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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/07/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 859/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole proposta da:
P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in San Lorenzo al Mare (IM), Via Aurelia n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto d'appello, dall'Avv. Valentina Ventura Boeri (C.F.
) e dall'Avv. Davide Oddo ( ), ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso il loro studio, sito in Sanremo (IM), Via Feraldi n. 6;
-Appellante-
-contro-
(P. I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_2 legale in Savigliano (CN), Via Cambiani n. 14, rappresentate e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro Anderloni (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, Via C.F._3
Washington n. 102;
-Appellata- -per la riforma-
della sentenza n. 189/24 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data 08.03.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in totale riforma della gravata sentenza n. 189/2024, resa dal Tribunale di Imperia il 08/03/2024 e pubblicata nella medesima data, nella causa n. 1751/2023 R.G., promossa da nella CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso nella Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, non notificata ai procuratori dell'appellante, dichiarare inapplicabile, al caso che ivi interessa, la clausola compromissoria di cui all'articolo 6 dei contratti a rogito notaio del 18/7/2017 e del 6/11/2017 agli Persona_1 atti, per le ragioni meglio delineate nel punto motiva della presente impugnazione e, conseguentemente, accertare la competenza del giudice ordinario al fine del decidere. Nel merito, accertare e dichiarare che le somme ingiunte da parte di Parte_1 sono dovute e, conseguentemente, condannare nella persona del legale CP_1 rappresentante, alla corresponsione delle medesime a favore della prima, confermando il decreto ingiuntivo n. 433/2023 del 2/8/2023, R.G. n. 981/2023. In subordine, qualora le eccezioni di controparte dovessero trovare anche parziale accoglimento, voglia Codesto
Giudice accertare e dichiarare la diversa somma che dovesse risultare e condannare CP_1
nella persona del legale rappresentante, al pagamento dei diversi importi così stabiliti.
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, altresì, rigettare la domanda riconvenzionale, ed ogni altra ad essa connessa, formulata da controparte, in ragione delle motivazioni meglio precisate in narrativa. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia la Corte d'Appello di Genova, respingere l'appello proposto dalla confermando la sentenza di primo grado – salvo in punto spese – Parte_1 con la più ampia formula, condannando la in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, le spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi secondo tariffe professionali.”.
***
FATTI DI CAUSA 1. è società concessionaria demaniale del porto di San Lorenzo al Parte_1
Mare (IM), ove vertono edifici residenziali edificati sulla scorta di convenzione con l'ente comunale.
2. Nella suddetta veste, quale gestore del bene pubblico ed unica ed esclusiva titolare della concessione demaniale, in data 4/2/2009, con atto autenticato dal Parte_1 notaio di Sanremo, rep. n. 39.671, raccolta n. 20.575, trasferiva a Persona_1 [...] il diritto a fruire, sino alla scadenza o revoca della concessione demaniale, di una Parte_2 parte delle opere a terra da essa realizzate sul demanio marittimo e consistenti in una struttura residenziale, in alcuni posti auto e nei boxes pertinenziali e nei locali deposito.
3. Tra i suddetti beni vi è l'appartamento localizzato nella Palazzina A, interno 4, nonché
l'appartamento localizzato nella palazzina B, interno 12, ed i relativi posti auto 150 e 176 di pertinenza che, a seguito di cessioni susseguenti, sono pervenuti ad nel relativo CP_1 diritto di utilizzo.
4. In forza della conclusione dei contratti in questione, in capo alla originaria convenuta gravavano, in virtù della sua adesione al cosiddetto “Regolamento per la gestione e l'uso del porto turistico denominato ” e delle tabelle al medesimo accluse, a fronte Parte_1 del diritto di utilizzazione anzidetto, spese per oneri di gestione e servizi forniti dalla concessionaria, quale gestore unico della località portuale, da corrispondersi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ogni anno (articolo 2/e dei contratti) e quantificati nell'ammontare tramite metodo di calcolo approvato dalle parti in sede di stipula.
5. risultava morosa per quanto concerne gli oneri di gestione relativi al suddetto CP_1 contratto, per le annualità dal 2018 al 2023, nonché per spese di manutenzione gravanti sulla società convenuta, per euro 35.521,68.
6. agiva, pertanto, in via monitoria al fine del recupero delle somme Parte_1 in parola, così notificando il decreto ingiuntivo poi emesso dal Tribunale di Imperia relativamente al credito anzidetto, ad CP_1
7. Con atto di citazione notificato a mezzo pec, in data 6/10/2023, proponeva CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 433/2023, emesso dal Tribunale di Imperia in data
2/8/2023.
In particolare, l'odierna appellata eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito in forza di una clausola compromissoria presente all'articolo 6 di entrambi i contratti de quibus, e, nel merito, contestava le somme rivendicate da Parte_1 lamentando inadempimenti di varia natura in capo all'opposta e contestando, altresì, l'effettiva assegnazione dei box auto di cui ai contratti di sub concessione del diritto di utilizzo dei medesimi, in ragione del quale venivano rivendicate, da parte di , somme Parte_1
a corrispondersi quali oneri di gestione, tasse e spese accessorie afferenti ai beni in parola.
8. Si costituiva il convenuto opposto chiedendo in via preliminare Pt_1 Parte_1 il rigetto dell'eccezione del difetto di giurisdizione in quanto la clausola arbitrale non sarebbe stata ad essa opponibile e nel merito chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9. Il Tribunale di Imperia emetteva la sentenza impugnata, dichiarando improponibili le domande proposte dall'attore per essere devoluta la cognizione della controversia ad un collegio arbitrale. Per l'effetto, dichiarava il decreto ingiuntivo opposto nullo e lo revocava.
10. Con atto di citazione in appello notificato in data 18.09.24, Parte_1 impugnava la predetta decisione, deducendo tre motivi.
10.1. Col primo motivo (INAPPLICABILITÀ DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA
AL CASO DI SPECIE - INOPPONIBILITÀ DI DETTA ALL'APPELLANTE - Pt_3
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1372 C.C.), l'appellante insorgeva avverso la decisione del primo Giudice di ritenere valida ed efficace, nei suoi confronti, la clausola arbitrale prevista nell'articolo 6 dei contratti per cui è lite.
Sul punto, sosteneva che essa sarebbe stata soggetto terzo estraneo Parte_1 alla contrattazione intercorsa tra le parti dei negozi giuridici per cui è causa. Inoltre, l'appellante osservava che, assecondando il ragionamento del Giudice di primo grado, essa sarebbe stata costretta a subire gli effetti di una disposizione contrattuale relativamente alla confezione della quale non avrebbe né contribuito, né aderito.
10.2. Col secondo motivo (INAPPLICABILITÀ DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA
AL CASO DI SPECIE - INOPPONIBILITÀ DI DETTA CLAUSOLA ALL'APPELLANTE -
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1341 C.2 C.C.) sosteneva che Parte_1 la clausola compromissoria de qua, in ogni caso, non le sarebbe stata opponibile per difetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, c. 2 c.c., trattandosi di clausola vessatoria.
10.3. Col terzo motivo (INAPPLICABILITÀ DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA AL
CASO DI SPECIE - VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DEI CONTRATTI PER I QUALI È CAUSA.) l'appellante si doleva del fatto che la clausola compromissoria in discorso, ai sensi dell'articolo 6, punto b) dei contratti ("Ferma restando la devoluzione delle controversie al collegio arbitrale di cui al punto precedente, le parti convengono che tutte le controversie che esulino dalla competenza arbitrale, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di
Imperia"), non riguarderebbe il diritto azionato in giudizio, che esulerebbe da quanto previsto dall'articolo 6.a). dei contratti del 18.07.17 e del 6.11.17.
11. Nel merito, l'appellante riportava il testo della comparsa di costituzione e risposta di primo grado, ribadendo, altresì, le proprie istanze istruttorie.
In particolare, la osservava: Parte_1
- che gli avvisi di pagamento avrebbero rappresentato pieno titolo e prova del credito azionato;
- che le somme imputabili al 2018 sarebbero state esigibili, non potendo ritenersi prescritto il diritto ad esigerle, poiché il termine iniziale, onde far decorrere la prescrizione rivendicata, avrebbe dovuto essere individuato nel 31 dicembre 2018 e non nel gennaio 2018, ragionandosi in termini di annualità;
- che la sussistenza delle spese di manutenzione straordinaria sostenute da Parte_1 sarebbero state documentate dalle fatture emesse dalle ditte appaltatrici;
[...]
- che, quanto ai danni lamentati da controparte, non vi sarebbe stata legittimazione passiva in capo a sé in quanto essa sarebbe stata estranea ai rapporti contrattuali in base a cui CP_1 aveva vantato il diritto di utilizzo dei medesimi beni;
- che, quanto alla pretesa irripetibilità dell'IVA, questa sarebbe stata indicata nel documento contabile e riscossa dalla società emittente, per poi essere versata all'ente statale, ovvero compensata con eventuale omogeneo credito d'imposta.
12. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.02.25, si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: CP_1
- che il gravame sarebbe improcedibile in quanto l'art. 819 ter c.p.c. prevederebbe che la sentenza con la quale il giudice nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato sarebbe impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. e non con l'appello; - che l'appello sarebbe improponibile/inammissibile perché, a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, vi sarebbe stata l'adesione di controparte dell'eccezione di incompetenza;
- che, sul primo motivo di appello, se i contratti qui in questione non fossero opponibili all'appellante, essa specularmente non potrebbe richiede il pagamento di somme in forza di essi e dunque mancherebbe il titolo a sostegno della richiesta di pagamento, con la conseguenza che nulla potrebbe pretendere la Parte_4 CP_1
- che, quanto al secondo motivo, per gli atti ricevuti da notaio, in ragione della terzietà del pubblico ufficiale rogante, nessuna delle parti potrebbe invocare la non opponibilità a sé di clausole giudicate vessatorie;
- sul terzo motivo, che la controversia de qua rientrerebbe tra quelle per cui era stata conclusa la clausola arbitrale;
- nel merito, che potrebbe procedere al pagamento della componente IVA solo dietro CP_1 emissione di idonea fattura;
che il termine di pagamento degli oneri di gestione sarebbe stato entro il mese di gennaio di ogni anno e nessuna richiesta di pagamento entro la data di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. sarebbe mai pervenuta ex adverso; che, sulle imposte domandate, non vi sarebbe stata alcuna prova del pagamento da parte della società
Marina; che, sulle spese straordinarie, le due note prodotte da parte avversa con le quali erano state richieste dette spese avrebbero contenuto duplicazioni, e in ogni caso con le note sia del
4/4/2022 sia del 6/4/2022 sarebbero stati richiesti “rimborsi” che in gran parte riguarderebbero presunte spese sostenute per prestazioni rientranti nell'ambito delle spese di manutenzione Pa ordinaria che la Marina non avrebbe potuto pretendere in forza dell'art.32 del Parte_1
Regolamento.
13. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 21.03.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 03.07.25 per la rimessione della causa al Collegio ai fini della decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
14. La Corte, in persone del Consigliere istruttore, con ordinanza del 04.07.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE
15. L'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile ai Parte_1 sensi dell'art. 819 ter c.p.c., per le ragioni che seguono.
16. Giova preliminarmente evidenziare che il Tribunale di Imperia, con la sentenza impugnata, si è limitato a dichiarare la propria incompetenza a conoscere della presente controversia, dopo aver rilevato la presenza, nei contratti stipulati in data 12.07.17 e 06.11.17, di una clausola compromissoria (art. 6) e dopo aver giudicato quest'ultima valida e applicabile al caso di specie.
Pertanto, appare destituita di fondamento l'argomentazione di parte appellante, secondo cui il
Giudice di prime cure avrebbe affrontato il merito dell'opposizione spiegata da CP_1
Infatti, il Tribunale di Imperia, nella decisione gravata, diversamente da quanto sostenuto dall'originaria opposta nella comparsa conclusionale, non si è affatto interrogato circa la questione di merito della eventuale opponibilità a delle clausole Parte_1 compromissorie di cui all'art. 6 dei contratti dedotti in lite, avendone solamente accertato esistenza, validità e contenuto prima di applicarle al caso di specie.
17. Per contro, questa Corte reputa meritevole di accoglimento l'eccezione ex art. 819 ter c.p.c. sollevata dall'appellata con la comparsa di costituzione e risposta.
Ed invero, il secondo periodo del primo comma di tale norma prevede che “(…) La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione
d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43”.
Ora, la giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare l'art. 819 ter c.p.c., ha chiarito che “Allo stato attuale, il giudizio arbitrale ha funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria e dunque partecipa della giurisdizione: per conseguenza l'articolo 819 ter c.p.c. non ha introdotto un'innovazione in materia di competenza, innovazione tale da condurre a limitare
l'applicazione del regime di impugnabilità delle sentenze mediante regolamento necessario o facoltativo, ivi previsto, alle sole controversie introdotte dopo l'entrata in vigore della norma, ai sensi dell'articolo 5 c.p.c., ma si applica in parte qua a tutte le sentenze pronunciate dopo
l'entrata in vigore della norma ossia alle decisioni intervenute dopo il 2 marzo 2006, a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo (la soluzione si pone in continuità con Cass. 13 agosto 2014, n. 17908, e Cass. 12 novembre 2015, n. 23176, la quale ultima è espressamente nel senso dell'applicabilità del regolamento alle sentenze pronunciate dopo
l'entrata in vigore della riforma dell'arbitrato alla luce della citata svolta delle Sezioni Unite;
v. pure Cass. 15 febbraio 2013, n. 3826). Occorre dopodiché aggiungere che per i fini dell'impugnabilità mediante regolamento di competenza nulla rileva la qualificazione data dal giudice alla propria pronuncia: perciò, la sentenza con la quale il Tribunale adito, ignorando la qualificazione dei rapporti di competenza tra arbitri e autorità giudiziaria, data dall'articolo
819 ter c.p.c., dichiari improponibile la domanda, dev'essere intesa come pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza (Cass. 4 agosto 2011, n. 17019). (…) Va da sé che, versandosi in ipotesi di sentenza che ha pronunciato sulla sola competenza senza decidere il merito della causa, essa era suscettibile, secondo la previsione dell'articolo 819 ter c.p.c., nella parte prima trascritta, di impugnazione soltanto mediante regolamento necessario di competenza ai sensi dell'articolo 42 c.p.c. In mancanza dell'impugnazione così prevista, la pronuncia del Tribunale è passata in giudicato, evidentemente rilevabile in questa sede. Di qui
l'inammissibilità dell'impugnazione.” (Cass. Civ., Sez. I, 22.09.16, n. 21523).
La Suprema Corte ha altresì precisato che il fatto che il Giudice, nella sentenza con cui declina la propria competenza a favore di quella degli arbitri rituali, abbia contestualmente revocato il decreto ingiuntivo opposto e abbia statuito sulle spese (come accaduto nella fattispecie a mani),
è irrilevante ai fini dell'impugnabilità della sentenza stessa unicamente con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. e non anche con appello (v. sent. n. 26525/18: “Né in senso contrario può rilevare la circostanza che il Tribunale abbia altresì revocato il decreto ingiuntivo opposto e statuito sulle spese, essendosi a tal fine precisato che (cfr. Cass. n.
8165/2003) qualunque sentenza, di primo o di secondo grado, che decida esclusivamente sulla competenza - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace - deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza e qualora sia proposto altro mezzo di impugnazione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi reputare che la sentenza non perde natura di pronuncia sulla competenza se il giudice esamina anche questioni di rito o di merito, purché l'estensione sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza, o emetta statuizioni consequenziali ed accessorie, come quelle sulle spese o sulla revoca del decreto ingiuntivo (conf. Cass. n. 4478/2003, secondo cui la revoca del decreto ingiuntivo per effetto della ritenuta incompetenza del giudice che l'ha emesso non integra una decisione sul merito, in quanto costituisce una mera conseguenza necessitata della statuizione sulla competenza, che, assorbendo in tal modo l'intera portata della relativa sentenza, fa sì che quest'ultima possa essere impugnata soltanto con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ.;
Cass. n. 10875/2007). Ne discende che, dovendo la Corte esaminare d'ufficio la corretta impugnazione con l'appello della statuizione di declinatoria della competenza del giudice ordinario, tenuto conto che, nel suo nuovo tenore, l'art. 819-ter cod. proc. civ. dispone che "la sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43", ossia con il regolamento
e non già con l'appello, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ex art. 382 ultimo comma c.p.c.”).
Onde meglio definire l'ambito di applicazione della norma de qua, la Corte di Cassazione ha altresì stabilito, da un lato, che l'art. 819 ter c.p.c. non riguarda l'ipotesi dell'attribuzione di una controversia ad arbitri esteri, ponendosi, in questo caso, una questione di giurisdizione e non di competenza (sent. n. 14186/23) e, dall'altro lato, che, quando venga in rilievo una clausola di arbitrato irrituale, la sentenza che declina la competenza è impugnabile con appello e non con regolamento di competenza, perché “la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina
l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c.
(Cass., n. 21942/18, n. 19060/17).” (sent. n. 33149/22).
Si osserva che da tali ultime pronunce è possibile desumere, a contrario, che, quando il Giudice emetta una sentenza con cui nega la propria competenza in applicazione di una clausola di arbitrato rituale, senza pronunciarsi sul merito, il provvedimento è impugnabile unicamente mediante il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.
18. Pertanto, in applicazione dell'art. 819 ter c.p.c., come interpretato dai riportati arresti nomofilattici, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
[...]
19. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate, in ragione della natura in rito della presente decisione.
20. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Dichiara inammissibile l'appello proposto da per le ragioni di Parte_1 cui in parte motiva;
- Compensa le spese del presente grado di giudizio;
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Così deciso in Genova, il 09.07.25.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Cause relative alla validità o efficacia del contratto o di singole clausole proposta da:
P.I. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in San Lorenzo al Mare (IM), Via Aurelia n. 3, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto d'appello, dall'Avv. Valentina Ventura Boeri (C.F.
) e dall'Avv. Davide Oddo ( ), ed elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliata presso il loro studio, sito in Sanremo (IM), Via Feraldi n. 6;
-Appellante-
-contro-
(P. I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_2 legale in Savigliano (CN), Via Cambiani n. 14, rappresentate e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro Anderloni (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Milano, Via C.F._3
Washington n. 102;
-Appellata- -per la riforma-
della sentenza n. 189/24 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data 08.03.24.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, in totale riforma della gravata sentenza n. 189/2024, resa dal Tribunale di Imperia il 08/03/2024 e pubblicata nella medesima data, nella causa n. 1751/2023 R.G., promossa da nella CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso nella Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, non notificata ai procuratori dell'appellante, dichiarare inapplicabile, al caso che ivi interessa, la clausola compromissoria di cui all'articolo 6 dei contratti a rogito notaio del 18/7/2017 e del 6/11/2017 agli Persona_1 atti, per le ragioni meglio delineate nel punto motiva della presente impugnazione e, conseguentemente, accertare la competenza del giudice ordinario al fine del decidere. Nel merito, accertare e dichiarare che le somme ingiunte da parte di Parte_1 sono dovute e, conseguentemente, condannare nella persona del legale CP_1 rappresentante, alla corresponsione delle medesime a favore della prima, confermando il decreto ingiuntivo n. 433/2023 del 2/8/2023, R.G. n. 981/2023. In subordine, qualora le eccezioni di controparte dovessero trovare anche parziale accoglimento, voglia Codesto
Giudice accertare e dichiarare la diversa somma che dovesse risultare e condannare CP_1
nella persona del legale rappresentante, al pagamento dei diversi importi così stabiliti.
[...]
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, altresì, rigettare la domanda riconvenzionale, ed ogni altra ad essa connessa, formulata da controparte, in ragione delle motivazioni meglio precisate in narrativa. Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “Voglia la Corte d'Appello di Genova, respingere l'appello proposto dalla confermando la sentenza di primo grado – salvo in punto spese – Parte_1 con la più ampia formula, condannando la in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, le spese di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi secondo tariffe professionali.”.
***
FATTI DI CAUSA 1. è società concessionaria demaniale del porto di San Lorenzo al Parte_1
Mare (IM), ove vertono edifici residenziali edificati sulla scorta di convenzione con l'ente comunale.
2. Nella suddetta veste, quale gestore del bene pubblico ed unica ed esclusiva titolare della concessione demaniale, in data 4/2/2009, con atto autenticato dal Parte_1 notaio di Sanremo, rep. n. 39.671, raccolta n. 20.575, trasferiva a Persona_1 [...] il diritto a fruire, sino alla scadenza o revoca della concessione demaniale, di una Parte_2 parte delle opere a terra da essa realizzate sul demanio marittimo e consistenti in una struttura residenziale, in alcuni posti auto e nei boxes pertinenziali e nei locali deposito.
3. Tra i suddetti beni vi è l'appartamento localizzato nella Palazzina A, interno 4, nonché
l'appartamento localizzato nella palazzina B, interno 12, ed i relativi posti auto 150 e 176 di pertinenza che, a seguito di cessioni susseguenti, sono pervenuti ad nel relativo CP_1 diritto di utilizzo.
4. In forza della conclusione dei contratti in questione, in capo alla originaria convenuta gravavano, in virtù della sua adesione al cosiddetto “Regolamento per la gestione e l'uso del porto turistico denominato ” e delle tabelle al medesimo accluse, a fronte Parte_1 del diritto di utilizzazione anzidetto, spese per oneri di gestione e servizi forniti dalla concessionaria, quale gestore unico della località portuale, da corrispondersi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ogni anno (articolo 2/e dei contratti) e quantificati nell'ammontare tramite metodo di calcolo approvato dalle parti in sede di stipula.
5. risultava morosa per quanto concerne gli oneri di gestione relativi al suddetto CP_1 contratto, per le annualità dal 2018 al 2023, nonché per spese di manutenzione gravanti sulla società convenuta, per euro 35.521,68.
6. agiva, pertanto, in via monitoria al fine del recupero delle somme Parte_1 in parola, così notificando il decreto ingiuntivo poi emesso dal Tribunale di Imperia relativamente al credito anzidetto, ad CP_1
7. Con atto di citazione notificato a mezzo pec, in data 6/10/2023, proponeva CP_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 433/2023, emesso dal Tribunale di Imperia in data
2/8/2023.
In particolare, l'odierna appellata eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito in forza di una clausola compromissoria presente all'articolo 6 di entrambi i contratti de quibus, e, nel merito, contestava le somme rivendicate da Parte_1 lamentando inadempimenti di varia natura in capo all'opposta e contestando, altresì, l'effettiva assegnazione dei box auto di cui ai contratti di sub concessione del diritto di utilizzo dei medesimi, in ragione del quale venivano rivendicate, da parte di , somme Parte_1
a corrispondersi quali oneri di gestione, tasse e spese accessorie afferenti ai beni in parola.
8. Si costituiva il convenuto opposto chiedendo in via preliminare Pt_1 Parte_1 il rigetto dell'eccezione del difetto di giurisdizione in quanto la clausola arbitrale non sarebbe stata ad essa opponibile e nel merito chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
9. Il Tribunale di Imperia emetteva la sentenza impugnata, dichiarando improponibili le domande proposte dall'attore per essere devoluta la cognizione della controversia ad un collegio arbitrale. Per l'effetto, dichiarava il decreto ingiuntivo opposto nullo e lo revocava.
10. Con atto di citazione in appello notificato in data 18.09.24, Parte_1 impugnava la predetta decisione, deducendo tre motivi.
10.1. Col primo motivo (INAPPLICABILITÀ DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA
AL CASO DI SPECIE - INOPPONIBILITÀ DI DETTA ALL'APPELLANTE - Pt_3
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1372 C.C.), l'appellante insorgeva avverso la decisione del primo Giudice di ritenere valida ed efficace, nei suoi confronti, la clausola arbitrale prevista nell'articolo 6 dei contratti per cui è lite.
Sul punto, sosteneva che essa sarebbe stata soggetto terzo estraneo Parte_1 alla contrattazione intercorsa tra le parti dei negozi giuridici per cui è causa. Inoltre, l'appellante osservava che, assecondando il ragionamento del Giudice di primo grado, essa sarebbe stata costretta a subire gli effetti di una disposizione contrattuale relativamente alla confezione della quale non avrebbe né contribuito, né aderito.
10.2. Col secondo motivo (INAPPLICABILITÀ DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA
AL CASO DI SPECIE - INOPPONIBILITÀ DI DETTA CLAUSOLA ALL'APPELLANTE -
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1341 C.2 C.C.) sosteneva che Parte_1 la clausola compromissoria de qua, in ogni caso, non le sarebbe stata opponibile per difetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, c. 2 c.c., trattandosi di clausola vessatoria.
10.3. Col terzo motivo (INAPPLICABILITÀ DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA AL
CASO DI SPECIE - VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DEI CONTRATTI PER I QUALI È CAUSA.) l'appellante si doleva del fatto che la clausola compromissoria in discorso, ai sensi dell'articolo 6, punto b) dei contratti ("Ferma restando la devoluzione delle controversie al collegio arbitrale di cui al punto precedente, le parti convengono che tutte le controversie che esulino dalla competenza arbitrale, saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di
Imperia"), non riguarderebbe il diritto azionato in giudizio, che esulerebbe da quanto previsto dall'articolo 6.a). dei contratti del 18.07.17 e del 6.11.17.
11. Nel merito, l'appellante riportava il testo della comparsa di costituzione e risposta di primo grado, ribadendo, altresì, le proprie istanze istruttorie.
In particolare, la osservava: Parte_1
- che gli avvisi di pagamento avrebbero rappresentato pieno titolo e prova del credito azionato;
- che le somme imputabili al 2018 sarebbero state esigibili, non potendo ritenersi prescritto il diritto ad esigerle, poiché il termine iniziale, onde far decorrere la prescrizione rivendicata, avrebbe dovuto essere individuato nel 31 dicembre 2018 e non nel gennaio 2018, ragionandosi in termini di annualità;
- che la sussistenza delle spese di manutenzione straordinaria sostenute da Parte_1 sarebbero state documentate dalle fatture emesse dalle ditte appaltatrici;
[...]
- che, quanto ai danni lamentati da controparte, non vi sarebbe stata legittimazione passiva in capo a sé in quanto essa sarebbe stata estranea ai rapporti contrattuali in base a cui CP_1 aveva vantato il diritto di utilizzo dei medesimi beni;
- che, quanto alla pretesa irripetibilità dell'IVA, questa sarebbe stata indicata nel documento contabile e riscossa dalla società emittente, per poi essere versata all'ente statale, ovvero compensata con eventuale omogeneo credito d'imposta.
12. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.02.25, si costituiva in giudizio contestando le argomentazioni avversarie e, in particolare, sostenendo: CP_1
- che il gravame sarebbe improcedibile in quanto l'art. 819 ter c.p.c. prevederebbe che la sentenza con la quale il giudice nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato sarebbe impugnabile con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. e non con l'appello; - che l'appello sarebbe improponibile/inammissibile perché, a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, vi sarebbe stata l'adesione di controparte dell'eccezione di incompetenza;
- che, sul primo motivo di appello, se i contratti qui in questione non fossero opponibili all'appellante, essa specularmente non potrebbe richiede il pagamento di somme in forza di essi e dunque mancherebbe il titolo a sostegno della richiesta di pagamento, con la conseguenza che nulla potrebbe pretendere la Parte_4 CP_1
- che, quanto al secondo motivo, per gli atti ricevuti da notaio, in ragione della terzietà del pubblico ufficiale rogante, nessuna delle parti potrebbe invocare la non opponibilità a sé di clausole giudicate vessatorie;
- sul terzo motivo, che la controversia de qua rientrerebbe tra quelle per cui era stata conclusa la clausola arbitrale;
- nel merito, che potrebbe procedere al pagamento della componente IVA solo dietro CP_1 emissione di idonea fattura;
che il termine di pagamento degli oneri di gestione sarebbe stato entro il mese di gennaio di ogni anno e nessuna richiesta di pagamento entro la data di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. sarebbe mai pervenuta ex adverso; che, sulle imposte domandate, non vi sarebbe stata alcuna prova del pagamento da parte della società
Marina; che, sulle spese straordinarie, le due note prodotte da parte avversa con le quali erano state richieste dette spese avrebbero contenuto duplicazioni, e in ogni caso con le note sia del
4/4/2022 sia del 6/4/2022 sarebbero stati richiesti “rimborsi” che in gran parte riguarderebbero presunte spese sostenute per prestazioni rientranti nell'ambito delle spese di manutenzione Pa ordinaria che la Marina non avrebbe potuto pretendere in forza dell'art.32 del Parte_1
Regolamento.
13. La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 21.03.25, fissava l'udienza ex art. 352 c.p.c. del 03.07.25 per la rimessione della causa al Collegio ai fini della decisione, concedendo alle parti i seguenti termini perentori: sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle note di replica.
14. La Corte, in persone del Consigliere istruttore, con ordinanza del 04.07.25, disponeva la rimessione della causa al Collegio per la decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE
15. L'appello proposto da deve essere dichiarato inammissibile ai Parte_1 sensi dell'art. 819 ter c.p.c., per le ragioni che seguono.
16. Giova preliminarmente evidenziare che il Tribunale di Imperia, con la sentenza impugnata, si è limitato a dichiarare la propria incompetenza a conoscere della presente controversia, dopo aver rilevato la presenza, nei contratti stipulati in data 12.07.17 e 06.11.17, di una clausola compromissoria (art. 6) e dopo aver giudicato quest'ultima valida e applicabile al caso di specie.
Pertanto, appare destituita di fondamento l'argomentazione di parte appellante, secondo cui il
Giudice di prime cure avrebbe affrontato il merito dell'opposizione spiegata da CP_1
Infatti, il Tribunale di Imperia, nella decisione gravata, diversamente da quanto sostenuto dall'originaria opposta nella comparsa conclusionale, non si è affatto interrogato circa la questione di merito della eventuale opponibilità a delle clausole Parte_1 compromissorie di cui all'art. 6 dei contratti dedotti in lite, avendone solamente accertato esistenza, validità e contenuto prima di applicarle al caso di specie.
17. Per contro, questa Corte reputa meritevole di accoglimento l'eccezione ex art. 819 ter c.p.c. sollevata dall'appellata con la comparsa di costituzione e risposta.
Ed invero, il secondo periodo del primo comma di tale norma prevede che “(…) La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione
d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43”.
Ora, la giurisprudenza di legittimità, nell'interpretare l'art. 819 ter c.p.c., ha chiarito che “Allo stato attuale, il giudizio arbitrale ha funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria e dunque partecipa della giurisdizione: per conseguenza l'articolo 819 ter c.p.c. non ha introdotto un'innovazione in materia di competenza, innovazione tale da condurre a limitare
l'applicazione del regime di impugnabilità delle sentenze mediante regolamento necessario o facoltativo, ivi previsto, alle sole controversie introdotte dopo l'entrata in vigore della norma, ai sensi dell'articolo 5 c.p.c., ma si applica in parte qua a tutte le sentenze pronunciate dopo
l'entrata in vigore della norma ossia alle decisioni intervenute dopo il 2 marzo 2006, a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo (la soluzione si pone in continuità con Cass. 13 agosto 2014, n. 17908, e Cass. 12 novembre 2015, n. 23176, la quale ultima è espressamente nel senso dell'applicabilità del regolamento alle sentenze pronunciate dopo
l'entrata in vigore della riforma dell'arbitrato alla luce della citata svolta delle Sezioni Unite;
v. pure Cass. 15 febbraio 2013, n. 3826). Occorre dopodiché aggiungere che per i fini dell'impugnabilità mediante regolamento di competenza nulla rileva la qualificazione data dal giudice alla propria pronuncia: perciò, la sentenza con la quale il Tribunale adito, ignorando la qualificazione dei rapporti di competenza tra arbitri e autorità giudiziaria, data dall'articolo
819 ter c.p.c., dichiari improponibile la domanda, dev'essere intesa come pronuncia declinatoria della competenza a favore degli arbitri ed è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza (Cass. 4 agosto 2011, n. 17019). (…) Va da sé che, versandosi in ipotesi di sentenza che ha pronunciato sulla sola competenza senza decidere il merito della causa, essa era suscettibile, secondo la previsione dell'articolo 819 ter c.p.c., nella parte prima trascritta, di impugnazione soltanto mediante regolamento necessario di competenza ai sensi dell'articolo 42 c.p.c. In mancanza dell'impugnazione così prevista, la pronuncia del Tribunale è passata in giudicato, evidentemente rilevabile in questa sede. Di qui
l'inammissibilità dell'impugnazione.” (Cass. Civ., Sez. I, 22.09.16, n. 21523).
La Suprema Corte ha altresì precisato che il fatto che il Giudice, nella sentenza con cui declina la propria competenza a favore di quella degli arbitri rituali, abbia contestualmente revocato il decreto ingiuntivo opposto e abbia statuito sulle spese (come accaduto nella fattispecie a mani),
è irrilevante ai fini dell'impugnabilità della sentenza stessa unicamente con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. e non anche con appello (v. sent. n. 26525/18: “Né in senso contrario può rilevare la circostanza che il Tribunale abbia altresì revocato il decreto ingiuntivo opposto e statuito sulle spese, essendosi a tal fine precisato che (cfr. Cass. n.
8165/2003) qualunque sentenza, di primo o di secondo grado, che decida esclusivamente sulla competenza - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace - deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza e qualora sia proposto altro mezzo di impugnazione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi reputare che la sentenza non perde natura di pronuncia sulla competenza se il giudice esamina anche questioni di rito o di merito, purché l'estensione sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza, o emetta statuizioni consequenziali ed accessorie, come quelle sulle spese o sulla revoca del decreto ingiuntivo (conf. Cass. n. 4478/2003, secondo cui la revoca del decreto ingiuntivo per effetto della ritenuta incompetenza del giudice che l'ha emesso non integra una decisione sul merito, in quanto costituisce una mera conseguenza necessitata della statuizione sulla competenza, che, assorbendo in tal modo l'intera portata della relativa sentenza, fa sì che quest'ultima possa essere impugnata soltanto con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ.;
Cass. n. 10875/2007). Ne discende che, dovendo la Corte esaminare d'ufficio la corretta impugnazione con l'appello della statuizione di declinatoria della competenza del giudice ordinario, tenuto conto che, nel suo nuovo tenore, l'art. 819-ter cod. proc. civ. dispone che "la sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43", ossia con il regolamento
e non già con l'appello, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ex art. 382 ultimo comma c.p.c.”).
Onde meglio definire l'ambito di applicazione della norma de qua, la Corte di Cassazione ha altresì stabilito, da un lato, che l'art. 819 ter c.p.c. non riguarda l'ipotesi dell'attribuzione di una controversia ad arbitri esteri, ponendosi, in questo caso, una questione di giurisdizione e non di competenza (sent. n. 14186/23) e, dall'altro lato, che, quando venga in rilievo una clausola di arbitrato irrituale, la sentenza che declina la competenza è impugnabile con appello e non con regolamento di competenza, perché “la pattuizione dell'arbitrato irrituale determina
l'inapplicabilità di tutte le norme dettate per quello rituale, ivi compreso l'art. 819 ter c.p.c.
(Cass., n. 21942/18, n. 19060/17).” (sent. n. 33149/22).
Si osserva che da tali ultime pronunce è possibile desumere, a contrario, che, quando il Giudice emetta una sentenza con cui nega la propria competenza in applicazione di una clausola di arbitrato rituale, senza pronunciarsi sul merito, il provvedimento è impugnabile unicamente mediante il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c.
18. Pertanto, in applicazione dell'art. 819 ter c.p.c., come interpretato dai riportati arresti nomofilattici, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1
[...]
19. Le spese di lite del presente grado di giudizio sono compensate, in ragione della natura in rito della presente decisione.
20. Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Dichiara inammissibile l'appello proposto da per le ragioni di Parte_1 cui in parte motiva;
- Compensa le spese del presente grado di giudizio;
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato dichiarato inammissibile.
Così deciso in Genova, il 09.07.25.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni