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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/06/2025, n. 7055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7055 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4270 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 17.6.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Appia Nuova n. Parte_1
199/G, presso lo studio dell'avv. Daniela Mozzato che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.2.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del diritto a percepire le maggiorazioni pensionistiche previste dall'art. 6 L. 140/1985 e per l'effetto di condannare l' a corrispondere, con decorrenza dalla data della domanda CP_1 amministrativa del 18.4.2023, l'importo dovuto e tutti gli arretrati oltre gli accessori di legge.
1 Si costituiva in giudizio l' che rappresentava di avere eseguito opportune CP_1 verifiche della posizione del ricorrente e che l'Ufficio amministrativo aveva comunicato di aver rinvenuto la documentazione necessaria per il riconoscimento delle maggiorazioni che il ricorrente aveva segnalato essere già agli atti con la presentazione del ricorso amministrativo, mentre l'originaria reiezione della domanda era scaturita da un esame soltanto della successiva domanda di sollecito e non della prima domanda presentata nel febbraio del 2022; che pertanto, esaminata la documentazione inviata dal ricorrente ed accertata la completezza della stessa al fine della dimostrazione della sussistenza del requisito, l'Ufficio aveva comunicato di aver proceduto in data 29 maggio 2025 alla liquidazione della maggiorazione della pensione decorrente dal 12/21 con validazione degli arretrati assoggettati alla perequazione annuale;
che la sede aveva dunque liquidato la maggiorazione a decorrere dalla data della prima domanda del 2022; che il pagamento sarebbe avvenuto con la rata di luglio 2025, come da documentazione in atti (doc.1 fasc. . CP_1
All'udienza del 17.6.2025 parte ricorrente, preso atto di quanto dichiarato dall' e della documentazione attestante la liquidazione (mod. TE08 del CP_1
29.5.2025) chiedeva che la causa venisse decisa dando atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere. Il Tribunale provvede, dunque, in conformità. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 17.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
2
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 4270 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 17.6.2025 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, via Appia Nuova n. Parte_1
199/G, presso lo studio dell'avv. Daniela Mozzato che lo rappresenta e difende per delega in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Paola Tortato
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.2.2025 il ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro chiedendo l'accertamento del diritto a percepire le maggiorazioni pensionistiche previste dall'art. 6 L. 140/1985 e per l'effetto di condannare l' a corrispondere, con decorrenza dalla data della domanda CP_1 amministrativa del 18.4.2023, l'importo dovuto e tutti gli arretrati oltre gli accessori di legge.
1 Si costituiva in giudizio l' che rappresentava di avere eseguito opportune CP_1 verifiche della posizione del ricorrente e che l'Ufficio amministrativo aveva comunicato di aver rinvenuto la documentazione necessaria per il riconoscimento delle maggiorazioni che il ricorrente aveva segnalato essere già agli atti con la presentazione del ricorso amministrativo, mentre l'originaria reiezione della domanda era scaturita da un esame soltanto della successiva domanda di sollecito e non della prima domanda presentata nel febbraio del 2022; che pertanto, esaminata la documentazione inviata dal ricorrente ed accertata la completezza della stessa al fine della dimostrazione della sussistenza del requisito, l'Ufficio aveva comunicato di aver proceduto in data 29 maggio 2025 alla liquidazione della maggiorazione della pensione decorrente dal 12/21 con validazione degli arretrati assoggettati alla perequazione annuale;
che la sede aveva dunque liquidato la maggiorazione a decorrere dalla data della prima domanda del 2022; che il pagamento sarebbe avvenuto con la rata di luglio 2025, come da documentazione in atti (doc.1 fasc. . CP_1
All'udienza del 17.6.2025 parte ricorrente, preso atto di quanto dichiarato dall' e della documentazione attestante la liquidazione (mod. TE08 del CP_1
29.5.2025) chiedeva che la causa venisse decisa dando atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere. Il Tribunale provvede, dunque, in conformità. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente CP_1 che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Roma 17.6.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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