Sentenza 19 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/09/2003, n. 13931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13931 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 13931 03 IN P LOTTALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente- R.G.N. 22973/00 - Dott. Ettore MERCURIO -Consigliere- Cron.28033 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO-Consigliere- Rep. Dott. Francesco A.MAIORANO Rel. Consigliere- Ud. 16/01/03 Dott. Aldo DE MATTEIS -Consigliere- ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NG ANTONINO;
intimato 2003 avverso la sentenza n. 982/00 del Tribunale di FOGGIA, 227 depositata il 20/07/00 R.G.N. 3614/93; -1- 6 0 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. .. ५ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Foggia Longo Antonino, titolare di : debito vitalizio dello Stato nonché di pensione ai superstiti cat. VO, 50011651, con decorrenza marzo 1977, conveniva in giudizio l'INPS per la integrazione al trattamento minimo della pensione a superstite e la condanna dell'Istituto alla corresponsione dei singoli ratei maturati dal luglio 1977, nei limiti della prescrizione decennale, in relazione alla domanda avanzata in data 20/7/87, e con successiva cristallizzazione del relativo importo dal 1/10/83, ai sensi della L. n. 638/83 di conversione del D. L. n. 643/83. L'INPS contrastava la domanda, ma il Pretore l'accoglieva. Il Tribunale di Milano, investito in grado di appello su ricorso dell'INPS, con sentenza del 25/5 - 20/7/00, dichiarava estinto d'ufficio, ai sensi dell'art. 36, comma 5°, L. n. 448/1998, il giudizio, limitatamente al diritto alla cristallizzazione ed agli accessori su quanto dovuto a tale titolo per il periodo successivo al 30/9/83; confermava nel resto e regolava le spese di lite. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l'INPS, fondato su un solo motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE L'INPS deduce innanzi tutti di avere notificato alla controparte altro ricorso in data 18/10/00, ma lo stesso non è stato depositato presso la cancelleria della Corte nei termini stabiliti per un disguido, non essendo però decorsi i termini per impugnare propone un nuovo ricorso Lamentando violazione e falsa applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 314/85 e degli art. 6 L. n. 638/83, 36, comma : 5° L. n. 448/98, 5 L. n. 1338/62, 112 CPC (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che fin dal giudizio di primo grado l'Istituto ha fatto rilevare che il Longo non ha diritto all'applicazione della citata sentenza della Consulta, perché la pensione di cui gode il richiedente è di natura supplementare, per difetto dei requisiti contributivi previsti per le pensioni autonome. In sede di appello l'INPS ha contestato non solo la decadenza dal diritto, ma anche il mancato esame da parte del Pretore della seconda eccezione, secondo cui "nel caso di specie non trattasi di pensione VO, ma solo di pensione supplementare che assolutamente non è integrabile”, trattandosi di una prestazione di carattere formalmente pensionistico, ma avente natura di erogazione assistenziale. Questa eccezione non è stata esaminata dal giudice di appello e quindi la sentenza deve essere cassata. Il ricorso è fondato. Va innanzi tutto verificata la procedibilità del ricorso, essendo stato proposto avverso la medesima sentenza un precedente ricorso per cassazione. In proposito la Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, secondo cui “la precedente proposizione di un ricorso per cassazione non depositato entro il termine previsto dall'art. 369 cod. proc. civ. non preclude la proposizione, entro il termine stabilito per la impugnazione, di un successivo ricorso ad integrazione e in sostituzione di quello precedente ove di questo non sia ancora 2 stata dichiarata la improcedibilita', in quanto solo tale pronuncia determina la consumazione del diritto di impugnazione” (Cass. N.] 15410 del 2/12/00). Dagli atti dell'ufficio non risulta nessun altro ricorso proposto dal medesimo ricorrente e per lo stesso fatto per cui è causa;
il ricorso è quindi procedibile. Nel merito, la Corte ha già affermato i seguenti principi di diritto: “il soggetto che chiede in giudizio il riconoscimento del proprio diritto all'integrazione al minimo deve provare di essere titolare di una pensione integrabile e la sussistenza di tale presupposto deve essere verificata dal giudice anche d'ufficio. Ne consegue che l'INPS anche con l'atto di appello puo' contestare per la prima volta il difetto di detto requisito" (Cass. N. 408 del 17/1/98). Ed ancora: “alla pensione supplementare, riconosciuta a norma dell'art. 5, legge n. 1338 del 1962, a favore del soggetto beneficiario di una pensione a carico di un trattamento previdenziale sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria che disponga presso quest'ultima di contributi non sufficienti per una pensione autonoma, non si applica l'istituto dell'integrazione al minimo e quindi rispetto alla stessa non rileva la pronuncia di illegittimita' costituzionale dell'art. 22, legge n. 903 del 1965, nella parte in cui non prevede la computabilita' dell'integrazione al minimo nel calcolo della pensione di reversibilita' (Corte cost. n. 495 del 1993)" (Cass. n. 13443 del 2/12/99). Nel caso di specie, dal ricorso in appello, che il Collegio aveva il dovere potere di esaminare, essendo stato dedotto un vizio in 3 procedendo, risulta che in effetti l'INPS ha dedotto come primo motivo d'impugnazione che "il Pretore ha errato laddove non ha esaminato l'eccezione dell'Istituto, secondo la quale nel caso di specie non trattasi di pensione VO, ma solo di pensione supplementare che assolutamente non è mai integrabile, al di là di ogni problema di 314 (sc. sent. Corte Cost. n. 314/85). In subordine si eccepisce la decadenza, anch'essa superata in maniera errata". Di questa eccezione il Tribunale non ha tenuto nessun conto e non ha accertato se trattasi o meno di pensione integrabile cui sia applicabile lo jus superveniens in base al quale ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata, con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte di appello di Bari. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte di Appello di Bari. Roma 16 gennaio 2003 beylichal will IL CONSIGLIERE EST.Francenes Willai mano Гласичег о Maishan IL PRESIDENTE CANCY. CRE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,19 SET. 2003 S МА E R P IL CANCELLIEREстраш е 4