Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1108
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Mancanza di comunione materiale e spirituale

    La Corte ha ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare.

  • Accolto
    Condizioni concordate per il mantenimento del figlio

    Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. Si dà atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, né al diritto di visita, atteso che il figlio è maggiorenne. Vanno invece adottate statuizioni in ordine al suo mantenimento ordinario e straordinario.

  • Altro
    Procedibilità della domanda di scioglimento del matrimonio

    Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. I coniugi dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.

  • Altro
    Differimento della pronuncia sulle spese di lite

    La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1108
    Giurisdizione : Trib. Bologna
    Numero : 1108
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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