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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/05/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2602/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, a seguito dell'udienza del 28.5.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2602/2024 del Ruolo generale affari contenziosi;
tra
, nato a [...] il [...], C.F. res. in Parte_1 C.F._1
Roseto, F.ne Cologna Spiaggia, Via Defense n. 3, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Maurizio Nardinocchi del Foro di Teramo e dall'Avv. Gianrico Ranalli del Foro di Teramo
ed elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Gianrico Ranalli in Nereto, Via Marco Iachini n.
38;
-opponente- contro on sede legale in Napoli alla Via Santa Controparte_1
Brigida n. 39, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Patroni Griffi P.IVA_1
-opposta-
CONCLUSIONI: come in atti
OGGETTO: Opposizione ex art. 615
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione a precetto, Parte_1
con istanza di sospensione del titolo esecutivo, ex art. 615 co. 1 c.p.c., nei confronti di
[...]
, rappresentando: a) che in data 9.11.2024 la avrebbe Controparte_2 CP_1
notificato atto di precetto contenente intimazione al pagamento della somma di € 80.288,67 oltre interessi e spese successive, sulla base del contratto di mutuo, con garanzia ipotecaria, del 31.05.2013, del notaio di Roseto, stipulato tra la Cassa di Risparmio della Provincia di Persona_1 CP_3
Teramo, della quale la ha rilevato i diritti di credito ed altro Controparte_1 soggetto, pur omonimo, avente il nome di;
b) che l'azionato atto pre-esecutivo Parte_1
sarebbe, pertanto, invalido, in quanto riferito ad un titolo esecutivo vantato nei confronti di altro soggetto.
Ha chiesto, dunque, di dichiarare l'invalidità del precetto e condannare controparte alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio parte opposta che ha confermato la sussistenza dell'errore di persona nella notifica dell'atto di precetto, sottolineando, ad ogni buon conto, la natura scusabile dell'errore, stante l'omonimia tra i due soggetti.
Sospeso il precetto in sede provvisoria ed urgente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata incamerata a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
*
Ebbene l'opposizione è fondata stante la prova dell'errore di persona nella indicazione del soggetto destinatario dell'atto di precetto a fronte di una situazione di omonimia tra l'opponente ed il destinatario effettivo dell'atto pre esecutivo.
Non sussistono – infine – i presupposti per la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c., dal momento che non è emersa in giudizio la presenza di presupposti di dolo e colpa grave tali da dare luogo ad una responsabilità risarcitoria quale quella delineata dalla suddetta fattispecie. Le spese di lite devono essere poste in capo all'opposta a fronte dell'imputabilità alla stessa dell'errore cui è incorsa;
tuttavia, a fronte della costituzione in giudizio di e del tempestivo CP_1
riconoscimento della problematica riscontrata, le stesse possono essere compensate per i 2/3.
Esse devono essere liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento relativi alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 prendendo in considerazione la fase di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione di quella istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del Giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
: Controparte_2 CP_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'invalidità del precetto oggetto di opposizione;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, da liquidare in euro 800,00 a titolo di compensi professionali e 786,00 a titolo di spese vive.
Così deciso in Teramo, 28.5.2025
Si comunichi.
Il giudice Dott.ssa Daniela d'Adamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, a seguito dell'udienza del 28.5.2025, svoltasi in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2602/2024 del Ruolo generale affari contenziosi;
tra
, nato a [...] il [...], C.F. res. in Parte_1 C.F._1
Roseto, F.ne Cologna Spiaggia, Via Defense n. 3, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Maurizio Nardinocchi del Foro di Teramo e dall'Avv. Gianrico Ranalli del Foro di Teramo
ed elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv. Gianrico Ranalli in Nereto, Via Marco Iachini n.
38;
-opponente- contro on sede legale in Napoli alla Via Santa Controparte_1
Brigida n. 39, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Patroni Griffi P.IVA_1
-opposta-
CONCLUSIONI: come in atti
OGGETTO: Opposizione ex art. 615
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione a precetto, Parte_1
con istanza di sospensione del titolo esecutivo, ex art. 615 co. 1 c.p.c., nei confronti di
[...]
, rappresentando: a) che in data 9.11.2024 la avrebbe Controparte_2 CP_1
notificato atto di precetto contenente intimazione al pagamento della somma di € 80.288,67 oltre interessi e spese successive, sulla base del contratto di mutuo, con garanzia ipotecaria, del 31.05.2013, del notaio di Roseto, stipulato tra la Cassa di Risparmio della Provincia di Persona_1 CP_3
Teramo, della quale la ha rilevato i diritti di credito ed altro Controparte_1 soggetto, pur omonimo, avente il nome di;
b) che l'azionato atto pre-esecutivo Parte_1
sarebbe, pertanto, invalido, in quanto riferito ad un titolo esecutivo vantato nei confronti di altro soggetto.
Ha chiesto, dunque, di dichiarare l'invalidità del precetto e condannare controparte alle spese di lite.
Si è costituita in giudizio parte opposta che ha confermato la sussistenza dell'errore di persona nella notifica dell'atto di precetto, sottolineando, ad ogni buon conto, la natura scusabile dell'errore, stante l'omonimia tra i due soggetti.
Sospeso il precetto in sede provvisoria ed urgente la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata incamerata a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c.
*
Ebbene l'opposizione è fondata stante la prova dell'errore di persona nella indicazione del soggetto destinatario dell'atto di precetto a fronte di una situazione di omonimia tra l'opponente ed il destinatario effettivo dell'atto pre esecutivo.
Non sussistono – infine – i presupposti per la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c., dal momento che non è emersa in giudizio la presenza di presupposti di dolo e colpa grave tali da dare luogo ad una responsabilità risarcitoria quale quella delineata dalla suddetta fattispecie. Le spese di lite devono essere poste in capo all'opposta a fronte dell'imputabilità alla stessa dell'errore cui è incorsa;
tuttavia, a fronte della costituzione in giudizio di e del tempestivo CP_1
riconoscimento della problematica riscontrata, le stesse possono essere compensate per i 2/3.
Esse devono essere liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento relativi alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 prendendo in considerazione la fase di studio, introduttiva e decisoria, con esclusione di quella istruttoria, non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del Giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
: Controparte_2 CP_1
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'invalidità del precetto oggetto di opposizione;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, da liquidare in euro 800,00 a titolo di compensi professionali e 786,00 a titolo di spese vive.
Così deciso in Teramo, 28.5.2025
Si comunichi.
Il giudice Dott.ssa Daniela d'Adamo