Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 11/04/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 832/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BIELLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Francesca MARRAPODI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 832/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, P.I. con il patrocinio dell'avv. M. ALFIERI, come da procura alle P.IVA_1 liti;
nei confronti di
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. P. BASSO, Parte_1 C.F._1 come da procura alle liti;
e nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P. BASSO, come da procura alle liti;
e nei confronti di
C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. S. GRONDA, come da procura alle liti;
CONCLUSIONI ha precisato le conclusioni Parte_2 come da foglio del 27.12.2024:
“Sin da ora, in via preliminare chiede la revoca dell'ordinanza istruttoria CP_1 del 4 ottobre 2024 ritenendo di avere individuato in modo specifico le circostanze di fatto oggetto dei capi da sottoporre ai testi e alle controparti per l'interrogatorio formale. In particolare, i capi relativi al ruolo della IG.ra e del legale rappresentante delle Pt_1 convenute, IG. , nell'organizzare lo storno delle dipendenti della Testimone_1
a vantaggio delle società convenute, appaiono circostanziati, Controparte_1 sia sotto il profilo fattuale sia sotto quello temporale, rilevanti ai fini della decisione e certamente consentono alla controparte di articolare la prova contraria.
Rimandando alla comparsa conclusionale per una trattazione più approfondita di questi aspetti e delle ragioni per cui chiede la revoca dell'ordinanza istruttoria e quindi la remissione della causa in istruttoria, parte attrice, nei limiti di quelle formulate nel proprio atto introduttivo e nelle memorie ex art. 171ter cod. proc. civ. e così precisa le proprie
CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito In via preliminare Autorizzare la chiamata in causa ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ. di in persona del suo legale rappresentante pro tempore IG. ON TE
, (c.f. e p. iva ) Corrente in , Via IV Novembre 18 al fine di
[...] P.IVA_4 CP_3
1
NEL MERITO
In via principale
Accertare la responsabilità ex art. 2598 I comma n. 3) cod. proc. civ. di Controparte_2
di e di in persona del loro amministratore
[...] Controparte_3 CP_4 unico IG. nonché della IG.ra per i fatti e le ragioni descritti in atto di Testimone_1 Pt_1 citazione e nella presente memoria;
• condannare e di Controparte_2 Controparte_3 [...] nonché la IG.ra in solido tra loro a risarcire i danni cagionati ON Parte_1 alla dalla condotta di concorrenza sleale Parte_2 compiuta attraverso lo storno dei dipendenti meglio descritto in narrativa che si quantificano in euro 195.437,25, in via subordinata in euro 150.000,00 o in via di estremo subordine da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. per le ragioni meglio espresse in atto di citazione e nella presente memoria.
In via subordinata per il denegato caso in cui il Giudice non voglia estendere il contraddittorio a Accertare la responsabilità ex art. 2598 I comma n. 3) cod. proc. civ. ON di di in persona del loro CP_1 CP_2 Controparte_3 amministratore unico IG. nonché della IG.ra per i fatti e le ragioni Testimone_1 Pt_1 descritti in atto di citazione e nella presente memoria;
condannare Controparte_2 nonché la IG.ra in solido tra loro a risarcire i Controparte_3 Parte_1 danni cagionati alla dalla condotta di Parte_2 concorrenza sleale compiuta attraverso lo storno dei dipendenti meglio descritto in narrativa che si quantificano in euro 195.437,25, in via subordinata in euro 150.000,00 o in via di estremo subordine da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. per le ragioni meglio espresse in atto di citazione e nella presente memoria”;
La NO ha precisato le conclusioni come da foglio del 16.10.2024, come da Pt_1 comparsa di costituzione e risposta: rigettarsi la domanda attorea, con vittoria di spese di lite, previa reiterazione delle istanze istruttorie;
a precisato le conclusioni come da foglio del 15.10.2024, come da Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della convenuta soc. Controparte_2
e, comunque, rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
[...] Con applicazione dell'art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite;
ha precisato le conclusioni come da foglio del Controparte_3
15.10.2024, come da comparsa di costituzione e risposta: dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della convenuta soc. Controparte_2
e, comunque, rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
[...] Con applicazione dell'art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_2
adiva il Tribunale di Biella nei confronti della NO ,
[...] Parte_1
e di Controparte_2 Controparte_3 chiedendo la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, al pagamento della somma pari a €195.437,25 e, in via subordinata, €150.000,00 o, ancora, in via di estremo subordine, di un importo da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. a titolo di risarcimento del danno provocato dalla condotta di concorrenza sleale da loro
2 compiuta attraverso lo storno delle dipendenti meglio indicate nell'atto introduttivo e, prima di tale condotta, in forza alla società creditrice, con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie pretese llegava che Controparte_1
i) essa negli ultimi tre anni aveva potuto contare su una forza lavoro comprendente
“mediamente nove dipendenti, tutte inquadrate come operaie di vari livelli secondo le previsioni del CCNL del settore tessile, senza conoscere alcun particolare turnover nella Par forza lavoro. In seno all'organizzazione aziendale, sin dalla gestione , un ruolo certamente preminente era assegnato alla IG.ra , inquadrata dal 1 gennaio Parte_1
2013 al V livello del c.c.n.l. del settore tessile con mansioni di capo reparto. Questo ruolo le derivava dall'essere la dipendente con la maggiore anzianità di servizio in azienda, essendo stata assunta dal precedente titolare nel 2011 e avendo, da allora, sempre lavorato al suo fianco sino al momento della sua uscita dalla compagine sociale” (pag. 3 dell'atto di citazione); ii) la NO aveva ampia autonomia decisionale: si interfacciava Pt_1 direttamente con i clienti, anche in caso di vizi dei prodotti - in particolare, delle sciarpe – , avvalendosi di una carta sim aziendale, rendeva valutazioni di carattere tecnico ai fini della redazione delle offerte commerciali, aveva temporaneamente sostituito nella direzione il Par IGnor , gravemente malato, ed era solita organizzare il lavoro delle dipendenti secondo le diverse competenze di ognuna;
iii) in ragione del ruolo ricoperto nell'azienda, “nella seconda parte del 2022, l'amministratore della aveva proposto alla IG.ra CP_1
un nuovo ruolo nella società che comportasse il riconoscimento, anche economico, Pt_1 della sua importanza nell'organizzazione aziendale ( aumento e VI livello ). In altri termini, nei mesi da ottobre a dicembre 2022 aveva offerto alla propria CP_1 dipendente migliori condizioni di lavoro: nuovo inquadramento contrattuale (VI livello) con nuove e più importanti mansioni e un riconoscimento economico addirittura superiore rispetto alle previsioni del CCNL. Piuttosto sorprendentemente, la IG.ra non ha mai Pt_1 accettato la proposta limitandosi a prendere tempo. Alla ripresa dopo la pausa natalizia, la IG.ra ha preannunciato le proprie irrevocabili dimissioni” (cfr. pag. 5 Parte_1 dell'atto di citazione); iv) “In data 9 gennaio rassegnavano le proprie dimissioni la IG.ra
, e ”, mentre “il 12 gennaio era il turno della figlia Controparte_5 Parte_4 della IG.ra IG. , insieme alla madre, “il 16 gennaio sono giunte le Pt_1 Persona_1 dimissioni della della IG.ra Poi ritirate. Il 20 gennaio si dimetteva la IG.ra Parte_5
(doc. 14). 38) Il 30 gennaio chiudevano la serie di dimissioni quelle Persona_2 della IG.ra e . In conclusione, nel breve volgere di un mese Controparte_6 Parte_6 hanno rassegnato le dimissioni sette dipendenti su nove” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione); iv) al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la NO si rifiutava di Pt_1 riconsegnare la SIM aziendale, avendovi provveduto soltanto a seguito di diffida inviata dalla società odierna creditrice, peraltro previa cancellazione di chiamate e messaggi, con conseguente impossibilità di ricostruzione da parte di Controparte_1 delle telefonate e delle chat salvate in memoria;
v) la rassegnazione delle dimissioni
[...] da parte delle predette lavoratrici determinava la disgregazione della struttura aziendale, atteso che “quello della rammendatrice è, infatti, un profilo professionale raro, particolarmente qualificato, la cui formazione avviene soprattutto attraverso l'esperienza e non solo attraverso la formazione istituzionale, e molto richiesto dal mercato: già la sostituzione di una figura è complessa, quella di sette è impossibile” (cfr. pag. 6 dell'atto introduttivo), con conseguente compromissione della continuità produttiva della società e impossibilità di accettare nuovi ordini da parte dei clienti per mancanza di personale;
v) tali dimissioni non potevano dirsi casuali, poiché nessuna delle dipendenti in parola aveva mai manifestato né segni d'insoddisfazione, né l'intenzione di lasciare il posto di lavoro;
vi) parte attrice, riscostruendo la vicenda, aveva appreso che “già nel mese di
3 ottobre/novembre 2022, la IG.ra aveva raggiunto un accordo per la conclusione di Pt_1 un futuro contratto di lavoro e/o collaborazione con il IG. , soggetto che Testimone_1 opera nel settore tessile e in particolare della rammendatura attraverso almeno tre società di cui è socio di maggioranza nonché Amministratore Unico: la Controparte_2
(doc. 18) e la (doc. 19) e che le Controparte_3 ON risultanze camerali indicano, in realtà, come semplice società immobiliare (doc. 20); contestualmente, forte della credibilità che discende dal suo ruolo in seno all'organizzazione aziendale, la stessa IG.ra aveva falsamente rappresentato a tutte Pt_1 le altre dipendenti inesistenti difficoltà circa la prosecuzione dell'attività della quindi circa la stabilità del loro impiego;
evidentemente Controparte_1 d'intesa con il IG. , l'odierna convenuta aveva quindi proposto a tutte le dipendenti TE un incontro con quest'ultimo in vista dell'assunzione presso una delle società a lui riconducibili;
prima del Natale 2022, tutte le dipendenti erano state invitate a un colloquio di lavoro con il IG. e le sette dimissionarie lo hanno incontrato due volte in Testimone_1 vista dell'assunzione presso una delle sue società (doc. 21); tutte le proprie ex dipendenti, dopo le dimissioni sono state assunte presso le società sopra indicate che devono ritenersi costituire un unico centro di interessi dal momento che hanno nel IG. il Testimone_1 medesimo socio di maggioranza ( 93% del capitale di e 70% Controparte_3 del capitale di e il medesimo amministratore unico, condividono Controparte_2 il medesimo oggetto sociale, svolgono in concreto la medesima attività ( docc. 22 e 23) e operano nella medesima unità locale di Via IV Novembre 18 (cfr doc.18 e 19). CP_3
La ricostruzione di cui sopra consente di affermare che il IG. ha Testimone_1 strumentalizzato la posizione della IG.ra per acquisire attraverso le proprie società Pt_1 l'intera forza lavoro della ottenendo in questo modo un duplice risultato: CP_1 (i) disgregare l'azienda della eliminando in questo modo un concorrente CP_1 sul mercato;
(ii) impadronirsi della capacità produttiva e commerciale della concorrente senza dovere corrispondere alcun corrispettivo;
(iii) acquisire parte della clientela e del fatturato della (cfr. pagg. 7 e 8 dell'atto di citazione) e che vi) tale CP_1 condotta era stata agevolata dalla NO mediante i contatti e i rapporti commerciali Pt_1 acquisiti da quest'ultima in anni di lavoro alle dipendenze della così come CP_1 si evince dai casi “della di Biella, impresa che opera nel settore della tintoria, e CP_7 che è amministrata dal IG. e del FI di TO S.p.a. La prima nel Controparte_8 mese di febbraio 2023 è stato contattata per evidenti ragioni promozionali dalla IG.ra
. A conoscenza della vicenda alla luce dei rapporti di parentela con l'amministratore Pt_1 dell'odierna attrice, intuendo dove la IG.ra sarebbe andata a parere, Pt_1 l'amministratore di ha interrotto la comunicazione proprio quando il contenuto CP_7 della telefonata ha virato verso il cambiamento del datore di lavoro. 54) Analogamente è accaduto con un altro importante cliente della FI di TO CP_1
S.p.a..” (cfr. pagg. 9 e 10 dell'atto di citazione). Si costituivano in giudizio la NO , chiedendo il rigetto della domanda attorea, Pt_1 con il favore delle spese. La NO , in particolare, evidenziava che i) la condotta di concorrenza sleale Pt_1 postula la qualifica di imprenditore in capo ai soggetti coinvolti, presupposto non integrato nella fattispecie, in quanto ella negli anni aveva rivestito il ruolo di mera dipendente;
ii) “in verità ella, pur svolgendo di fatto mansioni di coordinamento esorbitanti dalle mansioni proprie del suo livello di inquadramento (per cui si fa sin d'ora espressa riserva di agire separatamente per il riconoscimento delle differenze retributive e previdenziali ed espressamente sin d'ora si comunica l'interruzione della relativa prescrizione), non aveva quell'imprescindibile ruolo di centrale responsabilità organizzativa e gestionale che
4 controparte illustra, tuttavia –IGnificativamente- omettendo ogni riferimento a fatti e comportamenti concreti ma, anzi, contraddittoriamente specificando che il presunto
“ruolo” sarebbe derivato alla conchiudente semplicemente <<dall la dipendente con maggiore anzianit di servizio in azienda>>. Ella, infatti, era priva di qualunque autonomia decisionale, se non limitata alla minuta gestione dell'attività lavorativa (che comportava anche contatti con i clienti ma solo limitati ai meri aspetti esecutivi della lavorazione), giacché ogni decisione veniva assunta dall'amministratore della società Pers attrice e dalla di lui madre IG.ra (non si conosce il cognome) nonché dalla di lui sorella IG.ra (quest'ultima si occupava dell'intera gestione Parte_7 amministrativa dell'azienda), con la conseguenza che la sua “voce” non era affatto
<
tant'è che, contraddittoriamente, al punto 24 di citazione si specifica che la convenuta veniva semplicemente “consultata” dagli amministratori della società: il che contraddice la sua affermata (ma inesistente) “autonomia decisionale”. Tantomeno la conchiudente aveva potere decisionale in ordine alla formazione del prezzo da praticare ai clienti, come erroneamente afferma controparte al punto 20 di citazione, e nemmeno “sovrintendeva” all'attività, come erroneamente affermato al punto 21 di citazione. Difetta pertanto il presupposto della “particolare qualifica” che la giurisprudenza richiede per configurare il carattere illecito dello storno del dipendente” (cfr. pag. 4 della comparsa); iii) la società attrice nell'ottobre 2022 non risulta aver mai offerto alla NO il passaggio al VI Pt_1 livello con l'attribuzione di nuove e più rilevanti mansioni, oltre a un riconoscimento economico addirittura superiore al CCNL, inquadramento, invece, riconosciuto dal nuovo datore di lavoro;
iv) sin dal novembre 2022 la convenuta aveva preannunciato la volontà di cercare un nuovo impiego, anche in ragione del mancato pagamento da parte della società odierna attrice delle ore di straordinario;
v) la perdita dei clienti più importanti - quali il
FI di TO e il - era stato determinato dal progressivo Parte_8 deterioramento della qualità delle lavorazioni, mentre la disgregazione aziendale era stata causata dalla cattiva gestione della società, come, peraltro, ammesso nell'atto di citazione;
vi) contrariamente a quanto allegato da controparte, il dispositivo recante la SIM aziendale era stato riconsegnato puntualmente in data 26.01.2023 alla cessazione del rapporto di lavoro, a seguito del periodo di ferie usufruite dalla dipendente, previo accordo con l'amministratore della società avversaria, occorrendo sottolineare come dalla scheda fossero stati rimossi esclusivamente i dati personali della NO;
vii) “Non Pt_1 risponde al vero e si contesta che già nei mesi di ottobre/novembre 2022 la conchiudente avesse raggiunto <<un accordo per la conclusione di un futuro contratto lavoro e collaborazione con il IG. come erroneamente scritto in citazione. testimone_1 primo contatto medesimo infatti avvenne nel mese dicembre allorquando decisione dimettersi era gi stata presa societ avversaria avvertita. si precisa che quanto tratti profilo irrilevante convenuta fu presentata a tes_1> dall'amica già in allora dipendente di una società
[...] Parte_9 amministrata da quest'ultimo ed alla quale aveva confidato la propria Parte_1 insoddisfazione per la situazione lavorativa e la propria volontà di cambiare posto di lavoro. La stessa di sua iniziativa estese anche alle altre Parte_9 dipendenti la comunicazione che le società amministrate dal suddetto Testimone_1 avevano necessità di assumere nuovo personale essendo in fase di espansione commerciale. E tale comunicazione fu ricevuta di buon grado dalle altre dipendenti
, e dato che queste ultime Persona_2 Controparte_6 Parte_4 avevano già in animo da tempo di reperire un diverso posto di lavoro, tant'è che la prima ebbe un colloquio il 15/12/2022 con la ditta Rammendo Baù, la seconda inviò il 7/5/2022 il
5 proprio curriculum al e la terza addirittura già in data 28/4/2021 inviò Parte_10 il proprio curriculum alla ditta Filati Drago. Nemmeno risponde al vero e quindi parimenti si contesta che l' abbia <<falsamente rappresentato a tutte le altre dipendenti pt_1 inesistenti difficolt circa la prosecuzione dell della controparte_1 come falsamente scritto al punto di citazione. invero non vi sarebbe stata nemmeno necessit un simile atto illecito posto che ben potevano autonomamente e direttamente rendersi conto del deterioramento aziendale. conseguenza alcuna tantomeno illecita alle dimissioni delle dipendenti.>Non risponde al vero e si contesta che la conchiudente abbia <<proposto a tutte le dipendenti un incontro con quest ndr. in vista dell>>. Testimone_1 L'incontro effettivamente avvenne nel dicembre 2022 ma non già su iniziativa e sollecitazione dell' (come falsamente affermato da nella Pt_1 Persona_4 dichiarazione scritta prodotta da controparte come suo doc. n. 21 il cui contenuto si contesta integralmente ma che non crea stupore nella conchiudente, considerato che la firmataria non ha mai celato il proprio desiderio di subentrare nel ruolo di coordinatrice già rivestito da ) e nemmeno su sollecitazione del bensì su Parte_1 Testimone_1 espressa richiesta delle altre dipendenti, legittimamente preoccupate del proprio futuro lavorativo e quindi ben disposte a valutare un'offerta lavorativa migliorativa e seria” (cfr. pag. 6 della comparsa); viii) le rammendatrici non erano state in alcun modo indotte a cercare un altro impiego dalla NO , essendosi esse rese conto autonomamente Pt_1 delle difficoltà, in cui la società odierna attrice versava, per cui erano intenzionate a valutare la possibilità di un impiego migliorativo e che, ix) in ogni caso, non sussisteva alcun nesso di causalità tra la crisi aziendale e le dimissioni in parola, atteso che l'impresa odierna attrice versava in difficoltà economiche anche in epoca antecedente alle stesse, così come ammesso dalla stessa creditrice.
Si costituivano in giudizio, altresì, e Controparte_2 eccependo il rispettivo difetto di Controparte_3 legittimazione passiva e chiedendo, in ogni caso, il rigetto della domanda risarcitoria, con vittoria di spese di lite.
Le società odierne convenute replicavano che i) esse non avevano mai assunto le lavoratrici dipendenti menzionate in atto di citazione, così come ricavabile dall'estratto del libro matricola della società attrice, anche nella versione storica, per cui non sussisteva alcuna legittimazione passiva in capo alle stesse;
ii) “essendo dirimente l'eccezione di difetto di legittimazione passiva già sopra formulata, solo ed esclusivamente per motivi di scrupolo difensivo si contesta e si specifica quanto segue: i fatti come narrati da controparte non integrano il comportamento illecito di concorrenza sleale sotto forma di storno di dipendenti e dunque non costituiscono violazione dell'art. 2598 c.c. La società conchiudente, in quanto estranea al loro presunto accadimento (si noti, fra l'altro, che i comportamenti di presunto “storno” vengono addebitati principalmente alla NO Pt_1 in base proprio alla narrativa avversaria), non può essere a conoscenza della veridicità o meno delle circostanze di fatto” (cfr. pag. 2 dell'atto di citazione) e che iii) “la società attrice, pur avendo convenuto in giudizio la società Controparte_2 contraddittoriamente a pag. 15 di citazione specifica che la responsabilità dei fatti allegati sarebbe, in realtà, ascrivibile al IGnor Testimone_1 proprietario/amministratore di un gruppo di società>>, che tuttavia non risulta convenuto in giudizio” (cfr. pag. 3 delle rispettive comparse). Attesa l'impossibilità d'accordo, il giudice rigettava le istanze istruttorie e, reputata la causa matura per la decisione, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
6 Ora, con riguardo all'eccezione di difetto di legittimazione passiva eccepito delle due società convenute, si evidenzia come costoro abbiano prodotto a supporto ex art. 2697, 2° c.
c. c. gli estratti dei libri matricola comprovanti, mediante fatto positivo, la mancata assunzione da parte loro delle sopraindicate rammendatrici (cfr. docc.1 e 2 fascic. società convenute). Nondimeno, parte attrice, alla prima occasione utile, costituita dalla memoria ex art. 171 ter, 1° c. n. 1 c.p.c., replicava d'aver radicato l'odierna controversia nei confronti delle predette società, poiché il IGnor operava “nel settore tessile e in TE particolare della rammendatura attraverso almeno tre società di cui è socio di maggioranza nonché Amministratore Unico: la e la Controparte_2 che le risultanze camerali Parte_11 indicano, in realtà, come semplice società immobiliare. (cfr citazione pag. 8 punto 48). Poco oltre parte attrice ha allegato che “le società sopra indicate che devono ritenersi costituire un unico centro di interessi dal momento che hanno nel IG. il Testimone_1 medesimo socio di maggioranza (93% del capitale di e 70% Controparte_3 del capitale di e il medesimo amministratore unico, condividono Controparte_2 il medesimo oggetto sociale, svolgono in concreto la medesima attività (docc. 22 e 23) e operano nella medesima unità locale di Via IV Novembre 18”. (cfr citazione pag. CP_3 8 punto 48). Sulla scorta di queste premesse, vale a dire l'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi costituito da due società operative, e e CP_2 CP_3 un'immobiliare, proprietaria dell'immobile dove le due operano, ON parte attrice ha convenuto in giudizio le prime due proprio perché con loro sussiste il rapporto di concorrenza, presupposto per l'applicazione della disciplina concorrenziale. Il Centro per l'Impiego, con comunicazione giunta, invero inaspettatamente, in esito a un'articolata istruttoria e dall'esito non scontato, solo in data 24 ottobre 2023, quindi dopo l'instaurazione dell'odierno giudizio, ha dato conferma che le lavoratrici in discorso sono tutte state assunte presso una società riconducibile al IG. , la Società TE CP_4 (di seguito ) (doc. 26) (…) Del resto, che e
[...] CP_4 CP_2 CP_3 CP_4 costituiscano un unico centro di imputazione di interessi economici è reso evidente dai seguenti elementi: - il IG. detiene la maggioranza qualificata del capitale delle tre CP_9 società (70% di R.P. - 93% di - 91% di ); - il IG. è CP_3 CP_4 Testimone_1 amministratore unico delle tre società; - le compagini sociali delle tre società sono di carattere familiare;
- e, seppur da pochi mesi, svolgono la CP_2 CP_3 CP_4 medesima attività, quella di rammendatura, sebbene per questa sia ancillare CP_4 Co rispetto a quella immobiliare;
- e hanno i laboratori nello stesso luogo CP_3 fisico, in Valengo, Via IV Novembre n. 18 di proprietà di . Ciò posto, CP_4 considerando anche il numero di dipendenti di (11) e (11), appare piuttosto CP_2 CP_3 evidente che le dipendenti stornate siano state assunte in per ragioni CP_4 organizzative di gruppo, prima tra tutte quella di fare rimanere R.P. e al di sotto CP_3 dei 15 dipendenti. La circostanza trova conferma nella dichiarazione della IG.ra secondo cui al momento del suo incontro con il IG. , questi aveva Per_4 TE prospettato l'assunzione in una delle società di famiglia senza specificare quale, segno che la decisione non era ancora stata presa (cfr doc. 21). In altri termini, nella fattispecie,
appare essere stata utilizzata come strumento per realizzare l'illecito CP_4 concorrenziale, a favore delle società operative ” (cfr. pagg. 4 e 5 dell'atto Pt_12 CP_3 di citazione). A riprova della sussistenza della legittimazione passiva in capo alle società convenute, parte attrice produceva una comunicazione del centro per l'impiego, attestante che la NO , la NO , la NO , la NO Pt_1 Per_2 Parte_4
, la NO e la NO erano state assunte dalla CP_5 CP_6 Pt_6 società oltre a una dichiarazione della NO ON Pt_13 Persona_4
7 in cui quest'ultima affermava d'aver ricevuto un invito da parte del IGnor volto TE all'offerta di una proposta di lavoro presso una delle imprese di famiglia. Ora, la sussistenza della legittimazione passiva è valutata dal giudice sulla scorta della prospettazione offerta dalla stessa parte attrice, cioè in base alla coerenza tra le allegazioni di quest'ultima e la domanda formulata dalla medesima a carico di controparte;
la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “la legitimatio ad causam, costituente una condizione dell'azione la cui sussistenza deve essere verificata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento, consiste, sotto il profilo passivo, nella titolarità in capo alla parte convenuta, del dovere di subire il giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la stessa prospettazione dell'attore” (cfr. Trib. Bari sez. II, 26.01.2023, n.289). Tale indirizzo si pone in linea con quanto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “la legittimazione ad agire in giudizio, ai sensi dell'articolo 81 del Cpc, spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto «assumendo» di esserne titolare, sicché la parte è il soggetto «che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta», utilizzando la tesi della «prospettazione», nel senso che al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, deve valutarsi «la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio”. Analogamente, si riscontra un difetto di legittimazione passiva ogniqualvolta dalla prospettazione della domanda attorea non si rinvengano allegazioni, da cui evincersi circostanze che giustifichino il dovere di parte convenuta di subire il giudizio, occorrendo, nondimeno, precisare che “l'eccezione di difetto di titolarità attiva del diritto controverso non attiene alla carenza di legittimazione attiva, bensì al merito della controversia, con la conseguenza che il giudice, qualora abbia così correttamente riqualificato l'eccezione sollevata dalla parte, è tenuto a delibare nel merito la relativa questione” (cfr. Cass. civ. sez. III, 27.11.2023, n.32814).
Nella fattispecie, si rinviene una corrispondenza tra la prospettazione di parte attrice in punto storno di dipendenti mediante assunzione da parte di Controparte_2
e la domanda avanzata a carico di costoro, Controparte_3 sussistendo, quindi, la legittimazione passiva delle imprese convenute;
si evidenzia, tuttavia, come l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da parte delle società evocate in giudizio debba essere riqualificata - proprio sulla base degli estratti dei libri matricola depositati dalle stesse ex art. 2697, 2° c. c.c. -, in virtù del principio iura novit curia, quale eccezione volta all'accertamento, a ben vedere, del difetto di titolarità passiva in capo alle medesime e, quindi, all'esame da parte del giudice di una questione di merito.
Ora, tale eccezione deve essere accolta, atteso che le lavoratrici meglio indicate in atti risultano assunte da una terza impresa, - non evocata in giudizio -, ON con conseguente rigetto della domanda attorea formulata nei confronti delle rammendature convenute. Con maggior onere motivazionale, si evidenzia che Controparte_1
non abbia citato in giudizio né il IGnor , quale legale
[...] TE rappresentante, contestualmente, di di Controparte_2
di né quest'ultima, Controparte_3 ON nonostante l'assunzione da parte della medesima delle lavoratrici in parola, essendosi parte attrice limitata a dedurre per la prima volta nella prima memoria ex art. 171 ter, n. 1 c.p.c. la recente conversione della terza impresa da mera società di gestione a ente dedito alla produzione tessile, senza, peraltro, fornire alcun riscontro temporale sul punto. Si evidenzia, altresì, come parte attrice ben avrebbe potuto - anche in ragione dell'affermata consapevolezza, più volte reiterata, in ordine al collegamento, di fatto, tra le predette aziende - verificare diligentemente, in epoca anteriore al presente giudizio, quale società
8 avesse, in effetti, proceduto all'assunzione delle lavoratrici, atto finale della prospettata condotta di concorrenza sleale;
ne discende l'inammissibilità dell'istanza di chiamata in causa di non ravvisandosi alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario. ON
Parte creditrice risulta, in particolare, essersi limitata ad acquisire informazioni circa l'ente, che aveva provveduto alla formalizzazione dell'impiego delle sopraindicate rammendatrici soltanto in data 08.09.2023 - id est successivamente alla notifica dell'atto di citazione-, come da comunicazione del centro per l'impiego (cfr. doc. 26 fascic. parte attrice), occorrendo, in ogni caso, osservare che, anche in ipotesi d'appartenenza, di fatto, a un medesimo gruppo, gli atti di concorrenza sleale posti in essere da una società non determinano, per ciò solo, la responsabilità delle altre imprese collegate (cfr. arg. ex cfr. Trib. Milano Sez. spec. Impresa, 13.09.2017, n.9194). Si aggiunge come l'argomentazione difensiva attorea, secondo cui la citazione in giudizio delle sole società odierne convenute troverebbe giustificazione nella comunanza del settore d'attività - quello, per l'appunto tessile - tra le predette e l'impresa concorrente appaia incongruente rispetto alle difese articolate dalla stessa parte creditrice in punto possibilità di concorso nella fattispecie ex art. 2598, n. 3 c.c. anche da parte di soggetti non rivestenti la qualifica d'imprenditore, così come sostenuto in ordine alla responsabilità della NO (cfr. pagg. 6 e 7 della Pt_1 memoria attorea ex art. 171 ter c.p.c.).
Con ulteriore impegno motivazionale, si sottolinea come, secondo avviso giurisprudenziale condivisibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2598, n. 3 e 2600 c.c., “deve essere data, in sostanza, dall'imprenditore che si duole della condotta del concorrente, dimostrazione (…) del compimento di atti di concorrenza potenzialmente lesivi dei propri diritti, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato” (cfr. Cassazione civile, sez. I, 08.05.2023, n. 12049). Si aggiunge che “lo storno dei dipendenti di impresa concorrente costituisce atto di concorrenza sleale allorché sia perseguito il risultato di crearsi un vantaggio competitivo a danno di quest'ultima tramite una strategia diretta ad acquisire uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l'organizzazione con corrente di sue specifiche possibilità operative mediante sottrazione del modus operandi dei propri dipendenti, delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite, nonché dell'immagine in sé di operatori di un certo settore”, occorrendo, nondimeno, precisare che “al fine di individuare tale animus nocendi, consistente nella descritta volontà di appropriarsi, attraverso un gruppo di dipendenti, del metodo di lavoro e dell'ambito operativo dell'impresa concorrente, nessun rilievo assume l'attività di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla trasmigrazione il personale di quella” (cfr. Cass. civ. sez. I, 19.07.2022, n.22625). Nella fattispecie, si rileva come dalle dimissioni in parola non si ricavi, in difetto di altri elementi precisi e concordanti, la realizzazione d'alcun atto di concorrenza sleale né da parte delle rammendature convenute, né da parte della NO , giovando Pt_1 rammentare che “un divieto assoluto di storno è impensabile, posto che in tal modo si interferirebbe sul funzionamento del mercato del lavoro e sulla libertà di scelta dei lavoratori: pertanto è necessario operare un bilanciamento tra l'interesse dell'imprenditore all'integrità della sua azienda e quello dei lavoratori alla libertà di scelta del proprio datore di lavoro. Di conseguenza non può considerarsi illecito il comportamento dell'imprenditore che si limiti a collaborare con il dipendente di altro imprenditore - cui dovrebbe garantire l'obbligo di fedeltà -, essendo invece necessario che proprio attraverso questo rapporto di collaborazione il terzo si appropri di notizie riservate, oppure che il terzo istighi la violazione dell'obbligo di fedeltà cui il dipendente è tenuto” (cfr. Trib. Piacenza sez. I, 19.12.2022, n.646), presupposti non integrati nella vicenda in esame. Si
9 rileva, altresì, che “il passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente (c.d. 'storno di dipendenti') è atto di concorrenza sleale solo se tale comportamento è diretto a privare intenzionalmente il concorrente di elementi indispensabili al buon andamento della sua azienda. Peraltro affinché lo storno di dipendenti sia qualificabile quale atto di concorrenza sleale non è sufficiente la sola consapevolezza di poter arrecare danno all'azienda del concorrente, ma occorre anche che l'atto venga compiuto con modalità che non possono essere giustificate alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente. La valutazione della condotta potenzialmente lesiva va fatta in concreto e pertanto il solo fatto che un imprenditore offra ai lavoratori di altra impresa prospettive remunerative ed economiche migliori così provocandone il passaggio alla propria azienda non rappresenta di per sé un atto illecito” (cfr. Trib. Torino, 16.02.2023, n.679). Più precisamente, si sottolinea come dagli atti di causa non sia emersa alcuna condotta sleale posta in essere con atti esulanti la correttezza dai soggetti convenuti ai danni di controparte, apparendo l'accettazione dell'impiego offerto da altra azienda da parte delle lavoratrici de quibus l'esito di una personale, libera e complessa decisione delle stesse avente a oggetto condizioni lavorative ritenute, con ogni evidenza, migliori di quelle offerte dalla società attrice, che, peraltro, esplicitamente ammetteva le difficoltà finanziarie affrontate nel corso degli anni. Si aggiunge come non vi sia alcuna prova in ordine alle false informazioni diffuse, a detta di parte creditrice, dalla NO al fine del Pt_1 convincimento delle colleghe a mutare datore di lavoro, risultando pacifica, in difetto di contestazioni attoree specifiche nella memoria ex art. 171, n. 2 c.p.p.c., la consegna della sim aziendale all'esito di un periodo di ferie da parte della medesima, previa cancellazione dei dati personali. Con riguardo alla richiesta attorea di modifica dell'ordinanza istruttoria, si osserva come, con riguardo alla NO , i capi di prova dedotti per testi, ivi già Pt_1 esaminati, risultino valutativi e, in ogni caso, approssimativi, mentre i capi per interrogatorio formale paiono inidonei alla confessione proprio in ragione della rilevata genericità delle espressioni utilizzate, recanti concetti “aperti” quali, a titolo esemplificativo, “difficoltà” (cfr. “Vero che nei mesi di ottobre/novembre 2022 la stessa IG.ra aveva rappresentato a tutte le altre dipendenti della Pt_1 [...]
circa la prosecuzione dell'attività aziendale”, di cui al capo 2) della Parte_14 memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.) e ciò in violazione del principio dispositivo, che, all'art. 230 c.p.c., prevede l'onere d'enucleazione per capi di fatti specifici. Analogamente, si ribadisce l'inammissibilità delle istanze istruttorie orali avanzate da parte attrice a carico delle rammendature convenute, come da ordinanza già depositata, a fortiori in ragione del riscontrato difetto di titolarità passiva in capo alle stesse. Si aggiunge come, in ogni caso, parte attrice non abbia adempiuto all'onere probatorio né in punto an e quantum del danno, né in punto nesso di causa sussistente tra la condotta illecita imputata a controparte e il pregiudizio sofferto, non avendo neppure adempiuto – ancor prima - all'onere di precisa e puntuale allegazione dei predetti elementi. Pur tenuto conto della prossimità temporale tra le dimissioni in parola e l'incardinarsi del presente procedimento, parte creditrice non pare aver indicato e dimostrato il pregiudizio medio tempore sofferto, neppure sub specie d'impossibilità d'accettazione di futuri ordini o d'esecuzione di quelli già programmati per mancanza di forza di lavoro derivante dalla disgregazione aziendale derivante da cause a sé non imputabili, occorrendo rilevare come dette circostanze non siano evincibili neanche dalla relazione stragiudiziale compiegata all'atto introduttivo, equiparabile, comunque, alle mere difese (cfr. doc. 25 fascic. parte attrice). A tal proposito si osserva che la liquidazione secondo equità non esonera la parte interessata dall'onere d'allegazione e di prova dei fattori rilevanti ai fini della
10 dimostrazione della sussistenza e della quantificazione del pregiudizio: il mero deposito dei bilanci redatti sino al 2022, cioè sino all'anno delle dimissioni de quibus, in sé e per sé - cioè in mancanza di prova in ordine all'effettiva sussistenza a tale data di commesse non accettabili e/o non eseguibili da parte di er via Controparte_1 della disgregazione aziendale in parola-, non integra gli estremi del fatto noto, da cui ricavarsi ex art. 2727 c.c., mediante proiezione prognostica, il fatto ignoto rappresentato dal pregiudizio patito da parte creditrice, né in punto an, né in punto quantum;
corollario ne è il rigetto della domanda attorea, con assorbimento di qualsivoglia altra questione sollevata dalle parti.
Infine, in punto spese di lite, esse seguono la soccombenza e si pongono a carico di parte attrice in favore di ciascuna delle predette parti convenute. Tali spese si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014, scaglione compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, con riguardo al valore della domanda, in applicazione dei compensi minimi in ragione della semplicità degli adempimenti e delle questioni trattate, della giurisprudenza conforme e dell'attività, in concreto, prestata e così per i seguenti importi:
fase di studio € 1.276,00
fase introduttiva € 814,00
fase di trattazione € 2.835,00
fase decisionale €2.127,00 e così per la complessiva somma pari a € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta. Nulla in ordine alla condanna ex art. 96 c.p.c., essendosi la parte soccombente limitata a tutelare la propria posizione;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
RI la domanda di parte attrice svolta nei confronti di ciascuna delle predette parti convenute;
CONDANNA parte attrice al pagamento in favore di ciascuna delle predette parti convenute della somma pari a € 7.052,00 per compensi, oltre al 15% spese generali forfettarie, a c.p.a. come per legge, a c.p.a. come per legge e a i.v.a. se dovuta.
RI nel resto. Biella, 10.04.2025
IL GIUDICE
DOTT.SSA F. MARRAPODI
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