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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/12/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa LI M. CU, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6774/2024 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta ex art. 127 ter
c.p.c. e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Ruggieri, giusta procura speciale alle liti in Parte_1 atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv.ta Francesca Banchetti, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.7.2024, – a seguito dell'espletamento dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo (avente n.r.g. 9869/2023) dei requisiti sanitari finalizzato ad ottenere la corresponsione pensione ordinaria di inabilità, ex art. 2 L. n. 222/1984 e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. nominato nel predetto procedimento, ed Persona_1 invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia dichiarare il diritto della sig.ra alla Pt_1 corresponsione da parte dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, della pensione ordinaria di invalidità ai CP_1 sensi dell'art. 2 L. 222/84 maturata a far tempo dalla data della domanda amministrativa …”;. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta e disposto un supplemento peritale, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del
17.12.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 4 2. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Giova pure rammentare che, “ Con la l. n. 222 del 1984 - sostituita la "capacità di lavoro" alla "capacità di guadagno" e fissandosi due diverse percentuali per poter beneficiare dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità - si è da un lato passati dalla considerazione della "potenzialità reddituale" a quella della "potenzialità energetica" e, dall'altro, si è prevista una categoria di soggetti dalla validità apprezzabilmente ridotta (a meno di un terzo) che per questo beneficiano di una prestazione compatibile, entro certi limiti, con il reddito da lavoro e destinata ad integrarlo (assegno di invalidità), ma che non possono fruire della pensione di inabilità perché non si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità, "a causa di infermità o difetto fisico o mentale", di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e che consenta di conseguire un certo reddito sufficiente, da valutare in rapporto alla residua capacità lavorativa. Conseguentemente, nell'ottica di tali principi, non trovano posto i fattori socio-economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro che notevole spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione, né
l'indicata disciplina può ritenersi violativa dell'art. 38 Cost., offrendo essa sostegno anche a coloro che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, conferendogli il diritto all'assegno di invalidità ” (Cass. Sez. Lav. n. 30609/2017; più di recente, Cass. Sez. Lav. n. 19530/2024).
2.3. Nel caso in esame, il C.T.U. nominato, dott. dopo aver sottoposto nuovamente a Persona_1 visita l'assicurato ed aver scrutinato la documentazione sanitaria successiva versata in atti dalla parte ricorrente, ha riferito quanto segue: “L'esame clinico, integrato dai dati della documentazione sanitaria in Atti, consente di affermare che la Sig.ra è attualmente affetta da: Sindrome Mieloproliferativa Cronica JAK2 Parte_1 positiva: Mielofibrosi primaria. Diabete mellito tipo 2 in ADO. Cardiopatia ipertensiva. Dislipidemia. BPCO. Artrosi della testa omerale e dell'articolazione acromionclavicolare destra. Artropatia degenerativa a carico delle articolazioni di mani e piedi. Spondiloartrosi diffusa del rachide in toto con discopatie a C5-C6, C6-C7, L3-L4 ed L5-S1 con modesto avvallamento del soma di D8 di natura osteoporotica ad impegno funzionale. Per quanto attiene le patologie lamentate e dal controllo Medico-Legale effettuato nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica di Ufficio si è riscontrato un impegno funzionale a carico degli arti inferiori;
la muscolatura degli arti superiori ed inferiori è apparsa normotrofica e normotonica. La valutazione dell'incidenza del complesso patologico obiettivato sulle capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti le sue abitudini, in relazione al complesso patologico riscontrato può compromettere, in forma media, in misura permanente la funzione dei principali organi ed apparati chiamati in causa nella ordinaria attività lavorativa. Le patologie diagnosticate incidono sostanzialmente sulla possibilità lavorativa specifica dell'istante, e su quelle confacenti le sue attitudini. Gli organi pagina 2 di 4 interessati dalle patologie riscontrate mostrano una sufficiente capacità funzionale residua. Si ritiene, quindi, di poter fondatamente concludere affermando che il complesso patologico riscontrato nella Sig.ra è tale da determinare Parte_1 una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 Legge 12 giugno 1984 n.222). la decorrenza è individuata dalla data delle dimissioni dal Policlinico di Foggia del 23/01/2024.” (cfr., in tal senso,
l'elaborato depositato in data 7.10.2025).
2.4. Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto sussistenti in capo le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dal 23.1.2024.
Orbene, la valutazione operata dal C.T.U. – condivisa da questo Giudice, siccome aderente alla documentazione sanitaria versata in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo condotto nel corso delle operazioni peritali – poggia, sulla parametrazione del complessivo quadro morboso alla capacità lavorativa specifica dell'assicurata.
Anche la decorrenza della suindicata condizione – fatta risalire al 23.1.2024 – appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che è in possesso del requisito sanitario sotteso alla Parte_1 fruizione della pensione ordinaria di inabilità a decorrere dal 23.1.2024.
Accertata, pertanto la sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza differita individuata dal C.T.U., il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi alcuna statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio), condividendosi, in proposito, l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020).
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca ampiamente successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa avvenuta in data 27.2.2023 (cfr. in tal senso, Cass.
Sez. Lav. n. 26565 del 21.12.2016, secondo cui “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: pagina 3 di 4 a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione della pensione ordinaria di inabilità (art. 2 L. n.
222/1984), a decorrere dal 23.1.2024;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle dalla fase di A.T.P.O.; CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
LI M. CU
pagina 4 di 4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la dott.ssa LI M. CU, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6774/2024 R.G. Lavoro, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta ex art. 127 ter
c.p.c. e promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonietta Ruggieri, giusta procura speciale alle liti in Parte_1 atti
RICORRENTE
CONTRO in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura d'Istituto - Avv.ta Francesca Banchetti, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.7.2024, – a seguito dell'espletamento dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo (avente n.r.g. 9869/2023) dei requisiti sanitari finalizzato ad ottenere la corresponsione pensione ordinaria di inabilità, ex art. 2 L. n. 222/1984 e dell'assegnazione del termine per manifestare eventuale dissenso – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, contestando, con varie argomentazioni, le conclusioni rassegnate dal dott. quale C.T.U. nominato nel predetto procedimento, ed Persona_1 invocando l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia dichiarare il diritto della sig.ra alla Pt_1 corresponsione da parte dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, della pensione ordinaria di invalidità ai CP_1 sensi dell'art. 2 L. 222/84 maturata a far tempo dalla data della domanda amministrativa …”;. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio l' chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Acquisito il fascicolo relativo al procedimento di A.T.P. il Tribunale, lette le note di trattazione scritta e disposto un supplemento peritale, ha pronunciato la presente sentenza emessa all'esito dell'udienza del
17.12.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. pagina 1 di 4 2. L'opposizione deve essere accolta, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del C.T.U., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi “i motivi della contestazione” e, quindi, muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, tra le altre, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Giova pure rammentare che, “ Con la l. n. 222 del 1984 - sostituita la "capacità di lavoro" alla "capacità di guadagno" e fissandosi due diverse percentuali per poter beneficiare dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità - si è da un lato passati dalla considerazione della "potenzialità reddituale" a quella della "potenzialità energetica" e, dall'altro, si è prevista una categoria di soggetti dalla validità apprezzabilmente ridotta (a meno di un terzo) che per questo beneficiano di una prestazione compatibile, entro certi limiti, con il reddito da lavoro e destinata ad integrarlo (assegno di invalidità), ma che non possono fruire della pensione di inabilità perché non si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità, "a causa di infermità o difetto fisico o mentale", di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e che consenta di conseguire un certo reddito sufficiente, da valutare in rapporto alla residua capacità lavorativa. Conseguentemente, nell'ottica di tali principi, non trovano posto i fattori socio-economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro che notevole spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione, né
l'indicata disciplina può ritenersi violativa dell'art. 38 Cost., offrendo essa sostegno anche a coloro che abbiano una riduzione parziale della capacità lavorativa, conferendogli il diritto all'assegno di invalidità ” (Cass. Sez. Lav. n. 30609/2017; più di recente, Cass. Sez. Lav. n. 19530/2024).
2.3. Nel caso in esame, il C.T.U. nominato, dott. dopo aver sottoposto nuovamente a Persona_1 visita l'assicurato ed aver scrutinato la documentazione sanitaria successiva versata in atti dalla parte ricorrente, ha riferito quanto segue: “L'esame clinico, integrato dai dati della documentazione sanitaria in Atti, consente di affermare che la Sig.ra è attualmente affetta da: Sindrome Mieloproliferativa Cronica JAK2 Parte_1 positiva: Mielofibrosi primaria. Diabete mellito tipo 2 in ADO. Cardiopatia ipertensiva. Dislipidemia. BPCO. Artrosi della testa omerale e dell'articolazione acromionclavicolare destra. Artropatia degenerativa a carico delle articolazioni di mani e piedi. Spondiloartrosi diffusa del rachide in toto con discopatie a C5-C6, C6-C7, L3-L4 ed L5-S1 con modesto avvallamento del soma di D8 di natura osteoporotica ad impegno funzionale. Per quanto attiene le patologie lamentate e dal controllo Medico-Legale effettuato nell'ambito delle operazioni di consulenza tecnica di Ufficio si è riscontrato un impegno funzionale a carico degli arti inferiori;
la muscolatura degli arti superiori ed inferiori è apparsa normotrofica e normotonica. La valutazione dell'incidenza del complesso patologico obiettivato sulle capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti le sue abitudini, in relazione al complesso patologico riscontrato può compromettere, in forma media, in misura permanente la funzione dei principali organi ed apparati chiamati in causa nella ordinaria attività lavorativa. Le patologie diagnosticate incidono sostanzialmente sulla possibilità lavorativa specifica dell'istante, e su quelle confacenti le sue attitudini. Gli organi pagina 2 di 4 interessati dalle patologie riscontrate mostrano una sufficiente capacità funzionale residua. Si ritiene, quindi, di poter fondatamente concludere affermando che il complesso patologico riscontrato nella Sig.ra è tale da determinare Parte_1 una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 Legge 12 giugno 1984 n.222). la decorrenza è individuata dalla data delle dimissioni dal Policlinico di Foggia del 23/01/2024.” (cfr., in tal senso,
l'elaborato depositato in data 7.10.2025).
2.4. Conclusivamente, il C.T.U. ha ritenuto sussistenti in capo le condizioni sanitarie utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità dal 23.1.2024.
Orbene, la valutazione operata dal C.T.U. – condivisa da questo Giudice, siccome aderente alla documentazione sanitaria versata in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo condotto nel corso delle operazioni peritali – poggia, sulla parametrazione del complessivo quadro morboso alla capacità lavorativa specifica dell'assicurata.
Anche la decorrenza della suindicata condizione – fatta risalire al 23.1.2024 – appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve chiararsi che è in possesso del requisito sanitario sotteso alla Parte_1 fruizione della pensione ordinaria di inabilità a decorrere dal 23.1.2024.
Accertata, pertanto la sussistenza del requisito sanitario, con la decorrenza differita individuata dal C.T.U., il ricorso va accolto, senza che possa, tuttavia, emettersi alcuna statuizione dichiarativa del diritto alla prestazione (cfr., in tal senso, le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio), condividendosi, in proposito, l'orientamento di legittimità secondo cui “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass. Sez. Lav. n. 17787/2020).
3. Le spese di lite (comprese quelle della fase di A.T.P.O.) vengono integralmente compensate, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., attesa l'insorgenza del requisito sanitario in epoca ampiamente successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa avvenuta in data 27.2.2023 (cfr. in tal senso, Cass.
Sez. Lav. n. 26565 del 21.12.2016, secondo cui “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
Le spese di c.t.u. (prima e seconda fase), liquidate con separati decreti emessi in data odierna, sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: pagina 3 di 4 a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso e, per l'effetto, dichiara che è in possesso del Parte_1 requisito sanitario utile ai fini dell'erogazione della pensione ordinaria di inabilità (art. 2 L. n.
222/1984), a decorrere dal 23.1.2024;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle dalla fase di A.T.P.O.; CP_ c) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 17.12.2025
Il Giudice del Lavoro
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