04/2025, n. 5094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5094 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice Dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 21006/2023 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Nicola Passerini)
ATTORE - OPPONENTE
E
Controparte_1
(Avv. Antonio Daniele)
CONVENUTO - OPPOSTO
NONCHÉ'
Controparte_2
- CONTUMACE
[...]
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso pignoramento esattoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.10.2022 proponeva opposizione all'esecuzione e Parte_1 agli atti esecutivi, iscritta al n. R.G. 80509/2022, avverso l'esecuzione forzata intrapresa dall' con atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73, a fronte Controparte_1 dell'emissione di tre cartelle esattoriali per debiti di natura tributaria, lamentando l'illegittimità dell'esecuzione forzata. Nel ricorso la eccepiva: a) la mancata notifica del pignoramento;
b) la mancata Pt_2
notifica degli atti presupposti al pignoramento;
c) la violazione dei limiti di cui all'art. 72 ter DPR
602/73.
In ragione di tali motivi, chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con vittoria di spese di lite. Contr Costituitasi con comparsa, l' affermava l'infondatezza della proposta opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 20.1.2023 il GE rigettava i motivi di opposizione agli atti esecutivi, mentre accoglieva parzialmente il motivo di opposizione all'esecuzione in considerazione del fatto che vi era prova in atti che il terzo pignorato avesse provveduto ad accantonare il quinto dello stipendio in data antecedente la notifica del pignoramento. In ragione di ciò accoglieva l'istanza cautelare limitatamente ai compensi accantonati dal terzo prima del novembre 2022 (data a partire dalla quale il terzo doveva procedere con l'accantonamento delle somme). Compensava quindi le spese di lite e assegnava termini perentori per la riassunzione della causa.
Con ricorso erroneamente depositato nel fascicolo cautelare (e successivamente regolarizzata l'iscrizione a ruolo nel registro contenzioso), la ha riassunto la causa, reiterando Pt_2
le doglianze avanzate in fase cautelare, ma avanzando altresì un motivo nuovo costituito dalla
Cont
“contestazione del credito dedotto da in quanto non correttamente quantificato ed azionato”.
Ha inoltre affermato di aver aderito alla definizione agevolata. Ha quindi concluso chiedendo di
“dichiarare improcedibile il pignoramento per erronea indicazione del credito per cui si agisce. In ogni caso, in virtù della dichiarazione agevolata, dichiarare l'estinzione del pignoramento”. Il tutto con vittoria di spese di fase. Contr Con comparsa di risposta depositata il 27.10.2023 l' ha preliminarmente eccepito la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio. In via gradata, ha poi sottolineato di aver depositato prontamente un atto di non prosecuzione in riferimento alla procedura esecutiva azionata nei confronti della poiché quest'ultima aveva aderito alla definizione agevolata. In ragione di ciò Pt_2
ha chiesto la pronuncia di inammissibilità della domanda per tardività ed in via subordinata la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini ex art. 189 c.p.c, nella comparsa conclusionale la ha chiesto la Pt_2
restituzione in proprio favore delle somme ancora detenute dal terzo.
All'udienza del 2.4.2025, riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del Controparte_2
che, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
[...]
Parimenti in via preliminare occorre dichiarare la tempestività del proposto ricorso. Pur erroneamente depositato nel registro SIECIC, la ricorrente ha comunque provveduto alla riassunzione del giudizio nel termine perentorio assegnato (30.3.2023) e successivamente iscritto la causa nel corretto registro contenzioso.
Del pari preliminarmente, occorre dichiarare l'inammissibilità del motivo relativo alla Contr contestazione del credito dedotto da in quanto non correttamente quantificato ed azionato, avanzato dall'opponente per la prima volta solamente in sede di riassunzione della causa di merito.
In proposito si deve infatti sottolineare come il thema decidendum della causa venga definitivamente cristallizzato in fase cautelare al momento del deposito del ricorso in opposizione, nel quale vengono declinate le differenti doglianze oppositive.
Qualsiasi motivo di opposizione differente, aggiuntivo ed avanzato in un secondo momento, ivi compresa la fase di merito conseguente alla riassunzione della causa, non può trovare pertanto ingresso nel giudizio, dovendo la relativa domanda essere dichiarata inammissibile (cfr. Cass.
9226/2022).
Venendo quindi al merito delle questioni, e ritenendo di dover esaminare prioritariamente la questione relativa alla richiesta dichiarazione della cessazione della materia del contendere, si osserva quanto segue.
Dagli atti di causa, nonché dalla concorde prospettazione delle parti, emerge che la domanda della di definizione agevolata in relazione alle cartelle sottese al pignoramento, è stata Pt_2
accolta.
La normativa applicabile ratione temporis (art. 1, comma 240, L. 197/2022) prevedeva che in materia di definizione agevolata “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: […] e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate”.
Dopo la presentazione e il documentato accoglimento dell'istanza in relazione alle cartelle sopra riportate oggetto del pignoramento notificato, nonché successivamente al pagamento
Contr documentato della prima rata, consegue allora l'impossibilità per l' di coltivare l'esecuzione avviata nei confronti della con la conseguenza che l'opposizione qui introdotta non può che Pt_2
esitare in una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
A ciò consegue altresì l'accoglimento della richiesta di restituzione delle somme accantonate dal terzo in favore della ricorrente. Venendo quindi al profilo delle spese di lite e valutando la richiesta di refusione delle spese in termini di “soccombenza virtuale” e di “ragione più liquida”, così come delineata dalla Corte di
Cassazione, si deve valorizzare il fatto che l'adesione alla definizione agevolata è intervenuta in data successiva alla notifica del pignoramento, con conseguente integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_2
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- dispone la liberazione delle somme accantonate dal terzo in favore di;
CP_4
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Roma, il 2.4.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina