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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13618/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. William Carboni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Bologna, via Montebello, n. 7/2; RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 1° ottobre 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio ad LA (BO) il 1° maggio 2004. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Per_1
Invece, essendo lo stesso figlio delle parti non ancora economicamente autosufficiente, vanno adottate statuizioni in ordine al suo mantenimento ordinario e straordinario. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituitone dell'udienza di comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. I coniugi dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 ottobre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Controparte_1 il 19 ottobre 1969 e , nato a [...] il [...], unitisi in Parte_1 matrimonio ad LA (BO) il 1° maggio 2004, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al numero 6 p. 1 anno 2004; pagina 2 di 4 B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) assegna la casa coniugale, unitamente a mobili, arredi e pertinenze, sita a San Pietro in Casale (BO), via Bologna, n. 276/, alla signora he vi abiterà col figlio;
CP_1
3) prende atto che le parti hanno dichiarato che il signor si trasferirà Parte_1 portando con sé tutti i beni personali;
4) con decorrenza dal deposito della domanda dispone che il padre concorra nel mantenimento ordinario di , fino all'autosufficienza economica dello stesso, Per_1 versando alla madre la somma mensile di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del ragazzo (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) con decorso dalla domanda dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse del ragazzo, eccetto le spese di istruzione universitaria e relative (es. master, specializzazioni etc) integralmente carico del padre, siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_2
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, pagina 3 di 4 fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6 prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato ogni rapporto economico e, pertanto, nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di assegno alimentare o di mantenimento;
7 prende atto che le parti hanno concordato che le utenze e le spese condominiali ordinarie della casa coniugale saranno integralmente a carico della signora CP_1
e quelle condominiali, di manutenzione e oneri di carattere straordinario saranno suddivise tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, tenuta il 17 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. William Carboni ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Bologna, via Montebello, n. 7/2; RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi >>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 1° ottobre 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio ad LA (BO) il 1° maggio 2004. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni. In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento della prole, nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso che è maggiorenne. Per_1
Invece, essendo lo stesso figlio delle parti non ancora economicamente autosufficiente, vanno adottate statuizioni in ordine al suo mantenimento ordinario e straordinario. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituitone dell'udienza di comparizione personale delle parti - provveda ad acquisire la dichiarazione dei ricorrenti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. I coniugi dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 ottobre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Controparte_1 il 19 ottobre 1969 e , nato a [...] il [...], unitisi in Parte_1 matrimonio ad LA (BO) il 1° maggio 2004, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al numero 6 p. 1 anno 2004; pagina 2 di 4 B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) assegna la casa coniugale, unitamente a mobili, arredi e pertinenze, sita a San Pietro in Casale (BO), via Bologna, n. 276/, alla signora he vi abiterà col figlio;
CP_1
3) prende atto che le parti hanno dichiarato che il signor si trasferirà Parte_1 portando con sé tutti i beni personali;
4) con decorrenza dal deposito della domanda dispone che il padre concorra nel mantenimento ordinario di , fino all'autosufficienza economica dello stesso, Per_1 versando alla madre la somma mensile di 400,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del ragazzo (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) con decorso dalla domanda dispone che le spese straordinarie sostenute nell'interesse del ragazzo, eccetto le spese di istruzione universitaria e relative (es. master, specializzazioni etc) integralmente carico del padre, siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Bologna siglato il 09 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) Pt_2
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, pagina 3 di 4 fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6 prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato ogni rapporto economico e, pertanto, nulla hanno a pretendere reciprocamente a titolo di assegno alimentare o di mantenimento;
7 prende atto che le parti hanno concordato che le utenze e le spese condominiali ordinarie della casa coniugale saranno integralmente a carico della signora CP_1
e quelle condominiali, di manutenzione e oneri di carattere straordinario saranno suddivise tra i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di scioglimento del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, tenuta il 17 dicembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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