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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/07/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10384/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10384/2020 promossa da:
(P.IVA in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
procuratore dott.ssa , con il patrocinio dell'Avv. Gianfranco Chiarelli (C.F. Parte_2
) elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._1
ATTRICE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Francesco Converti (C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._3
difensore, indirizzo pec.
CONVENUTO
, (C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._4
CONVENUTA
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 31.7.2020 la – premesso che: con la Parte_1
l. n. 121 del 31 luglio 2017 venivano dettate “disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa” di che avveniva con successivo D.M. del 25 giugno 2017 n. 186 Parte_3
(G.U. n. 177 del 13.07.17); quest'ultima, in persona dei suoi liquidatori, cedeva – quale ramo di azienda – attività e passività in favore di , oltre alla partecipazione in Controparte_3 Controparte_4
(facente parte del gruppo;
in data 10.07.2017, con atto n. 3886/2088, a firma del Parte_3
Notaio (così come pubblicato sul sito di Banca di Italia l'11.07.2017), Persona_1 Parte_3
diveniva cessionaria dei crediti deteriorati di tra i quali rientrava quello verso
[...] Controparte_4
e i suoi garanti;
con D.M. del 22.2.2018 (pubblicato in G.U. il 29.05.2018) il Controparte_5
Contr ordinava ai commissari liquidatori della la cessione in blocco, a favore della Parte_3
Attività (S.G.A. s.p.a.), dei crediti deteriorati e degli altri attivi non ceduti a Controparte_7
tale operazione si perfezionava in data 11.04.2018 e ricomprendeva anche il Controparte_8
credito nei confronti di e dei suoi garanti;
con atto iscritto il 04.09.2019 presso Controparte_5
la CCIAA di Milano, la cessionaria S.G.A. s.p.a. modificava la propria denominazione sociale in la quale vantava nei confronti della Controparte_9 Controparte_5
quattro crediti (€ 756.411, 82 derivanti dall'apertura di credito ipotecaria sul conto corrente
[...]
n.17057647214 acceso in data 17.11.1998; € 1.386.986,64 derivanti dall'apertura di credito ipotecaria sul conto corrente n. 15057900381 acceso in data 17.07.2001; € 7.426.981,62 rinvenienti dal mutuo con garanzia ipotecaria contratto il 10.05.2007; € 1.442.954,27 scaturenti dal mutuo fondiario richiesto il 30.09.2010); a garanzia di tali crediti, il 13.12.2005, Parte_4 Parte_5 CP_5
pagina 2 di 15 Francesco, rilasciavano una fideiussione sino alla Parte_6 Controparte_1
concorrenza di € 4.500.000,00, mentre , in data 18.12.2005 prestava la medesima Parte_7
garanzia personale fino al valore di € 8.000.000,00; a seguito del rilascio delle fideiussioni e della conseguente erogazione dei finanziamenti, in data 07.04.2017 (con atto n. Controparte_1
22144, Racc. 7887, a firma del notaio dott. così come trascritto il 13.04.2017) Persona_2
alienava alla propria moglie, , la quota del 50% del diritto di proprietà delle unità Controparte_2
immobiliari già possedute in comunione nel fabbricato di via Chiancariello in IT (in particolare:
appartamento ubicato al civico 15, primo piano scala B, foglio 61, part. 44 sub 14 nonché locale pertinenziale ad uso deposito, ubicato a piano terra al civico 13, foglio 61, part. 44 sub 1), concordando il prezzo di € 50.000, che veniva versato a mezzo degli assegni postali n. 7214768141 (di € 40.000) e n.
721476814 (di € 10.000); tale compravendita era da ritenersi nulla per simulazione assoluta e,
comunque, inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto compiuta in frode ai creditori;
tanto si desumeva dal fatto che: l'alienazione fosse intervenuta quando la banca aveva già revocato le agevolazioni creditizie in favore della società debitrice e intimato ai fideiussori, tra cui CP_1
(già socio della la restituzione delle somme concesse (lettera del 1
[...] Controparte_5
aprile 2016); l'immobile oggetto del contratto di compravendita coincideva con la casa coniugale, sì
che il fideiussore continuava a risiedervi anche dopo la formale dismissione;
non vi era prova dell'effettivo pagamento del prezzo che, comunque, risultava del tutto inadeguato rispetto al valore dei beni trasferiti;
il contratto di compravendita non perseguiva, quindi, alcuna finalità, se non quella di disperdere la garanzia patrimoniale del fideiussore;
era consapevole del Controparte_1
pregiudizio arrecato ai creditori, in quanto, al momento dell'atto di alienazione, aveva già ricevuto le lettere di messa in mora dalla banca e conosceva l'esposizione debitoria della Controparte_5
essendone socio;
la lesione delle ragioni creditorie era nota anche all'acquirente, in quanto coniuge del dante causa;
- conveniva in giudizio e , rassegnando le Controparte_1 Controparte_2
seguenti conclusioni: dichiarare nullo per simulazione assoluta l'atto in data 07.04.2017 a rogito del pagina 3 di 15 Dott. Notaio in Altamura, REPERTORIO N.22144 N.7887, Persona_2 Per_3
trascritto il 13/04/2017 Reg. gen. 15377 Reg. Part. 10930 presso Agenzia delle entrate - Ufficio
provinciale di Bari territorio servizio di pubblicità immobiliare, con cui il sig. CP_1
nato a [...] il [...], ivi residente a [...], codice fiscale
[...]
vendeva alla propria moglie sig.ra , nata a [...]_5 Controparte_2
(BA) il 5 dicembre 1961, ivi residente a [...], codice fiscale C.F._6
, che accettava ed acquistava, la quota pari ad 1/2 (un mezzo) della proprietà comune ed
[...]
indivisa delle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato in IT (BA) a Via
Chiancariello e precisamente:
a) appartamento avente accesso dal portone condominiale posto al civico 15, primo piano della scala
"B", con ingresso dalla porta a sinistra di chi sale le scale composto da quattro vani ed accessori;
confinante con Via Chiancariello, con vano scale e con proprietà ; nel Catasto Fabbricati del Per_4
Comune di IT, in ditta esatta, al foglio 61, particella 44 sub, 14, Via Chiancariello n. 15, p. 1, sc.
B, cat. A/2, cl. 3,vani 6,5, sup.cat. mq. 140, r.c. Euro 772,10;
b) pertinenziale locale deposito al piano terra, avente accesso autonomo dal civico n. 13, con
entrostante accessorio;
confinante con Via Chiancariello, con rampa di discesa condominiale e con
portico passante;
nel Catasto Fabbricati del Comune di IT, in ditta esatta, al foglio 61, particella
44 sub. 1, Via Chiancariello n. 13, D. T. cat. C/2, cl. 8, mq. 41, sup.cat. mq. 49, r.c. Euro 135,52;
- in subordine revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. c quindi dichiarare inefficace nei confronti di
il medesimo atto del 07.04:2017 a rogito del Dott. notaio in Pt_1 Persona_2
Altamura, REPERTORIO N.22144 RACCOLTA N.7887, nel suo integrale contenuto come innanzi
meglio descritto;
- ordinare al Conservatore dei RR.Il. di Bari di procedere con esonero da ogni sua
responsabilità alla trascrizione ed annotazione della emananda sentenza e ad ogni altra formalità
necessaria ed utile.
Con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio. pagina 4 di 15 Con comparsa depositata il 15.12.2020, si costituiva in giudizio che, Controparte_1
preliminarmente, adduceva l'effettività del trasferimento immobiliare e, in subordine, eccepiva l'infondatezza dell'avversa domanda, stante l'insussistenza dei requisiti richiesti ex lege ai fini dell'accertamento della simulazione e della revoca dell'atto dispositivo.
Con riferimento alla simulazione, sosteneva che il trasferimento del bene non fosse finalizzato alla riduzione della garanzia patrimoniale generica del fideiussore, atteso che le ragioni creditorie risultavano già tutelate per effetto del pignoramento immobiliare eseguito dall'attrice sul patrimonio della società debitrice.
Con riferimento alla revocatoria, il convenuto contestava la qualità di “creditore” della la Pt_1
sussistenza del requisito della scientia fraudis in capo al debitore, nonché quella della partecipatio
fraudis dell'acquirente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze.
La causa istruita in via documentale, anche attraverso l'ordine di esibizione di documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione, nonché con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.04.2025, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
-------------
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di attesa la regolare notifica Controparte_2
dell'atto introduttivo, avvenuta il 31.07.2020, ai sensi del combinato disposto degli artt. 108 del d.l. n.
18 del 2020 e 46 del d.l. n. 34 del 2020, a mente dei quali «al fine di assicurare l'adozione delle misure
di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei
lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio
postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché per
pagina 5 di 15 lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982 n.890 e
all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.985, gli operatori postali procedono alla
consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario
o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del
pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro
luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata
al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche
la suddetta modalità di recapito».
Invero, dall'esame della cartolina in atti, si evince la consegna “a mani” del plico nei confronti della convenuta, che non ha potuto apporvi la propria firma in conformità alle prescrizioni normative sopra richiamate, nonché la spedizione della comunicazione di avvenuta notificazione con raccomandata.
Va altresì riconosciuta la legittimazione dell'attrice in ordine alle proposte domande, infondatamente contestata dal convenuto.
Invero, emerge dal compendio probatorio in atti tanto la sussistenza della legittimazione attiva della quanto l'esistenza di un credito, in suo favore, liquido ed Parte_1
esigibile.
In ordine al primo profilo, l'attrice ha dimostrato la propria legittimazione, depositando, da un lato, la visura camerale attestante il mutamento della denominazione da S.G.A. s.p.a. in (all. G. Pt_1
fascicolo attoreo) e, dall'altro, il contratto di cessione dei crediti stipulato l'11.04.2018,
successivamente trasfuso nel DM 22.02.2018, pubblicato nella G.U. n. 123 del 29.05.2018 (cfr. all.ti E
ed E1).
Sul punto, d'altronde, la Suprema Corte ha stabilito che «in tema di cessione in blocco dei crediti da
parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica pagina 6 di 15 enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione» (così, Cass. 31188/2017, 10860/2024). Inoltre, «qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al
necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346
c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in
concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la
legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito» ( Cass., 13
giugno 2019, n. 15884).
Ad ogni modo, è sempre necessario che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo
particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, dimostri
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale
della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o
implicitamente riconosciuta» (Cass. n. 24798/2020).
Orbene, nel caso di specie, la società ha pienamente adempiuto a tali oneri probatori, Pt_1
depositando tutta la documentazione necessaria a comprovare tanto la propria legittimazione attiva,
quanto l'inclusione del credito garantito dal convenuto tra quelli oggetto di cessione. Infatti, all'art. 1
del DM 22.02.2018, così come pubblicato nella GU del 29.05.2018, si legge «a norma dell'art. 5 del
decreto-legge, i commissari liquidatori di e Parte_8
in liquidazione coatta amministrativa, procedono, in una o più Controparte_10
soluzioni, alla cessione in favore del rispettivo patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2, dei
crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non
ceduti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge o retrocessi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge,
unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai creduti ceduti alla SGA».
pagina 7 di 15 Orbene, il credito garantito dal convenuto mediante fideiussione, fondato sulla documentazione contrattuale prodotta con l'atto di citazione e non oggetto di specifica contestazione da parte del garante, si era già deteriorato in data 01.04.2016 (cfr. all.ti 11 e 11 bis fascicolo attrice), quando la banca, con due diverse missive, aveva risolto per inadempimento i contratti stipulati con la
[...]
e aveva intimato a quest'ultima e ai suoi fideiussori (nei limiti della garanzia) la Controparte_5
restituzione degli importi corrisposti.
Pertanto, risulta evidente non solo la legittimazione attiva della ma anche l'esistenza di un Pt_1
credito, in suo favore, certo.
Nel merito, la domanda tesa ad ottenere l'accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita stipulato dai convenuti in data 07.04.2017 (con atto n. 22144, Racc. 7887, a firma del notaio dott. così come trascritto il 13.04.2017) va rigettata perché non Persona_2
adeguatamente provata.
La simulazione assoluta è disciplinata dall'art. 1414 co.1 c.c., a mente del quale «il contratto simulato non produce effetti tra le parti», sì che tra le stesse non sorge alcun rapporto contrattuale. Per tale ragione, l'azione volta a far valere la simulazione assoluta ha natura di accertamento negativo, in quanto tende alla dichiarazione di inefficacia del rapporto simulato, di fatto inesistente.
A tal fine, i soggetti interessati a rimuovere lo stato di apparentia iuris devono provare, anche per il tramite di presunzioni, l'effettiva volontà delle parti in ordine al rapporto giuridico simulato.
In particolare, nell'àmbito della simulazione assoluta di un contratto di compravendita immobiliare,
«ove la domanda di simulazione sia proposta da creditori o da terzi, l'art. 1417 c.c. consente, com'è
noto, la prova per testimoni e dunque quella per presunzioni (art. 2727 e 2729 c.c.) senza limiti. La
ratio di tale norma è quella che terzi e creditori non sono in grado di procurarsi la
controdichiarazione, che normalmente è in possesso delle sole parti contraenti, e ciò giustifica la
possibilità per essi, e solo per essi di ricorrere alla prova testimoniale o indiziaria" (Cass., 8 ottobre
2018, n. 24696). pagina 8 di 15 Più nel dettaglio, le presunzioni devono essere gravi, precise e concordati e «non occorre che tra il
fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo
sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di
probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero
convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti» (Cass., 19 marzo
2024, n. 7350).
Tuttavia, ove la domanda del creditore abbia ad oggetto la simulazione assoluta di un contratto di compravendita, grava sul convenuto la prova del «pagamento del prezzo della compravendita non
essendo sufficiente la dichiarazione relativa al versamento del prezzo seppur contenuta nel rogito
notarile» (ex multis, Cass. n. 536/2017; Cass. n. 22454/2014; Cass. n. 22057/2019).
Orbene, nel caso di specie, gli elementi indiziari addotti dall'attrice a sostegno della simulazione assoluta atterrebbero: al legame di coniugio delle parti contraenti, alla natura del cespite alienato rappresentato dalla casa familiare, all'esiguità del prezzo versato dalla moglie rispetto al valore del bene, alla vicinanza temporale dell'atto dispositivo rispetto all'insorgenza del debito contratto dal marito e, infine, alle peculiari modalità di acquisto dell'immobile, avvenuto tramite la dazione di assegni, emessi da un conto corrente cointestato tra la moglie del fideiussore ed il padre dello stesso.
Tali indici, però, riletti alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate e del compendio probatorio in atti (cfr. estratti conto del 30.06.2017 e del 30.09.2018 rilasciati da a seguito dell'ordine CP_11
di esibizione dell'08.06.21), non consentono di ritenere adeguatamente provata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita.
Ed invero, dalla lettura degli estratti conto in atti emerge che l'acquirente, moglie di CP_1
ha versato il prezzo indicato nel contratto, ancorché in due distinti momenti: € 40.000 a
[...]
ridosso della vendita mediante l'assegno n. 7214768141 (addebitato il 18.04.2017) e € 10.000 oltre un anno dopo, attraverso l'assegno n. 721476814 (addebitato il 20.07.2018).
pagina 9 di 15 Tale risultanza esclude pertanto l'elemento indiziario di maggior rilievo, costituito dal mancato versamento del prezzo (Cass. Sez. I., n.28224/2008).
Non è peraltro sostenibile con certezza l'incongruità del prezzo, ove si consideri che il valore di stima,
indicato dal ctu in € 167.500,00 è riferito all'intero immobile e che la differenza tra la stima della quota del 50%, pari ad € 83.750,00 ed il prezzo pagato di € 50.000,00 potrebbe denotare altra finalità non simulatoria.
La domanda di simulazione assoluta va pertanto rigettata, perché non supportata da plurimi elementi indiziari concordanti.
Va di contro accolta la domanda formulata ai sensi dell'art.2901 c.c.
Venendo in rilievo un negozio a titolo oneroso, in quanto attributivo di un immediato vantaggio patrimoniale in favore del disponente, deve applicarsi la disciplina di cui all'art. 2901 co. 1 n. 2 c.c.,
con la conseguenza che il creditore è tenuto a dimostrare tutti i presupposti dell'actio pauliana, sia soggettivi (la titolarità del credito, la scientia damni e la partecipatio fraudis), che oggettivi (eventus
damni).
Con riferimento alla qualità di creditore, vanno richiamati i rilievi innanzi svolti in ordine alla legittimazione dell'attore, stante peraltro l'esperibilità dell'azione revocatoria anche in presenza di mero credito litigioso.
Acclarata la sussistenza del primo presupposto soggettivo della revocatoria (titolarità del credito),
occorre focalizzare l'attenzione sull'esistenza dell'elemento psicologico in capo al debitore, che si estrinseca nelle forme dell'animus nocendi ovvero della scientia damni (o consilium fraudis), a seconda che l'atto dispositivo venga compiuto prima o dopo l'insorgenza del credito.
Sul punto, infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, «in tema di azione revocatoria
ordinaria, ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, condizione per il suo
esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli
atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché pagina 10 di 15 quest'ultimo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che
l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente» (così, Cass. n.
23326 del 2018).
In altre parole, si richiede che, attraverso l'atto dispositivo, il debitore maturi la consapevolezza della riduzione del proprio patrimonio e, segnatamente, della garanzia patrimoniale generica posta a tutela dei creditori.
Tali presupposti, a ben vedere, possono trovare compiuta attuazione nel caso di specie, ove, come si è
detto, oggetto della revocatoria è un atto dispositivo a titolo oneroso, posto in essere dal garante dopo l'insorgenza del credito.
In tal caso, infatti, il requisito della scientia damni risulta adeguatamente dimostrato dall'attrice, la quale ha condivisibilmente addotto che il fideiussore fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con il proprio atto di alienazione, atteso che, al momento della compravendita
(avvenuta nel 2017), la banca gli aveva intimato, da circa un anno, la restituzione dell'importo garantito, stante il persistente inadempimento del debitore principale.
Nel medesimo senso depone la verifica del ctu, che ha accertato il valore dell'immobile innanzi indicato.
D'altra parte, pur volendo ritenere congrua l'alienazione della quota per il minor prezzo dell'atto impugnato, la sostituzione, nel patrimonio del debitore, di beni immobili con liquidità, aggredibile con maggiori difficoltà e rischi di agevole dispersione, integra di per sé un pregiudizio ben percepibile dal debitore.
In quest'ottica, quindi, diviene possibile configurare anche il requisito della partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente, moglie del CP_5
In linea generale, infatti, «la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini
dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e
successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la pagina 11 di 15 sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente
inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente»
(così, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1286).
Nel caso di specie, il rapporto di coniugio tra l'alienante e l'acquirente, nonché la prosecuzione della loro convivenza nella casa familiare alienata, costituiscono indici sintomatici, di per sé sufficienti, a dimostrare la consapevolezza, in capo alla , della situazione debitoria del marito, peraltro socio e CP_2
direttore tecnico della (ossia il debitore principale) e della finalità Controparte_5
pregiudizievole dell'atto per le ragioni dei creditori.
Pertanto, acclarata la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2901 c.c., resta ora da vagliare il presupposto oggettivo dell'eventus damni.
Sul punto, occorre premettere che «il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre
non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del
debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto
qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del
credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni
quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi
agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le
ragioni del creditore» (in tal senso, Cass., 18 giugno 2019, n. 16221). Ciò in quanto, «l'accertamento
dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore
istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto
impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni
del debitore» (Cass., ord. 29 settembre 2021, n. 26310).
In questa prospettiva, quindi, si è ritenuto che «la sostituzione di un immobile con il denaro derivante
dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia
pagina 12 di 15 patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro» (Cass., 9 febbraio
2012, n. 1896).
Nel caso di specie, risulta allegato dall'attrice anche l'eventus damni, atteso che la dismissione della quota in proprietà della casa coniugale ha determinato l'alterazione in peius della garanzia patrimoniale del fideiussore, rendendo incerta o comunque più difficile la realizzazione del credito.
Dal canto suo, invece, il convenuto ha omesso di provare l'idoneità del proprio patrimonio a soddisfare le ragioni creditorie, quanto meno nei limiti della garanzia che aveva prestato. In tal senso, infatti,
non ha dimostrato di possedere beni ulteriori rispetto a quello alienato, né ha addotto la CP_5
disponibilità di liquidità o crediti sufficienti ad elidere il periculum di un suo futuro inadempimento,
con la conseguenza che le risultanze probatorie non avvalorano in alcun modo l'assunto dell'agevole e certa soddisfazione delle ragioni creditorie con il patrimonio residuo del fideiussore.
Sulla scorta delle ragioni sin qui esposte, la domanda dell'attrice va dunque parzialmente accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita del 07.04.2017 a rogito del notaio rep. n. 22144, Racc. 7887, così come trascritto il 13.04.2017. Persona_2
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite per metà, poste a carico dei soccombenti, in solido, per la residua metà e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità
delle questioni esaminate, con incremento del 5% per ogni superamento dello scaglione di maggior valore, commisurato al credito vantato dall'attrice, in specie la garanzia fideiussoria di € 4.500.000,00
(Cfr. Cass. n.25883/2023; Id. n.3697/2020).
Va disposta la trasmissione degli atti alla cancelleria per l'integrazione del contributo di iscrizione a ruolo della causa, versato erroneamente per il dichiarato minor valore di € 50.000, pari al prezzo dell'atto impugnato.
P.Q.M.
pagina 13 di 15 Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del
31.7.2020 dalla nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
- rigetta la domanda attorea di nullità e simulazione del contratto di compravendita del
07.04.2017;
- accoglie la domanda revocatoria proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 07.04.2017, a rogito del notaio Persona_2
rep. n. 22144, Racc. 7887, così come trascritto il 13.04.2017;
- ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, con esonero del
Conservatore da responsabilità;
- condanna i convenuti, in solido, al rimborso della metà delle spese processuali, in favore dell'attrice, liquidate per l'intero in € 13.648,31 per compensi, oltre spese di iscrizione a ruolo,
spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, e compensa le spese residue,
pari alla metà delle somme di cui innanzi;
- manda alla cancelleria per l'integrazione del contributo di iscrizione a ruolo della causa.
Bari, 18.07.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, Valentina Sara
Ruscigno.
pagina 14 di 15 pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10384/2020 promossa da:
(P.IVA in persona del suo Parte_1 P.IVA_1
procuratore dott.ssa , con il patrocinio dell'Avv. Gianfranco Chiarelli (C.F. Parte_2
) elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo pec. C.F._1
ATTRICE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Francesco Converti (C.F. elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._3
difensore, indirizzo pec.
CONVENUTO
, (C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._4
CONVENUTA
pagina 1 di 15 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 31.7.2020 la – premesso che: con la Parte_1
l. n. 121 del 31 luglio 2017 venivano dettate “disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa” di che avveniva con successivo D.M. del 25 giugno 2017 n. 186 Parte_3
(G.U. n. 177 del 13.07.17); quest'ultima, in persona dei suoi liquidatori, cedeva – quale ramo di azienda – attività e passività in favore di , oltre alla partecipazione in Controparte_3 Controparte_4
(facente parte del gruppo;
in data 10.07.2017, con atto n. 3886/2088, a firma del Parte_3
Notaio (così come pubblicato sul sito di Banca di Italia l'11.07.2017), Persona_1 Parte_3
diveniva cessionaria dei crediti deteriorati di tra i quali rientrava quello verso
[...] Controparte_4
e i suoi garanti;
con D.M. del 22.2.2018 (pubblicato in G.U. il 29.05.2018) il Controparte_5
Contr ordinava ai commissari liquidatori della la cessione in blocco, a favore della Parte_3
Attività (S.G.A. s.p.a.), dei crediti deteriorati e degli altri attivi non ceduti a Controparte_7
tale operazione si perfezionava in data 11.04.2018 e ricomprendeva anche il Controparte_8
credito nei confronti di e dei suoi garanti;
con atto iscritto il 04.09.2019 presso Controparte_5
la CCIAA di Milano, la cessionaria S.G.A. s.p.a. modificava la propria denominazione sociale in la quale vantava nei confronti della Controparte_9 Controparte_5
quattro crediti (€ 756.411, 82 derivanti dall'apertura di credito ipotecaria sul conto corrente
[...]
n.17057647214 acceso in data 17.11.1998; € 1.386.986,64 derivanti dall'apertura di credito ipotecaria sul conto corrente n. 15057900381 acceso in data 17.07.2001; € 7.426.981,62 rinvenienti dal mutuo con garanzia ipotecaria contratto il 10.05.2007; € 1.442.954,27 scaturenti dal mutuo fondiario richiesto il 30.09.2010); a garanzia di tali crediti, il 13.12.2005, Parte_4 Parte_5 CP_5
pagina 2 di 15 Francesco, rilasciavano una fideiussione sino alla Parte_6 Controparte_1
concorrenza di € 4.500.000,00, mentre , in data 18.12.2005 prestava la medesima Parte_7
garanzia personale fino al valore di € 8.000.000,00; a seguito del rilascio delle fideiussioni e della conseguente erogazione dei finanziamenti, in data 07.04.2017 (con atto n. Controparte_1
22144, Racc. 7887, a firma del notaio dott. così come trascritto il 13.04.2017) Persona_2
alienava alla propria moglie, , la quota del 50% del diritto di proprietà delle unità Controparte_2
immobiliari già possedute in comunione nel fabbricato di via Chiancariello in IT (in particolare:
appartamento ubicato al civico 15, primo piano scala B, foglio 61, part. 44 sub 14 nonché locale pertinenziale ad uso deposito, ubicato a piano terra al civico 13, foglio 61, part. 44 sub 1), concordando il prezzo di € 50.000, che veniva versato a mezzo degli assegni postali n. 7214768141 (di € 40.000) e n.
721476814 (di € 10.000); tale compravendita era da ritenersi nulla per simulazione assoluta e,
comunque, inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto compiuta in frode ai creditori;
tanto si desumeva dal fatto che: l'alienazione fosse intervenuta quando la banca aveva già revocato le agevolazioni creditizie in favore della società debitrice e intimato ai fideiussori, tra cui CP_1
(già socio della la restituzione delle somme concesse (lettera del 1
[...] Controparte_5
aprile 2016); l'immobile oggetto del contratto di compravendita coincideva con la casa coniugale, sì
che il fideiussore continuava a risiedervi anche dopo la formale dismissione;
non vi era prova dell'effettivo pagamento del prezzo che, comunque, risultava del tutto inadeguato rispetto al valore dei beni trasferiti;
il contratto di compravendita non perseguiva, quindi, alcuna finalità, se non quella di disperdere la garanzia patrimoniale del fideiussore;
era consapevole del Controparte_1
pregiudizio arrecato ai creditori, in quanto, al momento dell'atto di alienazione, aveva già ricevuto le lettere di messa in mora dalla banca e conosceva l'esposizione debitoria della Controparte_5
essendone socio;
la lesione delle ragioni creditorie era nota anche all'acquirente, in quanto coniuge del dante causa;
- conveniva in giudizio e , rassegnando le Controparte_1 Controparte_2
seguenti conclusioni: dichiarare nullo per simulazione assoluta l'atto in data 07.04.2017 a rogito del pagina 3 di 15 Dott. Notaio in Altamura, REPERTORIO N.22144 N.7887, Persona_2 Per_3
trascritto il 13/04/2017 Reg. gen. 15377 Reg. Part. 10930 presso Agenzia delle entrate - Ufficio
provinciale di Bari territorio servizio di pubblicità immobiliare, con cui il sig. CP_1
nato a [...] il [...], ivi residente a [...], codice fiscale
[...]
vendeva alla propria moglie sig.ra , nata a [...]_5 Controparte_2
(BA) il 5 dicembre 1961, ivi residente a [...], codice fiscale C.F._6
, che accettava ed acquistava, la quota pari ad 1/2 (un mezzo) della proprietà comune ed
[...]
indivisa delle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato in IT (BA) a Via
Chiancariello e precisamente:
a) appartamento avente accesso dal portone condominiale posto al civico 15, primo piano della scala
"B", con ingresso dalla porta a sinistra di chi sale le scale composto da quattro vani ed accessori;
confinante con Via Chiancariello, con vano scale e con proprietà ; nel Catasto Fabbricati del Per_4
Comune di IT, in ditta esatta, al foglio 61, particella 44 sub, 14, Via Chiancariello n. 15, p. 1, sc.
B, cat. A/2, cl. 3,vani 6,5, sup.cat. mq. 140, r.c. Euro 772,10;
b) pertinenziale locale deposito al piano terra, avente accesso autonomo dal civico n. 13, con
entrostante accessorio;
confinante con Via Chiancariello, con rampa di discesa condominiale e con
portico passante;
nel Catasto Fabbricati del Comune di IT, in ditta esatta, al foglio 61, particella
44 sub. 1, Via Chiancariello n. 13, D. T. cat. C/2, cl. 8, mq. 41, sup.cat. mq. 49, r.c. Euro 135,52;
- in subordine revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. c quindi dichiarare inefficace nei confronti di
il medesimo atto del 07.04:2017 a rogito del Dott. notaio in Pt_1 Persona_2
Altamura, REPERTORIO N.22144 RACCOLTA N.7887, nel suo integrale contenuto come innanzi
meglio descritto;
- ordinare al Conservatore dei RR.Il. di Bari di procedere con esonero da ogni sua
responsabilità alla trascrizione ed annotazione della emananda sentenza e ad ogni altra formalità
necessaria ed utile.
Con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio. pagina 4 di 15 Con comparsa depositata il 15.12.2020, si costituiva in giudizio che, Controparte_1
preliminarmente, adduceva l'effettività del trasferimento immobiliare e, in subordine, eccepiva l'infondatezza dell'avversa domanda, stante l'insussistenza dei requisiti richiesti ex lege ai fini dell'accertamento della simulazione e della revoca dell'atto dispositivo.
Con riferimento alla simulazione, sosteneva che il trasferimento del bene non fosse finalizzato alla riduzione della garanzia patrimoniale generica del fideiussore, atteso che le ragioni creditorie risultavano già tutelate per effetto del pignoramento immobiliare eseguito dall'attrice sul patrimonio della società debitrice.
Con riferimento alla revocatoria, il convenuto contestava la qualità di “creditore” della la Pt_1
sussistenza del requisito della scientia fraudis in capo al debitore, nonché quella della partecipatio
fraudis dell'acquirente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto integrale della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze.
La causa istruita in via documentale, anche attraverso l'ordine di esibizione di documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione, nonché con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.04.2025, nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190
c.p.c.
-------------
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di attesa la regolare notifica Controparte_2
dell'atto introduttivo, avvenuta il 31.07.2020, ai sensi del combinato disposto degli artt. 108 del d.l. n.
18 del 2020 e 46 del d.l. n. 34 del 2020, a mente dei quali «al fine di assicurare l'adozione delle misure
di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei
lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio
postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, nonché per
pagina 5 di 15 lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982 n.890 e
all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.985, gli operatori postali procedono alla
consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario
o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del
pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro
luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata
al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche
la suddetta modalità di recapito».
Invero, dall'esame della cartolina in atti, si evince la consegna “a mani” del plico nei confronti della convenuta, che non ha potuto apporvi la propria firma in conformità alle prescrizioni normative sopra richiamate, nonché la spedizione della comunicazione di avvenuta notificazione con raccomandata.
Va altresì riconosciuta la legittimazione dell'attrice in ordine alle proposte domande, infondatamente contestata dal convenuto.
Invero, emerge dal compendio probatorio in atti tanto la sussistenza della legittimazione attiva della quanto l'esistenza di un credito, in suo favore, liquido ed Parte_1
esigibile.
In ordine al primo profilo, l'attrice ha dimostrato la propria legittimazione, depositando, da un lato, la visura camerale attestante il mutamento della denominazione da S.G.A. s.p.a. in (all. G. Pt_1
fascicolo attoreo) e, dall'altro, il contratto di cessione dei crediti stipulato l'11.04.2018,
successivamente trasfuso nel DM 22.02.2018, pubblicato nella G.U. n. 123 del 29.05.2018 (cfr. all.ti E
ed E1).
Sul punto, d'altronde, la Suprema Corte ha stabilito che «in tema di cessione in blocco dei crediti da
parte di una banca, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica pagina 6 di 15 enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della
cessione» (così, Cass. 31188/2017, 10860/2024). Inoltre, «qualora il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al
necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346
c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in
concreto idoneo, secondo il “prudente apprezzamento” del giudice del merito, a mostrare la
legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito» ( Cass., 13
giugno 2019, n. 15884).
Ad ogni modo, è sempre necessario che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo
particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, dimostri
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale
della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o
implicitamente riconosciuta» (Cass. n. 24798/2020).
Orbene, nel caso di specie, la società ha pienamente adempiuto a tali oneri probatori, Pt_1
depositando tutta la documentazione necessaria a comprovare tanto la propria legittimazione attiva,
quanto l'inclusione del credito garantito dal convenuto tra quelli oggetto di cessione. Infatti, all'art. 1
del DM 22.02.2018, così come pubblicato nella GU del 29.05.2018, si legge «a norma dell'art. 5 del
decreto-legge, i commissari liquidatori di e Parte_8
in liquidazione coatta amministrativa, procedono, in una o più Controparte_10
soluzioni, alla cessione in favore del rispettivo patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2, dei
crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non
ceduti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge o retrocessi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge,
unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai creduti ceduti alla SGA».
pagina 7 di 15 Orbene, il credito garantito dal convenuto mediante fideiussione, fondato sulla documentazione contrattuale prodotta con l'atto di citazione e non oggetto di specifica contestazione da parte del garante, si era già deteriorato in data 01.04.2016 (cfr. all.ti 11 e 11 bis fascicolo attrice), quando la banca, con due diverse missive, aveva risolto per inadempimento i contratti stipulati con la
[...]
e aveva intimato a quest'ultima e ai suoi fideiussori (nei limiti della garanzia) la Controparte_5
restituzione degli importi corrisposti.
Pertanto, risulta evidente non solo la legittimazione attiva della ma anche l'esistenza di un Pt_1
credito, in suo favore, certo.
Nel merito, la domanda tesa ad ottenere l'accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita stipulato dai convenuti in data 07.04.2017 (con atto n. 22144, Racc. 7887, a firma del notaio dott. così come trascritto il 13.04.2017) va rigettata perché non Persona_2
adeguatamente provata.
La simulazione assoluta è disciplinata dall'art. 1414 co.1 c.c., a mente del quale «il contratto simulato non produce effetti tra le parti», sì che tra le stesse non sorge alcun rapporto contrattuale. Per tale ragione, l'azione volta a far valere la simulazione assoluta ha natura di accertamento negativo, in quanto tende alla dichiarazione di inefficacia del rapporto simulato, di fatto inesistente.
A tal fine, i soggetti interessati a rimuovere lo stato di apparentia iuris devono provare, anche per il tramite di presunzioni, l'effettiva volontà delle parti in ordine al rapporto giuridico simulato.
In particolare, nell'àmbito della simulazione assoluta di un contratto di compravendita immobiliare,
«ove la domanda di simulazione sia proposta da creditori o da terzi, l'art. 1417 c.c. consente, com'è
noto, la prova per testimoni e dunque quella per presunzioni (art. 2727 e 2729 c.c.) senza limiti. La
ratio di tale norma è quella che terzi e creditori non sono in grado di procurarsi la
controdichiarazione, che normalmente è in possesso delle sole parti contraenti, e ciò giustifica la
possibilità per essi, e solo per essi di ricorrere alla prova testimoniale o indiziaria" (Cass., 8 ottobre
2018, n. 24696). pagina 8 di 15 Più nel dettaglio, le presunzioni devono essere gravi, precise e concordati e «non occorre che tra il
fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo
sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di
probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero
convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti» (Cass., 19 marzo
2024, n. 7350).
Tuttavia, ove la domanda del creditore abbia ad oggetto la simulazione assoluta di un contratto di compravendita, grava sul convenuto la prova del «pagamento del prezzo della compravendita non
essendo sufficiente la dichiarazione relativa al versamento del prezzo seppur contenuta nel rogito
notarile» (ex multis, Cass. n. 536/2017; Cass. n. 22454/2014; Cass. n. 22057/2019).
Orbene, nel caso di specie, gli elementi indiziari addotti dall'attrice a sostegno della simulazione assoluta atterrebbero: al legame di coniugio delle parti contraenti, alla natura del cespite alienato rappresentato dalla casa familiare, all'esiguità del prezzo versato dalla moglie rispetto al valore del bene, alla vicinanza temporale dell'atto dispositivo rispetto all'insorgenza del debito contratto dal marito e, infine, alle peculiari modalità di acquisto dell'immobile, avvenuto tramite la dazione di assegni, emessi da un conto corrente cointestato tra la moglie del fideiussore ed il padre dello stesso.
Tali indici, però, riletti alla luce delle coordinate ermeneutiche delineate e del compendio probatorio in atti (cfr. estratti conto del 30.06.2017 e del 30.09.2018 rilasciati da a seguito dell'ordine CP_11
di esibizione dell'08.06.21), non consentono di ritenere adeguatamente provata la simulazione assoluta dell'atto di compravendita.
Ed invero, dalla lettura degli estratti conto in atti emerge che l'acquirente, moglie di CP_1
ha versato il prezzo indicato nel contratto, ancorché in due distinti momenti: € 40.000 a
[...]
ridosso della vendita mediante l'assegno n. 7214768141 (addebitato il 18.04.2017) e € 10.000 oltre un anno dopo, attraverso l'assegno n. 721476814 (addebitato il 20.07.2018).
pagina 9 di 15 Tale risultanza esclude pertanto l'elemento indiziario di maggior rilievo, costituito dal mancato versamento del prezzo (Cass. Sez. I., n.28224/2008).
Non è peraltro sostenibile con certezza l'incongruità del prezzo, ove si consideri che il valore di stima,
indicato dal ctu in € 167.500,00 è riferito all'intero immobile e che la differenza tra la stima della quota del 50%, pari ad € 83.750,00 ed il prezzo pagato di € 50.000,00 potrebbe denotare altra finalità non simulatoria.
La domanda di simulazione assoluta va pertanto rigettata, perché non supportata da plurimi elementi indiziari concordanti.
Va di contro accolta la domanda formulata ai sensi dell'art.2901 c.c.
Venendo in rilievo un negozio a titolo oneroso, in quanto attributivo di un immediato vantaggio patrimoniale in favore del disponente, deve applicarsi la disciplina di cui all'art. 2901 co. 1 n. 2 c.c.,
con la conseguenza che il creditore è tenuto a dimostrare tutti i presupposti dell'actio pauliana, sia soggettivi (la titolarità del credito, la scientia damni e la partecipatio fraudis), che oggettivi (eventus
damni).
Con riferimento alla qualità di creditore, vanno richiamati i rilievi innanzi svolti in ordine alla legittimazione dell'attore, stante peraltro l'esperibilità dell'azione revocatoria anche in presenza di mero credito litigioso.
Acclarata la sussistenza del primo presupposto soggettivo della revocatoria (titolarità del credito),
occorre focalizzare l'attenzione sull'esistenza dell'elemento psicologico in capo al debitore, che si estrinseca nelle forme dell'animus nocendi ovvero della scientia damni (o consilium fraudis), a seconda che l'atto dispositivo venga compiuto prima o dopo l'insorgenza del credito.
Sul punto, infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale, «in tema di azione revocatoria
ordinaria, ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, condizione per il suo
esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli
atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché pagina 10 di 15 quest'ultimo deve essere a conoscenza che il proprio dante causa è vincolato verso creditori e che
l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla garanzia patrimoniale del disponente» (così, Cass. n.
23326 del 2018).
In altre parole, si richiede che, attraverso l'atto dispositivo, il debitore maturi la consapevolezza della riduzione del proprio patrimonio e, segnatamente, della garanzia patrimoniale generica posta a tutela dei creditori.
Tali presupposti, a ben vedere, possono trovare compiuta attuazione nel caso di specie, ove, come si è
detto, oggetto della revocatoria è un atto dispositivo a titolo oneroso, posto in essere dal garante dopo l'insorgenza del credito.
In tal caso, infatti, il requisito della scientia damni risulta adeguatamente dimostrato dall'attrice, la quale ha condivisibilmente addotto che il fideiussore fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con il proprio atto di alienazione, atteso che, al momento della compravendita
(avvenuta nel 2017), la banca gli aveva intimato, da circa un anno, la restituzione dell'importo garantito, stante il persistente inadempimento del debitore principale.
Nel medesimo senso depone la verifica del ctu, che ha accertato il valore dell'immobile innanzi indicato.
D'altra parte, pur volendo ritenere congrua l'alienazione della quota per il minor prezzo dell'atto impugnato, la sostituzione, nel patrimonio del debitore, di beni immobili con liquidità, aggredibile con maggiori difficoltà e rischi di agevole dispersione, integra di per sé un pregiudizio ben percepibile dal debitore.
In quest'ottica, quindi, diviene possibile configurare anche il requisito della partecipatio fraudis in capo al terzo acquirente, moglie del CP_5
In linea generale, infatti, «la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini
dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e
successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la pagina 11 di 15 sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente
inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente»
(così, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1286).
Nel caso di specie, il rapporto di coniugio tra l'alienante e l'acquirente, nonché la prosecuzione della loro convivenza nella casa familiare alienata, costituiscono indici sintomatici, di per sé sufficienti, a dimostrare la consapevolezza, in capo alla , della situazione debitoria del marito, peraltro socio e CP_2
direttore tecnico della (ossia il debitore principale) e della finalità Controparte_5
pregiudizievole dell'atto per le ragioni dei creditori.
Pertanto, acclarata la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2901 c.c., resta ora da vagliare il presupposto oggettivo dell'eventus damni.
Sul punto, occorre premettere che «il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre
non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del
debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto
qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del
credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni
quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi
agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le
ragioni del creditore» (in tal senso, Cass., 18 giugno 2019, n. 16221). Ciò in quanto, «l'accertamento
dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore
istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto
impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni
del debitore» (Cass., ord. 29 settembre 2021, n. 26310).
In questa prospettiva, quindi, si è ritenuto che «la sostituzione di un immobile con il denaro derivante
dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia
pagina 12 di 15 patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro» (Cass., 9 febbraio
2012, n. 1896).
Nel caso di specie, risulta allegato dall'attrice anche l'eventus damni, atteso che la dismissione della quota in proprietà della casa coniugale ha determinato l'alterazione in peius della garanzia patrimoniale del fideiussore, rendendo incerta o comunque più difficile la realizzazione del credito.
Dal canto suo, invece, il convenuto ha omesso di provare l'idoneità del proprio patrimonio a soddisfare le ragioni creditorie, quanto meno nei limiti della garanzia che aveva prestato. In tal senso, infatti,
non ha dimostrato di possedere beni ulteriori rispetto a quello alienato, né ha addotto la CP_5
disponibilità di liquidità o crediti sufficienti ad elidere il periculum di un suo futuro inadempimento,
con la conseguenza che le risultanze probatorie non avvalorano in alcun modo l'assunto dell'agevole e certa soddisfazione delle ragioni creditorie con il patrimonio residuo del fideiussore.
Sulla scorta delle ragioni sin qui esposte, la domanda dell'attrice va dunque parzialmente accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia dell'atto di compravendita del 07.04.2017 a rogito del notaio rep. n. 22144, Racc. 7887, così come trascritto il 13.04.2017. Persona_2
Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite per metà, poste a carico dei soccombenti, in solido, per la residua metà e liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità
delle questioni esaminate, con incremento del 5% per ogni superamento dello scaglione di maggior valore, commisurato al credito vantato dall'attrice, in specie la garanzia fideiussoria di € 4.500.000,00
(Cfr. Cass. n.25883/2023; Id. n.3697/2020).
Va disposta la trasmissione degli atti alla cancelleria per l'integrazione del contributo di iscrizione a ruolo della causa, versato erroneamente per il dichiarato minor valore di € 50.000, pari al prezzo dell'atto impugnato.
P.Q.M.
pagina 13 di 15 Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con citazione del
31.7.2020 dalla nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
, così provvede: Controparte_2
- rigetta la domanda attorea di nullità e simulazione del contratto di compravendita del
07.04.2017;
- accoglie la domanda revocatoria proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del 07.04.2017, a rogito del notaio Persona_2
rep. n. 22144, Racc. 7887, così come trascritto il 13.04.2017;
- ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, con esonero del
Conservatore da responsabilità;
- condanna i convenuti, in solido, al rimborso della metà delle spese processuali, in favore dell'attrice, liquidate per l'intero in € 13.648,31 per compensi, oltre spese di iscrizione a ruolo,
spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, e compensa le spese residue,
pari alla metà delle somme di cui innanzi;
- manda alla cancelleria per l'integrazione del contributo di iscrizione a ruolo della causa.
Bari, 18.07.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, Valentina Sara
Ruscigno.
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