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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 06/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3965/2024
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3965/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUIDETTI PAOLO elettivamente domiciliato in VIA
GEROLAMO TIRABOSCHI 127 41124 MODENA presso il difensore avv.
GUIDETTI PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva ricorso ex art. 414 e 447 bis Parte_1
c.p.c., in qualità di proprietaria dei locali siti in Comune di Bomporto (MO), via
Verdeta n. 16, e precisamente i locali facenti parte dell'ex asilo parrocchiale identificati al Catasto fabbricati del Comune di Bomporto (MO), al foglio 26, mappale 183, sub. 5 nonché i locali parrocchiali in Bomporto (MO), via Verdeta n.
12, al fine di ottenere sentenza di condanna al rilascio dell'immobile occupato sine titulo da parte di oltre alla condanna al pagamento del contributo CP_1
convenuto forfettariamente a titolo di rimborso delle spese, indennità da indebita occupazione nonché il risarcimento di tutti i danni subìti.
In particolare, il ricorrente rappresentava di aver concesso l'uso a titolo gratuito e di cortesia dei propri locali a con l'accordo che egli avrebbe rimborsato un CP_1 contributo spese forfettario di € 150,00.
A seguito di gravi comportamenti dell'occupante specificatamente allegati nel ricorso, la ricorrente aveva richiesto la restituzione degli immobili ed il pagamento delle somme dovute, senza successo.
Veniva esperito procedimento di mediazione, cui parte resistente non si presentava senza giustificato motivo.
Si procedeva all'escussione di un testimone e, infine, si procedeva alla discussione.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata.
L'occupazione sine titulo si configura in tutti quei casi in cui un immobile sia posseduto da un soggetto non legittimato in quanto privo di qualunque titolo giustificativo ovvero il cui titolo sia invalido o ne sia cessata l'efficacia. Il titolare del bene o il soggetto legittimato può agire al fine di essere reintegrato nel possesso del bene.
Sull'onere probatorio, la giurisprudenza ha precisato come l'attore che agisce in restituzione, il quale deduca che un immobile sia stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la pagina 2 di 5 fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 –
02, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956). Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento (Sez. 2, Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020, Rv.
659327).
Nel caso di specie, risulta che parte convenuta detiene gli immobili in assenza di un titolo, posto che la detenzione era stata concessa per mera cortesia. Comunque, anche a ritenere che si verta in materia di comodato, ex art. 1810 c.c., non essendo stato convenuto un termine né questo sia risultante dall'uso a cui la cosa deve essere destinata, il comodatario era tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Tra l'altro, come confermato dalla testimone, la parte resistente si rendeva colpevole di gravi comportamenti nei confronti del comodante, con conseguente giusta causa del recesso.
Dunque, la ricorrente ha fornito prova della proprietà del bene (attraverso visura catastale), della consegna del bene (mediante certificato di residenza) e del rifiuto alla restituzione (come confermato dalla teste), osservandosi che gravava, su parte convenuta l'onere di dimostrare che il titolo in base al quale deteneva l'immobile era, in realtà, valido ed efficace o di aver adempiuto alla restituzione: prova, tuttavia, non fornita da parte convenuta, la quale non si è costituita in giudizio, non ha partecipato alla mediazione (con i conseguenti effetti ex art. 116 c.p.c.) e non ha offerto prova contraria rispetto alle allegazioni di parte attrice.
Come noto, la contumacia del convenuto, di per sé, non equivale ad ammissione pagina 3 di 5 della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Sez.
3, Sentenza n. 15777 del 12/07/2006, Rv. 591271 e, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 14860 del 13/06/2013, Rv. 626849). Infatti, la contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (Sez. 3, Sentenza n. 10947 del 11/07/2003,
Rv. 565555). Tuttavia, ritenendosi adeguatamente fornita la prova dei fatti costituitivi della domanda da parte dell'attore, gravava comunque sul convenuto la prova dei fatti impeditivi del suo diritto, prova non fornita.
La domanda di restituzione degli immobili deve, quindi, essere accolta.
Deve essere invece rigettata la domanda di pagamento del contributo di € 150,00 a titolo di rimborso spese: al riguardo, la prova fondata sulla testimonianza resa nell'udienza odierna appare generica, non essendo noto se la testimone fosse presente al momento dell'accordo e se, anche ad ammettere un accordo, quale fosse l'esatto quantum.
Deve essere anche rigettata la domanda di risarcimento danni, in quanto priva di allegazioni specifiche e prova.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda e, per l'effetto, accertata la occupazione senza titolo, CONDANNA nato il [...] in CP_1
Gambia (C.F. ) alla immediata restituzione dell'immobile, C.F._1 pagina 4 di 5 libero da persone e cose, di proprietà della Controparte_2
in Sorbara, sita in Comune di Bomporto (MO), via Verdeta n. 16, e
[...] precisamente i locali facenti parte dell'ex asilo parrocchiale identificati al Catasto fabbricati del Comune di Bomporto (MO), al foglio 26, mappale 183, sub. 5 nonché
a i locali parrocchiali siti in Bomporto (MO), via Verdeta n. 12.
2. CONDANNA alla refusione a favore di parte ricorrente delle spese CP_1 di lite che si liquidano in € 545,00 per esborsi;
€ 2.540,00, per compensi, oltre cpa ed iva come per legge.
Modena, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE di MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Ticchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3965/2024 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUIDETTI PAOLO elettivamente domiciliato in VIA
GEROLAMO TIRABOSCHI 127 41124 MODENA presso il difensore avv.
GUIDETTI PAOLO
ATTORE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante della sentenza.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva ricorso ex art. 414 e 447 bis Parte_1
c.p.c., in qualità di proprietaria dei locali siti in Comune di Bomporto (MO), via
Verdeta n. 16, e precisamente i locali facenti parte dell'ex asilo parrocchiale identificati al Catasto fabbricati del Comune di Bomporto (MO), al foglio 26, mappale 183, sub. 5 nonché i locali parrocchiali in Bomporto (MO), via Verdeta n.
12, al fine di ottenere sentenza di condanna al rilascio dell'immobile occupato sine titulo da parte di oltre alla condanna al pagamento del contributo CP_1
convenuto forfettariamente a titolo di rimborso delle spese, indennità da indebita occupazione nonché il risarcimento di tutti i danni subìti.
In particolare, il ricorrente rappresentava di aver concesso l'uso a titolo gratuito e di cortesia dei propri locali a con l'accordo che egli avrebbe rimborsato un CP_1 contributo spese forfettario di € 150,00.
A seguito di gravi comportamenti dell'occupante specificatamente allegati nel ricorso, la ricorrente aveva richiesto la restituzione degli immobili ed il pagamento delle somme dovute, senza successo.
Veniva esperito procedimento di mediazione, cui parte resistente non si presentava senza giustificato motivo.
Si procedeva all'escussione di un testimone e, infine, si procedeva alla discussione.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata.
L'occupazione sine titulo si configura in tutti quei casi in cui un immobile sia posseduto da un soggetto non legittimato in quanto privo di qualunque titolo giustificativo ovvero il cui titolo sia invalido o ne sia cessata l'efficacia. Il titolare del bene o il soggetto legittimato può agire al fine di essere reintegrato nel possesso del bene.
Sull'onere probatorio, la giurisprudenza ha precisato come l'attore che agisce in restituzione, il quale deduca che un immobile sia stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la pagina 2 di 5 fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 –
02, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001, Rv. 549956). Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, è legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l'onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento (Sez. 2, Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020, Rv.
659327).
Nel caso di specie, risulta che parte convenuta detiene gli immobili in assenza di un titolo, posto che la detenzione era stata concessa per mera cortesia. Comunque, anche a ritenere che si verta in materia di comodato, ex art. 1810 c.c., non essendo stato convenuto un termine né questo sia risultante dall'uso a cui la cosa deve essere destinata, il comodatario era tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
Tra l'altro, come confermato dalla testimone, la parte resistente si rendeva colpevole di gravi comportamenti nei confronti del comodante, con conseguente giusta causa del recesso.
Dunque, la ricorrente ha fornito prova della proprietà del bene (attraverso visura catastale), della consegna del bene (mediante certificato di residenza) e del rifiuto alla restituzione (come confermato dalla teste), osservandosi che gravava, su parte convenuta l'onere di dimostrare che il titolo in base al quale deteneva l'immobile era, in realtà, valido ed efficace o di aver adempiuto alla restituzione: prova, tuttavia, non fornita da parte convenuta, la quale non si è costituita in giudizio, non ha partecipato alla mediazione (con i conseguenti effetti ex art. 116 c.p.c.) e non ha offerto prova contraria rispetto alle allegazioni di parte attrice.
Come noto, la contumacia del convenuto, di per sé, non equivale ad ammissione pagina 3 di 5 della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (Sez.
3, Sentenza n. 15777 del 12/07/2006, Rv. 591271 e, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 14860 del 13/06/2013, Rv. 626849). Infatti, la contumacia del convenuto è un fatto processuale che determina specifici effetti, espressamente previsti e determinati dalla legge, ma non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (Sez. 3, Sentenza n. 10947 del 11/07/2003,
Rv. 565555). Tuttavia, ritenendosi adeguatamente fornita la prova dei fatti costituitivi della domanda da parte dell'attore, gravava comunque sul convenuto la prova dei fatti impeditivi del suo diritto, prova non fornita.
La domanda di restituzione degli immobili deve, quindi, essere accolta.
Deve essere invece rigettata la domanda di pagamento del contributo di € 150,00 a titolo di rimborso spese: al riguardo, la prova fondata sulla testimonianza resa nell'udienza odierna appare generica, non essendo noto se la testimone fosse presente al momento dell'accordo e se, anche ad ammettere un accordo, quale fosse l'esatto quantum.
Deve essere anche rigettata la domanda di risarcimento danni, in quanto priva di allegazioni specifiche e prova.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi, tenuto conto della non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda e, per l'effetto, accertata la occupazione senza titolo, CONDANNA nato il [...] in CP_1
Gambia (C.F. ) alla immediata restituzione dell'immobile, C.F._1 pagina 4 di 5 libero da persone e cose, di proprietà della Controparte_2
in Sorbara, sita in Comune di Bomporto (MO), via Verdeta n. 16, e
[...] precisamente i locali facenti parte dell'ex asilo parrocchiale identificati al Catasto fabbricati del Comune di Bomporto (MO), al foglio 26, mappale 183, sub. 5 nonché
a i locali parrocchiali siti in Bomporto (MO), via Verdeta n. 12.
2. CONDANNA alla refusione a favore di parte ricorrente delle spese CP_1 di lite che si liquidano in € 545,00 per esborsi;
€ 2.540,00, per compensi, oltre cpa ed iva come per legge.
Modena, 6 febbraio 2025
Il Giudice
Evelina Ticchi
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