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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. N.1241/2023 V.G.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Il Giudice designato
Letto il ricorso presentato il 30.10.23 nell'interesse di Parte_1
P.I. in persona dell'Amministratore Unico p.t. sig. P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata, dall'avv. Roberto Russino, nel cui studio sito in Messina, via Ghibellina n. 57, è elettivamente domiciliato;
visti gli atti allegati in copia autentica;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio e la regolare e tempestiva proposizione della domanda indennitaria nei confronti del Ministero della Giustizia;
preso atto che il giudizio presupposto ha avuto inizio il 30.7.2008, con la notifica dell'atto di citazione presso il Tribunale di Messina, e si è concluso con la pubblicazione della sentenza d'appello n. 621/2022, pubblicata il 29.09.2022 e non notificata;
considerato che
l'odierno ricorso è stato avanzato solo ai fini dell'indennizzo per equa riparazione del primo grado di giudizio, instaurato con atto di citazione il 30.7.2008 e concluso con la pubblicazione della sentenza n. 258/2019 del 7.2.2019;
considerato che
la durata complessiva del giudizio è pari a anni 10, mesi 6 e giorni 8; che da essa va detratto il termine di ragionevole durata del primo grado pari ad anni 3 e il periodo di 15 giorni, a seguito del rinvio disposto all'udienza del 7.3.2014 ex art. 309
c.p.c.; considerato che residua un ritardo c.d. ingiustificato nella definizione del grado pari, approssimativamente a 7 anni;
ritenuto che
non si verte nel caso di cui al comma 2-ter dell'art. 2 della legge n. 89 del
2001, come sopra modificata, e che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal successivo comma 2-quinquies; ritenuto che, ai fini della individuazione del parametro di liquidazione occorre tenere conto della natura e della complessità del giudizio, dell'esito del processo e del valore della causa;
che, sulla scorta di tali indici, la liquidazione può essere operata in ragione del parametro annuo di € 320,00, comprensivo degli aumenti forfettariamente determinati per la durata superiore al triennio e considerato che la ricorrente è parte soccombente nel giudizio presupposto e dunque, nell'importo complessivo di € 2.240,00;
ritenuto che
su detti importi spettano interessi legali dalla domanda al soddisfo e nulla è dovuto in relazione alla rivalutazione monetaria (cfr. sentenza della Cassazione n.
26206/2016: “dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, sempreché richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza
e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere invece accordata (Cass. n. 2248 del 2 febbraio 2007”); ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M.
55/2014; ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
INGIUNGE al , in persona del legale rappresentante, il pagamento senza Controparte_1
dilazione in favore di come sopra generalizzata, della Parte_1
somma di € 2.240,00 a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese della presente procedura che liquida in euro € 440,71 di cui € 90,71 per esborsi ed € 350,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario Avv. Roberto Russino.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/'01, e succ. modifiche.
Messina, 26.3.25
Il magistrato designato dott. Vincenza Randazzo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Il Giudice designato
Letto il ricorso presentato il 30.10.23 nell'interesse di Parte_1
P.I. in persona dell'Amministratore Unico p.t. sig. P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata, dall'avv. Roberto Russino, nel cui studio sito in Messina, via Ghibellina n. 57, è elettivamente domiciliato;
visti gli atti allegati in copia autentica;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio e la regolare e tempestiva proposizione della domanda indennitaria nei confronti del Ministero della Giustizia;
preso atto che il giudizio presupposto ha avuto inizio il 30.7.2008, con la notifica dell'atto di citazione presso il Tribunale di Messina, e si è concluso con la pubblicazione della sentenza d'appello n. 621/2022, pubblicata il 29.09.2022 e non notificata;
considerato che
l'odierno ricorso è stato avanzato solo ai fini dell'indennizzo per equa riparazione del primo grado di giudizio, instaurato con atto di citazione il 30.7.2008 e concluso con la pubblicazione della sentenza n. 258/2019 del 7.2.2019;
considerato che
la durata complessiva del giudizio è pari a anni 10, mesi 6 e giorni 8; che da essa va detratto il termine di ragionevole durata del primo grado pari ad anni 3 e il periodo di 15 giorni, a seguito del rinvio disposto all'udienza del 7.3.2014 ex art. 309
c.p.c.; considerato che residua un ritardo c.d. ingiustificato nella definizione del grado pari, approssimativamente a 7 anni;
ritenuto che
non si verte nel caso di cui al comma 2-ter dell'art. 2 della legge n. 89 del
2001, come sopra modificata, e che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal successivo comma 2-quinquies; ritenuto che, ai fini della individuazione del parametro di liquidazione occorre tenere conto della natura e della complessità del giudizio, dell'esito del processo e del valore della causa;
che, sulla scorta di tali indici, la liquidazione può essere operata in ragione del parametro annuo di € 320,00, comprensivo degli aumenti forfettariamente determinati per la durata superiore al triennio e considerato che la ricorrente è parte soccombente nel giudizio presupposto e dunque, nell'importo complessivo di € 2.240,00;
ritenuto che
su detti importi spettano interessi legali dalla domanda al soddisfo e nulla è dovuto in relazione alla rivalutazione monetaria (cfr. sentenza della Cassazione n.
26206/2016: “dal carattere indennitario di tale obbligazione discende che gli interessi legali possono decorrere, sempreché richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza
e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del predetto carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere invece accordata (Cass. n. 2248 del 2 febbraio 2007”); ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M.
55/2014; ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
INGIUNGE al , in persona del legale rappresentante, il pagamento senza Controparte_1
dilazione in favore di come sopra generalizzata, della Parte_1
somma di € 2.240,00 a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese della presente procedura che liquida in euro € 440,71 di cui € 90,71 per esborsi ed € 350,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e IVA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario Avv. Roberto Russino.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/'01, e succ. modifiche.
Messina, 26.3.25
Il magistrato designato dott. Vincenza Randazzo