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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice nel procedimento N. R.V.G. 1928/2025 promosso da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GRANDATI BARBARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mesero, Via
Roma n. 10;
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. MORO ANDREA e con C.F._3 domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via Roncalli n. 8; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 20.7.2016, R.G. 1178/2016, di recepire la revoca del contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre, stante la Pt_2 sua raggiunta indipendenza economica;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“- preso atto dell'istanza congiunta dei signori ed Parte_1 CP_1 nonché dell'intervento adesivo autonomo del figlio, , modificare, solo rispetto a Pt_2 quest'ultimo, il punto “ 3 “della sentenza 1178/16 N R.G. 1876/2015 CRON. 7991/16
REP, del 20/7/2016 di Codesto Tribunale, indi, disporre, con effetto dalla data indicata in atto, 5.03.2025, la cessazione dell'obbligo, a carico di , di Parte_1
pag. 1 di 2 corrispondere mensili euro 400,00, da rivalutare annualmente, in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del presente procedimento sono compensate fra le parti”.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 20.7.2016,
R.G. 1178/2016, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 26/06/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice nel procedimento N. R.V.G. 1928/2025 promosso da
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GRANDATI BARBARA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mesero, Via
Roma n. 10;
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. MORO ANDREA e con C.F._3 domicilio eletto presso il suo studio sito in Vigevano, Via Roncalli n. 8; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. congiunto per la modifica delle condizioni di divorzio;
rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 20.7.2016, R.G. 1178/2016, di recepire la revoca del contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre, stante la Pt_2 sua raggiunta indipendenza economica;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“- preso atto dell'istanza congiunta dei signori ed Parte_1 CP_1 nonché dell'intervento adesivo autonomo del figlio, , modificare, solo rispetto a Pt_2 quest'ultimo, il punto “ 3 “della sentenza 1178/16 N R.G. 1876/2015 CRON. 7991/16
REP, del 20/7/2016 di Codesto Tribunale, indi, disporre, con effetto dalla data indicata in atto, 5.03.2025, la cessazione dell'obbligo, a carico di , di Parte_1
pag. 1 di 2 corrispondere mensili euro 400,00, da rivalutare annualmente, in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del presente procedimento sono compensate fra le parti”.
Data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti;
Le parti hanno dato sufficienti indicazioni in merito alla nuova regolamentazione da loro adottata;
il Collegio non ritiene, pertanto, necessario disporre la loro convocazione in udienza, considerato che, peraltro, le parti non hanno richiesto la celebrazione dell'udienza in presenza.
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto
P.Q.M.
- a modifica della sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Pavia in data 20.7.2016,
R.G. 1178/2016, recepisce integralmente le condizioni delle parti come sopra indicate da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Pavia, il 26/06/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2